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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 977 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
AVV. Parte_1
difeso da se stesso
APPELLANTE
E
in persona del Ministro Controparte_1
p.t.
1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1273/2024
pubblicata il 07/03/2024 ( Opposizione al decreto ingiuntivo n.171/2012 emesso dal
Tribunale di Salerno il 24/01/2012 )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 27/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 171/2012 notificato il 02/02/2012 il Tribunale di Salerno ingiungeva al il pagamento della somma complessiva di € 63.763,98, oltre Controparte_1
interessi e spese, in favore dell'avv. quale antistatario delle spese Parte_1
processuali liquidate in vari giudizi in cui aveva difeso la signora . Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 06/04/2012 il proponeva opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo eccependo la propria carenza di legittimazione attiva,
l'erroneità delle somme richieste dal professionista la cui condotta era riconducibile alle ipotesi disciplinate dagli artt. 396 e 656 cpc oltre che all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 5,
cpc per contrasto tra l'importo ingiunto e quanto accertato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 1793/02. Chiedeva pertanto l'annullamento del monitorio e, in via del tutto subordinata, la correzione dell'errore materiale da cui esso era affetto in quanto era stato intimato il pagamento di € 63.741,98 in luogo della minor somma richiesta di €
52.000,00.
Si costituiva l'avv. che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto Pt_1
tardivamente proposta.
Con sentenza n. 1273/2024 pubblicata il 07/03/2024 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente proposta ed ha rigettato
2 per infondatezza la domanda di revocazione condannando il al pagamento CP_1
delle spese processuali. Rilevato poi che l'avv. aveva limitato la domanda al Pt_1
pagamento di € 52.000,00, ha poi corretto la sorte capitale del monitorio in € 52.000,00
in luogo di € 63.741,98.
La sentenza è stata impugnata dall'avv. con atto di citazione notificato il Pt_1
23/09/2024, con il quale l'appellante ha chiesto a questa Corte di “confermare
integralmente la dichiarata inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo n.
171/2012 (con rigetto della pretesa revoca dello stesso) e, mutatis mutandis,
dichiararlo giudicato, dalla data del 19/04/2012, tanto ad ogni effetto e conseguenza di
legge, con integrale conferma dell'entità dell'importo ingiunto calcolato in giudicato ed
in nota dello stesso del 10/04/2013, restando escluso per inammissibilità CP_1
delle domande proposte, qualsiasi esame del merito, con la esclusione di qualsivoglia
modifica del giudicato, quindi neppure in relazione all'importo di pagamento ingiunto;
dichiarare pro veritate che gli importi versati sono relativi alle spettanze della CEDIL
esecutata da e riferibili alla espropriazione per pubblica utilità e Controparte_2
NON sono relativi al valore venale del terreno pignorato, che nella causa + 2 Pt_2
dovrà in separata sede essere trattato e deciso in altro giudizio di appello CP_3
presso Codesta Corte;
condannare l'appellato per intero alle spese del primo e del
presente secondo grado di giudizio, con rimborso ed accessori di legge a favore
dell'appellante avvocato ”. Parte_1
Si è costituito il , che ha resistito all'impugnazione, di cui ha chiesto il CP_1
rigetto, sul rilievo che, trattandosi di un sub-procedimento amministrativo che non ha nel processo la sua sede naturale, non v'era alcuna preclusione per il Giudice a provvedere alla correzione dell'errore materiale. In via riconvenzionale ha spiegato domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc per temerarietà della lite.
3 Il CI con ordinanza del 23/01/2025 , richiamati gli artt. 350 bis e 281 sexies cpc, ha rinviato la causa all'udienza del 27/03/2025 per la discussione dinanzi al Collegio.
All'esito della discussione, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'avv. ha impugnato la sentenza deducendo che la Pt_1
decisione sulla inammissibilità e la conseguente formazione del giudicato sul monitorio precludevano l'esame del merito dell'opposizione, sicché il Tribunale non aveva più il potere di disporre la correzione del provvedimento;
2. con il secondo motivo, rilevato che, a fronte di una domanda rivolta, in via alternativa, al ed al , il Giudice Controparte_1 Controparte_4
del monitorio aveva “ritenuto di dover emettere l'ingiunzione nei confronti del primo
debitore indicato”, cioè il MEF, e che quest'ultimo aveva accettato ed eseguito il provvedimento, il giudicato del decreto ingiuntivo non era più emendabile .
3. Il primo motivo di appello va accolto.
Ritiene la Corte che il provvedimento adottato dal Tribunale non costituisca una valida correzione dell'errore materiale nel quale sarebbe incorso il Giudice del monitorio, ma integri, piuttosto, una valutazione di merito del Giudice dell'opposizione, non consentita a fronte della declaratoria di tardività dell'opposizione.
Ed infatti, la disposta 'correzione', da un lato, non tiene conto che il monitorio era stato adottato dal Giudice sul rilievo che il credito vantato era “certo, liquido ed esigibile e
fondato sulla prova scritta costituita dai documenti esibiti ” ( cfr. decreto n. 171/2012) e che anche le spese del provvedimento erano state commisurate alla somma come riconosciuta, e, dall'altro, che essa ha necessariamente comportato, da parte del Giudice
dell'opposizione, la valutazione delle ragioni della richiesta del minor importo, che infatti il ricorrente ha giustificato chiarendo che “il pagamento delle somme di cui
4 all'emittenda ingiunzione è relativo a somme sostanzialmente già pignorate in luogo di
quanto posto in vendita dal G.E. poi espropriato dal per pubblica utilità” ( cfr. CP_4
ricorso monitorio, pag. 3 ).
La “ correzione “ è stata pertanto disposta dal Tribunale al di là delle ipotesi consentire dalla legge, che le limita ai casi in cui “il giudice sia incorso in omissioni o errori
materiali o di calcolo” ( cfr. art. 287 cpc), e appare, piuttosto, una violazione, da parte del Giudice del monitorio, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,
ovvero di un vizio del provvedimento che avrebbe dovuto essere specificamente prospettato dal come motivo di opposizione. CP_1
4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto involge questioni di merito che non possono essere esaminate stante il giudicato formatosi sulla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e quindi sul decreto ingiuntivo.
5. L'esito del giudizio con l'accoglimento parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà. Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a €
26.001,00 - relativo al valore della causa, che è pari alla differenza tra € 63.741,98 ed €
52.000,00 -, negli importi minimi e per le fasi trattate ( studio, introduzione e decisione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 23/09/2023 dall'avv. Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
in persona del p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1273/2024, CP_5
così provvede:
5 1) ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,
annulla la disposta correzione della sorte capitale del decreto ingiuntivo n. 171/2012
emesso dal Tribunale di Salerno nei confronti del MEF, che deve intendersi pari ad
€ 63.741,98;
2) CONDANNA il MEF al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che,
compensate per la metà, liquida definitivamente in favore dell'avv. in € Pt_1
177,75 per c.u. ed € 992.,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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