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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974 /2022
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 974 /2022 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 19.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. PADOVANO TOMMASO e per l Controparte_1
l'avv. GAMMIERI ESTER in sost. avv. Tommaselli Clara che, su invito del giudice,
[...] procedono alla discussione della causa, riportandosi ai rispettivi atti.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 974/2022 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADOVANO Parte_1 C.F._1
TOMMASO e domicilio eletto in Milano via Santa Tecla 5
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.5.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di indebito emesso in data 4.10.2021 e notificato in data 13.11.2021, con il quale l contestava l'indebita percezione per il periodo dall'1.1.2022 al CP_2
31.12.2013 della somma complessiva di euro 21.675,40, a seguito del pagamento non dovuto sulla prestazione TFR ESATTORIALI n.11, sulla base della seguente motivazione: “recupero prestazione non spettante TFR Stato – Gestione Pubblica”. La ricorrente lamenta l'insufficienza di tale motivazione, riferita esclusivamente a un pagamento di euro 21.675,40 che sarebbe stato effettuato nel periodo suddetto a titolo di TFR, senza nessuna ulteriore indicazione, quale la data di esecuzione, gli estremi del conto corrente o dell'istituto di credito presso il quale sarebbe stata accreditata la somma, nonché le relative le modalità di erogazione. Mancherebbe altresì la prova dell'esistenza del credito a favore dell' , dedotto unicamente alla stregua di percezione non dovuta della suddetta somma. CP_2 Eccepisce altresì l'intervenuta decadenza dalla pretesa, atteso che gli atti di revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti adottati dall' per il recupero delle somme erogate a titolo di CP_2
2 TFR, devono intervenire entro i termini di decadenza di cui all'art. 30 DPR 1032/1973, e nel caso in esame nessuno di questi termini era stato osservato.
Eccepisce infine il decorso del termine di prescrizione, poiché, essendo state le somme, richieste in ripetizione, pagate nel periodo intercorrente dall'1.1.2011 al 31.12.2013, il credito sarebbe prescritto in assenza di qualsivoglia atto interruttivo. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, e in ogni caso dichiararsi non dovute le somme richieste. L' si costituiva con memoria, Controparte_3 nella quale ricostruiva la vicendae come segue: nell'anno 2012 la Dirigente della sede di CP_2
Catanzaro constatava alcune anomalie nei pagamenti del TFR, e in particolare rilevava che alcune pratiche erano state istruite sulla base di documenti artefatti, e quindi liquidate in favore di soggetti per prestazioni lavorative, che, a seguito degli accertamenti presso gli istituti scolastici interessati, erano risultate inesistenti. La stessa Dirigente individuava che tale documentazione proveniva dalla postazione di lavoro di un dipendente, , e Persona_1 l'evasione delle pratiche riconducibile all'attività del medesimo. Seguiva un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel cui ambito effettivamente presso la postazione del Per_1 venivano rinvenuti documenti e materiali finalizzati a rendere possibile l'alterazione e la successiva messa in liquidazione di pratiche per l'erogazione di TFR fittizi. In sede penale, la posizione del predetto veniva definitiva con sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 2.7.2013; a ciò si affiancava la responsabilità erariale accertata dalla Corte dei Conti. L' si attivava quindi per la verifica di tutte le CP_2 posizioni coinvolte, intimando ai percettori delle somme illecitamente percepite la restituzione.
Quanto alla posizione della ricorrente, emergevano i seguenti pagamenti a titolo di TFR: euro 979,53 per il periodo dall'11.9.2003 al 30.6.2004 per un presunto rapporto di lavoro presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
euro 954,89 per il periodo dall'1.9.2001 al 31.8.2002 per un presunto rapporto di lavoro presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.042,84 per il periodo dal 10.9.2002 al 16.7.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.117,88 per il periodo dall'1.9.2000 al 16.7.2001 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.055,48 per il periodo dal 6.9.1999 al 30.6.2000 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.122,27 per il periodo dal 6.9.2004 al 31.8.2005 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.205,58 per il periodo dall'1.9.2002 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo;
euro 1.284,32 per il periodo dall'1.9.2001 al 29.8.2002 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.181,44 per il periodo dal 5.9.2003 al 31.8.2004 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.291,39 per il periodo dal 6.9.2000 al 31.8.2001 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.280,63 per il periodo dal 10.9.2004 al 31.8.2005 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.257,23 per il periodo dal 15.9.1999 al 31.8.2000 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.211,33 per il periodo dall'1.9.2002 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 2.356,24 per il periodo dal 10.9.2000 al 29.7.2002 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 2.503,10 per il periodo dal 10.9.2003 al 31.8.2005 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.831,25 per il periodo dal 6.9.2005 al 9.1.2007 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano.
Per tutti questi periodi, veniva accertato che la stessa non aveva mai prestato attività lavorativa in nessuno degli indicati istituti scolastici. Quindi, con missiva del 20.1.2014, ricevuta il 30.1.2014, l chiedeva la restituzione dell'importo di euro 21.675,40 , erogato a seguito e CP_2 sulla base dei documenti falsificati da;
la richiesta veniva reiterata con la Per_1 comunicazione, contenente l'accertamento nella presente sede impugnato.
3 La resistente, rispetto alle eccezioni di parte attrice, osserva che il provvedimento non incorre in alcun difetto di motivazione, facendo esplicito riferimento a somma liquidata a titolo di TFR per prestazioni mai effettuate dalla destinataria, che pertanto era pienamente in grado di conoscere presupposti e ragioni della richiesta.
La pretesa creditoria è fondata, riguardando la contestazione degli indebiti importi erogati a titolo di TFR per attività lavorativa, che la ricorrente non aveva mai svolto presso gli istituti scolastici individuati. Sussiste anche la prova dell'indebita percezione delle singole somme, la quale emerge dai mandati di pagamento dell' – gestione ex , e dalla CP_2 CP_4 documentazione bancaria presso l'istituto di credito BNL, ove gli assegni circolari emessi su richiesta dell'ex risultano tutti incassati dalla beneficiaria, odierna ricorrente. CP_4 L'ente previdenziale non è incorso in alcuna decadenza, poiché la normativa invocata nel ricorso non è in alcun modo pertinente, non potendosi in ogni caso applicare qualsivoglia ipotesi di sanatoria a una indebita erogazione di somme, presupponente una condotta dolosa. Infondata sarebbe anche l'eccezione di prescrizione, poichè, dovendosi applicare il termine decennale, questo è stato validamente interrotto per effetto del provvedimento di indebito ricevuto dalla ricorrente in data 30.1.2014. In sede di note autorizzate, l allegava e depositava documentazione proveniente dalla CP_2
BNL di Catanzaro, relativa ai pagamenti in favore di , eseguiti periodicamente Parte_1 dal 2004 al 2008 a mezzo di assegni circolari recanti la data di estinzione e le generalità della beneficiaria, in relazione ai mandati oggetto dell'elenco riportato. Al riguardo, con la propria nota di replica, la ricorrente eccepiva la tardività di tale documentazione, e in ogni caso la irrilevanza, poiché riferita a pagamenti ad annualità differenti rispetto a quelle contemplate nel provvedimento impugnato (dal 2011 al 2013); parimenti inutilizzabile il documento nr.5, prodotto dalla resistente, di cui viene disconosciuta la conformità all'originale, e contestata la mancanza del nominativo della ricorrente, venendo riportate solo le somme e le firme dei funzionari . CP_2
All'udienza del 19.2.2025 la causa veniva discussa e decisa con emissione e lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Non si ravvisa innanzitutto alcuna carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che indica esattamente la causale della richiesta di ripetizione, ricollegandola all'erogazione di 11 prestazioni a titolo di TFR e specificando che trattasi di azione di recupero per prestazione non spettante a tale titolo. Peraltro, la ricorrente era stata già posta in condizione di conoscere l'origine della richiesta, e le circostanze che vi avevano dato causa, allorchè in data 30.1.2014 riceveva sempre dall' la comunicazione relativa ai singoli importi, ai rispettivi mandati di CP_2 pagamento e all'avvio di un procedimento per il relativo recupero, in relazione a TFR non dovuti. Nell'atto si legge testualmente: “questo ha corrisposto alla S.V., a titolo di Trattamento CP_1 di Fine Rapporto, la somma netta complessiva di euro 21.675,40. Da controlli effettuati dalla Sede della scrivente è emerso che S.V. non aveva alcun titolo per percepire quanto liquidato”. Seguendo l'ordine delle deduzioni ed eccezioni di parte ricorrente, si osserva che, dalla ricostruzione effettuata e documentalmente comprovata di parte resistente, la procedura di ripetizione nei confronti della predetta, scaturiva da una più ampia e articolata vicenda, dai risvolti penalistici, la quale aveva posto in luce l'operatività illecita di un dipendente della sede di Catanzaro, il quale, attraverso l'alterazione di atti e materiale pertinente, aveva fatto CP_2 risultare come aventi titolo alla liquidazione del TFR diversi soggetti, nel non veritiero e artefatto presupposto della prestazione di attività lavorativa presso diversi istituti scolastici, ove era emerso che nessuno di tali soggetti aveva lavorato.
4 Tra i beneficiari delle prestazioni, così individuate ed erogate, vi era l'odierna ricorrente, la quale, oltre a non smentire o comunque contraddire la circostanza della mancata attività lavorativa presso gli istituti nei periodi di interesse, in relazione ai quali erano stati calcolati e liquidati i singoli importi, è in ogni caso risultata beneficiaria degli stessi. La documentazione prodotta dall' , anche all'esito dell'integrazione in sede di note CP_2 autorizzate, evidenzia con chiarezza il pagamento a favore di da parte della BNL Parte_1 di Catanzaro tramite assegni circolari, e su mandato dell'ente previdenziale, di somme esattamente corrispondenti agli estratti contabili sub doc. 5 di parte resistente, che contemplano importi e causali di pagamento a titolo di TFR. Dal raffronto emerge che trattasi degli stessi importi, riconosciuti a tale titolo, e fatti oggetto dei mandati di pagamento ricevuti dall'Istituto bancario, cha ha provveduto alla relativa liquidazione mediante assegni circolari. Questi ultimi, analiticamente elencati e oggetto di informativa da parte della Banca all' , CP_2 recano quale soggetto beneficiario , unitamente alla data di estinzione per Parte_1 effetto dell'avvenuto pagamento. L'allegazione e documentazione in oggetto non incorre in alcuna inammissibilità per l'eccepita tardiva introduzione nel processo, vertendosi in ipotesi mera integrazione di atti e documenti già presenti, come la già citata comunicazione del 20.1.2024 (ricevuta il 30.1.2014), che contiene l'indicazione delle medesime somme e dei rispettivi mandati di pagamenti, i quali hanno poi trovato puntuale riscontro nell'informativa della Banca interessata. E' altresì superata l'obiezione di parte ricorrente in ordine alla non corrispondenza tra il periodo di cui al provvedimento impugnato (2011-2013) e le annualità riferite ai singoli pagamenti, poiché le medesime somme erano state già richieste con la comunicazione di cui sopra del 20.1.2014, contenente l'indicazione puntuale delle date dei singoli versamenti. E che questi siano effettivamente avvenuti a favore della ricorrente emerge – come si è detto – dall'altrettanto puntuale riscontro in sede bancaria. Priva di pregio è altresì la contestazione della conformità alla versione originale del doc 5 di parte resistente, addotta in maniera generica e senza l'apporto di alcun apprezzabile elemento, che induca a dubitare dell'evenienza contrapposta, tenendo anche conto del principio secondo cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 13.12.2017 nr.29993).
Infine, devono essere disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione, non trovando applicazione, rispetto alla prima, l'art. 30 del DPR 1032/1973, che si riferisce a revoca, modifica o rettifica degli atti di liquidazione del TFR, quando nel caso di specie a venire in considerazione
è la mancanza di titolo ai fini di tale liquidazione, non dovuta nel presupposto, peraltro, di una consumata condotta dolosa;
non essendo maturata la seconda, nella misura temporale prevista (10 anni), stante l'intervento dell'atto interruttivo costituito dalla prima richiesta di restituzione di indebito notificata il 30.1.2014 (il primo pagamento risale al 24.11.2004), seguita dal provvedimento in questa sede impugnato, notificato il 13.11.2021. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con regolamentazione delle spese di lite – liquidate in dispositivo – secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' complessivamente CP_2 liquidate in euro 1865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 19.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 974 /2022 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 19.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. PADOVANO TOMMASO e per l Controparte_1
l'avv. GAMMIERI ESTER in sost. avv. Tommaselli Clara che, su invito del giudice,
[...] procedono alla discussione della causa, riportandosi ai rispettivi atti.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 974/2022 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADOVANO Parte_1 C.F._1
TOMMASO e domicilio eletto in Milano via Santa Tecla 5
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.5.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di indebito emesso in data 4.10.2021 e notificato in data 13.11.2021, con il quale l contestava l'indebita percezione per il periodo dall'1.1.2022 al CP_2
31.12.2013 della somma complessiva di euro 21.675,40, a seguito del pagamento non dovuto sulla prestazione TFR ESATTORIALI n.11, sulla base della seguente motivazione: “recupero prestazione non spettante TFR Stato – Gestione Pubblica”. La ricorrente lamenta l'insufficienza di tale motivazione, riferita esclusivamente a un pagamento di euro 21.675,40 che sarebbe stato effettuato nel periodo suddetto a titolo di TFR, senza nessuna ulteriore indicazione, quale la data di esecuzione, gli estremi del conto corrente o dell'istituto di credito presso il quale sarebbe stata accreditata la somma, nonché le relative le modalità di erogazione. Mancherebbe altresì la prova dell'esistenza del credito a favore dell' , dedotto unicamente alla stregua di percezione non dovuta della suddetta somma. CP_2 Eccepisce altresì l'intervenuta decadenza dalla pretesa, atteso che gli atti di revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti adottati dall' per il recupero delle somme erogate a titolo di CP_2
2 TFR, devono intervenire entro i termini di decadenza di cui all'art. 30 DPR 1032/1973, e nel caso in esame nessuno di questi termini era stato osservato.
Eccepisce infine il decorso del termine di prescrizione, poiché, essendo state le somme, richieste in ripetizione, pagate nel periodo intercorrente dall'1.1.2011 al 31.12.2013, il credito sarebbe prescritto in assenza di qualsivoglia atto interruttivo. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, e in ogni caso dichiararsi non dovute le somme richieste. L' si costituiva con memoria, Controparte_3 nella quale ricostruiva la vicendae come segue: nell'anno 2012 la Dirigente della sede di CP_2
Catanzaro constatava alcune anomalie nei pagamenti del TFR, e in particolare rilevava che alcune pratiche erano state istruite sulla base di documenti artefatti, e quindi liquidate in favore di soggetti per prestazioni lavorative, che, a seguito degli accertamenti presso gli istituti scolastici interessati, erano risultate inesistenti. La stessa Dirigente individuava che tale documentazione proveniva dalla postazione di lavoro di un dipendente, , e Persona_1 l'evasione delle pratiche riconducibile all'attività del medesimo. Seguiva un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel cui ambito effettivamente presso la postazione del Per_1 venivano rinvenuti documenti e materiali finalizzati a rendere possibile l'alterazione e la successiva messa in liquidazione di pratiche per l'erogazione di TFR fittizi. In sede penale, la posizione del predetto veniva definitiva con sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 2.7.2013; a ciò si affiancava la responsabilità erariale accertata dalla Corte dei Conti. L' si attivava quindi per la verifica di tutte le CP_2 posizioni coinvolte, intimando ai percettori delle somme illecitamente percepite la restituzione.
Quanto alla posizione della ricorrente, emergevano i seguenti pagamenti a titolo di TFR: euro 979,53 per il periodo dall'11.9.2003 al 30.6.2004 per un presunto rapporto di lavoro presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
euro 954,89 per il periodo dall'1.9.2001 al 31.8.2002 per un presunto rapporto di lavoro presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.042,84 per il periodo dal 10.9.2002 al 16.7.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.117,88 per il periodo dall'1.9.2000 al 16.7.2001 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.055,48 per il periodo dal 6.9.1999 al 30.6.2000 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.122,27 per il periodo dal 6.9.2004 al 31.8.2005 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.205,58 per il periodo dall'1.9.2002 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo;
euro 1.284,32 per il periodo dall'1.9.2001 al 29.8.2002 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.181,44 per il periodo dal 5.9.2003 al 31.8.2004 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
euro 1.291,39 per il periodo dal 6.9.2000 al 31.8.2001 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.280,63 per il periodo dal 10.9.2004 al 31.8.2005 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.257,23 per il periodo dal 15.9.1999 al 31.8.2000 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.211,33 per il periodo dall'1.9.2002 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 2.356,24 per il periodo dal 10.9.2000 al 29.7.2002 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 2.503,10 per il periodo dal 10.9.2003 al 31.8.2005 al 31.8.2003 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
euro 1.831,25 per il periodo dal 6.9.2005 al 9.1.2007 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano.
Per tutti questi periodi, veniva accertato che la stessa non aveva mai prestato attività lavorativa in nessuno degli indicati istituti scolastici. Quindi, con missiva del 20.1.2014, ricevuta il 30.1.2014, l chiedeva la restituzione dell'importo di euro 21.675,40 , erogato a seguito e CP_2 sulla base dei documenti falsificati da;
la richiesta veniva reiterata con la Per_1 comunicazione, contenente l'accertamento nella presente sede impugnato.
3 La resistente, rispetto alle eccezioni di parte attrice, osserva che il provvedimento non incorre in alcun difetto di motivazione, facendo esplicito riferimento a somma liquidata a titolo di TFR per prestazioni mai effettuate dalla destinataria, che pertanto era pienamente in grado di conoscere presupposti e ragioni della richiesta.
La pretesa creditoria è fondata, riguardando la contestazione degli indebiti importi erogati a titolo di TFR per attività lavorativa, che la ricorrente non aveva mai svolto presso gli istituti scolastici individuati. Sussiste anche la prova dell'indebita percezione delle singole somme, la quale emerge dai mandati di pagamento dell' – gestione ex , e dalla CP_2 CP_4 documentazione bancaria presso l'istituto di credito BNL, ove gli assegni circolari emessi su richiesta dell'ex risultano tutti incassati dalla beneficiaria, odierna ricorrente. CP_4 L'ente previdenziale non è incorso in alcuna decadenza, poiché la normativa invocata nel ricorso non è in alcun modo pertinente, non potendosi in ogni caso applicare qualsivoglia ipotesi di sanatoria a una indebita erogazione di somme, presupponente una condotta dolosa. Infondata sarebbe anche l'eccezione di prescrizione, poichè, dovendosi applicare il termine decennale, questo è stato validamente interrotto per effetto del provvedimento di indebito ricevuto dalla ricorrente in data 30.1.2014. In sede di note autorizzate, l allegava e depositava documentazione proveniente dalla CP_2
BNL di Catanzaro, relativa ai pagamenti in favore di , eseguiti periodicamente Parte_1 dal 2004 al 2008 a mezzo di assegni circolari recanti la data di estinzione e le generalità della beneficiaria, in relazione ai mandati oggetto dell'elenco riportato. Al riguardo, con la propria nota di replica, la ricorrente eccepiva la tardività di tale documentazione, e in ogni caso la irrilevanza, poiché riferita a pagamenti ad annualità differenti rispetto a quelle contemplate nel provvedimento impugnato (dal 2011 al 2013); parimenti inutilizzabile il documento nr.5, prodotto dalla resistente, di cui viene disconosciuta la conformità all'originale, e contestata la mancanza del nominativo della ricorrente, venendo riportate solo le somme e le firme dei funzionari . CP_2
All'udienza del 19.2.2025 la causa veniva discussa e decisa con emissione e lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Non si ravvisa innanzitutto alcuna carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che indica esattamente la causale della richiesta di ripetizione, ricollegandola all'erogazione di 11 prestazioni a titolo di TFR e specificando che trattasi di azione di recupero per prestazione non spettante a tale titolo. Peraltro, la ricorrente era stata già posta in condizione di conoscere l'origine della richiesta, e le circostanze che vi avevano dato causa, allorchè in data 30.1.2014 riceveva sempre dall' la comunicazione relativa ai singoli importi, ai rispettivi mandati di CP_2 pagamento e all'avvio di un procedimento per il relativo recupero, in relazione a TFR non dovuti. Nell'atto si legge testualmente: “questo ha corrisposto alla S.V., a titolo di Trattamento CP_1 di Fine Rapporto, la somma netta complessiva di euro 21.675,40. Da controlli effettuati dalla Sede della scrivente è emerso che S.V. non aveva alcun titolo per percepire quanto liquidato”. Seguendo l'ordine delle deduzioni ed eccezioni di parte ricorrente, si osserva che, dalla ricostruzione effettuata e documentalmente comprovata di parte resistente, la procedura di ripetizione nei confronti della predetta, scaturiva da una più ampia e articolata vicenda, dai risvolti penalistici, la quale aveva posto in luce l'operatività illecita di un dipendente della sede di Catanzaro, il quale, attraverso l'alterazione di atti e materiale pertinente, aveva fatto CP_2 risultare come aventi titolo alla liquidazione del TFR diversi soggetti, nel non veritiero e artefatto presupposto della prestazione di attività lavorativa presso diversi istituti scolastici, ove era emerso che nessuno di tali soggetti aveva lavorato.
4 Tra i beneficiari delle prestazioni, così individuate ed erogate, vi era l'odierna ricorrente, la quale, oltre a non smentire o comunque contraddire la circostanza della mancata attività lavorativa presso gli istituti nei periodi di interesse, in relazione ai quali erano stati calcolati e liquidati i singoli importi, è in ogni caso risultata beneficiaria degli stessi. La documentazione prodotta dall' , anche all'esito dell'integrazione in sede di note CP_2 autorizzate, evidenzia con chiarezza il pagamento a favore di da parte della BNL Parte_1 di Catanzaro tramite assegni circolari, e su mandato dell'ente previdenziale, di somme esattamente corrispondenti agli estratti contabili sub doc. 5 di parte resistente, che contemplano importi e causali di pagamento a titolo di TFR. Dal raffronto emerge che trattasi degli stessi importi, riconosciuti a tale titolo, e fatti oggetto dei mandati di pagamento ricevuti dall'Istituto bancario, cha ha provveduto alla relativa liquidazione mediante assegni circolari. Questi ultimi, analiticamente elencati e oggetto di informativa da parte della Banca all' , CP_2 recano quale soggetto beneficiario , unitamente alla data di estinzione per Parte_1 effetto dell'avvenuto pagamento. L'allegazione e documentazione in oggetto non incorre in alcuna inammissibilità per l'eccepita tardiva introduzione nel processo, vertendosi in ipotesi mera integrazione di atti e documenti già presenti, come la già citata comunicazione del 20.1.2024 (ricevuta il 30.1.2014), che contiene l'indicazione delle medesime somme e dei rispettivi mandati di pagamenti, i quali hanno poi trovato puntuale riscontro nell'informativa della Banca interessata. E' altresì superata l'obiezione di parte ricorrente in ordine alla non corrispondenza tra il periodo di cui al provvedimento impugnato (2011-2013) e le annualità riferite ai singoli pagamenti, poiché le medesime somme erano state già richieste con la comunicazione di cui sopra del 20.1.2014, contenente l'indicazione puntuale delle date dei singoli versamenti. E che questi siano effettivamente avvenuti a favore della ricorrente emerge – come si è detto – dall'altrettanto puntuale riscontro in sede bancaria. Priva di pregio è altresì la contestazione della conformità alla versione originale del doc 5 di parte resistente, addotta in maniera generica e senza l'apporto di alcun apprezzabile elemento, che induca a dubitare dell'evenienza contrapposta, tenendo anche conto del principio secondo cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 13.12.2017 nr.29993).
Infine, devono essere disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione, non trovando applicazione, rispetto alla prima, l'art. 30 del DPR 1032/1973, che si riferisce a revoca, modifica o rettifica degli atti di liquidazione del TFR, quando nel caso di specie a venire in considerazione
è la mancanza di titolo ai fini di tale liquidazione, non dovuta nel presupposto, peraltro, di una consumata condotta dolosa;
non essendo maturata la seconda, nella misura temporale prevista (10 anni), stante l'intervento dell'atto interruttivo costituito dalla prima richiesta di restituzione di indebito notificata il 30.1.2014 (il primo pagamento risale al 24.11.2004), seguita dal provvedimento in questa sede impugnato, notificato il 13.11.2021. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con regolamentazione delle spese di lite – liquidate in dispositivo – secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' complessivamente CP_2 liquidate in euro 1865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 19.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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