Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025 , nella causa iscritta al n. 2417 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Fallarino presso il cui studio sito in Benevento alla Via dei Cappuccini n. 11, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore presso la stessa elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2024 il ricorrente in epigrafe identificato, premesso di avere contratto nello svolgimento dell'attività di operaio e coltivatore diretto una lacerazione della cuffia dei rotatori e che l' ha rigettato la domanda di aggravamento, ha chiesto di CP_1 condannare l' al pagamento dell' indennizzo;
con vittoria di spese ed attribuzione. CP_1
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avendo il ricorrente già ottenuto CP_1
l'indennizzo per la medesima malattia denunciata nel presenta giudizio.
Istruita documentalmente la causa, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Nel presente giudizio il ricorrente chiede nuovamente il riconoscimento della malattia professionale (nella domanda amministrativa la parte denuncia tendinite del sovraspinoso, ovvero la medesima patologia oggetto del precedente giudizio).
È evidente che trattasi della medesima patologia.
È noto che ai sensi dell' art. 13 comma 4 dlgs. 38/ 2000 “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.”
Ebbene, nella fattispecie parte ricorrente non ha proposto domanda di aggravamento bensì una nuova domanda
La Suprema Corte ha chiarito che “è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione tesa ad accertare, in vista di eventuali postumi indennizzabili, il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita (come, ad esempio, l'esistenza del rapporto assicurativo con un determinato soggetto, bensì uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo)” )Cass. sez. lav. n. 10039 del 10.7.2002)..
Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 17788 del 22.11.2003) che “è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata una inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi
(salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.” (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 3905 del 17.3.2003 e Cass. sez. lav. n. 17971 del 2.8.2010).
Pertanto nel presente procedimento la parte di fatto “impugna” quanto statuito nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato e tale domanda è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€886,00 oltre spese generali, iva e cpa;
Benevento, 1.2.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari