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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 303/2024 r.g., udienza del 12/12/2025
Parte_1
Avv. SCARPANTONI CARLO parte ricorrente
Controparte_1 contumace
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 3.229,21 oltre interessi e rivalutazione” II. Parte resistente è stata dichiarata contumace all'udienza del 10.9.2024.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa riguarda l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione retributiva per una somma lorda € 3.229,21.
II. E' accertato in base alla documentazione prodotta (doc. 3 ricorso) e alle testimonianze acquisite ( operaio) Parte ricorrente ha prestato la propria opera come dipendente della contumace dal CP_2
19 Giugno 2023 al 19 Agosto 2023 con qualifica di operaio comune, con inquadramento nel 1° livello della classificazione del personale di cui al CCNL Edilizia Industria, con contratto a tempo determinato e pieno. Parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto, per il lavoro svolto, la somma di 800 euro.
III. E' noto che nell'azione di adempimento, qualora il creditore eccepisca non un inesatto adempimento ma un integrale inadempimento, è tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo, mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto e, quindi, anche la corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa, a quello pattuito. IV. Parte ricorrente ha provato il titolo e di aver effettuato la prestazione (punto I motivazione) mentre parte resistente, non costituendosi, non ha soddisfatto l'onere della prova su di esso gravante.
V. La quantificazione della somma dovuta può coincidere con quella indicata dalla stessa parte ricorrente sulla base di conteggi che appiano pienamente attendibili in ragione dei parametri utilizzati.
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta l'inadempimento della contumace. II. Condanna la contumace al pagamento della somma di € 3.229,21 oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo. III. Condanna la contumace al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.552 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
12/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 303/2024 r.g., udienza del 12/12/2025
Parte_1
Avv. SCARPANTONI CARLO parte ricorrente
Controparte_1 contumace
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 3.229,21 oltre interessi e rivalutazione” II. Parte resistente è stata dichiarata contumace all'udienza del 10.9.2024.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa riguarda l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione retributiva per una somma lorda € 3.229,21.
II. E' accertato in base alla documentazione prodotta (doc. 3 ricorso) e alle testimonianze acquisite ( operaio) Parte ricorrente ha prestato la propria opera come dipendente della contumace dal CP_2
19 Giugno 2023 al 19 Agosto 2023 con qualifica di operaio comune, con inquadramento nel 1° livello della classificazione del personale di cui al CCNL Edilizia Industria, con contratto a tempo determinato e pieno. Parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto, per il lavoro svolto, la somma di 800 euro.
III. E' noto che nell'azione di adempimento, qualora il creditore eccepisca non un inesatto adempimento ma un integrale inadempimento, è tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo, mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto e, quindi, anche la corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa, a quello pattuito. IV. Parte ricorrente ha provato il titolo e di aver effettuato la prestazione (punto I motivazione) mentre parte resistente, non costituendosi, non ha soddisfatto l'onere della prova su di esso gravante.
V. La quantificazione della somma dovuta può coincidere con quella indicata dalla stessa parte ricorrente sulla base di conteggi che appiano pienamente attendibili in ragione dei parametri utilizzati.
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta l'inadempimento della contumace. II. Condanna la contumace al pagamento della somma di € 3.229,21 oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo. III. Condanna la contumace al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.552 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
12/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta