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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8073 del
R.G. 2017, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.24 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pugliese Parte_1
Maria Laura Vita, come da mandato in atti. ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Cataldo Controparte_1
Picardi, come da mandato in atti.
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 09.10.2024 le parti precisavano le
1 conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 20.10.2017, Parte_1
premesso di aver contratto in data 22.05.2013 matrimonio in
Laterza (TA) con e che dall'unione erano Controparte_1
nate in data 17.12.2007 e 23.05.2014 le figlie e Per_1
chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito Per_2
al marito, esponendo che il rapporto matrimoniale era ormai venuto meno a causa del comportamento del convenuto del tutto indifferente alle esigenze del nucleo familiare.
Adottati i provvedimenti presidenziali, il si CP_1
costituiva in giudizio e non si opponeva alla separazione,
contestando la domanda di addebito.
Espletata prova per testi ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del 09.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito,
va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto
2 incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
In accoglimento della domanda attrice, essa va pronunziata con addebito al convenuto, avendo l'assunto della Pt_1
trovato ampia ed inconfutabile conferma attraverso la prova testimoniale espletata dinanzi all'istruttore ed attraverso l'esame della ulteriore documentazione acquisita agli atti del giudizio.
Ed infatti, il teste a piena conoscenza Testimone_1
dei fatti per aver frequentato abitualmente la casa coniugale in quanto padre della ricorrente, ha riferito che il , CP_1
del tutto disinteressato ai problemi ed ai bisogni concreti della famiglia, usava utilizzare i proventi derivanti dalla propria attività commerciale avente ad oggetto la gestione di una sala giochi per uso esclusivamente personale,
effettuando viaggi e comprando capi firmati ed autovetture costose;
il ha riferito inoltre di aver dovuto spesso Pt_1
provvedere a fare la spesa per la figlia e le nipoti,
adoperandosi in ogni modo per il loro sostentamento a causa dell'inerzia del . CP_1
Dalla istruttoria espletata è sostanzialmente emersa la totale assenza fisica e morale all'interno del nucleo familiare del convenuto, il quale, quasi mai presente in casa, non appariva interessato neppure alle condizioni di salute della piccola , malata di cuore;
il teste ha Per_2
3 a tal proposito riferito di aver dovuto accompagnare la figlia e la nipote a Milano in occasione di un intervento chirurgico subito da quest'ultima, sottolineando che neppure in tale occasione il aveva ritenuto di fornire il CP_1
suo contributo economico e morale.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dal teste hanno trovato conferma nella sentenza resa dal
Tribunale di Taranto in data 25.1.2023, ove il giudice penale, nell'assolverlo dal reato di maltrattamenti in famiglia per il solo difetto della reiterazione e della abitualità dei suoi comportamenti prevaricatori, dava comunque atto della grave disaffezione familiare del il quale, dedito all'uso abituale di sostanze CP_1
stupefacenti, era solito trascorrere gran parte delle sue giornate all'interno del suo centro scommesse, rifiutando di rincasare la notte malgrado la tenera età delle figlie.
Alla luce di tale risultanze processuali, ricorrono i presupposti per l'addebito della separazione al convenuto.
Quanto alle statuizioni di carattere economico connesse alla separazione, rileva il collegio che le informative della
Guardia di Finanza di Castellaneta del 13.04.24, dando atto della piena indipendenza economica della ormai da Pt_1
diversi anni dipendente dell'O.S.M.A.I.R.M. di Laterza,
giustifichino la revoca dell'assegno di mantenimento posto
4 a carico del convenuto.
Ciò premesso, occorre occuparsi delle questioni relative al regime di affidamento e di mantenimento delle figlie minorenni e . Per_1 Per_2
A tal proposito, il collegio, attenendosi al costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare il loro affidamento in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54,
applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza delle figlie con la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario già prevista in sede presidenziale.
Tenuto conto della condizioni patrimoniali delle parti e delle accresciute esigenze di vita e di relazione delle
5 figlie e , oggi di 17 ed 11 anni, appare equo Per_1 Per_2
porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
a titolo di contributo per il loro mantenimento, la Pt_1
somma mensile di euro 500,00, in ragione di euro 250,00 per ciascuna di esse, somma che può definirsi idonea a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione tra le parti delle conseguenze economiche della separazione.
Il convenuto dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse delle figlie, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo
attualmente in vigore presso questo tribunale.
Alla pronunzia di addebito consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e Controparte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in
Laterza (TA) il 22.05.2013, con atto trascritto
6 nell'apposito registro del predetto Comune al n. 9, p. II,
s. A, anno 2013, addebitandola al;
CP_1
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore della con decorrenza dalla data della sua previsione;
Pt_1
4) affida le figlie minorenni e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso il domicilio materno,
confermando i provvedimenti in vigore relativamente all'esercizio del diritto di visita del padre;
5) pone a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1
alla , a titolo di contributo per il mantenimento delle Pt_1
figlie la somma mensile di euro 500,00, in ragione di euro
250,00 per ciascuna di esse;
oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per competenze;
oltre RSG, IVA
e CAP.
Così deciso in Taranto il 09.04.25.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8073 del
R.G. 2017, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.24 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pugliese Parte_1
Maria Laura Vita, come da mandato in atti. ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Cataldo Controparte_1
Picardi, come da mandato in atti.
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 09.10.2024 le parti precisavano le
1 conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 20.10.2017, Parte_1
premesso di aver contratto in data 22.05.2013 matrimonio in
Laterza (TA) con e che dall'unione erano Controparte_1
nate in data 17.12.2007 e 23.05.2014 le figlie e Per_1
chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito Per_2
al marito, esponendo che il rapporto matrimoniale era ormai venuto meno a causa del comportamento del convenuto del tutto indifferente alle esigenze del nucleo familiare.
Adottati i provvedimenti presidenziali, il si CP_1
costituiva in giudizio e non si opponeva alla separazione,
contestando la domanda di addebito.
Espletata prova per testi ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del 09.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito,
va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto
2 incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
In accoglimento della domanda attrice, essa va pronunziata con addebito al convenuto, avendo l'assunto della Pt_1
trovato ampia ed inconfutabile conferma attraverso la prova testimoniale espletata dinanzi all'istruttore ed attraverso l'esame della ulteriore documentazione acquisita agli atti del giudizio.
Ed infatti, il teste a piena conoscenza Testimone_1
dei fatti per aver frequentato abitualmente la casa coniugale in quanto padre della ricorrente, ha riferito che il , CP_1
del tutto disinteressato ai problemi ed ai bisogni concreti della famiglia, usava utilizzare i proventi derivanti dalla propria attività commerciale avente ad oggetto la gestione di una sala giochi per uso esclusivamente personale,
effettuando viaggi e comprando capi firmati ed autovetture costose;
il ha riferito inoltre di aver dovuto spesso Pt_1
provvedere a fare la spesa per la figlia e le nipoti,
adoperandosi in ogni modo per il loro sostentamento a causa dell'inerzia del . CP_1
Dalla istruttoria espletata è sostanzialmente emersa la totale assenza fisica e morale all'interno del nucleo familiare del convenuto, il quale, quasi mai presente in casa, non appariva interessato neppure alle condizioni di salute della piccola , malata di cuore;
il teste ha Per_2
3 a tal proposito riferito di aver dovuto accompagnare la figlia e la nipote a Milano in occasione di un intervento chirurgico subito da quest'ultima, sottolineando che neppure in tale occasione il aveva ritenuto di fornire il CP_1
suo contributo economico e morale.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dal teste hanno trovato conferma nella sentenza resa dal
Tribunale di Taranto in data 25.1.2023, ove il giudice penale, nell'assolverlo dal reato di maltrattamenti in famiglia per il solo difetto della reiterazione e della abitualità dei suoi comportamenti prevaricatori, dava comunque atto della grave disaffezione familiare del il quale, dedito all'uso abituale di sostanze CP_1
stupefacenti, era solito trascorrere gran parte delle sue giornate all'interno del suo centro scommesse, rifiutando di rincasare la notte malgrado la tenera età delle figlie.
Alla luce di tale risultanze processuali, ricorrono i presupposti per l'addebito della separazione al convenuto.
Quanto alle statuizioni di carattere economico connesse alla separazione, rileva il collegio che le informative della
Guardia di Finanza di Castellaneta del 13.04.24, dando atto della piena indipendenza economica della ormai da Pt_1
diversi anni dipendente dell'O.S.M.A.I.R.M. di Laterza,
giustifichino la revoca dell'assegno di mantenimento posto
4 a carico del convenuto.
Ciò premesso, occorre occuparsi delle questioni relative al regime di affidamento e di mantenimento delle figlie minorenni e . Per_1 Per_2
A tal proposito, il collegio, attenendosi al costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare il loro affidamento in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54,
applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza delle figlie con la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario già prevista in sede presidenziale.
Tenuto conto della condizioni patrimoniali delle parti e delle accresciute esigenze di vita e di relazione delle
5 figlie e , oggi di 17 ed 11 anni, appare equo Per_1 Per_2
porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
a titolo di contributo per il loro mantenimento, la Pt_1
somma mensile di euro 500,00, in ragione di euro 250,00 per ciascuna di esse, somma che può definirsi idonea a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione tra le parti delle conseguenze economiche della separazione.
Il convenuto dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse delle figlie, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo
attualmente in vigore presso questo tribunale.
Alla pronunzia di addebito consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e Controparte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in
Laterza (TA) il 22.05.2013, con atto trascritto
6 nell'apposito registro del predetto Comune al n. 9, p. II,
s. A, anno 2013, addebitandola al;
CP_1
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore della con decorrenza dalla data della sua previsione;
Pt_1
4) affida le figlie minorenni e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso il domicilio materno,
confermando i provvedimenti in vigore relativamente all'esercizio del diritto di visita del padre;
5) pone a carico del l'obbligo di corrispondere CP_1
alla , a titolo di contributo per il mantenimento delle Pt_1
figlie la somma mensile di euro 500,00, in ragione di euro
250,00 per ciascuna di esse;
oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per competenze;
oltre RSG, IVA
e CAP.
Così deciso in Taranto il 09.04.25.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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