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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI
Sezione V civile
All'udienza collegiale del giorno 20/03/2025 ore 12:30
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Dott.ssa Francesca Falla Trella
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv./Avv.ti MERSINAJ ERMAL;
Controparte 1
Parte 2
Avv./Avv.ti MERSINAJ ERMAL;
Controparte_1
Appellato/i
CP 3
Avv./Avv.ti CP 3 ; presente
***
ROMA
R.G. 2313/2019
Presidente
Giudice
Relatrice
Controparte_2
,presente;
Controparte_2 'presente;
Parte appellante insiste sull' applicazione dell'art.96 c.p.c. e parte appellata insiste nella dedotta inammissibilità dell'appello per i profili indicati in atti e insiste sul rigetto.
La Corte riserva la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.pc.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE Dott.ssa Melita
Assunta Furnari Dott.ssa Mariarosaria Budetta 2313 2019
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa Budetta Mariarosaria Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 2313 2019 a margine indicato, relativa all' appello avverso ordinanza resa dal Tribunale di Roma il
19.03.2018 Sezione 11-Rg. N. 25098/2017, all'esito del procedimento ex art. 702 bis cpc, in cui sono contumaci soccombenti e perciò condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 5.384,40 oltre ad iva cpa e rimborso spese generali al titolo di compenso per le prestazioni oggetto del ricorso oltre interessi legali, dal dovuto al saldo effettivo;
nonché al pagamento delle spese liquidate in euro 2.100,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali.
FATTO E DIRITTO
Premesso
che, con ricorso ex art. 702 presentato avverso gli attuali appellanti,
l'avv. CP_3 adiva il Tribunale di Roma al fine di ottenere il pagamento di quanto ritenuto dovuto in virtù dell'attività professionale svolta in loro favore, in particolare chiedendo la condanna al pagamento della somma complessiva di € 17.745,98 oltre spese forfettarie (15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate
(€ 183 per mediazione).
CP 3 deduceva di aver svolto attività A sostegno della domanda l'avv. nella causa giudiziale in favore dei sigg.ri Parte_2 e Parte 1
promossa dalla ei confronti della Controparte_4 Parte_3
Tes 1[...] - RGN 44651/2015 dinanzi al Tribunale ordinario di Roma GU con domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca per €32.088,87 con chiamata in causa dei terzi fideiussori;
che il rapporto professionale era cessato per volontà degli appellanti, ed era consistito nella redazione di una comparsa di costituzione e risposta e tre memorie ex art 183 comma
6 cpc.
I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Con ordinanza n.19.03.2018 il Tribunale di Roma in composizione monocratica statuiva come segue:
"condanna le parti convenute, in via solidale tra loro, al pagamento della somma di euro 5.384,40 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali, al titolo di compenso per le prestazioni oggetto del ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna le parti convenute, in via solidale tra loro, al rimborso delle spese di questo procedimento, liquidate in euro 2.100,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali."
CP 3 ed al suo Con atto di citazione ritualmente notificato all'avv. Parte 4difensore avv. Lura Totino a mezzo pec in data 23 marzo 2019, presentavano appello deducendo di non avere avuto e Parte_2
conoscenza del giudizio di primo grado perché i rispettivi atti di citazione erano stati inviati ad indirizzi diversi da quelli di residenza, e di avere preso atto dell'esistenza del giudizio in questione a causa della notifica dell'atto di precetto in data 22 settembre 2019.
Precisavano altresì gli appellanti di avere precedentemente pagato quanto spettante all'Avv. CP 3 per l'attività giudiziale da questo svolta in loro favore nel citato giudizio RGN.44651/2015, fino alla revoca del professionista;
in particolare per l'attività svolta, in relazione al valore della aveva versato, su richiesta dell'avv. causa di € 5.200,00, il sig. Parte 1
CP_3 , la somma di € 5.000,00.
Precisavano altresì gli appellanti che, sebbene fossero litisconsorti necessari nel giudizio, non erano stati indicati come parti dall'avv. CP_3
,
ma vennero comunque chiamati in causa dalla banca Contr di CP_4 e che, per questa ulteriore attività di redazione e deposito della comparsa di costituzione e risposta in favore dei chiamati in causa, i sigg.ri Pt_1 e Pt 2 avevano versato l'ulteriore somma di € 1.800,00 come da assegni bancari di € 900,00 caduno, per i quali non era mai stata emessa fattura.
Infine il saldo competenze in favore dell'Avv. CP_3 non era mai stato loro richiesto, nonostante fosse stato sollecitato dal nuovo difensore.
Ritenevano quindi gli appellanti che nulla è ad oggi dovuto al CP 3 dagli
,la sig.ra Pt 2 e la Società istanti, visto che il Sig. Parte 1
[...] anno versato al CP 3 un complessivo di € 6.800,00. Parte 3
Gli appellanti presentavano quindi i seguenti motivi di impugnazione: A) ammissibilità impugnazione ex art. 327 cpv cpc, impugnazione tardiva per contumacia incolpevole di parte resistente, errore in procedendo per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo, erroneità ed annullabilità della declaratoria di contumacia, sul presupposto che gli indirizzi utilizzati dall'appellato alla sig.ra Pt_2 ed al Sig. Pt_1 on corrispondono in alcun modo alle loro rispettive residenze.
B) Conseguente nullità della sentenza e violazione del principio di compensazione delle spese sebbene il la domanda attorea di primo grado sia stato solo parzialmente accolto.
Presentando le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.ma.le Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma alla ordinanza conclusivo del giudizio RGN.25098/2017, rep. 6120/18 del 19.03.2018, mai notificata, né comunicata, sino al 22.02.2019:
- in via preliminare, accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi ex art. 283 cpc sospendere la efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata anche inaudita altera parte ovvero previa fissazione anticipata dell'udienza per la discussione anche della sola sospensiva, con l'adozione di ogni e ulteriore provvedimento di legge;
- in via pregiudiziale, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità ex art. 327 cpc della odierna impugnazione tardiva, dichiarare l'ammissibilità del predetto appello;
- in via principale nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la predetta pronuncia, nelle parti come specificate in narrativa e, per l'effetto,
a) In accoglimento delle ragioni tutte in fatto ed in diritto come esposte in narrativa, previo accertamento dei requisiti di ammissibilità del presente appello anche in quanto appello tardivo, accertare l'inesistenza delle notifiche del ricorso introduttivo 702 bis cpc eseguite in primo grado agli odierni appellanti perché non riconducibili alle proprie residenze, e quindi dichiarare la non regolare instaurazione del contraddittorio e conseguentemente l'inesistenza di ogni ulteriore e conseguente atto e/o ordinanza del giudizio Rgn 25098/2017 compresa quella conclusiva di condanna oggi impugnata, con l'adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
b) Accertato quanto detto al punto a), annullare anche il capo della condanna alle spese degli istanti, con l'adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che se ne dichiarano antistatario"
, rilevando la tardività dell'appello,Si costituiva parte appellata avv.
l'incompetenza della Corte di Appello in favore della Corte di Cassazione trattandosi di rito speciale, la genericità dell'appello, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.. ritenendo non sufficientemente indicati i motivi di appello ed i capi della sentenza impugnati, inammissibilità dell'appello omessa notifica della citazione al procuratore e difensore avv. Laura Totino. Lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
L'appellato presentava quindi le seguenti conclusioni:
1. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il proposto appello è inammissibile per tardività e per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello:
3. rigettare l'istanza di sospensiva e l'appello con ogni conseguenza di legge;
4. Condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. e per abuso del processo ex art. 88 cpc.
5. Condannare l'appellante al pagamento di spese ed onorari di causa del primo grado (per intero) e del secondo grado "
Con ordinanza del 16 luglio 2019 l'efficacia esecutiva della sentenza veniva sospesa.
Motivazione dell'appello
Va in primo luogo disattesa l'eccezione in merito alla preclusione dell'impugnazione dell'appello del provvedimento di primo grado, in quanto soggetto alla normativa speciale di cui all'art 14, d.lgs. 150/2011, che ne prevede la ricorribilità presso la Corte di Cassazione.
Deve in merito evidenziarsi che "Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l'appello." (inter alias Cass. Sez. 2-, Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024).
Va altresì disattesa l'eccezione di tardività dell'appello poiché ne risulta la tempestività alla luce della inesistenza della notifica dell'atto introduttivo. di primo grado, spedito in notifica in indirizzo diverso da quello di residenza della parti, ed avendo le parti avuto conoscenza della sentenza solo a seguito della notifica dell'atto di precetto in data 22 febbraio 2019, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
Deve ancora essere disattesa la tesi difensiva dell'appellato allorché ritiene inammissibile l'appello per omessa notifica della citazione al procuratore e difensore avv. Laura Totino, la quale risulta regolarmente citata a mezzo pec in data 23 marzo 2019.
Va altresì rilevato che la certificazione prodotta dall'appellato in data 12 luglio 2019, quindi tardivamente, denominata dal medesimo
"certificazione del comune di CP_4 è, oltre che inammissibile, altresì priva di qualsiasi intestazione o indicazione della provenienza e quindi priva di valore giuridico.
Per contro gli appellanti hanno depositato il rispettivo certificato storico di residenza, in particolare Parte 1 in via Miguel Hernandez n. 74 a
Campagnano (e non in via Gelsi 11/A a CP 4 dove è stata spedita la notifica), mentre risultava residente in Anguillara SabaziaParte_2 via dei Gelsi n. 11 e non in Campagnano.
Alla accertata nullità della notifica segue la nullità della sentenza: la causa tuttavia deve essere decisa nel merito, non sussistendo le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2258 del 26/01/2022).
Nel merito, va evidenziato che gli appellanti hanno documentalmente provato di avere già pagato al difensore una somma superiore a quella oggetto della condanna di primo grado, ed in particolare la somma di euro
5.000 indicata nella fattura n. 48/2015 del 17 luglio 2015 denominata
"acconto spese", nonché l'ulteriore somma di euro 1800 nel 2016, con due assegni le cui matrici sono depositate in atti telematici. Va in merito rilevato che il disconoscimento operato dalla parte appellata ex art 2712 cc non ha valore giuridico, poiché il disconoscimento della fattura è sottoposta all'art. 214 cc.
Non può non evidenziarsi che l'appellato contesta la riferibilità al procedimento oggetto del primo grado di giudizio, senza però indicarne a quale attività professionale sarebbero riferibili i citati pagamenti. Ne consegue la genericità, e quindi l'inammissibilità, dell'eccezione.
In merito alla pretesa inammissibilità dei documenti in questione perché tardivamente prodotti in sede di appello, va sul punto richiamata la nullità dell'ordinanza di primo grado già affrontata, che comporta la tempestività della produzione in questa sede, essendo rimessi in termini gli appellanti per lo svolgimento delle attività che non hanno potuto svolgere per difetto di contraddittorio nel primo grado.
In merito alla quantificazione del compenso l'attività professionale svolta in sede giudiziale dall'avv. CP 3 essa va riferita alle fasi di studio,
,
introduzione e trattazione avuto riguardo ai parametri forensi stabiliti dal
D.M. 55/2014 e dalla tabella A al medesimo allegata, e può essere liquidato in euro 4.179,50 (come da parametri medi, già computato l'aumento per il numero delle parti), oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali, per un totale di 6.098,40.
Deve rilevarsi che gli appellanti hanno effettuato all'avv. CP_3 il pagamento di euro 6.800, somma che supera la citata quantificazione dei compensi professionali;
quindi, nulla risulta ulteriormente dovuto dagli appellanti.
L'appello va quindi accolto.
Il Collegio ritiene insussistenti i presupposti della condanna ex art 96 cpc richiesta dagli appellanti. Le spese seguono la soccombenza del presente grado, e vengono liquidate tenendo conto del valore della causa e nei valori minimi alla luce della non complessità della causa.
Nulla sulle spese di primo grado alla luce della non costituzione delle parti odierne appellanti nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello dichiara la integrale nullità della sentenza appellata, e decidendo nel merito:
rigetta la domanda di CP 3 ;;
al pagamento delle spese del grado, liquidate condanna CP_3 in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, da distarsi in favore dei procuratori.
Così deciso in Roma, addì' 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta