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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RA AN, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2080/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IT IZ PA
elettivamente domiciliato presso legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 00001768452 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 00002008971 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: 1) accertare l'illegittimità dell'invito al pagamento “Modello C: Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - Numero Registro Recupero Crediti 011465/2024”; ed altresì di ogni atto o provvedimento ad essi sotteso, connesso, collegato e/o conseguente, emesso da IT IZ S.p.A. per conto del
Ministero della IZ, Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiarane la nullità e/o annullarlo, in quanto le somme di cui in esso non sono dovute per tutte le motivazioni sopraesposte;
2) accertare l'illegittimità della Sanzione “Modello D: la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del
Contributo Unificato - Numero Registro Recupero Crediti 001040/2025”; ed altresì di ogni atto o provvedimento ad essi sotteso, connesso, collegato e/o conseguente, emesso da IT IZ S.p.A. per conto del Ministero della IZ, Tribunale di Milano, e, per l'effetto, dichiarane la nullità e/o annullarlo, in quanto le somme di cui in esso non sono dovute per tutte le motivazioni sopraesposte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, la Società impugnava:
Modello C: Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato;
Numero Registro Recupero Crediti
011465/2024;
- Modello D: la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato;
Numero Registro
Recupero Crediti 001040/2025.
Eccepiva, argomentando:
A) Vizio di illegittimità per inesistenza del presupposto impositivo.
B) Generica indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il ricorso può essere proposto.
Concludeva come sopra riportato.
Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it in data 10/04/2025 con Identificativo messaggio: opec21051.20250410200119.210541.217.1.57@pec. aruba.it, e tale indirizzo è iscritto nel registro INIPEC in corrispondenza del Codice Fiscale 09982061005 di
IT IZ S.p.A.. Tuttavia il resistente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati sono inficiati dall'errore in eccesso per aver attribuito quale valore della controversia tassata il valore del capitale dei contratti di Leasing rispettivamente Euro 405.000,00 (per il Leasing n. 880404) ed
Euro 2.123.000,00 (per il Leasing n. 913488), mentre le domande proposte dell'attore si limitavano a contestare non il capitale dei leasing, bensì solo gli interessi applicati.
Vanno pertanto annullati.
La mancata costituzione in giudizio del resistente e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Milano, addì 12/11/2025.
Il Relatore Il Presidente
RO LO AN IM
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RA AN, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2080/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IT IZ PA
elettivamente domiciliato presso legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 00001768452 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 00002008971 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: 1) accertare l'illegittimità dell'invito al pagamento “Modello C: Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - Numero Registro Recupero Crediti 011465/2024”; ed altresì di ogni atto o provvedimento ad essi sotteso, connesso, collegato e/o conseguente, emesso da IT IZ S.p.A. per conto del
Ministero della IZ, Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiarane la nullità e/o annullarlo, in quanto le somme di cui in esso non sono dovute per tutte le motivazioni sopraesposte;
2) accertare l'illegittimità della Sanzione “Modello D: la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del
Contributo Unificato - Numero Registro Recupero Crediti 001040/2025”; ed altresì di ogni atto o provvedimento ad essi sotteso, connesso, collegato e/o conseguente, emesso da IT IZ S.p.A. per conto del Ministero della IZ, Tribunale di Milano, e, per l'effetto, dichiarane la nullità e/o annullarlo, in quanto le somme di cui in esso non sono dovute per tutte le motivazioni sopraesposte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, la Società impugnava:
Modello C: Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato;
Numero Registro Recupero Crediti
011465/2024;
- Modello D: la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato;
Numero Registro
Recupero Crediti 001040/2025.
Eccepiva, argomentando:
A) Vizio di illegittimità per inesistenza del presupposto impositivo.
B) Generica indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il ricorso può essere proposto.
Concludeva come sopra riportato.
Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it in data 10/04/2025 con Identificativo messaggio: opec21051.20250410200119.210541.217.1.57@pec. aruba.it, e tale indirizzo è iscritto nel registro INIPEC in corrispondenza del Codice Fiscale 09982061005 di
IT IZ S.p.A.. Tuttavia il resistente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati sono inficiati dall'errore in eccesso per aver attribuito quale valore della controversia tassata il valore del capitale dei contratti di Leasing rispettivamente Euro 405.000,00 (per il Leasing n. 880404) ed
Euro 2.123.000,00 (per il Leasing n. 913488), mentre le domande proposte dell'attore si limitavano a contestare non il capitale dei leasing, bensì solo gli interessi applicati.
Vanno pertanto annullati.
La mancata costituzione in giudizio del resistente e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Milano, addì 12/11/2025.
Il Relatore Il Presidente
RO LO AN IM