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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati:
dott. RO LO Presidente dott. IC DI Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3054/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 21 20100 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. GIANNI' EP, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IA ANGELO ( ) IA S. BERNARDO, 101 00187 ROMA;
C.F._1
( ) IA S. BERNARDO, 101 00187 Controparte_1 C.F._2
ROMA; ( VIA BOTTICELLI, N. 25 Parte_2 C.F._3
81031 AVERSA;
APPELLANTE pagina 1 di 29 CONTRO
già CP_2 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] P.IVA_2
DEL CONSERVATORIO 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BENINCASA FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LONGO IVANO
( VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO;
C.F._4 Controparte_4
( VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO;
C.F._5 Controparte_5
( ) CORSO GALILEO FERRARIS, 43 10128 TORINO;
C.F._6
(C.F. ), elettivamente domiciliato in IA Parte_3 P.IVA_3
CRATI 20 00199 ROMA presso lo studio dell'avv. DE LUCA GIACOMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CE DO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_6 P.IVA_4
IA DEI CAPRETTARI, 70 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. GUARDASCIONE
FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MASONI
EP TT ( ) IA DEI CAPRETTARI, 70 00186 ROMA;
C.F._7
GIÀ Controparte_7 Controparte_8
) (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE CORTINA
[...] P.IVA_5
D'AMPEZZO, 186 00135 ROMA presso lo studio dell'avv. ALESSE CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SANTI ROBERTO ( ) VIA C.F._8
DI PORTA PINCIANA, 6 00187 ROMA;
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI, 47 CP_9 P.IVA_6
06121 PERUGIA presso lo studio dell'avv. DURANTI DANTE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BROZZETTI IANO ( ) CORSO C.F._9
VANNUCCI, 47 06121 PERUGIA;
( ) CORSO Parte_4 C.F._10
VANNUCCI 47 PERUGIA;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in IA DEL Parte_5 P.IVA_7
POPOLO, 18 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. ZAMPA GIAN LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AROSSA FABRIZIO FABIO
( Indirizzo Telematico;
LU IA ( ) Indirizzo C.F._11 C.F._12
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
Controparte_10 C.F._13 pagina 2 di 29 APPELLATE
avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust dell'UE.
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta e/o rigettata ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e/o deduzione avversaria, accogliere il proposto appello per tutti i motivi ivi dedotti e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sez. quattordicesima -Tribunale Delle
Imprese - Specializzata Impresa “A” - n. 7559/2023, resa nel giudizio R.G. n. 49358/2021, pubblicata il
03.10.2023, notificata in data 04.10.2023:
a) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e si intendono espressamente riproposte:
A) In via principale: accertato e dichiarato che la violazione del diritto della concorrenza posta in essere dalle convenute ed accertata, in via definitiva, con delibera dell'AGCM n. 26705, adottata Parte nell'adunanza del 25 luglio 2017, ha causato al un ingiusto danno patrimoniale, come quantificato negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e nell'atto di appello, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, condannare, le convenute, ciascuna per quanto di ragione ed in via solidale tra loro, al risarcimento del danno subito dal CCC, per un importo pari a complessivi € 75.915.764,87, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, oltre al danno curriculare per le gare perse nonché gli interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero nei diversi superiori importi che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n.
3/2017, e, nello specifico, condannare, anche in via solidale:
- in qualità di società incorporante la società al pagamento Controparte_3 Controparte_3 dell'importo di euro 1.946.875,71, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- in qualità di società incorporante la società al Controparte_3 Controparte_3 pagamento dell'importo di euro 6.838.356,53, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché pagina 3 di 29 interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 4.497.969,11, oltre il danno Parte_7 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero nei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 7.681.381,48, oltre il danno curriculare per le gare CP_9 perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- ( ) al pagamento dell'importo di euro 2.117.321,79 oltre il danno Parte_5 CP_11 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 51.347.303,78 oltre il Controparte_8 danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- (C.F. e P.IVA ), al pagamento dell'importo di euro Parte_3 P.IVA_3
1.486.556,47 oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n.
3/2017.
B) In via subordinata, accertato e dichiarato che la condotta delle controparti integra una intesa restrittiva ai fini della concordata fissazione e coordinamento dei prezzi di vendita del cemento e dei manufatti derivati dallo stesso, ai sensi del 101 TFUE e della L. n. 287/1990, e che, in ogni caso, costituisce fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, integra una violazione del principio di buona fede contrattuale e del divieto di abuso del diritto, condannare, le convenute, ciascuna per quanto di ragione ed in via solidale tra loro, al risarcimento del danno subito dal CCC, per un importo pari a complessivi € 75.915.764,87, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, oltre al danno pagina 4 di 29 curriculare per le gare perse nonché gli interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi superiori importi che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017, e, nello specifico, condannare, anche in via solidale:
- in qualità di società incorporante la società al pagamento Controparte_3 Controparte_3 dell'importo di euro 1.946.875,71, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- in qualità di società incorporante la società al Controparte_3 Controparte_3 pagamento dell'importo di euro 6.838.356,53, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 4.497.969,11, oltre il danno Parte_7 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 7.681.381,48, oltre il danno curriculare per le gare CP_9 perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- ( ) al pagamento dell'importo di euro 2.117.321,79 oltre il danno Parte_5 CP_11 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e- al pagamento Controparte_8 dell'importo di euro 51.347.303,78 oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
pagina 5 di 29 - (C.F. e P.IVA ), al pagamento dell'importo di euro Parte_3 P.IVA_3
1.486.556,47 oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n.
3/2017.
C) In via istruttoria:
- disporsi consulenza tecnica per determinare l'entità dei danni cagionati al dalle società Parte_1 convenute, stante il rilievo che, dai documenti depositati in giudizio (accordi, listini, sconti e riepiloghi delle tonnellate acquistate), si dispone di tutti gli elementi per verificare la correttezza del calcolo operato dall'attore in ordine alla quantificazione del danno, la cui esistenza è presuntivamente ricavabile dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM;
- ordinare ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3/2017, nonché 210-213 c.p.c., all'AGCM l'esibizione nel presente giudizio della documentazione acquisita al fascicolo istruttorio del procedimento n. I793 - concluso con l'adozione della Delibera n. 26705 del 25.7.2017 – e dalla stessa esaminata;
- ove occorra, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., alle società convenute di esibire la documentazione da loro formata e in loro possesso in esecuzione dei contratti conclusi con il CCC per l'acquisto del cemento, compresi i listini dei prezzi ivi richiamati ed applicati;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs. n.3/2017, che così dispone “Il giudice può chiedere assistenza all'autorità garante della concorrenza formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno. Salvo che risulti non appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, l'autorità garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalità che il giudice indica sentita l'autorità medesima”, chiedere, ove occorra, chiarimenti all'Autorità circa le modalità per la corretta quantificazione del danno”.
b) condannare le appellate alla rifusione delle spese processuali oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio o, in via gradata, pronunciare la compensazione.
Per Controparte_3
[...]
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis
pagina 6 di 29 In via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Milano n 7559/2023, salvi i motivi di appello Parte incidentale non condizionato di cui infra, e per l'effetto, rigettare tutte le domande del nei confronti di CP_3 in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n.
7559/2023 nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'esponente al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte;
in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n.
7559/2023 nella parte in cui non ha condannato il CCC ex art. 96 c.p.c. primo e/o terzo comma in relazione al giudizio di primo grado;
in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del Parte primo motivo di appello del , riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7559/2023 nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'esponente in primo grado e, Parte per l'effetto, rigettare tutte le domande del nei confronti di in quanto prescritte;
CP_3
Parte nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello del e di mancato accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato relativo all'eccezione di prescrizione, previo accoglimento delle istanze istruttorie di cui agli atti del primo grado e di cui al presente atto, in Parte ogni caso rigettare tutte le domande del nei confronti di CP_3 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda di risarcimento del danno Parte del , determinare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente prodotto dalle condotte di (quale successore di e ) e, comunque, CP_3 CP_12 Controparte_3 accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2055 c.c. la quota di , Parte_7 CP_9
, e e, per l'effetto, condannare le altre appellate Pt_5 CP_8 Pt_3 Parte_7
, , e a manlevare e tenere indenne da tutte le conseguenze CP_9 Pt_5 CP_8 Pt_3 CP_3 negative del presente giudizio e, in via subordinata, a restituire in via di regresso a quanto CP_3 questa fosse tenuta a corrispondere a parte attrice, oltre accessori di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di IVA
e CPA e condanna del CCC ex art. 96 c.p.c. primo e/o terzo comma per il presente grado di giudizio.
Per Parte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e/o deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
pagina 7 di 29 nel merito:
- rigettare tutti i motivi di appello proposti dal Controparte_13
, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
[...] in via incidentale:
- dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato da parte appellante, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
sempre in via incidentale:
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato erroneamente le spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento in favore di , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del primo grado di giudizio, previo accertamento che il valore della controversia è pari a € 75.915.764,87, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante, accertare e dichiarare che il diritto di credito risarcitorio richiesto da parte appellante è antecedente alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo presentata dalla ai sensi dell'art. 161 l.f.; Parte_3 sempre in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante, rideterminare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente prodotto dal comportamento della e, comunque, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (i) la Parte_3 quota di responsabilità dell'odierna appellata nei rapporti interni fra i vari coobbligati in solido, nonché (ii) le quote di responsabilità nei rapporti interni di tutti i coobbligati in solido;
ancora in via subordinata:
- accertata e dichiarata la quota di responsabilità dei singoli coobbligati nei rapporti interni (i) condannare gli altri appellati a manlevare e tenere indenne la da tutte le Parte_3 conseguenze negative del presente giudizio ed in relazione a tutte le somme per cui vi sia stata condanna e, in via subordinata, (ii) condannare gli altri appellati a restituire in via di regresso alla
[...]
quanto questa fosse tenuta a corrispondere al Parte_3 Controparte_13
oltre accessori di legge;
[...]
pagina 8 di 29 in ogni caso:
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Controparte_13
per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
[...]
- dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande da chiunque proposte nei confronti della società esponente in quanto infondate in fatto e in diritto, in quanto infondate nonché, con riferimento alle domande proposte da e da Parte_5 Controparte_8
(oggi HMIT), in quanto inammissibili perché tardivamente proposte, oltre che infondate.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'appellante per i motivi svolti in comparsa di costituzione e si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate in comparsa di costituzione.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del doppio grado del giudizio.
Per Parte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta:
In via principale
(i) rigettare l'appello proposto dal e Controparte_14 per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
(ii) in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello formulato dall'appellante principale, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da con il presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare prescritte Parte_7 tutte le avverse domande per il risarcimento del danno;
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e/o di rigetto dell'appello incidentale, Parte (iii) nel merito, rigettare le domande di riproposte nel presente giudizio perché totalmente infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
(iv) in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di Parte
, determinare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente causalmente riconducibile alla condotta di e comunque accertare e dichiarare, ai sensi Parte_7 dell'art. 2055 c.c., la quota di responsabilità di nei rapporti interni fra i Parte_7 vari coobbligati in solido convenuti/appellati e chiamati in causa nel giudizio di primo grado;
pagina 9 di 29 (v) sempre in via subordinata nel merito, in via riconvenzionale ed in via trasversale, accertata e dichiarata la quota di responsabilità dei singoli coobbligati nei rapporti interni (i) condannare CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale
[...] CP_9 rappresentante pro tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_15 manlevare e tenere indenne da tutte le conseguenze negative del presente Parte_7 giudizio ed in relazione a tutte le somme per cui vi fosse condanna e, in via di ulteriore subordine, (ii) condannare le medesime società a restituire in via di regresso a quanto Parte_7 questa fosse tenuta a corrispondere a parte attrice, oltre accessori di legge;
(vi) In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale/trasversale sia del primo grado che del presente grado di giudizio.
Con ogni salvezza e riserva.
Per CP_9
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita:
In via principale, rigettare interamente l'appello avversario, con conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7559/2023.
In via subordinata, in caso d'accoglimento dell'appello avversario, nell'ipotesi e nei limiti in cui in cui venga ravvisata la responsabilità solidale di e delle altre società appellate: CP_9
a) accertare e dichiarare che ha diritto, ai sensi dell'art. 1299 c.c., di ripetere a titolo di CP_9 regresso dai condebitori solidali (ora Controparte_8 Controparte_7
), (anche quale società incorporante le società e
[...] Controparte_3 Controparte_3
, , CP_3 Controparte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_3
in concordato preventivo, tutte le somme che la stessa sia condannata a pagare in
[...] CP_9 favore del attore per i fatti di causa;
Parte_1
b) per l'effetto, accertare e determinare nei confronti di la quota di responsabilità solidale a CP_9 carico di ciascuno dei predetti condebitori solidali (ora Controparte_8
), (anche quale società incorporante le Controparte_7 Controparte_3 società e , , Controparte_3 Controparte_3 Parte_5 Parte_7
, in liquidazione in concordato preventivo, previa quantificazione del
[...] Parte_3
pagina 10 di 29 corrispondente importo risarcitorioriferibile a ciascuno dei medesimi condebitori solidali secondo quanto esposto in narrativa;
c) condannare i condebitori solidali (ora Controparte_8 [...]
), (anche quale società incorporante le società Controparte_7 Controparte_3
e ), , , Controparte_3 Controparte_3 Parte_5 Parte_7 in liquidazione in concordato preventivo, ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità Parte_3 come sopra accertata e determinata, al pagamento in favore di del conseguente importo CP_9 risarcitorio di cui sub b).
In ogni caso: rigettare le domande riconvenzionali trasversali proposte nei confronti di dalle CP_9 altre parti convenute odierne appellate.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta di ammissione di prova testimoniale, formulata da nella seconda CP_9 memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del 21.11.2022, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che è stata costituita quale ditta esecutrice delle opere pubbliche “Ispica”, CP_16 aggiudicate ad un'ATI.
2) Vero che le opere pubbliche “Carcere di Lecce” sono state aggiudicate alla Controparte_17
3) Vero che il calcestruzzo destinato ai cantieri di cui ai precedenti capitoli di prova è stato fornito dalla ed è stato da questa prodotto con cemento acquistato da . CP_18 CP_9
4) Vero che, in particolare, il calcestruzzo fornito alla è stato prodotto presso gli CP_17 stabilimenti di Copertino, e CP_18 Parte_8 Pt_9
5) Vero che, in particolare, il calcestruzzo fornito alla è stato prodotto presso lo stabilimento CP_16
di Rosolini. CP_18
6) Vero che, in riferimento all'appalto “Ispica”, altri lotti del medesimo appalto relativi alla realizzazione della viabilità della zona, sono stati aggiudicati alle ditte ed . CP_19 CP_20
7) Vero che, per la realizzazione dei lavori di cui ai lotti di cui al capitolo 6 che precede, ed CP_19
hanno acquistato cemento da . CP_20 CP_9
8) Vero che, negli anni per cui è causa, la ditta Domus spa ha acquistato da prodotti diversi CP_9 dal cemento grigio.
pagina 11 di 29 9) Vero che, nel periodo 2011-2016, oltre a e alle altre cementerie convenute in questa CP_9 controversia, nel mercato nazionale della vendita del cemento, erano presenti i seguenti produttori / venditori e importatori di cemento:
- Rolcim
- Beton Candeo
- Superbeton Grigolin
- Titan
- EM Centro Italia3 - BetonCem
- Insicem
- AN EM
- Sicical
- Maredil
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova:
c/o ; Testimone_1 CP_9
c/o . Testimone_2 CP_9
Salvo altri.
Si reitera la richiesta di ammissione di prova testimoniale contraria, formulata da nella CP_9 seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del 10.12.2022, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i doc.ti 50 e 51 prodotti da che le si mostrano sono stati elaborati sulla base dei CP_9 dati inseriti nel sistema gestionale aziendale, c.d. “SAP”, della . CP_9
2) Vero che il prospetto accluso nei doc.ti 50 e 51 elenca forniture di cemento grigio, effettuate da nel periodo 2011-2016, destinate a cantieri per opere pubbliche, ossia in favore di clienti CP_9 risultati vincitori di gare di evidenza pubblica o di imprese loro subappaltatrici.
3) Vero che, nel ridetto periodo 2011-2016, ha fornito cemento grigio ai clienti indicati negli CP_9 stessi prospetti di cui ai doc.ti 50 e 51, nei cantieri relativi alle gare.
4) Vero che il codice CIG riportato nei suddetti prospetti è quello utile all'emissione della fattura verso l'ente pubblico in quanto identifica la causale della fornitura oggetto del pagamento da parte della stazione appaltante.
5) Vero che il codice CUP riportato nei suddetti prospetti identifica l'opera pubblica/gara alla quale la fornitura si riferisce.
pagina 12 di 29 6) Vero che tali codici sono a loro volta riportati nelle rispettive bolle di consegna e nelle fatture del fornitore del cemento, nonché nelle fatture della ditta aggiudicataria verso l'ente pubblico, per ragioni di tracciabilità e monitoraggio finanziario.
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova:
c/o ; Testimone_1 CP_9
c/o . Testimone_2 CP_9
Salvo altri.
Si chiede che le istanze di prova reiterate dal nell'atto d'appello siano integralmente rigettate Parte_1 per i motivi già esposti in primo grado e ribaditi nella comparsa di risposta del 19.1.2024.
Per Parte_5
Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via principale rigettare l'appello dell'attore in quanto inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare la
Sentenza;
In subordine, in via pregiudiziale di rito dichiarare l'inesistenza e/o inammissibilità, anche parziale, delle domande dell'attore ovvero, in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c.; in subordine, sempre in via preliminare accertare e dichiarare che in ogni caso non si applica al caso di specie la presunzione di danno di cui agli artt. 12 e 14 D. Lgs. 3/2017, dovendosi dare corso alle ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova discendenti dall'art. 2697, co. 1, c.c.; in subordine, nel merito rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da parte attrice;
in via ulteriormente gradata, anche in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore: accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità delle parti convenute e chiamate in causa, nella causazione dei danni eventualmente subiti dall'attore, secondo i criteri indicati dall'esponente; limitare l'eventuale responsabilità di alla quota di responsabilità alla stessa Parte_5 eventualmente ascrivibile, secondo i criteri indicati dall'esponente; e pagina 13 di 29 ove occorra, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto di regresso di ex Parte_5 art. 2055, co. 2, c.c. nei confronti di ciascun debitore solidale per la rispettiva quota di responsabilità e per l'effetto condannare ciascun debitore solidale a tenere indenne e manlevare Parte_5 per quanto eventualmente pagato da quest'ultima all'attore in eccedenza rispetto alla sua eventuale quota di responsabilità.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per (GIÀ Controparte_7 [...]
): Controparte_8
“CONCLUSIONI
1. in via principale: rigettare l'appello avversario e tutte le domande, eccezioni ed istanze avanzate da parte appellante per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto nonchè per quanto emergerà nel presente giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7559/2023;
2. in via incidentale subordinata: in parziale riforma della sentenza n. 7559/2023, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di controparte, poiché aventi ad oggetto fatti o condotte poste in essere prima del termine quinquennale di prescrizione;
3. ancora in via incidentale subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di
Appello dovesse accogliere l'avverso appello e, per l'effetto, esaminare il merito della vicenda, rigettare tutte le impugnazioni incidentali promosse dagli altri appellati nei confronti di ed CP_21 accogliere tutte le conclusioni già rassegnate da (già in primo grado che di CP_21 CP_8 seguito si ripropongono:
In via principale: per tutto quanto ampiamente argomentato, dedotto e provato nel corpo della comparsa di costituzione
e risposta e per quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, rigettare poiché integralmente inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate da parte Attrice;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, rideterminare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente subito da parte attrice e prodotto dal comportamento della (oggi HMITC) e, comunque, Controparte_22 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (i) la quota di responsabilità dell'odierna convenuta
pagina 14 di 29 nei rapporti interni fra i vari coobbligati in solido, nonché (ii) le quote di responsabilità nei rapporti interni di tutti i coobbligati in solido;
Ancora in via subordinata: accertata e dichiarata la quota di responsabilità dei singoli coobbligati nei rapporti interni (i) condannare gli altri chiamati in causa a manlevare e tenere indenne la Controparte_8
(oggi HMITC) da tutte le conseguenze negative del presente giudizio ed in relazione a
[...] tutte le somme per cui vi sia stata condanna e, in via subordinata, (ii) condannare gli altri convenutia restituire in via di regresso a (oggi HMITC) quanto Controparte_8 questa fosse tenuta a corrispondere alle consorziate, oltre accessori di legge;
In ogni caso: considerata la palese infondatezza della avversa azione, le differenze tra quanto rappresentato nell'atto di citazione e il reale svolgimento dei fatti intercorsi nonché la quantificazione iperbolica del risarcimento dei danni richiesti con il presente giudizio, condannare parte attrice a risarcire alla convenuta i danni patiti a titolo di responsabilità Controparte_8 processuale per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.);
4. in ogni caso: con vittoria di spese, compensi del processo, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oneri previdenziali e fiscali.
In via istruttoria, si reiterano le richieste istruttorie già formulate in primo grado (in occasione della seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c.) e reiterate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che di seguito si riportano: Parte 1. Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , ordinando all'Attrice di produrre nel presente giudizio tutte le fatture emesse ai propri clienti per la vendita di cemento, calcestruzzo o di altri prodotti che contengano cemento, relative agli anni dal 2009 al 2016 o che comunque siano Parte originate dalle forniture imputate da ad nel proprio atto di citazione;
CP_8
2. Consulenza tecnica di ufficio in cui sia richiesto al nominando perito di accertare, sulla base dei Co Parte documenti in atti, le quantità di cemento grigio venduto da a nel periodo dal 1° giugno 2011 Co Parte al 1° gennaio 2016, se abbia aumentato il prezzo di fornitura del cemento grigio applicato a ed, in caso di risposta positiva a tale quesito, se l'aumento del prezzo del cemento sia imputabile alla sola intesa descritta dall'AGCM nel Provvedimento ed indicare l'incidenza dei costi di produzione (e Co Parte di ogni altro fattore) sull'andamento del prezzo del cemento applicato da a dal 1° giugno
2011 al 1° gennaio 2016;
pagina 15 di 29
3. Consulenza tecnica d'ufficio con la quale richiedere al nominando perito di verificare ed accertare Parte se, nel periodo da giugno 2011 a giugno 2016, abbia traslato sui propri clienti, in tutto o in parte, l'eventuale maggior prezzo di acquisto del cemento aumentando il prezzo di vendita del cemento, calcestruzzo o di altri prodotti che contengano cemento;
4. Consulenza tecnica d'ufficio con la quale richiedere al nominando perito di verificare ed accertare, sulla base dei documenti in atti, la sussistenza ed, in caso accertamento positivo, l'eventuale quantificazione delle voci di danno relative all'acquisto da parte di CCC di prodotti e manufatti contenenti cemento e sulle gare pubbliche che il non si sarebbe aggiudicato, anche con Parte_1 particolare riferimento alla più che esigua incidenza del prezzo del cemento sulle opere oggetto di gara;
5. Consulenza tecnica d'ufficio con la quale richiedere al nominando CTU di accertare, sulla base dei documenti in atti e all'esito dei summenzionati quesiti, le eventuali quote di responsabilità di
e di ciascuna altra convenuta, tenuto conto delle forniture imputate dal a CP_8 Parte_1 ciascun singolo cementiere.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.
1. Il (di seguito “il Controparte_13
” o “CCC”) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano già Parte_1 CP_2 incorporante e Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3
,
[...] Parte_7 CP_9 [...]
(ora Controparte_24 Controparte_7
e per sentirle tutte condannare al
[...] Parte_3 risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust, in ragione della delibera AGCM del 25 luglio 2017, n.26705, divenuta definitiva nel luglio 2018 a seguito di giudicato amministrativo, che ha sanzionato gli aumenti del prezzo del cemento venduto alle Consorziate, praticati dalle aziende convenute nel periodo tra il 2011 ed il 2016, in quanto espressione di una accertata intesa unica, continuata e complessa, avente ad oggetto le modifiche generalizzate dei prezzi, volte ad eliminare i rischi connessi alle normali dinamiche competitive nel mercato del cemento.
pagina 16 di 29 Segnatamente, il ha domandato il ristoro del danno patrimoniale a suo dire subito per Parte_1 sovrapprezzo del cemento, nonché per le gare perse e curriculare, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si legge nella sentenza impugnata (pag. 8) “Il , costituito con R.D. del 14 gennaio 1912, CP_25 ai sensi della legge 25 giugno 1909, n.422, ha preso la forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi del D.lgs. 14 dicembre 1947 n.1577 (c.d. “Legge Basevi”), nella forma di
Società cooperativa per azioni -persegue uno scopo mutualistico attraverso l'acquisizione di contratti per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci. A tali fini, l'attore si qualifica come consorzio che esercita attività esterna, in regime di autonomia patrimoniale e con l'applicazione, ove compatibili, delle norme sulle società di capitali. L'attività consortile, in particolare, si sostanzia nella stipulazione di contratti di appalto o concessione per pubblici lavori, servizi o forniture, regolando tra i soci, a mezzo di successivo atto di assegnazione, l'esecuzione degli stessi o nella collaborazione con i soci medesimi alla redazione di progetti preventivi di lavori e programmi di commessa, alla conduzione tecnico-economica dei contratti stipulati, alla facilitazione nell'accesso al credito, mediante anticipazioni, fideiussioni, avalli
o altre garanzie. Il afferma di poter stipulare direttamente i contratti per i pubblici lavori o Parte_1 servizi, per i quali ha svolto le attività istituzionali di promozione e monitoraggio del mercato, per poi assegnarli ai singoli soci per l'esecuzione. In virtù di tali suoi compiti, il allega di aver Parte_1 contrattato, all'esito del conferimento di appositi mandati in nome proprio e nell'interesse delle consorziate con le imprese cementiere e, quale contraente, legittimato nell'interesse delle cooperative ed in ragione dei compiti di promozione e rappresentanza, agisce, perciò, al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla condotta illecita delle imprese cementiere, definitivamente accertata. Più precisamente, l'attore allega che, nelle annualità oggetto del provvedimento sanzionatorio (2011-2016), il Consorzio ha stipulato direttamente contratti di fornitura con le imprese
e Controparte_8 Parte_5 CP_9 Controparte_3 CP_26
(le ultime due oggi incorporate in , e
[...] Controparte_3 Parte_7 CP_27
(oggi , nell'ambito dei quali sono stati determinati anche i prezzi di listino e gli
[...] Controparte_28 sconti base per la fornitura di cemento sfuso e in sacchi, nonché dei manufatti da esso derivati. Il danno di cui il chiede qui il ristoro -nella misura indicata in epigrafe, in misura complessiva Parte_1
e pure ripartita pro quota per ciascun convenuto -è da sovraprezzo, così come praticato dalle aziende convenute per l'acquisto di cemento, nel periodo delle anzidette sei annualità.”.
pagina 17 di 29 I.
2. Hanno resistito in giudizio le convenute, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale dalla data di ricezione dei listini prezzo o dalla data di apertura dell'istruttoria di AGCM, ampiamente pubblicizzata e quindi nota, nonché la carenza di legittimazione ad agire o titolarità sostanziale del rapporto in capo al , avendo questo contrattato in nome e Parte_1 per conto delle consorziate, senza che risultasse poi da queste conferito alcun mandato che attribuisse al medesimo il potere di promuovere la lite. Parte_1
Nel merito, le convenute hanno sostenuto l'infondatezza della pretesa e svolto ciascuna, in subordine, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti delle altre convenute, per la manleva in caso di condanna.
I.
3. All'esito del giudizio, documentalmente istruito (dopo che l'ordinanza, che aveva inizialmente disposto l'espletamento di CTU, è stata revocata), il Tribunale ha rigettato la domanda del , Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese del grado.
L'iter motivazionale del primo collegio giudicante è così sintetizzabile: dopo aver premesso che “il contratto di , ex art.2602 e seguenti cc, comporta la costituzione Parte_1 tra le imprese consorziate di un'organizzazione comune, dotata, nell'attività di gestione svolta, di rilevanza esterna, per lo svolgimento di determinate fasi delle attività delle consorziate medesime, sicché il , nel contrattare coi terzi, ex art.2615 secondo comma cc, opera, di regola, quale Parte_1 mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge, di regola, in capo ai consorziati per il solo fatto che la stessa sia stata stipulata nel loro Parte interesse (in tema, Cass.n.6569/'20)” (pag.10), il Tribunale ha escluso che abbia subito un danno, patrimoniale diretto, dal sovraprezzo del cemento, atteso che, come emerso, erano state le cooperative consorziate ad acquistarlo e pagarlo nel periodo oggetto dell'accertamento compiuto da AGCM;
d'altronde, non sarebbe possibile, ad avviso del primo collegio giudicante, estendere l'efficacia del mandato sostanziale, conferito dalle Consorziate al per il compimento di atti giuridici coi Parte_1 terzi, al rapporto giuridico che trovi fonte in un illecito extracontrattuale, quale, appunto, quello antitrust;
quanto, poi, al disposto dell'art. 2615 secondo comma cc, che deroga al principio generale dettato dall'art.1705 cc, trattasi di norma che non può trovare applicazione laddove il sia costituito Parte_1 in forma di società di capitali, come nel caso di specie: “Dunque, in mancanza di appositi negozi di mandato e non potendosi qui configurare mandato ex lege, il non risulta avere la titolarità Parte_1 della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio e, a fronte di contestazione ex adverso e in
pagina 18 di 29 mancanza di puntuale prova, ciò -diversamente dal profilo attinente alla legittimazione ad agire, per cui è sufficiente la mera prospettazione contenuta nella domanda introduttiva -comporta senz'altro il rigetto nel merito della domanda attorea (in tema, ex multis, Cass.n.2951/'16)” (pag. 11 della sentenza impugnata); quanto all'eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha esaminato in ultimo, la stessa è infondata poiché risulta inapplicabile, ratione temporis, l'art.8 del decreto legislativo n.3/2017, e “gli elementi acquisiti al processo non permettono di ritenere come dimostrato che l'attore fosse, prima della conoscenza del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, in possesso degli elementi necessari per poter agire contro gli autori dell'illecito de quo”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione il ha interposto appello, affidato ai motivi come di Parte_1 seguito rubricati e che si riassumono in sintesi, per punti essenziali:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. ERRONEA STATUIZIONE CIRCA LA RITENUTA
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA/TITOLARITÀ SOSTANZIALE DEL
CONSORZIO (Capo della sentenza che si intende impugnare: pag. 9, ultimo periodo, pag. 10 e pag.
11 della parte motiva, paragrafo rubricato “Eccezione di carenza di legittimazione attiva/titolarità sostanziale del ”). Parte_1
Il motivo censura la sentenza per aver escluso la sussistenza di un mandato ex lege in favore del con riferimento alle cooperative consorziate. La speciale legittimazione del CCC all'azione Parte_1 risarcitoria discenderebbe dalla sua particolare natura: appartenente alla categoria dei Parte_1 consorzi di cooperative di produzione e lavoro, istituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, configurati come organismi di servizi a favore delle società cooperative consorziate che degli stessi fanno parte.
L' appellante osserva che, se è vero che i contratti prevedevano l'emissione degli ordini e il pagamento da parte delle consorziate, il CCC aveva direttamente stipulato i contratti, in nome e per conto delle consorziate medesime, “al fine poi di regolare, sulla base dei prezzi ottenuti nella sua attività istituzionale di approvvigionamento, i rapporti interni tra i soci”, per cui apparirebbe ineludibile che l'illecito concorrenziale abbia prodotto un danno “alla causa e all'interesse consortile quale autonomo centro di giuridica imputazione con soggettività giuridica distinta in quanto operante in forma societaria.”
pagina 19 di 29 Inoltre, il aveva agito anche per il risarcimento del danno da gare perse. Questo danno era Parte_1 stato patito direttamente dal , che aveva un interesse autonomo a partecipare e aggiudicarsi le Parte_1 gare, salvo poi provvedere alla ripartizione delle opere tra le consorziate quali imprese esecutrici. Il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione e/o mancata aggiudicazione delle gare, a causa della minor competitività dell'offerta formulata a causa dei sovrapprezzi del cemento, era dunque direttamente ascrivibile al CCC, e di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO. ERRONEA STATUIZIONE CIRCA LA NON
APPLICABILITÀ RATIONE TEMPORIS DEL D.LGS. N. 3/2017 E SULLA DECORRENZA
DELLA PRESCRIZIONE (Capo della sentenza che si intende impugnare: pag. 11, parte motiva, paragrafo rubricato “Eccezione di prescrizione”).
Il appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie, Parte_1 in ragione dell'epoca della condotta anticoncorrenziale, il D.lgs. n. 3/2017, entrato in vigore successivamente. Il Tribunale sembrerebbe aver escluso, in particolare, l'applicabilità dell'art. 8, comma 2, del citato D.lgs, che sancisce la sospensione della prescrizione sino a quando la decisione relativa alla violazione del diritto alla concorrenza non è divenuta definitiva.
In ogni caso, la decisione sulla inapplicabilità del D.lgs. 3/2017 ad avviso dell'appellante sarebbe errata, perché l'azione era stata promossa in data 30.11.2021, successivamente dunque alla data di entrata in vigore del D.lgs. medesimo, così come successivi alla sua entrata in vigore erano l'accertamento della condotta da parte dell'AGCM ed i provvedimenti resi dai giudici amministrativi.
Il ha dunque riproposto le argomentazioni del primo grado in merito al nesso di causalità ed Parte_1 alla quantificazione del danno.
Ha infine proposto un terzo motivo di impugnazione sulle spese, rubricato IV. Sulle spese (Capo della sentenza che si intende impugnare: pag. 11, primo periodo), domandando la condanna alle spese delle appellate o, quanto meno, la compensazione “per reciproca soccombenza, nonché per le gravi ed eccezionali ragioni legate alla obiettiva situazione di incertezza sul diritto controverso e alla assoluta novità e complessità della questione trattata, su cui si rinvengono anche mutamenti giurisprudenziali”.
II.2 Si sono costituite in appello le società cementiere di cui in epigrafe.
In estrema sintesi, sempre per punti essenziali:
pagina 20 di 29 II.2.1. (“ ) ha domandato il rigetto dell'appello, argomentando Parte_3 Pt_3
l'infondatezza di entrambi i motivi, proponendo a propria volta appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione e avverso la statuizione sulle spese di lite.
Quanto alla prescrizione, nel primo motivo di appello incidentale a rilevato che, trattandosi di Pt_3 responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione è quinquennale, e,
a norma dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Ha quindi affermato: “Il dies a quo è da individuarsi nel giorno in cui chi assume di aver subito il danno ha, o potrebbe avere usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (cfr., Cass. 02.02.2007, n. 2305). Il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione nell'azione risarcitoria, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., va individuato nel momento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere ragionevolmente e secondo
l'ordinaria diligenza che lo sia, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto. Nel caso di specie, il dies a quo dovrà pertanto essere calcolato in relazione o alla data di invio delle comunicazioni di variazione listino prezzi, oppure alla data di esecuzione della relativa fornitura o comunque alla data di apertura del procedimento dinanzi all'AGCM avvenuta nel 2015. Su quest'ultimo punto, ha precisato che la pubblicità, anche sul sito internet ufficiale dell'AGCM, dell'avvio, nel novembre 2015, dell'istruttoria antitrust (procedimento I793), aveva posto in grado il CCC di avvedersi della possibile lesività della condotta della “essendo tenuta, quale operatore professionale del settore, a monitorare i prezzi Pt_3 delle imprese concorrenti.”.
Con il secondo motivo di appello incidentale, a censurato la sentenza là dove ha liquidato in Pt_3 modo differente le spese tra le convenute, nonostante che il CCC ne avesse anche domandato la condanna in via solidale, e non ha individuato il valore della causa nel complessivo importo richiesto a titolo risarcitorio, pari ad € 75.915.764,87. Così facendo, il primo giudice aveva liquidato le spese di n un importo inferiore ai minimi. Pt_3
La appellata ha riproposto le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.2. (“CAB”) ha domandato il rigetto dell'appello e Parte_7 formulato appello incidentale condizionato avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Cont Al primo motivo di appello del CCC, la appellata ha replicato affermando che “(i) ha avuto rapporti di fornitura sempre e solo con le singole cooperative socie del , con le quali, sempre Parte_1
pagina 21 di 29 singolarmente, stabiliva i prezzi e conveniva gli sconti, cooperative che venivano rifornite direttamente Cont Cont Parte da (ii) non ha mai sottoscritto con alcun contratto di fornitura di cemento e, dunque, Parte Cont
non ha mai corrisposto a alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'acquisto di cemento;
Cont (iii) l'unico rapporto intercorso tra e CCC è consistito nella ricezione da parte di CCC dei
“contratti” depositati da parte attrice come docc. da 72 a 77, che non sono mai stati sottoscritti da Cont né sono mai stati utilizzati come parametri per la determinazione dei prezzi dei prodotti forniti alle cooperative, avendo queste ultime usufruito di sconti anche maggiori rispetto a quelli indicati nei Parte Cont predetti “contratti”. Tali contratti erano utili a al solo fine di vedersi riconosciuto da un Cont compenso per ogni tonnellata venduta dalla stessa ai suoi consorziati in un contesto nel quale Parte
agiva esclusivamente alla stregua di un mero intermediario e non come acquirente.”.
Per il caso di accoglimento del primo motivo di appello, l'appellante incidentale ha domandato accertarsi, in riforma della sentenza impugnata, la prescrizione del diritto al risarcimento dell'asserito danno.
Ha ribadito le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.3. (“ ”) ha domandato il rigetto dell'appello, argomentando le CP_9 CP_9 ritenute ragioni di infondatezza.
Ha ribadito le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.4. (“ ) ha domandato il rigetto dell'appello, argomentando le ritenute ragioni CP_2 CP_3 di infondatezza, e proposto due motivi di appello incidentale e un ulteriore motivo di appello incidentale condizionato.
Con il primo motivo di appello incidentale, condizionato, ha censurato la sentenza del Tribunale per aver respinto l'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello incidentale, non condizionato, ha censurato la sentenza per aver omesso di statuire sulla domanda di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (per euro
30.000 oltre IVA).
Con il terzo motivo di appello incidentale, non condizionato, ha censurato la sentenza per non aver condannato il soccombente ex art. 96 c.p.c., domanda di condanna che ha reiterato per il Parte_1 presente grado.
pagina 22 di 29 ribadito le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la CP_3 domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.5. (“ ”), preliminarmente richiesta la fissazione di udienza ex Parte_5 Pt_5 artt. 348bis e 350bis c.p.c., ha domandato il rigetto dell'appello argomentando le ritenute ragioni di infondatezza.
Del secondo motivo di appello del , l'appellata ha prima di tutto eccepito l'inammissibilità Parte_1 per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., atteso che il Tribunale ha rigettato l'avversaria eccezione di prescrizione.
Ha ribadito quindi le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.6. (“ ”) ha domandato il Controparte_7 CP_7 rigetto dell'appello e formulato appello incidentale condizionato (“VIII. APPELLO INCIDENTALE
CONDIZIONATO”) avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ha argomentato in ordine all'inammissibilità, per proposizione tardiva, della domanda dal proposta sub B) nelle Parte_1 relative conclusioni.
II.
3. All'udienza del 25.06.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello principale.
III.
1. Per comodità di esposizione, può preliminarmente esaminarsi il secondo motivo di appello.
Lo stesso è inammissibile, perché difetta l'interesse ad agire del rispetto al capo della Parte_1 decisione che ha respinto l'eccezione di prescrizione.
Come ancora recentemente affermato da Cass. Civ. n. 12733/24, "L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per
l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e
pagina 23 di 29 strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012,
Rv. 622515). Infatti "... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche"
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498)”.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti avverse al , e Parte_1 quest'ultimo non può trarre alcun beneficio, né sostanziale, né processuale, dall'impugnazione della motivazione posta a fondamento di quel rigetto. Quand'anche la Corte sostituisse, con una propria diversa motivazione in diritto, quella proposta dal Tribunale, ciò non spiegherebbe alcun effetto concretamente utile per il , che ha già ottenuto una decisione a sé favorevole sul punto. Parte_1
III.
2. Il primo motivo di appello è invece infondato nel merito.
Preliminarmente va osservato che il Tribunale ha escluso la sussistenza di un danno pecuniario “da sovrapprezzo” subito dal in via diretta, atteso che lo stesso non ha effettuato alcun ordinativo Parte_1 di cemento, o di manufatti in cemento, e non ha perciò pagato alcun prezzo.
L'appellante ha censurato tale affermazione sostenendo che “se l'attività delle consorziate è imputata organicamente al e viceversa, non si vede perché non debbano esserlo anche gli effetti Parte_1 economici negativi originanti dall'acquisto del cemento, con la conseguente titolarità del diritto e la legittimazione ad agire” (pag. 19 dell'atto di appello).
La Corte osserva che il danno azionato in giudizio origina, più propriamente, dalla condotta illecita delle società appellate per come accertata in modo definitivo dall'AGCM. Infatti, non è revocabile in dubbio che il agisca per il risarcimento di un danno da responsabilità extracontrattuale e non Parte_1 contrattuale.
Pertanto, l'essere l'appellante un consorzio a rilevanza esterna, abilitato per legge e per statuto a intrattenere rapporti negoziali con soggetti terzi, in rappresentanza o comunque nell'interesse delle società consorziate, secondo un mandato di carattere sostanziale, non ha nulla a che vedere con l'azione concretamente qui intentata, a ristoro di una perdita patrimoniale, non direttamente patita dal
, ricollegabile ad un illecito aquiliano. Parte_1
pagina 24 di 29 Né il ha mai spiegato in atti, convincentemente, in che modo questa azione sarebbe Parte_1 giustificata dalla legittimazione sostanziale ad agire, sul piano negoziale, in nome e per conto delle consociate.
Quanto, poi, al “danno alla causa e all'interesse consortile” (pag. 20 dell'atto di appello), che l'illecito concorrenziale avrebbe (pure) prodotto, si tratta di una prospettazione, oltre che totalmente generica, nuova in appello.
In conclusione, con riferimento al sovrapprezzo pagato dalle società consorziate la decisione del
Tribunale, ad avviso di questa Corte, è corretta e si sottrae a riforma.
Con riferimento al danno da gare perse ed al connesso danno curriculare, si impongono altre considerazioni.
Si tratta di voci di danno che il ha separatamente lamentato, ma in merito alle quali il Parte_1
Tribunale ha omesso di motivare.
La Corte osserva che è provato documentalmente in causa come fosse il a partecipare alle Parte_1 gare pubbliche, per poi, in caso di aggiudicazione, distribuire le lavorazioni oggetto di appalto tra le società consorziate, conseguendone che, in astratto, la legittimazione del a domandare il Parte_1 ristoro di questi danni, seppur con la precisazione che segue in tema di gare perse, sussiste.
Ebbene, in tema di appalti pubblici che il CCC non si è aggiudicato, la precisazione da effettuare è che l'unico danno che il medesimo può astrattamente lamentare di avere subito in modo diretto è Parte_1 quello ravvisabile nella mancata percezione dalle imprese socie, per ogni gara persa, del “compenso acquisizione lavori” previsto dal Regolamento Compensi (doc.10 del ), il cui ristoro è stato Parte_1 del resto specificamente domandato a pag. 29 dell'atto di citazione in primo grado.
È il “compenso acquisizione lavoro” l'utilità economica ritratta dal a seguito Parte_1 dell'aggiudicazione di un appalto, posto che, come non pare controvertibile, gli importi pagati dall'appaltante vengono riversati alle imprese esecutrici, e dunque il danno da gare perse quantificato nel 3% del valore a base d'asta non è un danno subito dal . Quanto al danno subito dalle Parte_1 consorziate, valgono le considerazioni già esposte in tema di danno da sovrapprezzo.
Del danno da perdita del compenso il , a dispetto della riserva formulata al momento Parte_1 dell'instaurazione del giudizio di primo grado, non ha mai offerto alcun elemento di quantificazione.
In ogni caso, la relativa domanda va respinta, così come quella inerente il danno curriculare, per difetto di prova del nesso causale tra l'applicazione del sovrapprezzo da parte delle odierne appellate e la mancata aggiudicazione delle gare.
pagina 25 di 29 Infatti va premesso, ad avviso della Corte, che il danno patrimoniale diretto prodotto dal cartello è quello da sovraprezzo, e che la presunzione di cui all'art. 14, comma 2, del Dlgs 3/2017, anche a volerne negare la natura sostanziale e ritenerne quindi l'applicabilità nel caso di specie, in cui l'illecito anticoncorrenziale accertato si è consumato precedentemente alla entrata in vigore della norma, non pare comunque estensibile a danni derivabili dal cartello solo in modo indiretto ed eventuale, per i quali dovranno dunque valere le nome ordinarie in tema di onere della prova.
E dunque va preliminarmente osservato che il CCC ha prodotto varie comunicazioni, provenienti da altrettante stazioni appaltanti, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori a favore di imprese concorrenti, le quali tuttavia risultano prive di indicazione delle ragioni per cui quelle stesse imprese sono state preferite al , né tali ragioni devono necessariamente supporsi attinenti all'offerta economica Parte_1
(piuttosto che all'offerta tecnica o al tempo offerto di esecuzione).
In aggiunta può anche osservarsi che, stando al provvedimento dell'AGCM (doc. 1 del ), le Parte_1 imprese aderenti al cartello non coprivano l'intero mercato del cemento in Italia, ma ne detenevano complessivamente una quota pari all'85%, sicché non era esclusa la possibilità di una contrattazione di prezzi inferiori con altre imprese cementiere. Diversamente opinando, ovvero laddove si volesse ritenere che l'accertata intesa anticoncorrenziale abbia reso necessitato per i costruttori subire l'alterato aumento del prezzo, tale conseguenza avrebbe dovuto riverberarsi su tutti i partecipanti alle gare di appalto, e non si comprenderebbe perché solo il si sia trovato nell'impossibilità di offrire Parte_1 determinati ribassi ed aggiudicarsi le gare.
Pertanto, come accennato in premessa, del nesso causale tra la condotta illecita accertata a carico delle appellate e le mancate aggiudicazioni di appalti al (causa, secondo la prospettazione, sia del Parte_1 danno pecuniario che del danno curriculare) difetta del tutto la prova, anche solo logica.
III.
3. Le spese di lite sono state correttamente regolate dal Tribunale secondo il principio della soccombenza, da ritenersi assolutamente prevalente da parte del pur a fronte del rigetto Parte_1 dell'avversaria eccezione di prescrizione, senza il ricorrere dei presupposti dell'assoluta novità della questione trattata, o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai fini della compensazione.
L'appello deve essere dunque respinto.
Gli appelli incidentali
pagina 26 di 29 III.
4. Gli appelli incidentali condizionati sono tutti assorbiti nel rigetto dell'appello principale del
. Parte_1
III.
5.1 Il primo motivo di appello incidentale non condizionato proposto da avverso il rigetto Pt_3 dell'eccezione di prescrizione può ritenersi assorbito nelle ragioni di rigetto dell'appello principale ma ogni caso è infondato: pacifico essendo che il termine prescrizionale sia quinquennale, la sua decorrenza non può essere individuata nella data di avvio dell'istruttoria della AGCM, né, tanto meno, nell'ancora antecedente data di semplice ricezione dei listini-prezzo da parte del , stante Parte_1
l'essenzialità dell'accertamento dell'illecito ai fini della consapevolezza del danno. Per questo motivo, deve ritenersi che la prescrizione del diritto al risarcimento non abbia cominciato a decorrere prima della decisione della AGCM, e dunque, anche a voler ritenere al fine irrilevante la sua definitività, poiché essa è stata emessa nel luglio 2017, ed il ha instaurato il giudizio nel dicembre del Parte_1
2021, l'eccezione è evidentemente infondata.
III.
5.2. Il secondo motivo di appello incidentale non condizionato di sulle spese di lite, è Pt_3 infondato. Il , che ha domandato la condanna di ciascuna delle odierne appellate al Parte_1 risarcimento del danno in misura partitamente determinata, ha poi anche domandato la domanda delle stesse in via solidale, ma questa contraddizione non toglie il fatto che ogni convenuta e odierna appellata si sia difesa sulla domanda di condanna specificamente rivoltale, e dunque non ha errato il
Tribunale nel considerare l'importo di queste domande quale valore della causa.
III.
6.1. L'appello incidentale non condizionato di fondato quanto alle spese di c.t.p. (secondo CP_3 motivo), atteso che queste, sostenute per poter argomentare avverso la consulenza depositata dal nell'instaurare il giudizio, sono tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi Parte_1 rimborsare. Per Cass. Civ. n. 26729/24 “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”. Detto ciò, la appellante incidentale ha documentato in primo grado di avere sostenuto una spesa di euro 30.000,00 per la consulenza ad opera dello . Il Collegio rileva che si tratta di una spesa eccessiva, perché di molto superiore Parte_10 all'importo che sarebbe risultato liquidabile quale onorario al CTU, ai sensi dell'art. 2 del DM
30.05.2022, sul valore della domanda rivolta dal a e su cui la stessa si è difesa Parte_1 CP_3 mediante la consulenza di parte (ovvero l'importo di euro 8.785.232,00). Pertanto, la domanda della pagina 27 di 29 appellante incidentale può essere solo parzialmente accolta, per l'importo di euro 7.686,35, calcolato secondo i suddetti criteri.
III.
6.2. Il terzo motivo di appello incidentale di è invece infondato. Il Tribunale, che non si è CP_3 diffuso sul punto in motivazione, ha comunque respinto, come da dispositivo (“ogni contraria domanda ed eccezione rigettata”), la domanda di condanna del ex art. 96 “primo e/o terzo Parte_1 comma” c.p.c., e tale reiezione appare condivisibile, non rinvenendosi in concreto gli estremi né della mala fede, né della colpa grave, nelle domande del medesimo, per quanto poi non rivelatesi Parte_1 suscettibili di accoglimento (Cass. Civ. n. 19948/23: La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia individuato in quello della domanda così come già avvenuto in primo grado, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nonché sugli appelli incidentali non Parte_1 condizionati proposti da e , avverso la sentenza del CP_2 Parte_3
Tribunale di Milano n. 7559/2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello.
2. Respinge l'appello incidentale non condizionato di . Parte_3
pagina 28 di 29 3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale non condizionato di e parziale CP_2 riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante alla rifusione in favore della stessa delle spese di consulenza tecnica di parte, nell'importo di euro 7.686,35. CP_3
4. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
5. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle appellate, che liquida: quanto a in € 44.720,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella CP_2 misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
quanto a Parte_7 in € 40.668,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed
[...] accessori per legge dovuti;
quanto a Controparte_7 in € 89.350,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
quanto a in € 40.668,00 per compensi, oltre rimborso CP_9 forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
quanto ad
[...] in € 31.283,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del Parte_5
15% ed accessori per legge dovuti;
quanto a in € 24.064,00 per Parte_3 compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
6. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento di un ulteriore importo, pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_3
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC DI RO LO
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati:
dott. RO LO Presidente dott. IC DI Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3054/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 21 20100 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. GIANNI' EP, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IA ANGELO ( ) IA S. BERNARDO, 101 00187 ROMA;
C.F._1
( ) IA S. BERNARDO, 101 00187 Controparte_1 C.F._2
ROMA; ( VIA BOTTICELLI, N. 25 Parte_2 C.F._3
81031 AVERSA;
APPELLANTE pagina 1 di 29 CONTRO
già CP_2 Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] P.IVA_2
DEL CONSERVATORIO 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BENINCASA FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LONGO IVANO
( VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO;
C.F._4 Controparte_4
( VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO;
C.F._5 Controparte_5
( ) CORSO GALILEO FERRARIS, 43 10128 TORINO;
C.F._6
(C.F. ), elettivamente domiciliato in IA Parte_3 P.IVA_3
CRATI 20 00199 ROMA presso lo studio dell'avv. DE LUCA GIACOMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CE DO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_6 P.IVA_4
IA DEI CAPRETTARI, 70 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. GUARDASCIONE
FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MASONI
EP TT ( ) IA DEI CAPRETTARI, 70 00186 ROMA;
C.F._7
GIÀ Controparte_7 Controparte_8
) (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE CORTINA
[...] P.IVA_5
D'AMPEZZO, 186 00135 ROMA presso lo studio dell'avv. ALESSE CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SANTI ROBERTO ( ) VIA C.F._8
DI PORTA PINCIANA, 6 00187 ROMA;
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI, 47 CP_9 P.IVA_6
06121 PERUGIA presso lo studio dell'avv. DURANTI DANTE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BROZZETTI IANO ( ) CORSO C.F._9
VANNUCCI, 47 06121 PERUGIA;
( ) CORSO Parte_4 C.F._10
VANNUCCI 47 PERUGIA;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in IA DEL Parte_5 P.IVA_7
POPOLO, 18 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. ZAMPA GIAN LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AROSSA FABRIZIO FABIO
( Indirizzo Telematico;
LU IA ( ) Indirizzo C.F._11 C.F._12
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
Controparte_10 C.F._13 pagina 2 di 29 APPELLATE
avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust dell'UE.
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta e/o rigettata ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e/o deduzione avversaria, accogliere il proposto appello per tutti i motivi ivi dedotti e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sez. quattordicesima -Tribunale Delle
Imprese - Specializzata Impresa “A” - n. 7559/2023, resa nel giudizio R.G. n. 49358/2021, pubblicata il
03.10.2023, notificata in data 04.10.2023:
a) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e si intendono espressamente riproposte:
A) In via principale: accertato e dichiarato che la violazione del diritto della concorrenza posta in essere dalle convenute ed accertata, in via definitiva, con delibera dell'AGCM n. 26705, adottata Parte nell'adunanza del 25 luglio 2017, ha causato al un ingiusto danno patrimoniale, come quantificato negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e nell'atto di appello, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, condannare, le convenute, ciascuna per quanto di ragione ed in via solidale tra loro, al risarcimento del danno subito dal CCC, per un importo pari a complessivi € 75.915.764,87, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, oltre al danno curriculare per le gare perse nonché gli interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero nei diversi superiori importi che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n.
3/2017, e, nello specifico, condannare, anche in via solidale:
- in qualità di società incorporante la società al pagamento Controparte_3 Controparte_3 dell'importo di euro 1.946.875,71, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- in qualità di società incorporante la società al Controparte_3 Controparte_3 pagamento dell'importo di euro 6.838.356,53, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché pagina 3 di 29 interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 4.497.969,11, oltre il danno Parte_7 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero nei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 7.681.381,48, oltre il danno curriculare per le gare CP_9 perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- ( ) al pagamento dell'importo di euro 2.117.321,79 oltre il danno Parte_5 CP_11 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 51.347.303,78 oltre il Controparte_8 danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- (C.F. e P.IVA ), al pagamento dell'importo di euro Parte_3 P.IVA_3
1.486.556,47 oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n.
3/2017.
B) In via subordinata, accertato e dichiarato che la condotta delle controparti integra una intesa restrittiva ai fini della concordata fissazione e coordinamento dei prezzi di vendita del cemento e dei manufatti derivati dallo stesso, ai sensi del 101 TFUE e della L. n. 287/1990, e che, in ogni caso, costituisce fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, integra una violazione del principio di buona fede contrattuale e del divieto di abuso del diritto, condannare, le convenute, ciascuna per quanto di ragione ed in via solidale tra loro, al risarcimento del danno subito dal CCC, per un importo pari a complessivi € 75.915.764,87, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, oltre al danno pagina 4 di 29 curriculare per le gare perse nonché gli interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi superiori importi che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017, e, nello specifico, condannare, anche in via solidale:
- in qualità di società incorporante la società al pagamento Controparte_3 Controparte_3 dell'importo di euro 1.946.875,71, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- in qualità di società incorporante la società al Controparte_3 Controparte_3 pagamento dell'importo di euro 6.838.356,53, oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 4.497.969,11, oltre il danno Parte_7 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- al pagamento dell'importo di euro 7.681.381,48, oltre il danno curriculare per le gare CP_9 perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
- ( ) al pagamento dell'importo di euro 2.117.321,79 oltre il danno Parte_5 CP_11 curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e- al pagamento Controparte_8 dell'importo di euro 51.347.303,78 oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n. 3/2017;
pagina 5 di 29 - (C.F. e P.IVA ), al pagamento dell'importo di euro Parte_3 P.IVA_3
1.486.556,47 oltre il danno curriculare per le gare perse, nonché interessi, rivalutazione monetaria e altri accessori di legge, ovvero dei diversi importi che risulteranno in corso di causa e che il Giudice adito vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 14 del D. lgs. n.
3/2017.
C) In via istruttoria:
- disporsi consulenza tecnica per determinare l'entità dei danni cagionati al dalle società Parte_1 convenute, stante il rilievo che, dai documenti depositati in giudizio (accordi, listini, sconti e riepiloghi delle tonnellate acquistate), si dispone di tutti gli elementi per verificare la correttezza del calcolo operato dall'attore in ordine alla quantificazione del danno, la cui esistenza è presuntivamente ricavabile dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM;
- ordinare ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3/2017, nonché 210-213 c.p.c., all'AGCM l'esibizione nel presente giudizio della documentazione acquisita al fascicolo istruttorio del procedimento n. I793 - concluso con l'adozione della Delibera n. 26705 del 25.7.2017 – e dalla stessa esaminata;
- ove occorra, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., alle società convenute di esibire la documentazione da loro formata e in loro possesso in esecuzione dei contratti conclusi con il CCC per l'acquisto del cemento, compresi i listini dei prezzi ivi richiamati ed applicati;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs. n.3/2017, che così dispone “Il giudice può chiedere assistenza all'autorità garante della concorrenza formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno. Salvo che risulti non appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, l'autorità garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalità che il giudice indica sentita l'autorità medesima”, chiedere, ove occorra, chiarimenti all'Autorità circa le modalità per la corretta quantificazione del danno”.
b) condannare le appellate alla rifusione delle spese processuali oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio o, in via gradata, pronunciare la compensazione.
Per Controparte_3
[...]
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis
pagina 6 di 29 In via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Milano n 7559/2023, salvi i motivi di appello Parte incidentale non condizionato di cui infra, e per l'effetto, rigettare tutte le domande del nei confronti di CP_3 in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n.
7559/2023 nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'esponente al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte;
in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n.
7559/2023 nella parte in cui non ha condannato il CCC ex art. 96 c.p.c. primo e/o terzo comma in relazione al giudizio di primo grado;
in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del Parte primo motivo di appello del , riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7559/2023 nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'esponente in primo grado e, Parte per l'effetto, rigettare tutte le domande del nei confronti di in quanto prescritte;
CP_3
Parte nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello del e di mancato accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato relativo all'eccezione di prescrizione, previo accoglimento delle istanze istruttorie di cui agli atti del primo grado e di cui al presente atto, in Parte ogni caso rigettare tutte le domande del nei confronti di CP_3 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda di risarcimento del danno Parte del , determinare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente prodotto dalle condotte di (quale successore di e ) e, comunque, CP_3 CP_12 Controparte_3 accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2055 c.c. la quota di , Parte_7 CP_9
, e e, per l'effetto, condannare le altre appellate Pt_5 CP_8 Pt_3 Parte_7
, , e a manlevare e tenere indenne da tutte le conseguenze CP_9 Pt_5 CP_8 Pt_3 CP_3 negative del presente giudizio e, in via subordinata, a restituire in via di regresso a quanto CP_3 questa fosse tenuta a corrispondere a parte attrice, oltre accessori di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi di IVA
e CPA e condanna del CCC ex art. 96 c.p.c. primo e/o terzo comma per il presente grado di giudizio.
Per Parte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e/o deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
pagina 7 di 29 nel merito:
- rigettare tutti i motivi di appello proposti dal Controparte_13
, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
[...] in via incidentale:
- dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato da parte appellante, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
sempre in via incidentale:
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato erroneamente le spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento in favore di , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del primo grado di giudizio, previo accertamento che il valore della controversia è pari a € 75.915.764,87, per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante, accertare e dichiarare che il diritto di credito risarcitorio richiesto da parte appellante è antecedente alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo presentata dalla ai sensi dell'art. 161 l.f.; Parte_3 sempre in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante, rideterminare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente prodotto dal comportamento della e, comunque, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (i) la Parte_3 quota di responsabilità dell'odierna appellata nei rapporti interni fra i vari coobbligati in solido, nonché (ii) le quote di responsabilità nei rapporti interni di tutti i coobbligati in solido;
ancora in via subordinata:
- accertata e dichiarata la quota di responsabilità dei singoli coobbligati nei rapporti interni (i) condannare gli altri appellati a manlevare e tenere indenne la da tutte le Parte_3 conseguenze negative del presente giudizio ed in relazione a tutte le somme per cui vi sia stata condanna e, in via subordinata, (ii) condannare gli altri appellati a restituire in via di regresso alla
[...]
quanto questa fosse tenuta a corrispondere al Parte_3 Controparte_13
oltre accessori di legge;
[...]
pagina 8 di 29 in ogni caso:
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Controparte_13
per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
[...]
- dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande da chiunque proposte nei confronti della società esponente in quanto infondate in fatto e in diritto, in quanto infondate nonché, con riferimento alle domande proposte da e da Parte_5 Controparte_8
(oggi HMIT), in quanto inammissibili perché tardivamente proposte, oltre che infondate.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'appellante per i motivi svolti in comparsa di costituzione e si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate in comparsa di costituzione.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del doppio grado del giudizio.
Per Parte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta:
In via principale
(i) rigettare l'appello proposto dal e Controparte_14 per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
(ii) in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello formulato dall'appellante principale, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da con il presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare prescritte Parte_7 tutte le avverse domande per il risarcimento del danno;
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e/o di rigetto dell'appello incidentale, Parte (iii) nel merito, rigettare le domande di riproposte nel presente giudizio perché totalmente infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
(iv) in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di Parte
, determinare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente causalmente riconducibile alla condotta di e comunque accertare e dichiarare, ai sensi Parte_7 dell'art. 2055 c.c., la quota di responsabilità di nei rapporti interni fra i Parte_7 vari coobbligati in solido convenuti/appellati e chiamati in causa nel giudizio di primo grado;
pagina 9 di 29 (v) sempre in via subordinata nel merito, in via riconvenzionale ed in via trasversale, accertata e dichiarata la quota di responsabilità dei singoli coobbligati nei rapporti interni (i) condannare CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale
[...] CP_9 rappresentante pro tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_15 manlevare e tenere indenne da tutte le conseguenze negative del presente Parte_7 giudizio ed in relazione a tutte le somme per cui vi fosse condanna e, in via di ulteriore subordine, (ii) condannare le medesime società a restituire in via di regresso a quanto Parte_7 questa fosse tenuta a corrispondere a parte attrice, oltre accessori di legge;
(vi) In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale/trasversale sia del primo grado che del presente grado di giudizio.
Con ogni salvezza e riserva.
Per CP_9
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita:
In via principale, rigettare interamente l'appello avversario, con conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7559/2023.
In via subordinata, in caso d'accoglimento dell'appello avversario, nell'ipotesi e nei limiti in cui in cui venga ravvisata la responsabilità solidale di e delle altre società appellate: CP_9
a) accertare e dichiarare che ha diritto, ai sensi dell'art. 1299 c.c., di ripetere a titolo di CP_9 regresso dai condebitori solidali (ora Controparte_8 Controparte_7
), (anche quale società incorporante le società e
[...] Controparte_3 Controparte_3
, , CP_3 Controparte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_3
in concordato preventivo, tutte le somme che la stessa sia condannata a pagare in
[...] CP_9 favore del attore per i fatti di causa;
Parte_1
b) per l'effetto, accertare e determinare nei confronti di la quota di responsabilità solidale a CP_9 carico di ciascuno dei predetti condebitori solidali (ora Controparte_8
), (anche quale società incorporante le Controparte_7 Controparte_3 società e , , Controparte_3 Controparte_3 Parte_5 Parte_7
, in liquidazione in concordato preventivo, previa quantificazione del
[...] Parte_3
pagina 10 di 29 corrispondente importo risarcitorioriferibile a ciascuno dei medesimi condebitori solidali secondo quanto esposto in narrativa;
c) condannare i condebitori solidali (ora Controparte_8 [...]
), (anche quale società incorporante le società Controparte_7 Controparte_3
e ), , , Controparte_3 Controparte_3 Parte_5 Parte_7 in liquidazione in concordato preventivo, ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità Parte_3 come sopra accertata e determinata, al pagamento in favore di del conseguente importo CP_9 risarcitorio di cui sub b).
In ogni caso: rigettare le domande riconvenzionali trasversali proposte nei confronti di dalle CP_9 altre parti convenute odierne appellate.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta di ammissione di prova testimoniale, formulata da nella seconda CP_9 memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del 21.11.2022, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che è stata costituita quale ditta esecutrice delle opere pubbliche “Ispica”, CP_16 aggiudicate ad un'ATI.
2) Vero che le opere pubbliche “Carcere di Lecce” sono state aggiudicate alla Controparte_17
3) Vero che il calcestruzzo destinato ai cantieri di cui ai precedenti capitoli di prova è stato fornito dalla ed è stato da questa prodotto con cemento acquistato da . CP_18 CP_9
4) Vero che, in particolare, il calcestruzzo fornito alla è stato prodotto presso gli CP_17 stabilimenti di Copertino, e CP_18 Parte_8 Pt_9
5) Vero che, in particolare, il calcestruzzo fornito alla è stato prodotto presso lo stabilimento CP_16
di Rosolini. CP_18
6) Vero che, in riferimento all'appalto “Ispica”, altri lotti del medesimo appalto relativi alla realizzazione della viabilità della zona, sono stati aggiudicati alle ditte ed . CP_19 CP_20
7) Vero che, per la realizzazione dei lavori di cui ai lotti di cui al capitolo 6 che precede, ed CP_19
hanno acquistato cemento da . CP_20 CP_9
8) Vero che, negli anni per cui è causa, la ditta Domus spa ha acquistato da prodotti diversi CP_9 dal cemento grigio.
pagina 11 di 29 9) Vero che, nel periodo 2011-2016, oltre a e alle altre cementerie convenute in questa CP_9 controversia, nel mercato nazionale della vendita del cemento, erano presenti i seguenti produttori / venditori e importatori di cemento:
- Rolcim
- Beton Candeo
- Superbeton Grigolin
- Titan
- EM Centro Italia3 - BetonCem
- Insicem
- AN EM
- Sicical
- Maredil
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova:
c/o ; Testimone_1 CP_9
c/o . Testimone_2 CP_9
Salvo altri.
Si reitera la richiesta di ammissione di prova testimoniale contraria, formulata da nella CP_9 seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del 10.12.2022, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i doc.ti 50 e 51 prodotti da che le si mostrano sono stati elaborati sulla base dei CP_9 dati inseriti nel sistema gestionale aziendale, c.d. “SAP”, della . CP_9
2) Vero che il prospetto accluso nei doc.ti 50 e 51 elenca forniture di cemento grigio, effettuate da nel periodo 2011-2016, destinate a cantieri per opere pubbliche, ossia in favore di clienti CP_9 risultati vincitori di gare di evidenza pubblica o di imprese loro subappaltatrici.
3) Vero che, nel ridetto periodo 2011-2016, ha fornito cemento grigio ai clienti indicati negli CP_9 stessi prospetti di cui ai doc.ti 50 e 51, nei cantieri relativi alle gare.
4) Vero che il codice CIG riportato nei suddetti prospetti è quello utile all'emissione della fattura verso l'ente pubblico in quanto identifica la causale della fornitura oggetto del pagamento da parte della stazione appaltante.
5) Vero che il codice CUP riportato nei suddetti prospetti identifica l'opera pubblica/gara alla quale la fornitura si riferisce.
pagina 12 di 29 6) Vero che tali codici sono a loro volta riportati nelle rispettive bolle di consegna e nelle fatture del fornitore del cemento, nonché nelle fatture della ditta aggiudicataria verso l'ente pubblico, per ragioni di tracciabilità e monitoraggio finanziario.
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova:
c/o ; Testimone_1 CP_9
c/o . Testimone_2 CP_9
Salvo altri.
Si chiede che le istanze di prova reiterate dal nell'atto d'appello siano integralmente rigettate Parte_1 per i motivi già esposti in primo grado e ribaditi nella comparsa di risposta del 19.1.2024.
Per Parte_5
Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via principale rigettare l'appello dell'attore in quanto inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare la
Sentenza;
In subordine, in via pregiudiziale di rito dichiarare l'inesistenza e/o inammissibilità, anche parziale, delle domande dell'attore ovvero, in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c.; in subordine, sempre in via preliminare accertare e dichiarare che in ogni caso non si applica al caso di specie la presunzione di danno di cui agli artt. 12 e 14 D. Lgs. 3/2017, dovendosi dare corso alle ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova discendenti dall'art. 2697, co. 1, c.c.; in subordine, nel merito rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da parte attrice;
in via ulteriormente gradata, anche in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore: accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità delle parti convenute e chiamate in causa, nella causazione dei danni eventualmente subiti dall'attore, secondo i criteri indicati dall'esponente; limitare l'eventuale responsabilità di alla quota di responsabilità alla stessa Parte_5 eventualmente ascrivibile, secondo i criteri indicati dall'esponente; e pagina 13 di 29 ove occorra, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto di regresso di ex Parte_5 art. 2055, co. 2, c.c. nei confronti di ciascun debitore solidale per la rispettiva quota di responsabilità e per l'effetto condannare ciascun debitore solidale a tenere indenne e manlevare Parte_5 per quanto eventualmente pagato da quest'ultima all'attore in eccedenza rispetto alla sua eventuale quota di responsabilità.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per (GIÀ Controparte_7 [...]
): Controparte_8
“CONCLUSIONI
1. in via principale: rigettare l'appello avversario e tutte le domande, eccezioni ed istanze avanzate da parte appellante per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto nonchè per quanto emergerà nel presente giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7559/2023;
2. in via incidentale subordinata: in parziale riforma della sentenza n. 7559/2023, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di controparte, poiché aventi ad oggetto fatti o condotte poste in essere prima del termine quinquennale di prescrizione;
3. ancora in via incidentale subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di
Appello dovesse accogliere l'avverso appello e, per l'effetto, esaminare il merito della vicenda, rigettare tutte le impugnazioni incidentali promosse dagli altri appellati nei confronti di ed CP_21 accogliere tutte le conclusioni già rassegnate da (già in primo grado che di CP_21 CP_8 seguito si ripropongono:
In via principale: per tutto quanto ampiamente argomentato, dedotto e provato nel corpo della comparsa di costituzione
e risposta e per quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, rigettare poiché integralmente inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate da parte Attrice;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, rideterminare il quantum dovuto sulla base del solo danno effettivamente subito da parte attrice e prodotto dal comportamento della (oggi HMITC) e, comunque, Controparte_22 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (i) la quota di responsabilità dell'odierna convenuta
pagina 14 di 29 nei rapporti interni fra i vari coobbligati in solido, nonché (ii) le quote di responsabilità nei rapporti interni di tutti i coobbligati in solido;
Ancora in via subordinata: accertata e dichiarata la quota di responsabilità dei singoli coobbligati nei rapporti interni (i) condannare gli altri chiamati in causa a manlevare e tenere indenne la Controparte_8
(oggi HMITC) da tutte le conseguenze negative del presente giudizio ed in relazione a
[...] tutte le somme per cui vi sia stata condanna e, in via subordinata, (ii) condannare gli altri convenutia restituire in via di regresso a (oggi HMITC) quanto Controparte_8 questa fosse tenuta a corrispondere alle consorziate, oltre accessori di legge;
In ogni caso: considerata la palese infondatezza della avversa azione, le differenze tra quanto rappresentato nell'atto di citazione e il reale svolgimento dei fatti intercorsi nonché la quantificazione iperbolica del risarcimento dei danni richiesti con il presente giudizio, condannare parte attrice a risarcire alla convenuta i danni patiti a titolo di responsabilità Controparte_8 processuale per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.);
4. in ogni caso: con vittoria di spese, compensi del processo, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oneri previdenziali e fiscali.
In via istruttoria, si reiterano le richieste istruttorie già formulate in primo grado (in occasione della seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c.) e reiterate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che di seguito si riportano: Parte 1. Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , ordinando all'Attrice di produrre nel presente giudizio tutte le fatture emesse ai propri clienti per la vendita di cemento, calcestruzzo o di altri prodotti che contengano cemento, relative agli anni dal 2009 al 2016 o che comunque siano Parte originate dalle forniture imputate da ad nel proprio atto di citazione;
CP_8
2. Consulenza tecnica di ufficio in cui sia richiesto al nominando perito di accertare, sulla base dei Co Parte documenti in atti, le quantità di cemento grigio venduto da a nel periodo dal 1° giugno 2011 Co Parte al 1° gennaio 2016, se abbia aumentato il prezzo di fornitura del cemento grigio applicato a ed, in caso di risposta positiva a tale quesito, se l'aumento del prezzo del cemento sia imputabile alla sola intesa descritta dall'AGCM nel Provvedimento ed indicare l'incidenza dei costi di produzione (e Co Parte di ogni altro fattore) sull'andamento del prezzo del cemento applicato da a dal 1° giugno
2011 al 1° gennaio 2016;
pagina 15 di 29
3. Consulenza tecnica d'ufficio con la quale richiedere al nominando perito di verificare ed accertare Parte se, nel periodo da giugno 2011 a giugno 2016, abbia traslato sui propri clienti, in tutto o in parte, l'eventuale maggior prezzo di acquisto del cemento aumentando il prezzo di vendita del cemento, calcestruzzo o di altri prodotti che contengano cemento;
4. Consulenza tecnica d'ufficio con la quale richiedere al nominando perito di verificare ed accertare, sulla base dei documenti in atti, la sussistenza ed, in caso accertamento positivo, l'eventuale quantificazione delle voci di danno relative all'acquisto da parte di CCC di prodotti e manufatti contenenti cemento e sulle gare pubbliche che il non si sarebbe aggiudicato, anche con Parte_1 particolare riferimento alla più che esigua incidenza del prezzo del cemento sulle opere oggetto di gara;
5. Consulenza tecnica d'ufficio con la quale richiedere al nominando CTU di accertare, sulla base dei documenti in atti e all'esito dei summenzionati quesiti, le eventuali quote di responsabilità di
e di ciascuna altra convenuta, tenuto conto delle forniture imputate dal a CP_8 Parte_1 ciascun singolo cementiere.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.
1. Il (di seguito “il Controparte_13
” o “CCC”) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano già Parte_1 CP_2 incorporante e Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3
,
[...] Parte_7 CP_9 [...]
(ora Controparte_24 Controparte_7
e per sentirle tutte condannare al
[...] Parte_3 risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust, in ragione della delibera AGCM del 25 luglio 2017, n.26705, divenuta definitiva nel luglio 2018 a seguito di giudicato amministrativo, che ha sanzionato gli aumenti del prezzo del cemento venduto alle Consorziate, praticati dalle aziende convenute nel periodo tra il 2011 ed il 2016, in quanto espressione di una accertata intesa unica, continuata e complessa, avente ad oggetto le modifiche generalizzate dei prezzi, volte ad eliminare i rischi connessi alle normali dinamiche competitive nel mercato del cemento.
pagina 16 di 29 Segnatamente, il ha domandato il ristoro del danno patrimoniale a suo dire subito per Parte_1 sovrapprezzo del cemento, nonché per le gare perse e curriculare, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si legge nella sentenza impugnata (pag. 8) “Il , costituito con R.D. del 14 gennaio 1912, CP_25 ai sensi della legge 25 giugno 1909, n.422, ha preso la forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi del D.lgs. 14 dicembre 1947 n.1577 (c.d. “Legge Basevi”), nella forma di
Società cooperativa per azioni -persegue uno scopo mutualistico attraverso l'acquisizione di contratti per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci. A tali fini, l'attore si qualifica come consorzio che esercita attività esterna, in regime di autonomia patrimoniale e con l'applicazione, ove compatibili, delle norme sulle società di capitali. L'attività consortile, in particolare, si sostanzia nella stipulazione di contratti di appalto o concessione per pubblici lavori, servizi o forniture, regolando tra i soci, a mezzo di successivo atto di assegnazione, l'esecuzione degli stessi o nella collaborazione con i soci medesimi alla redazione di progetti preventivi di lavori e programmi di commessa, alla conduzione tecnico-economica dei contratti stipulati, alla facilitazione nell'accesso al credito, mediante anticipazioni, fideiussioni, avalli
o altre garanzie. Il afferma di poter stipulare direttamente i contratti per i pubblici lavori o Parte_1 servizi, per i quali ha svolto le attività istituzionali di promozione e monitoraggio del mercato, per poi assegnarli ai singoli soci per l'esecuzione. In virtù di tali suoi compiti, il allega di aver Parte_1 contrattato, all'esito del conferimento di appositi mandati in nome proprio e nell'interesse delle consorziate con le imprese cementiere e, quale contraente, legittimato nell'interesse delle cooperative ed in ragione dei compiti di promozione e rappresentanza, agisce, perciò, al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla condotta illecita delle imprese cementiere, definitivamente accertata. Più precisamente, l'attore allega che, nelle annualità oggetto del provvedimento sanzionatorio (2011-2016), il Consorzio ha stipulato direttamente contratti di fornitura con le imprese
e Controparte_8 Parte_5 CP_9 Controparte_3 CP_26
(le ultime due oggi incorporate in , e
[...] Controparte_3 Parte_7 CP_27
(oggi , nell'ambito dei quali sono stati determinati anche i prezzi di listino e gli
[...] Controparte_28 sconti base per la fornitura di cemento sfuso e in sacchi, nonché dei manufatti da esso derivati. Il danno di cui il chiede qui il ristoro -nella misura indicata in epigrafe, in misura complessiva Parte_1
e pure ripartita pro quota per ciascun convenuto -è da sovraprezzo, così come praticato dalle aziende convenute per l'acquisto di cemento, nel periodo delle anzidette sei annualità.”.
pagina 17 di 29 I.
2. Hanno resistito in giudizio le convenute, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale dalla data di ricezione dei listini prezzo o dalla data di apertura dell'istruttoria di AGCM, ampiamente pubblicizzata e quindi nota, nonché la carenza di legittimazione ad agire o titolarità sostanziale del rapporto in capo al , avendo questo contrattato in nome e Parte_1 per conto delle consorziate, senza che risultasse poi da queste conferito alcun mandato che attribuisse al medesimo il potere di promuovere la lite. Parte_1
Nel merito, le convenute hanno sostenuto l'infondatezza della pretesa e svolto ciascuna, in subordine, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti delle altre convenute, per la manleva in caso di condanna.
I.
3. All'esito del giudizio, documentalmente istruito (dopo che l'ordinanza, che aveva inizialmente disposto l'espletamento di CTU, è stata revocata), il Tribunale ha rigettato la domanda del , Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese del grado.
L'iter motivazionale del primo collegio giudicante è così sintetizzabile: dopo aver premesso che “il contratto di , ex art.2602 e seguenti cc, comporta la costituzione Parte_1 tra le imprese consorziate di un'organizzazione comune, dotata, nell'attività di gestione svolta, di rilevanza esterna, per lo svolgimento di determinate fasi delle attività delle consorziate medesime, sicché il , nel contrattare coi terzi, ex art.2615 secondo comma cc, opera, di regola, quale Parte_1 mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge, di regola, in capo ai consorziati per il solo fatto che la stessa sia stata stipulata nel loro Parte interesse (in tema, Cass.n.6569/'20)” (pag.10), il Tribunale ha escluso che abbia subito un danno, patrimoniale diretto, dal sovraprezzo del cemento, atteso che, come emerso, erano state le cooperative consorziate ad acquistarlo e pagarlo nel periodo oggetto dell'accertamento compiuto da AGCM;
d'altronde, non sarebbe possibile, ad avviso del primo collegio giudicante, estendere l'efficacia del mandato sostanziale, conferito dalle Consorziate al per il compimento di atti giuridici coi Parte_1 terzi, al rapporto giuridico che trovi fonte in un illecito extracontrattuale, quale, appunto, quello antitrust;
quanto, poi, al disposto dell'art. 2615 secondo comma cc, che deroga al principio generale dettato dall'art.1705 cc, trattasi di norma che non può trovare applicazione laddove il sia costituito Parte_1 in forma di società di capitali, come nel caso di specie: “Dunque, in mancanza di appositi negozi di mandato e non potendosi qui configurare mandato ex lege, il non risulta avere la titolarità Parte_1 della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio e, a fronte di contestazione ex adverso e in
pagina 18 di 29 mancanza di puntuale prova, ciò -diversamente dal profilo attinente alla legittimazione ad agire, per cui è sufficiente la mera prospettazione contenuta nella domanda introduttiva -comporta senz'altro il rigetto nel merito della domanda attorea (in tema, ex multis, Cass.n.2951/'16)” (pag. 11 della sentenza impugnata); quanto all'eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha esaminato in ultimo, la stessa è infondata poiché risulta inapplicabile, ratione temporis, l'art.8 del decreto legislativo n.3/2017, e “gli elementi acquisiti al processo non permettono di ritenere come dimostrato che l'attore fosse, prima della conoscenza del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, in possesso degli elementi necessari per poter agire contro gli autori dell'illecito de quo”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione il ha interposto appello, affidato ai motivi come di Parte_1 seguito rubricati e che si riassumono in sintesi, per punti essenziali:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. ERRONEA STATUIZIONE CIRCA LA RITENUTA
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA/TITOLARITÀ SOSTANZIALE DEL
CONSORZIO (Capo della sentenza che si intende impugnare: pag. 9, ultimo periodo, pag. 10 e pag.
11 della parte motiva, paragrafo rubricato “Eccezione di carenza di legittimazione attiva/titolarità sostanziale del ”). Parte_1
Il motivo censura la sentenza per aver escluso la sussistenza di un mandato ex lege in favore del con riferimento alle cooperative consorziate. La speciale legittimazione del CCC all'azione Parte_1 risarcitoria discenderebbe dalla sua particolare natura: appartenente alla categoria dei Parte_1 consorzi di cooperative di produzione e lavoro, istituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, configurati come organismi di servizi a favore delle società cooperative consorziate che degli stessi fanno parte.
L' appellante osserva che, se è vero che i contratti prevedevano l'emissione degli ordini e il pagamento da parte delle consorziate, il CCC aveva direttamente stipulato i contratti, in nome e per conto delle consorziate medesime, “al fine poi di regolare, sulla base dei prezzi ottenuti nella sua attività istituzionale di approvvigionamento, i rapporti interni tra i soci”, per cui apparirebbe ineludibile che l'illecito concorrenziale abbia prodotto un danno “alla causa e all'interesse consortile quale autonomo centro di giuridica imputazione con soggettività giuridica distinta in quanto operante in forma societaria.”
pagina 19 di 29 Inoltre, il aveva agito anche per il risarcimento del danno da gare perse. Questo danno era Parte_1 stato patito direttamente dal , che aveva un interesse autonomo a partecipare e aggiudicarsi le Parte_1 gare, salvo poi provvedere alla ripartizione delle opere tra le consorziate quali imprese esecutrici. Il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione e/o mancata aggiudicazione delle gare, a causa della minor competitività dell'offerta formulata a causa dei sovrapprezzi del cemento, era dunque direttamente ascrivibile al CCC, e di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO. ERRONEA STATUIZIONE CIRCA LA NON
APPLICABILITÀ RATIONE TEMPORIS DEL D.LGS. N. 3/2017 E SULLA DECORRENZA
DELLA PRESCRIZIONE (Capo della sentenza che si intende impugnare: pag. 11, parte motiva, paragrafo rubricato “Eccezione di prescrizione”).
Il appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie, Parte_1 in ragione dell'epoca della condotta anticoncorrenziale, il D.lgs. n. 3/2017, entrato in vigore successivamente. Il Tribunale sembrerebbe aver escluso, in particolare, l'applicabilità dell'art. 8, comma 2, del citato D.lgs, che sancisce la sospensione della prescrizione sino a quando la decisione relativa alla violazione del diritto alla concorrenza non è divenuta definitiva.
In ogni caso, la decisione sulla inapplicabilità del D.lgs. 3/2017 ad avviso dell'appellante sarebbe errata, perché l'azione era stata promossa in data 30.11.2021, successivamente dunque alla data di entrata in vigore del D.lgs. medesimo, così come successivi alla sua entrata in vigore erano l'accertamento della condotta da parte dell'AGCM ed i provvedimenti resi dai giudici amministrativi.
Il ha dunque riproposto le argomentazioni del primo grado in merito al nesso di causalità ed Parte_1 alla quantificazione del danno.
Ha infine proposto un terzo motivo di impugnazione sulle spese, rubricato IV. Sulle spese (Capo della sentenza che si intende impugnare: pag. 11, primo periodo), domandando la condanna alle spese delle appellate o, quanto meno, la compensazione “per reciproca soccombenza, nonché per le gravi ed eccezionali ragioni legate alla obiettiva situazione di incertezza sul diritto controverso e alla assoluta novità e complessità della questione trattata, su cui si rinvengono anche mutamenti giurisprudenziali”.
II.2 Si sono costituite in appello le società cementiere di cui in epigrafe.
In estrema sintesi, sempre per punti essenziali:
pagina 20 di 29 II.2.1. (“ ) ha domandato il rigetto dell'appello, argomentando Parte_3 Pt_3
l'infondatezza di entrambi i motivi, proponendo a propria volta appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione e avverso la statuizione sulle spese di lite.
Quanto alla prescrizione, nel primo motivo di appello incidentale a rilevato che, trattandosi di Pt_3 responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione è quinquennale, e,
a norma dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Ha quindi affermato: “Il dies a quo è da individuarsi nel giorno in cui chi assume di aver subito il danno ha, o potrebbe avere usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (cfr., Cass. 02.02.2007, n. 2305). Il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione nell'azione risarcitoria, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., va individuato nel momento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere ragionevolmente e secondo
l'ordinaria diligenza che lo sia, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto. Nel caso di specie, il dies a quo dovrà pertanto essere calcolato in relazione o alla data di invio delle comunicazioni di variazione listino prezzi, oppure alla data di esecuzione della relativa fornitura o comunque alla data di apertura del procedimento dinanzi all'AGCM avvenuta nel 2015. Su quest'ultimo punto, ha precisato che la pubblicità, anche sul sito internet ufficiale dell'AGCM, dell'avvio, nel novembre 2015, dell'istruttoria antitrust (procedimento I793), aveva posto in grado il CCC di avvedersi della possibile lesività della condotta della “essendo tenuta, quale operatore professionale del settore, a monitorare i prezzi Pt_3 delle imprese concorrenti.”.
Con il secondo motivo di appello incidentale, a censurato la sentenza là dove ha liquidato in Pt_3 modo differente le spese tra le convenute, nonostante che il CCC ne avesse anche domandato la condanna in via solidale, e non ha individuato il valore della causa nel complessivo importo richiesto a titolo risarcitorio, pari ad € 75.915.764,87. Così facendo, il primo giudice aveva liquidato le spese di n un importo inferiore ai minimi. Pt_3
La appellata ha riproposto le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.2. (“CAB”) ha domandato il rigetto dell'appello e Parte_7 formulato appello incidentale condizionato avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Cont Al primo motivo di appello del CCC, la appellata ha replicato affermando che “(i) ha avuto rapporti di fornitura sempre e solo con le singole cooperative socie del , con le quali, sempre Parte_1
pagina 21 di 29 singolarmente, stabiliva i prezzi e conveniva gli sconti, cooperative che venivano rifornite direttamente Cont Cont Parte da (ii) non ha mai sottoscritto con alcun contratto di fornitura di cemento e, dunque, Parte Cont
non ha mai corrisposto a alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'acquisto di cemento;
Cont (iii) l'unico rapporto intercorso tra e CCC è consistito nella ricezione da parte di CCC dei
“contratti” depositati da parte attrice come docc. da 72 a 77, che non sono mai stati sottoscritti da Cont né sono mai stati utilizzati come parametri per la determinazione dei prezzi dei prodotti forniti alle cooperative, avendo queste ultime usufruito di sconti anche maggiori rispetto a quelli indicati nei Parte Cont predetti “contratti”. Tali contratti erano utili a al solo fine di vedersi riconosciuto da un Cont compenso per ogni tonnellata venduta dalla stessa ai suoi consorziati in un contesto nel quale Parte
agiva esclusivamente alla stregua di un mero intermediario e non come acquirente.”.
Per il caso di accoglimento del primo motivo di appello, l'appellante incidentale ha domandato accertarsi, in riforma della sentenza impugnata, la prescrizione del diritto al risarcimento dell'asserito danno.
Ha ribadito le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.3. (“ ”) ha domandato il rigetto dell'appello, argomentando le CP_9 CP_9 ritenute ragioni di infondatezza.
Ha ribadito le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.4. (“ ) ha domandato il rigetto dell'appello, argomentando le ritenute ragioni CP_2 CP_3 di infondatezza, e proposto due motivi di appello incidentale e un ulteriore motivo di appello incidentale condizionato.
Con il primo motivo di appello incidentale, condizionato, ha censurato la sentenza del Tribunale per aver respinto l'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di appello incidentale, non condizionato, ha censurato la sentenza per aver omesso di statuire sulla domanda di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (per euro
30.000 oltre IVA).
Con il terzo motivo di appello incidentale, non condizionato, ha censurato la sentenza per non aver condannato il soccombente ex art. 96 c.p.c., domanda di condanna che ha reiterato per il Parte_1 presente grado.
pagina 22 di 29 ribadito le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la CP_3 domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.5. (“ ”), preliminarmente richiesta la fissazione di udienza ex Parte_5 Pt_5 artt. 348bis e 350bis c.p.c., ha domandato il rigetto dell'appello argomentando le ritenute ragioni di infondatezza.
Del secondo motivo di appello del , l'appellata ha prima di tutto eccepito l'inammissibilità Parte_1 per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., atteso che il Tribunale ha rigettato l'avversaria eccezione di prescrizione.
Ha ribadito quindi le difese, le eccezioni e le istanze del primo grado, ivi rimaste assorbite, tra cui la domanda trasversale di manleva e/o regresso nei confronti delle altre convenute.
II.2.6. (“ ”) ha domandato il Controparte_7 CP_7 rigetto dell'appello e formulato appello incidentale condizionato (“VIII. APPELLO INCIDENTALE
CONDIZIONATO”) avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ha argomentato in ordine all'inammissibilità, per proposizione tardiva, della domanda dal proposta sub B) nelle Parte_1 relative conclusioni.
II.
3. All'udienza del 25.06.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello principale.
III.
1. Per comodità di esposizione, può preliminarmente esaminarsi il secondo motivo di appello.
Lo stesso è inammissibile, perché difetta l'interesse ad agire del rispetto al capo della Parte_1 decisione che ha respinto l'eccezione di prescrizione.
Come ancora recentemente affermato da Cass. Civ. n. 12733/24, "L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per
l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e
pagina 23 di 29 strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012,
Rv. 622515). Infatti "... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche"
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498)”.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti avverse al , e Parte_1 quest'ultimo non può trarre alcun beneficio, né sostanziale, né processuale, dall'impugnazione della motivazione posta a fondamento di quel rigetto. Quand'anche la Corte sostituisse, con una propria diversa motivazione in diritto, quella proposta dal Tribunale, ciò non spiegherebbe alcun effetto concretamente utile per il , che ha già ottenuto una decisione a sé favorevole sul punto. Parte_1
III.
2. Il primo motivo di appello è invece infondato nel merito.
Preliminarmente va osservato che il Tribunale ha escluso la sussistenza di un danno pecuniario “da sovrapprezzo” subito dal in via diretta, atteso che lo stesso non ha effettuato alcun ordinativo Parte_1 di cemento, o di manufatti in cemento, e non ha perciò pagato alcun prezzo.
L'appellante ha censurato tale affermazione sostenendo che “se l'attività delle consorziate è imputata organicamente al e viceversa, non si vede perché non debbano esserlo anche gli effetti Parte_1 economici negativi originanti dall'acquisto del cemento, con la conseguente titolarità del diritto e la legittimazione ad agire” (pag. 19 dell'atto di appello).
La Corte osserva che il danno azionato in giudizio origina, più propriamente, dalla condotta illecita delle società appellate per come accertata in modo definitivo dall'AGCM. Infatti, non è revocabile in dubbio che il agisca per il risarcimento di un danno da responsabilità extracontrattuale e non Parte_1 contrattuale.
Pertanto, l'essere l'appellante un consorzio a rilevanza esterna, abilitato per legge e per statuto a intrattenere rapporti negoziali con soggetti terzi, in rappresentanza o comunque nell'interesse delle società consorziate, secondo un mandato di carattere sostanziale, non ha nulla a che vedere con l'azione concretamente qui intentata, a ristoro di una perdita patrimoniale, non direttamente patita dal
, ricollegabile ad un illecito aquiliano. Parte_1
pagina 24 di 29 Né il ha mai spiegato in atti, convincentemente, in che modo questa azione sarebbe Parte_1 giustificata dalla legittimazione sostanziale ad agire, sul piano negoziale, in nome e per conto delle consociate.
Quanto, poi, al “danno alla causa e all'interesse consortile” (pag. 20 dell'atto di appello), che l'illecito concorrenziale avrebbe (pure) prodotto, si tratta di una prospettazione, oltre che totalmente generica, nuova in appello.
In conclusione, con riferimento al sovrapprezzo pagato dalle società consorziate la decisione del
Tribunale, ad avviso di questa Corte, è corretta e si sottrae a riforma.
Con riferimento al danno da gare perse ed al connesso danno curriculare, si impongono altre considerazioni.
Si tratta di voci di danno che il ha separatamente lamentato, ma in merito alle quali il Parte_1
Tribunale ha omesso di motivare.
La Corte osserva che è provato documentalmente in causa come fosse il a partecipare alle Parte_1 gare pubbliche, per poi, in caso di aggiudicazione, distribuire le lavorazioni oggetto di appalto tra le società consorziate, conseguendone che, in astratto, la legittimazione del a domandare il Parte_1 ristoro di questi danni, seppur con la precisazione che segue in tema di gare perse, sussiste.
Ebbene, in tema di appalti pubblici che il CCC non si è aggiudicato, la precisazione da effettuare è che l'unico danno che il medesimo può astrattamente lamentare di avere subito in modo diretto è Parte_1 quello ravvisabile nella mancata percezione dalle imprese socie, per ogni gara persa, del “compenso acquisizione lavori” previsto dal Regolamento Compensi (doc.10 del ), il cui ristoro è stato Parte_1 del resto specificamente domandato a pag. 29 dell'atto di citazione in primo grado.
È il “compenso acquisizione lavoro” l'utilità economica ritratta dal a seguito Parte_1 dell'aggiudicazione di un appalto, posto che, come non pare controvertibile, gli importi pagati dall'appaltante vengono riversati alle imprese esecutrici, e dunque il danno da gare perse quantificato nel 3% del valore a base d'asta non è un danno subito dal . Quanto al danno subito dalle Parte_1 consorziate, valgono le considerazioni già esposte in tema di danno da sovrapprezzo.
Del danno da perdita del compenso il , a dispetto della riserva formulata al momento Parte_1 dell'instaurazione del giudizio di primo grado, non ha mai offerto alcun elemento di quantificazione.
In ogni caso, la relativa domanda va respinta, così come quella inerente il danno curriculare, per difetto di prova del nesso causale tra l'applicazione del sovrapprezzo da parte delle odierne appellate e la mancata aggiudicazione delle gare.
pagina 25 di 29 Infatti va premesso, ad avviso della Corte, che il danno patrimoniale diretto prodotto dal cartello è quello da sovraprezzo, e che la presunzione di cui all'art. 14, comma 2, del Dlgs 3/2017, anche a volerne negare la natura sostanziale e ritenerne quindi l'applicabilità nel caso di specie, in cui l'illecito anticoncorrenziale accertato si è consumato precedentemente alla entrata in vigore della norma, non pare comunque estensibile a danni derivabili dal cartello solo in modo indiretto ed eventuale, per i quali dovranno dunque valere le nome ordinarie in tema di onere della prova.
E dunque va preliminarmente osservato che il CCC ha prodotto varie comunicazioni, provenienti da altrettante stazioni appaltanti, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori a favore di imprese concorrenti, le quali tuttavia risultano prive di indicazione delle ragioni per cui quelle stesse imprese sono state preferite al , né tali ragioni devono necessariamente supporsi attinenti all'offerta economica Parte_1
(piuttosto che all'offerta tecnica o al tempo offerto di esecuzione).
In aggiunta può anche osservarsi che, stando al provvedimento dell'AGCM (doc. 1 del ), le Parte_1 imprese aderenti al cartello non coprivano l'intero mercato del cemento in Italia, ma ne detenevano complessivamente una quota pari all'85%, sicché non era esclusa la possibilità di una contrattazione di prezzi inferiori con altre imprese cementiere. Diversamente opinando, ovvero laddove si volesse ritenere che l'accertata intesa anticoncorrenziale abbia reso necessitato per i costruttori subire l'alterato aumento del prezzo, tale conseguenza avrebbe dovuto riverberarsi su tutti i partecipanti alle gare di appalto, e non si comprenderebbe perché solo il si sia trovato nell'impossibilità di offrire Parte_1 determinati ribassi ed aggiudicarsi le gare.
Pertanto, come accennato in premessa, del nesso causale tra la condotta illecita accertata a carico delle appellate e le mancate aggiudicazioni di appalti al (causa, secondo la prospettazione, sia del Parte_1 danno pecuniario che del danno curriculare) difetta del tutto la prova, anche solo logica.
III.
3. Le spese di lite sono state correttamente regolate dal Tribunale secondo il principio della soccombenza, da ritenersi assolutamente prevalente da parte del pur a fronte del rigetto Parte_1 dell'avversaria eccezione di prescrizione, senza il ricorrere dei presupposti dell'assoluta novità della questione trattata, o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai fini della compensazione.
L'appello deve essere dunque respinto.
Gli appelli incidentali
pagina 26 di 29 III.
4. Gli appelli incidentali condizionati sono tutti assorbiti nel rigetto dell'appello principale del
. Parte_1
III.
5.1 Il primo motivo di appello incidentale non condizionato proposto da avverso il rigetto Pt_3 dell'eccezione di prescrizione può ritenersi assorbito nelle ragioni di rigetto dell'appello principale ma ogni caso è infondato: pacifico essendo che il termine prescrizionale sia quinquennale, la sua decorrenza non può essere individuata nella data di avvio dell'istruttoria della AGCM, né, tanto meno, nell'ancora antecedente data di semplice ricezione dei listini-prezzo da parte del , stante Parte_1
l'essenzialità dell'accertamento dell'illecito ai fini della consapevolezza del danno. Per questo motivo, deve ritenersi che la prescrizione del diritto al risarcimento non abbia cominciato a decorrere prima della decisione della AGCM, e dunque, anche a voler ritenere al fine irrilevante la sua definitività, poiché essa è stata emessa nel luglio 2017, ed il ha instaurato il giudizio nel dicembre del Parte_1
2021, l'eccezione è evidentemente infondata.
III.
5.2. Il secondo motivo di appello incidentale non condizionato di sulle spese di lite, è Pt_3 infondato. Il , che ha domandato la condanna di ciascuna delle odierne appellate al Parte_1 risarcimento del danno in misura partitamente determinata, ha poi anche domandato la domanda delle stesse in via solidale, ma questa contraddizione non toglie il fatto che ogni convenuta e odierna appellata si sia difesa sulla domanda di condanna specificamente rivoltale, e dunque non ha errato il
Tribunale nel considerare l'importo di queste domande quale valore della causa.
III.
6.1. L'appello incidentale non condizionato di fondato quanto alle spese di c.t.p. (secondo CP_3 motivo), atteso che queste, sostenute per poter argomentare avverso la consulenza depositata dal nell'instaurare il giudizio, sono tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi Parte_1 rimborsare. Per Cass. Civ. n. 26729/24 “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”. Detto ciò, la appellante incidentale ha documentato in primo grado di avere sostenuto una spesa di euro 30.000,00 per la consulenza ad opera dello . Il Collegio rileva che si tratta di una spesa eccessiva, perché di molto superiore Parte_10 all'importo che sarebbe risultato liquidabile quale onorario al CTU, ai sensi dell'art. 2 del DM
30.05.2022, sul valore della domanda rivolta dal a e su cui la stessa si è difesa Parte_1 CP_3 mediante la consulenza di parte (ovvero l'importo di euro 8.785.232,00). Pertanto, la domanda della pagina 27 di 29 appellante incidentale può essere solo parzialmente accolta, per l'importo di euro 7.686,35, calcolato secondo i suddetti criteri.
III.
6.2. Il terzo motivo di appello incidentale di è invece infondato. Il Tribunale, che non si è CP_3 diffuso sul punto in motivazione, ha comunque respinto, come da dispositivo (“ogni contraria domanda ed eccezione rigettata”), la domanda di condanna del ex art. 96 “primo e/o terzo Parte_1 comma” c.p.c., e tale reiezione appare condivisibile, non rinvenendosi in concreto gli estremi né della mala fede, né della colpa grave, nelle domande del medesimo, per quanto poi non rivelatesi Parte_1 suscettibili di accoglimento (Cass. Civ. n. 19948/23: La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia individuato in quello della domanda così come già avvenuto in primo grado, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nonché sugli appelli incidentali non Parte_1 condizionati proposti da e , avverso la sentenza del CP_2 Parte_3
Tribunale di Milano n. 7559/2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello.
2. Respinge l'appello incidentale non condizionato di . Parte_3
pagina 28 di 29 3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale non condizionato di e parziale CP_2 riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante alla rifusione in favore della stessa delle spese di consulenza tecnica di parte, nell'importo di euro 7.686,35. CP_3
4. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
5. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle appellate, che liquida: quanto a in € 44.720,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella CP_2 misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
quanto a Parte_7 in € 40.668,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed
[...] accessori per legge dovuti;
quanto a Controparte_7 in € 89.350,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
quanto a in € 40.668,00 per compensi, oltre rimborso CP_9 forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
quanto ad
[...] in € 31.283,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del Parte_5
15% ed accessori per legge dovuti;
quanto a in € 24.064,00 per Parte_3 compensi, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
6. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento di un ulteriore importo, pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_3
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC DI RO LO
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