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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/09/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3708/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3708 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pompei alla via Carlo Alberto I Trav. C.F._1
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Carmine Grieco, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Napoli C.F._2
n. 94, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Ruocco, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
In particolare, parte ricorrente ha insistito nella richiesta preliminare affinché il
Giudice invii gli atti alla Guardia di Finanza con il preciso compito di accertare la situazione patrimoniale mobiliare dei coniugi. Ha concluso per l'accoglimento delle istanze formulate con assegnazione a sentenza della lite e concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali.
parte resistente si è riportata ai verbali di causa nonché alle conclusioni contenute nei precedenti atti, chiedendone l'integrale accoglimento, con rigetto di tutte le istanze, eccezioni e difese proposte da controparte. Ha chiesto assegnarsi la causa a sentenza con termini del 190 c.p.c..
Il P.M., con parere del 14.07.2025, ha concluso per la dichiarazione di separazione coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2020, chiedeva Parte_1 che fosse pronunciata la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in Pompei in data 29.08.2016 e che Controparte_1 dal rapporto con il resistente erano nati due figli: , in data 28.08.2011, e R_
, in data 03.01.2018. Persona_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta del il quale operava una violenza di tipo CP_1 psicologico ed “economico” nei suoi confronti;
lamentava, in particolare, di essere sempre stata esclusa da qualsiasi tipo di gestione economica da parte del marito che non le aveva mai permesso di lavorare, costringendola, dunque, a chiedere soldi a lui anche per una semplice spesa quotidiana.
La chiedeva, dunque, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad Pt_1 entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre, diritto di visita del padre e conseguente assegnazione a lei della casa coniugale;
per quanto concerne i
2 provvedimenti economici, chiedeva di porre carico del un assegno, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori fissato in complessivi euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva di porre l'ulteriore obbligo in capo al di versarle la somma mensile di CP_1 euro 300,00 a titolo di suo mantenimento.
Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della Controparte_1 separazione giudiziale dalla moglie. Il resistente contestava integralmente quanto esposto dalla ricorrente, soprattutto riguardo i comportamenti tenuti dallo stesso in costanza di matrimonio per come allegati dalla moglie, in quanto deduceva che l'unione coniugale si era disgregata a causa delle incompatibilità caratteriali dei coniugi e che la aveva Pt_1 per sua libera scelta preferito dedicarsi sempre e solo al lavoro domestico.
Il resistente, dunque, chiedeva di rigettare la domanda di addebito della separazione per i motivi su esposti.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il concordava con la CP_1 ricorrente sull'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, sulla collocazione preferenziale presso la madre, sul diritto di visita del padre e, infine, sulla assegnazione della casa coniugale alla . Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti economici, Pt_1 il resistente chiedeva di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la Pt_1 minore somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, dato atto della giovane età della (soggetto a suo dire senz'altro abile al lavoro), il Pt_1 resistente chiedeva di non statuire alcun assegno di mantenimento a carico del in CP_1 favore della stessa.
All'udienza del 22.09.2021 il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori: affidava congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e , con collocazione preferenziale presso la R_ Persona_2 madre e diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla;
poneva a Pt_1 carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
poneva, infine, a carico del a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie, un assegno mensile di euro 100,00, rinviando all'udienza del 20.12.2021 per il prosieguo della causa.
Dopo vari rinvii, all'udienza cartolare del 23.01.2023, il G.I., letta la richiesta delle parti, assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 VI co. c.p.c. e rinviava all'udienza del 09.10.2023.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata dalla resistente e rinviava la
3 causa per l'escussione del teste all'udienza del 05.03.2024, invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05.03.2024, ove veniva escusso un teste, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.03.2025.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60
+ 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 14.07.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi.
La domanda di separazione va accolta.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pro- nuncia di separazione coniugale.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
Invero, al riguardo la ha allegato che il marito aveva assunto Pt_1 atteggiamenti sempre più prevaricatori, arrivando ad attuare una continua pressione psicologica su di lei, consistente in un controllo su qualsiasi decisione di tipo economico relativo al ménage familiare.
Dunque la ricorrente ha dedotto che il comportamento ostativo e denigratorio del marito era divenuto causa del deterioramento del rapporto matrimoniale, laddove questi non le aveva mai permesso di lavorare e, in generale, era sempre stata esclusa da qualsiasi gestione economica familiare ed era sempre stata costretta, a chiedere i soldi al marito anche per una semplice spesa e quest'ultimo aveva continuato ad assumere
4 atteggiamenti da “padre padrone”, ragion per cui anche le più semplici decisioni andavano prese da lui.
ha contestato tutte le circostanze dedotte da controparte, Controparte_1 deducendo che lo stesso non aveva mai posto in essere atteggiamenti di controllo sulla coniuge che, a suo dire, “per sua libera scelta, ed anche in virtù del suo titolo di studio
(terza media), ha preferito dedicarsi sempre e solo al lavoro domestico, non mostrando minimamente interesse al lavoro sia dipendente che autonomo”. Il resistente ha dedotto che il fallimento del rapporto coniugale, lungi dal potersi ricercare forzatamente in capo a lui, era da individuarsi nel sopraggiungere un'evidente e sempre più marcata incompatibilità caratteriale.
Invero già dal ricorso, la stessa ricorrente ha dedotto che “la convivenza matrimoniale è divenuta impossibile ed intollerabile, soprattutto per la violenza di tipo economico che il esercitava sulla , e comunque a causa della progressiva CP_1 Pt_1 differenziazione ed incompatibilità dei caratteri, ed inutili si sono rilevati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i gravi contrasti insorti, i comparenti non hanno più alcuna comunione spirituale e materiale”.
Dalle predette allegazioni emerge che vi è stata una crescente incompatibilità caratteriale tra i coniugi e conseguente incapacità di realizzare una comunione di vita, senza che si possano individuare elementi sufficienti a determinare l'addebitabilità della separazione all'uno o all'altro dei coniugi.
Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito
5 non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006 - Rv. 589896).
Da richiamate contrapposte allegazioni delle parti in ordine alla fine del loro matrimonio, emerge che i dissapori e le reciproche incomprensioni sono sorte molto tempo prima della proposizione della domanda, e che i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione e di assistenza morale e materiale, sono proseguiti negli anni successivi.
La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati.
Per le ragioni esposte, la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma
1 comma c.c.
Per quanto riguarda il regime di affido dei figli minori (nato il [...]) R_
e (nata il [...]), è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, Persona_2 che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la
6 possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole.
Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nel caso in esame, va evidenziato che dalle allegazioni delle parti non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati provvisoriamente in sede di udienza presidenziale in merito all'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e della collocazione prevalente presso la madre, vista anche la non contestazione delle parti sul punto.
Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Pompei al
Viale Unità d'Italia n. 3, avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
7 Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla , genitore collocatario dei figli Pt_1 minori e . R_ Persona_2
In ordine al diritto di visita, in assenza di criticità nel rapporto tra il padre ed i minori, che come emerso all'udienza Presidenziale, hanno un sereno e regolare rapporto di frequentazione, il Tribunale ritiene di confermare quanto stabilito con provvedimenti provvisori in data 22.09.2021, che si riporta in dispositivo.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori e R_
. Persona_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
Ciò posto e preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte;
va quindi disattesa la richiesta di indagini a mezzo di polizia tributaria reiterata dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di accertamento meramente esplorativo e superfluo alla luce delle risultanze istruttorie già in atti.
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età dei figli e (rispettivamente nati in data 28/08/2011 ed in data R_ Persona_2
8 03/01/2018, e quindi di anni 13 e di anni 7) e delle loro crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di non aver mai lavorato e di non percepire reddito, ma di vivere nella casa coniugale di sua proprietà sita in Pompei al Viale Unità
d'Italia n. 3 e di non pagare la rata del mutuo per la stessa (sostenuto dal e pari CP_1 ad euro 550,00). La dichiarava, inoltre, in sede di udienza presidenziale del Pt_1
22.09.2021, che il marito aveva lasciato la casa da un anno e mezzo e le aveva versato in un primo periodo euro 150,00 a settimana, mentre da circa cinque-sei mesi, aveva iniziato a versarle euro 100,00 a settimana, e cioè da quando viveva con una compagna dalla quale aspettava un bambino.
Di contro, il resistente, titolare di una ditta individuale di rivendita di auto, ha dichiarato di percepire mediamente la somma mensile di euro 1.000,00.
Dalla documentazione reddituale prodotta, risulta che il ha percepito CP_1 nell'anno 2022 il reddito imponibile di euro 14.770,00 (cfr. Reddito Persone Fisiche 2023 in atti) e che il reddito d'impresa nello stesso anno è stato pari ad euro 28.828,00 (cfr.
Modello CM09U ISA 2023). Lo stesso ha dichiarato, in sede di udienza CP_1 presidenziale del 22.09.2021, di pagare la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 550,00 (da pagare per altri undici anni su complessivi quindici) ed è poi dato pacifico che di vive con una nuova compagna, dalla quale ha avuto una figlia, nata in data [...].
Tenuto conto della circostanza che lo stesso resistente in comparsa si era dichiarato disponibile a versare per i figli un assegno di mantenimento di euro 400,00, e del pacifico accollo a suo carico della rata del mutuo cointestato di euro 550,00, è verosimile ritenere che quanto dallo stesso dichiarato in ordine al suo reddito mensile così come le mere risultanze delle dichiarazioni fiscali non sono corrispondenti alla reale situazione patrimoniale del CP_1
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, in euro Controparte_1
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), a conferma di quanto stabilito con provvedimenti provvisori presidenziali, considerando sia il fatto che lo stesso percepisce più di euro
1.000,00 mensili (come aveva dichiarato), sia la circostanza che paga la rata del mutuo della casa coniugale, ed è diventato padre di un'altra figlia avuta da una nuova compagna (e che per la quale, dunque, deve sostenere ulteriori spese).
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
9 (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Il resistente ha contestato la richiesta sia deducendo che la (nata il Pt_1
07.10.1991) data la sua età può inserirsi nel mondo del lavoro, sia che anche la moglie ha instaurato una nuova relazione sentimentale da cui è nato un bambino.
Tale circostanza è stata confermata dal teste il quale escusso alla Testimone_1 udienza del 20.05.2024 innanzi al Giudice Istruttore, riferiva che la è rimasta a Pt_1 vivere con i figli nella casa coniugale, prima adibita a casa coniugale sita in Scafati alla viale Unità d'Italia, e di aver saputo dal che anche la moglie aveva avuto un CP_1 bambino, ma di non sapere se convivesse o meno con il compagno.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni
10 reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Inoltre la Suprema Corte con motivazione puntuale ed esaustiva, Corte di
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 1692/2018, ha chiarito che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'assegno di mantenimento non compete e può esser revocato, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., se già disposto, al coniuge che abbia intrapreso con altra persona una convivenza caratterizzata da stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, tale da far presumere che le risorse di ciascun convivente siano state messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, incombendo l'onere della prova al riguardo sul coniuge cui l'assegno è richiesto (o che vi sia già tenuto), a meno che quello richiedente (ovvero che ne sia già titolare) non provi, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, che i propri redditi restano inadeguati, non avendo il nuovo legame inciso positivamente sulle sue condizioni economiche”.
Premesso che, diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/10/2021, n. 30496), che la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e che, conseguentemente, “la decisione di intraprendere una nuova convivenza è assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, quindi non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di reciproca assistenza morale e materiale (v. art. 1, comma 36, della legge n. 76/2017)”, la Corte ha chiarito che il diritto all'assegno di mantenimento può “essere negato o eliminato se il coniuge debitore dimostri che l'altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare”.
Ne consegue che incombe sul coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno l'onere della prova della convivenza stabile e continuativa, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dal quale presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare,
11 salva la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza non incrementi le proprie capacità economiche e che i propri redditi restino insufficienti a godere del medesimo tenore di vita coniugale (cfr, nello stesso senso Cassazione civile,
S.U., sent. n. 32198/2021).
Al giudice di merito è, dunque, demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale del fatto della nuova convivenza, del suo carattere di stabilità e dell'eventuale decorrenza iniziale (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 32198/2021; Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n. 2684(Cassazione civile, sez. I, 07/02/2023, n.
3645; Cassazione civile, sez. I, 22/02/2023, n. 5510; Cassazione civile, sez. I,
04/05/2022, n. 14151). Anche l'eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente e idoneo a dimostrare l'esistenza di una situazione di convivenza more uxorio tra il coniuge beneficiario dell'assegno ed un terzo, avente nel tempo i caratteri di stabilità, continuità e comune progettualità di vita (Cass., sez. 1, sent. 4.2.2009, n. 2709).
Ebbene nel caso di specie non risulta accertato che la abbia intrattenuto o Pt_1 stia intrattenendo un rapporto di convivenza more uxorio caratterizzato da stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita comune, da qualificarsi come famiglia di fatto e, dunque, come formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., tale da far presumere che le risorse di ciascun convivente siano state messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare.
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale delle parti e dal tenore di vita goduto dai coniugi, si ritiene congruo fissare, a conferma di quanto disposto in sede presidenziale, in euro
100,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della e, ciò tenuto CP_1 Pt_1 conto da un lato della disparità economica tra i coniugi e del fatto che la non Pt_1 abbia mai lavorato in costanza di matrimonio, occupandosi della crescita dei figli, dall'altro della sua età anagrafica e comunque della possibilità di inserimento nel mondo lavorativo (la è nata il [...]). Pt_1
Va comunque evidenziato che sia nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la moglie in euro 100,00 mensili che in ordine al concorso paritario dei coniugi alle spese straordinarie per i figli (nonostante l'evidenziata disparità delle rispettive condizioni economiche) si è tenuto conto dell'accollo di fatto da parte del della quota della rata mensile del mutuo cointestato gravante sulla moglie (pari CP_1 alla metà dell'intero ossia a circa euro 275,00 ).
12 In sede di memoria integrativa depositata in data 08.11.2021 la ricorrente ha spiegato una domanda di risarcimento del danno patito per l'infedeltà coniugale del marito.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale (escluso, nella specie, il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza della violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, che avrebbe determinato nel marito uno stato depressivo dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, atteso che mancava la prova del nesso tra il tradimento subito e lo stato depressivo in cui l'uomo era caduto).
La prova del danno ingiusto, conseguenza della condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele, deve essere fondata in concreto sul fatto che la condizione di afflizione indotta violi diritti costituzionalmente protetti (cfr Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020,
n.26383).
Ebbene nella fattispecie tale prova a carico della ricorrente non può dirsi raggiunta, nè in via documentale, nè tantomeno orale, sicchè la domanda in oggetto va rigettata.
Solo in sede di comparsa conclusionale il ha chiesto di essere manlevato CP_1 dal pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell' immobile sito in Scafati alla via Unità d'Italia, 3 Pompei, disponendo che l' unica proprietaria Pt_1 nell'immobile, si faccia carico del pagamento del mutuo per l'immobile a lei intestato, rimborsandogli altresì le somme versate sino ad oggi.
Trattasi domanda nuova e del tutto inammissibile in quanto spiegata oltre i termini di rito all'uopo concessi, ovvero entro quello per deposito di memoria integrativa all'esito dell'udienza presidenziale ai sensi dell'art. 709, III comma, c.p.c., rito applicabile ratione temporis.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
13
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] Controparte_1
Stabia il 05.07.1985) e (nata a [...] il Parte_1
07.10.1991);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (Atto n. 4, parte I A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
• rigetta la richiesta di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente;
• affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e R_
, con residenza preferenziale presso la madre, cui assegna altresì la Persona_2 casa coniugale sita in Pompei al Viale Unità d'Italia n. 3, perché continui ad abitarvi con i predetti figli minori;
• dispone che i figli trascorreranno con il padre:
o compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica a settimane alterne, nonché due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00 di ogni settimana, in caso di disaccordo nei giorni del martedì e giovedì;
o 15 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre e, alternativamente con il padre e con la madre, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio)
e quelle pasquali (dal giovedì santo al lunedì in Albis);
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, per il mantenimento dei figli minori e ,
[...] R_ Persona_2
l'assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture
14 pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento di . Detta somma va versata a Parte_1 quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata dalla ricorrente;
• dichiara inammissibile la domanda di restituzione della rate pagate per il mutuo spiegata dal resistente;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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