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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
DO RE, TO
PARZIALE ROBERTO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2022 depositato il 22/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 7432021 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare estinto il giudizio con vittoria di spese.
Resistente: dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio di irrogazione di sanzione pari a euro 980 per il pagamento solo parziale di contributo unificato. Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa posto che l'avviso di liquidazione con il quale gli è stato contestato il parziale pagamento del contributo unificato è stato oggetto di impugnazione.
Con il ricorso l'opponente rappresenta anche quali ragioni sono a base dell'impugnazione di tale avviso:
l'azione sottesa al ricorso rubricato al numero RGA 1215/2021 non ha ad oggetto quattro atti, come sostenuto da controparte, ma un solo atto e segnatamente l'intimazione di pagamento n.
09720189022004023000 e le pretese alla stessa sottese, per la parte concernente IVA – IRAP – IRPEF e relative addizionali per gli anni 2006 e 2007, oltre sanzioni ed interessi. Sia nell'indicazione dell'atto impugnato, costituente la causa petendi, sia nelle conclusioni dello stesso atto, in cui si identifica il petitum, è stata unicamente domandato – previa riforma della sentenza di primo grado - l'annullamento dell'intimazione predetta. Il ricorrente ha quindi chiesto di annullare il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 743/2021, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore del difensore.
Successivamente l'opponente ha richiesto la riunione del presente procedimento a quello numero di
Registro Generale 7975/2021 avente ad oggetto l'avviso di liquidazione del contributo unificato.
Con successiva memoria il ricorrente ha rappresentato che il ricorso proposto avverso l'atto presupposto al provvedimento di irrogazione delle sanzioni ha avuto esito favorevole per il contribuente, posto che con sentenza n. 1263/2025 la Corte di Giustizia di II grado di Roma ha accolto l'appello dell'odierno ricorrente, annullando così l'atto Z182021000143167A. La predetta sentenza, depositata in data 26.2.2025 è ormai passata in cosa giudicata, stante il decorso del termine semestrale per l'impugnazione.
2. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio si è costituita in giudizio svolgendo difese che attengono al merito della pretesa principale;
ha quindi sostenuto che l'atto a suo tempo impugnato dall'odierno ricorrente importa il pagamento del contributo unificato così come determinato e pertanto quello effettuato dall'odierno ricorrente risulta solo parziale.
3. All'odierna udienza l'ufficio ha affermato che l'atto di irrogazione delle sanzioni è stato annullato ed ha chiesto venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese di giudizio compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.
Circa la debenza di una integrazione del contributo unificato, il cui mancato versamento è ragione della irrogazione della sanzione per la quale si controverte in questa sede - è intervenuta la sentenza della
Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, n. 1263/2025. L'organo di secondo grado ha ritenuto che l'integrazione non fosse dovuta. La condotta processuale tenuta dall'ufficio nel presente procedimento attesta quanto meno l'acquiescenza del medesimo rispetto a tale decisione.
2. In ragione del fatto che la controversia principale ha trovato definizione solo successivamente alla notifica dell'atto qui impugnato, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
DO RE, TO
PARZIALE ROBERTO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2022 depositato il 22/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 7432021 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare estinto il giudizio con vittoria di spese.
Resistente: dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio di irrogazione di sanzione pari a euro 980 per il pagamento solo parziale di contributo unificato. Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa posto che l'avviso di liquidazione con il quale gli è stato contestato il parziale pagamento del contributo unificato è stato oggetto di impugnazione.
Con il ricorso l'opponente rappresenta anche quali ragioni sono a base dell'impugnazione di tale avviso:
l'azione sottesa al ricorso rubricato al numero RGA 1215/2021 non ha ad oggetto quattro atti, come sostenuto da controparte, ma un solo atto e segnatamente l'intimazione di pagamento n.
09720189022004023000 e le pretese alla stessa sottese, per la parte concernente IVA – IRAP – IRPEF e relative addizionali per gli anni 2006 e 2007, oltre sanzioni ed interessi. Sia nell'indicazione dell'atto impugnato, costituente la causa petendi, sia nelle conclusioni dello stesso atto, in cui si identifica il petitum, è stata unicamente domandato – previa riforma della sentenza di primo grado - l'annullamento dell'intimazione predetta. Il ricorrente ha quindi chiesto di annullare il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 743/2021, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore del difensore.
Successivamente l'opponente ha richiesto la riunione del presente procedimento a quello numero di
Registro Generale 7975/2021 avente ad oggetto l'avviso di liquidazione del contributo unificato.
Con successiva memoria il ricorrente ha rappresentato che il ricorso proposto avverso l'atto presupposto al provvedimento di irrogazione delle sanzioni ha avuto esito favorevole per il contribuente, posto che con sentenza n. 1263/2025 la Corte di Giustizia di II grado di Roma ha accolto l'appello dell'odierno ricorrente, annullando così l'atto Z182021000143167A. La predetta sentenza, depositata in data 26.2.2025 è ormai passata in cosa giudicata, stante il decorso del termine semestrale per l'impugnazione.
2. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio si è costituita in giudizio svolgendo difese che attengono al merito della pretesa principale;
ha quindi sostenuto che l'atto a suo tempo impugnato dall'odierno ricorrente importa il pagamento del contributo unificato così come determinato e pertanto quello effettuato dall'odierno ricorrente risulta solo parziale.
3. All'odierna udienza l'ufficio ha affermato che l'atto di irrogazione delle sanzioni è stato annullato ed ha chiesto venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese di giudizio compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio è estinto per cessata materia del contendere.
Circa la debenza di una integrazione del contributo unificato, il cui mancato versamento è ragione della irrogazione della sanzione per la quale si controverte in questa sede - è intervenuta la sentenza della
Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, n. 1263/2025. L'organo di secondo grado ha ritenuto che l'integrazione non fosse dovuta. La condotta processuale tenuta dall'ufficio nel presente procedimento attesta quanto meno l'acquiescenza del medesimo rispetto a tale decisione.
2. In ragione del fatto che la controversia principale ha trovato definizione solo successivamente alla notifica dell'atto qui impugnato, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.