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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13344 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 64906 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTRICE Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Diaco
e
CONVENUTI CP 1 CP 2
rappresentati e difesi dall'avv. Ivan Ferra
MOTIVI DELLA DECISIONE
vista l'impugnativa per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta da Parte 1
avverso la sentenza n. 8871/2015 emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato con cui è stata accolta la domanda di usucapione proposta da CP 1 [...] ed CP 2 nei confronti del Parte 2 con riguardo ad una porzione (circa 480 mq) del più ampio terreno sito nel comune di Roma località
Borghesiana, via Bonannaro n. 10, distinto in Catasto Terreni al F. 1022, part. 722;
rilevato che la pretesa revocazione viene fondata sui motivi specificamente previsti dai nn. 1, 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.; ritenuto che viene in tal senso invocata e prodotta - la precedente sentenza n.
2636/2015 con cui il Tribunale di Roma aveva invece rigettato la medesima domanda di usucapione proposta - fra gli altri – da CP_1 nei confronti della società
-
(già dichiarata fallita ma tornata in bonis);
esaminate le difese dei convenuti che nel costituirsi – hanno eccepito la decadenza
-
-dall'azione, il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda;
lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.;
esaminate le comparse conclusionali e le repliche successivamente depositate;
ritenuto che la domanda di revocazione fondata sui motivi previsti dai nn. 4 e 5
avendo natura d'impugnazione ordinaria risulta d'ufficio inammissibile in quanto proposta ben dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (come riferisce e documenta la stessa società attrice: cfr. pag. 2, par. 3, dell'atto di citazione all. 3);
rilevato infatti che l'art. 327 c.p.c. prevede che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ritenuto invece che con riguardo al motivo previsto dal n. 1
-- la domanda di revocazione straordinaria risulta infondata non rinvenendosi nella fattispecie alcuna ipotesi di dolo processuale (per tutte, cfr. Cass. 31211/2022: "Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità
previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio,
un'attività occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per contro intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento ");
ritenuto che le spese processuali devono seguire - conseguentemente - la
soccombenza dell'attrice impugnante (con relativa distrazione a favore del difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.);
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'attrice ai sensi dei nn. 4 e
5 dell'art. 395 c.p.c. avverso la sentenza n. 8871/2015 del Tribunale di Roma;
rigetta l'impugnazione proposta dall'attrice società ai sensi del n. 1 dell'art. 395 c.p.c.
avverso la medesima sentenza;
condanna l'attrice a rimborsare le spese del presente giudizio, che liquida d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Ivan Ferra.
Roma, 30.9.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 64906 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTRICE Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Diaco
e
CONVENUTI CP 1 CP 2
rappresentati e difesi dall'avv. Ivan Ferra
MOTIVI DELLA DECISIONE
vista l'impugnativa per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta da Parte 1
avverso la sentenza n. 8871/2015 emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato con cui è stata accolta la domanda di usucapione proposta da CP 1 [...] ed CP 2 nei confronti del Parte 2 con riguardo ad una porzione (circa 480 mq) del più ampio terreno sito nel comune di Roma località
Borghesiana, via Bonannaro n. 10, distinto in Catasto Terreni al F. 1022, part. 722;
rilevato che la pretesa revocazione viene fondata sui motivi specificamente previsti dai nn. 1, 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.; ritenuto che viene in tal senso invocata e prodotta - la precedente sentenza n.
2636/2015 con cui il Tribunale di Roma aveva invece rigettato la medesima domanda di usucapione proposta - fra gli altri – da CP_1 nei confronti della società
-
(già dichiarata fallita ma tornata in bonis);
esaminate le difese dei convenuti che nel costituirsi – hanno eccepito la decadenza
-
-dall'azione, il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda;
lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.;
esaminate le comparse conclusionali e le repliche successivamente depositate;
ritenuto che la domanda di revocazione fondata sui motivi previsti dai nn. 4 e 5
avendo natura d'impugnazione ordinaria risulta d'ufficio inammissibile in quanto proposta ben dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (come riferisce e documenta la stessa società attrice: cfr. pag. 2, par. 3, dell'atto di citazione all. 3);
rilevato infatti che l'art. 327 c.p.c. prevede che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ritenuto invece che con riguardo al motivo previsto dal n. 1
-- la domanda di revocazione straordinaria risulta infondata non rinvenendosi nella fattispecie alcuna ipotesi di dolo processuale (per tutte, cfr. Cass. 31211/2022: "Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità
previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio,
un'attività occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per contro intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento ");
ritenuto che le spese processuali devono seguire - conseguentemente - la
soccombenza dell'attrice impugnante (con relativa distrazione a favore del difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.);
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'attrice ai sensi dei nn. 4 e
5 dell'art. 395 c.p.c. avverso la sentenza n. 8871/2015 del Tribunale di Roma;
rigetta l'impugnazione proposta dall'attrice società ai sensi del n. 1 dell'art. 395 c.p.c.
avverso la medesima sentenza;
condanna l'attrice a rimborsare le spese del presente giudizio, che liquida d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Ivan Ferra.
Roma, 30.9.2025. IL GIUDICE