Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2023, proposto da
SA LO, SA TA e OS IA TA, rappresentati e difesi dall'avv. Natalizia Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mola di Bari (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. 38886 dell’11 novembre 2022, relativo all’istanza presentata, in data 1° luglio 2021, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento dell’immobile sito in Mola di Bari (BA), alla via Russolillo n. 44-46;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari (BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NZ VA e uditi per le parti i difensori avv. Natalizia Airò, per la parte ricorrente, e avv. Saverio Profeta, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, gli istanti impugnavano il diniego del permesso di costruire, inerente un intervento edilizio, con il quale si intendeva “riqualificare” l’edificio preesistente (su due livelli, con profondità del corpo di fabbrica pari a m. 15,00 e altezza totale pari a m. 8,60), all’esito di ristrutturazione, ad una nuova costruzione di tre piani fuori terra, sovrastanti un piano seminterrato, con profondità del corpo di fabbrica pari a m. 25,00 e altezza totale pari a m. 11,40.
L’intervento anelato è in “Zona B3 – Parzialmente edificata” del PRG, per la quale le NTA prevedono che: “ - le distanze minime dai confini debbano essere maggiori o uguali a 1/2 dell’altezza della facciata dell’edificio, con un minimo assoluto di m. 5; - per quanto riguarda i confini laterali tale distanza può annullarsi in caso di fabbricazione marginale ”.
In particolare, veniva censurata: I) la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., artt. 873 e 877 c.c. e tavola 7 punto 9 - zona B3 - distanza dai confini delle NTA del P.R.G; l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, omessa e/o insufficiente istruttoria, contraddittorietà; II) la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 877 c.c., delle NTA del P.R.G-zona B3-tavola 7 punto 9 - distanza dai confini; violazione del principio del legittimo affidamento, nonché l’eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per disparità di trattamento.
2.- Si costituiva il Comune intimato, il quale depositava i documenti del procedimento e resisteva funditus .
3.- Depositati ulteriori documenti, memorie e repliche, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
L’UTC del Comune trasmetteva il preavviso di diniego, in quanto «…per la parte (nuova costruzione) non in aderenza necessita rispettare le distanze dal confine. Anche sul lato opposto, lato nord, il manufatto ad erigersi alto mt. 11,40 non è rispettoso delle distanze dal confine. Lo stesso dicasi per il lato est». Di tal fatta, è anche il provvedimento finale. Non esaustive si sono rivelate le precisazioni del ricorrente nel procedimento.
Sul punto, i ricorrenti hanno contro-dedotto, con nota del 11 luglio 2022, sostenendo che il manufatto in ampliamento sarebbe effettivamente stato realizzato sul confine e, dunque, avrebbe rispettato le prescrizioni delle NTA. Ma, con il diniego del 11 novembre 2022, l’UTC ha ritenuto le contro-deduzioni non condivisibili poiché “ Il PRG consente le costruzioni sul confine di un lotto inedificato solo nel caso di costruzioni marginali ” e tal non va considerato l’intervento che si anela realizzare, anche perché “ il nuovo fabbricato non può ignorare il fabbricato preesistente e confinante, poiché l’edificio preesistente sul lotto limitrofo condiziona l’intervento ”, ragion per cui devono osservarsi le distanze, così come stabilite.
Invero, per la zona B3 d’intervento, il PRG stabilisce una distanza minima dai confini pari ad H/2 della facciata, con un minimo assoluto di m. 5, precisando che « per quanto riguarda i confini laterali tale distanza può anche annullarsi nel caso di fabbricazione marginale ». Conseguentemente, il PRG consente di derogare alla distanza minima assoluta solo nel caso di “ fabbricazione marginale ”, ossia a completamento degli isolati esistenti, sul confine di un lotto non edificato.
Tuttavia, il progetto in esame prevede la dichiarata ristrutturazione dell’esistente con però contestuale ampliamento « […] utilizzando la volumetria residua del lotto derivante dalla differenza tra il volume consentito dall’indice di fabbricabilità fondiario della zona B3 ed il volume dell’edificio già esistente » (p. 4 del ricorso). In sostanza, però, l’intervento comporta la realizzazione di una nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. I), d.P.R. 380/2001.
Nello specifico: i) quanto al fronte-sud, si propone di realizzare una nuova costruzione sul confine senza che l’area d’intervento possa considerarsi inedificata, data la preesistenza l’immobile ristrutturando, rispetto al quale l’ampliamento configura un quid pluris , e l’area finitima non è a sua volta inedificata; ii) quanto al fronte-nord ed est, la nuova costruzione è posta a distanza inferiore dal confine rispetto ad H/2 della facciata, che nel caso di specie è alta 11,40 m, senza che ricorra alcuna deroga.
Conseguentemente, l’UTC ha dato la corretta applicazione alle NTA del PRG, nulla eccependo sulla ricostruzione in sagoma per le volumetrie ristrutturande, ma evidenziando la difformità urbanistica della nuova costruzione che: i) non rispetta la distanza inderogabile di H/2 sui fronti nord ed est; ii) invoca propriamente la deroga della “fabbricazione marginale” sul fronte sud, in assenza dei relativi presupposti oggettivi.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio vieppiù possono essere compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ AN, Presidente
NZ VA, Primo Referendario, Estensore
NZ Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ VA | NZ AN |
IL SEGRETARIO