Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2025, proposto da
IN MM, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n. 556 del 18 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IN Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, MM IN (in appresso, S. G.) agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n. 556 del 18 ottobre 2022.
2. Con la sentenza n. 556 del 18 ottobre 2022, notificata in forma esecutiva l’8 novembre 2023, la Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., avendo ricondotto il servizio non di ruolo prestato dalla S. nel periodo 2001-2018 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), in qualità assistente amministrativo assunto mediante contratti a tempo determinato di collaborazione continuata e continuativa (co.co.co.), aveva accertato il diritto della medesima S. «a vedersi computare l’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 2001 ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo» e condannato l’amministrazione convenuta «al pagamento delle relative differenze economiche, anche di TFR, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti all’integrale soddisfo».
3. Nel proporre il ricorso in epigrafe, la S. lamentava l’inadempimento dell’amministrazione intimata all’emesso dictum giurisdizionale, e richiedeva, quindi, a questa Sezione di disporne l’esecuzione e di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia azionata.
4. L’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela fondato.
7. In primis, occorre rimarcare che la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n. 556 del 18 ottobre 2022 è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva (in data 8 novembre 2023) della pronuncia di primo grado da essa confermata.
8. Ciò posto, va ricordato che, come affermato in vicenda analoga alla presente, per mezzo del «richiamo alla “retribuzione base spettante al lavoratore dipendente di ruolo comparabile” con l’inquadramento dovuto al ricorrente ed accertato nel giudizio, e alle ulteriori voci indicate nella condanna civile, nonché attraverso l’indicazione del periodo temporale di computo, l’amministrazione soccombente è posta nelle condizioni di liquidare le somme in base ad una semplice operazione matematica, da condursi in base alle tabelle stipendiali in allora vigenti». Ne consegue che non è «dunque ravvisabile alcuna possibilità che nell’ordinare l’ottemperanza, il giudice amministrativo ecceda dai suoi poteri giurisdizionali, posto che … l’esecuzione della condanna non richiede alcun accertamento sul rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, ulteriore a quello svolto nel giudizio civile, ma solo un obbligo di fare, pacificamente inadempiuto finora» (Cons. Stato, sez. VII, 23 novembre 2023, n. 10060; 19 marzo 2024, n. 2640).
9. Tanto chiarito, stante il perdurante inadempimento dell’amministrazione resistente all’obligatio iudicati, il ricorso in epigrafe si rivela fondato e va, pertanto, accolto.
10. Per l’effetto, in ottemperanza all’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n. 556 del 18 ottobre 2022, provvedendo a computare, in favore della ricorrente, l’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 2001 fino al 31 agosto 2018, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e, quindi, «al pagamento delle relative differenze economiche, anche di TFR, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti all’integrale soddisfo» (al netto delle spettanze contributive, il dictum giurisdizionale azionato avendo espressamente precisato in parte motiva che «non può invece estendersi la pronuncia all’aspetto contributivo, in mancanza di evocazione in giudizio dell’ente previdenziale»).
11. Per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del prefissato termine di 90 giorni, si nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di 90 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n. 556 del 18 ottobre 2022, provvedendo a computare, in favore di MM IN, l’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 2001 fino al 31 agosto 2018, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e, quindi, al pagamento delle relative differenze economiche, anche di TFR, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti all’integrale soddisfo;
- nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione delle predette sentenze;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
IN Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di OL | PI RU |
IL SEGRETARIO