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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 885/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 9.11.2021 da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti T_ Pasquale Schiavulli, Rolando Dalla Riva e Cosimo Giordano in virtù di procure generali alle liti rep 99470 del 20.7.2009 e rep. 100863 e 100858 del 3.6.2010 per notaio Per_1 di VE, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL in VE, S. Croce 712
Appellante principale ed appellato incidentale
contro
(già E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Appellato principale ed appellante incidentale
nonché contro
, in proprio ed in qualità di socio amministratore – legale TR rappresentante pro tempore di (al tempo dei RO fatti poi ), rappresentato e difeso, Controparte_5 E_ giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Francesco Dalla Pietra e domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Contrà Mure Porta Nova n. 32
Appellato principale ed appellante incidentale
e nei confronti di
1 (ora ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 CP_7 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello, con domicilio telematico presso l'indirizzo pec
Email_1
Terzo chiamato in causa
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 387/2021 depositata il 15.10.2021
In punto: azione di regresso T_
Conclusioni: Per l'appellante principale : “”NEL MERITO, in parziale riforma della sentenza n. T_
387 del 15-10-2021 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro: 1) – accogliersi il formulato appello e, di conseguenza, condannarsi CP
, in proprio, in qualità di legale rappresentante al tempo della
[...] CP_5
e responsabile per la medesima dell'azione di regresso, come meglio
[...] indicato in epigrafe, a pagare in via solidale all - Sede di Vicenza, unitamente alla T_ già condannata - la somma di Controparte_8
Euro 114.089,40 o quella diversa che risulterà di giustizia, con rivalutazione della stessa e gli interessi di legge dalla data dei singoli esborsi per le indennità di temporanea assoluta e per la rendita costituita. Con l'espressa richiesta dell'applicazione degli interessi legali sulle somme rivalutate secondo la disposizione di cui all'art. 1284, 4 comma cod. civ. (come introdotto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162) dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla costituzione dei valori capitali al saldo;
2) Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre alle spese generali.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale E_
(già : “” 1) In via principale. Rigettarsi l'appello proposto Controparte_2 dall' – sede di Vicenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti T_ in narrativa, confermandosi la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2021 R.G.L, per la parte relativa alla dichiarazione di esclusione della responsabilità del GN
in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante di TR
nella causazione dell'asserito infortunio sul RO lavoro occorso in data 15.7.2006 al sig. e, conseguentemente, respingersi la Parte_2 domanda di regresso formulata dall' – sede di Vicenza nei confronti del medesimo T_ GN;
TR 2) In via di appello incidentale - in via principale: accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità di (ora RO E_
) nella causazione dell'asserito infortunio sul lavoro occorso al GN
[...] Pt_2 il 15.7.2006 e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021
[...]
R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, respingersi la domanda di regresso formulata dall' nei confronti di T_ RO
(ora ) e di in proprio e in qualità
[...] E_ TR di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2 - in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza per la R.C.O sottoscritta da (ora RO E_
) con e poi – ora
[...] Controparte_9 E_0 [...]
- e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del CP_11
Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale proposto in via principale da T_
(ora ) e RO E_
in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore dichiarare tenuta e condannarsi la società poi E_2
e, ora, a garantire, tenere indenne e/o Controparte_6 E_1 LE (ora ) RO E_
e in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fosse condannata a corrispondere al ricorrente e quantificata dal Giudice di primo grado nella somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo.
- in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del GN
nella determinazione del sinistro asseritamente occorsogli in data 15.7.2006 Parte_2 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale di T_ [...]
(ora ) e in RO E_ TR proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore e non ritenesse tenuta la società poi e E_2 Controparte_6 ora a garantire, tenere indenne e/o LE E_1 RO
e in proprio ed in qualità di socio amministratore – legale
[...] TR rappresentante pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fossero dichiarati tenuti a corrispondere alla ricorrente ridursi l'ammontare della somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo indicate dal Giudice di primo grado come dovute all' in forza dell'azione di regresso in proporzione al T_ concorso di colpa del GN nella determinazione del sinistro asseritamente Parte_2 occorsogli in data 15.7.2006 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori.
3) Sempre in ogni caso: - condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate di giustizia;
4) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale : “”“” 1) In via TR principale. Rigettarsi l'appello proposto dall' – sede di Vicenza, in quanto infondato T_ in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermandosi la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2021 R.G.L, per la parte relativa alla dichiarazione di esclusione della responsabilità del GN in proprio e quale socio TR amministratore e legale rappresentante di RO nella causazione dell'asserito infortunio sul lavoro occorso in data 15.7.2006 al sig. Pt_2
3 e, conseguentemente, respingersi la domanda di regresso formulata dall' – Pt_2 T_ sede di Vicenza nei confronti del medesimo GN;
TR
2) In via di appello incidentale - in via principale: accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità di (ora RO E_
) nella causazione dell'asserito infortunio sul lavoro occorso al GN
[...] Pt_2 il 15.7.2006 e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021
[...]
R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, respingersi la domanda di regresso formulata dall' nei confronti di T_ RO
(ora ) e di in proprio e in qualità
[...] E_ TR di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza per la R.C.O sottoscritta da (ora RO E_
) con e poi – ora
[...] Controparte_9 E_0 [...]
- e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del CP_11
Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale proposto in via principale da T_
(ora ) e RO E_
in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore dichiarare tenuta e condannarsi la società poi E_2
e, ora, a garantire, tenere indenne e/o Controparte_6 E_1 LE (ora ) RO E_
e in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fosse condannata a corrispondere al ricorrente e quantificata dal Giudice di primo grado nella somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo.
- in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del GN
nella determinazione del sinistro asseritamente occorsogli in data 15.7.2006 Parte_2 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale di T_ [...]
(ora ) e in RO E_ TR proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore e non ritenesse tenuta la società poi e E_2 Controparte_6 ora a garantire, tenere indenne e/o LE E_1 RO
e in proprio ed in qualità di socio amministratore – legale
[...] TR rappresentante pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fossero dichiarati tenuti a corrispondere alla ricorrente ridursi l'ammontare della somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo indicate dal Giudice di primo grado come dovute all' in forza dell'azione di regresso in proporzione al T_ concorso di colpa del GN nella determinazione del sinistro asseritamente Parte_2 occorsogli in data 15.7.2006 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori.
4 3) Sempre in ogni caso: - condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate di giustizia;
4) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado.””
Per la terza chiamata : “nel merito Previa declaratoria di Controparte_6 carenza di legittimazione di in relazione alla chiamata in causa di TR
e alle domande svolte nei confronti della compagnia stessa e/o comunque: CP_6 in via preliminare principale. Accertata e dichiarata la prescrizione ex art. 2952 cc del diritto fatto valere da (e da ) nei confronti di RO TR
, rigettarsi le domande svolte nei confronti di quest'ultima. Spese di lite rifuse. CP_6
In via subordinata. Dichiararsi la perdita di (e di RO [...]
) all'indennità e/o al rimborso delle spese e/o disporsi la riduzione CP dell'indennità e/o del dovuto ex artt. 1913 e 1915 cc e/o comunque rigettarsi la domanda di garanzia per inoperatività della garanzia. Spese di lite rifuse. In via ulteriormente subordinata. Per la denegata ipotesi in cui l'invocata domanda di garanzia dovesse in qualche misura considerarsi meritevole di accoglimento, limitarsi la chiesta condanna di nei termini e limiti di polizza tutti, nessuno escluso (di tempo, CP_6 oggetto, massimale, scoperti/franchigie, con esclusione di ogni condanna non strettamente riferibile a danni conseguenti a responsabilità diretta di e, RO dunque, con esclusione di ogni somma che fosse condannata a RO pagare in via solidale, ma riferibile a responsabilità di in proprio anche TR per carenza di legittimazione attiva dello stesso nei confronti di ). Spese di lite CP_6 comunque rifuse o compensate.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Vicenza ha accertato il diritto di regresso dell' nei confronti della società resistente ( T_ Controparte_2 condannando quest'ultima al pagamento in favore dell' dell'importo di € 20.026,60 Pt_3
a titolo di danno biologico permanente oltre interessi legali fino al saldo oltre ad € 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale maggiorato degli interessi sino al saldo, ponendo a carico dell'Ente le spese di CTU, rigettando le domande ulteriori e condannando la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e della Assicurazione terza T_ chiamata in causa.
2. Il primo giudice, richiamate le risultanze di altro giudizio conclusosi con sentenza n. 589/2016 della Corte di Appello di VE (di cessazione della materia del contendere) nel quale era stato riconosciuto l'infortunio occorso a in data 15.7.2006 ed a Parte_2 fronte delle emergenze del giudizio penale svoltosi nei confronti del sig. per falsa CP_13 testimonianza (resa nel giudizio proposto dallo per il riconoscimento dell'infortunio Pt_2 innanzi richiamato e nel quale era stata riconosciuta la responsabilità penale di quest'ultimo) ed in base agli elementi raccolti in giudizio all'esito dell'istruttoria (svoltasi con l'escussione anche del diretto interessato) ha confermato la ricostruzione di parte ricorrente circa le modalità di accadimento dell'infortunio nei termini che la mattina di sabato 15 luglio 2006 il sig. era al lavoro all'interno del cantiere edile sito in Schio, Via Pt_2
Cardatori, per eseguire lavori di ristrutturazione di un immobile e che era caduto dal primo piano al piano terra dell'immobile in oggetto a causa del cedimento di una tavola di legno posta a coprire un varco nel pavimento ed il dipendente, per proteggere la pulsantiera della gru che portava alla cintura, era caduto con tutto il proprio peso sul polso destro.
5 2.1 La ricostruzione di parte resistente dei fatti di causa risultava superata dalla dichiarazione del teste (detto , operaio della società addetta al trasporto delle Tes_1 Tes_2 attrezzature da e verso i vari cantieri (terzo rispetto alla vicenda e pertanto privo di qualsiasi interesse), il quale aveva riferito di aver visto lo in cantiere quel sabato mattina, Pt_2 quando aveva portato gli attrezzi nel cantiere in cui lavorava lui, a Schio, ed aveva CP_1 confermato che lo “stava lavorando con la gru” e con lui c'era “il capo ”, Pt_2 CP_1 affermando poi di essere andato dal cantiere e di esservi rientrato in quanto lo aveva chiamato chiedendogli dove fosse perché aveva bisogno che passasse in cantiere per chiudere e caricare tutti gli attrezzi, in quanto lui doveva andare in Ospedale con che Pt_2 si era fatto male (verbale udienza 14.3.2019).
2.2 Il vago riferimento alla caduta menzionato nel verbale di pronto soccorso, d'altra parte, era stato spiegato dallo , il quale, ascoltato all'udienza del 14.5.2019, aveva ricostruito Pt_2 la vicenda e spiegato che il sig. (“il titolare”), contattato dal sig. CP_4 CP_13 dall'ospedale, gli aveva chiesto di dire di essere caduto in casa.
2.3 A fronte dei fatti emersi, la responsabilità della società resistente, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore (e non del sig. in proprio, attesa la forma CP_4 societaria assunta dalla datrice di lavoro e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta, e considerata l'assenza di qualsiasi addebito ad altro titolo rivolto nei suoi confronti) conseguiva al mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., per non aver adottato le misure di prevenzione necessarie di fronte ad un oggettivo pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori. All'accertamento della responsabilità colposa della società per l'infortunio occorso al ricorrente conseguiva il diritto dell' al rimborso di quanto corrisposto “a titolo T_ d'indennità e per le spese accessorie” (art. 11 T.U. Infortuni) dovendosi limitare l'importo della restituzione al danno civilistico, considerato il disposto del T.U. infortuni come specificato, da ultimo, da Cass. n. 5385/2018, secondo cui “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell' nei limiti dei principi che informano T_ la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore;
ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell , stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto T_ limite”.
2.4 Nel caso di specie, a fronte del pagamento da parte dell' degli importi indicati da Pt_3 ultimo nelle note conclusive, la società andava condannata al pagamento della minor somma di € 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente (secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano il danno biologico civilistico da invalidità permanente andava liquidato nella misura di € 18.206,00, a cui aggiungere un appesantimento del 10% in considerazione dell'arto specificamente coinvolto e della conseguente cinestesi lavorativa) e di € 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale determinato sulla base di un'invalidità permanente quantificata dal consulente tecnico nella misura del 10% (composto dalla quota di € 10.913,39 erogati a titolo di danno da inabilità temporanea, dalla quota di € 113,49 per spese e dalla quota di euro 57.145,99 erogati a titolo di rendita per lucro cessante). Non rilevava invece l'entità del danno biologico temporaneo subito dall'infortunato, atteso che l' non aveva sostenuto alcun esborso a tale titolo. T_
2.5 L'entità del risarcimento così determinata non poteva essere ridotta, ex art. 1227 c.c., per l'eccepito concorso di colpa del ricorrente risultando davvero singolare sul punto la difesa della società resistente secondo la quale il lavoratore “non solo doveva evitare di passare al di sopra delle suddette coperture, ma, accortosi di stare per cadere, non doveva preoccuparsi di salvaguardare la pulsantiera della gru”, come se fosse possibile ritenere
6 che la causa dell'infortunio non era stata la violazione dell'obbligo su di essa incombente di garantire la sicurezza del luogo di lavoro (e nella fattispecie sulla stabilità dei pavimenti su cui gli operai camminavano e la protezione dalle cadute dall'alto ), ma a ciò vi avesse concorso l'atteggiamento incauto di colui che, nel manovrare la gru con un apparecchio elettronico evidentemente di pregio e di un certo ingombro, non aveva verificato passo passo la stabilità della pavimentazione e non aveva prontamente abbandonato la presa del telecomando per proteggere la propria salute.
2.6 Il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva svolta nei confronti della compagnia di assicurazione in ragione della intervenuta prescrizione risultando l'infortunio verificatosi nel 2006 (e di cui la società ne aveva subito conosciuto la dinamica ricevendosi, peraltro, nel 2012 specifica richiesta di\ risarcimento) mentre la chiamata in causa del terzo era intervenuta nel 2018 senza precedenti atti interruttivi.
3. L' ha censurato la decisione con un unico motivo sotto diversi profili. T_
e la ( hanno TR E_ E_5 insistito per il rigetto dell'impugnazione principale ed hanno proposto appello incidentale in punto assenza di responsabilità nella causazione dell'infortunio occorso a , Parte_2 operatività della polizza e concorso di colpa dell'infortunato nella causazione del sinistro. La terza chiamata ha insistito per il rigetto della domanda di Controparte_6 garanzia svolta nei propri confronti.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di VE all'udienza del 5 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con l'unico motivo di impugnazione l' ha censurato la decisione avuto riguardo T_ alla mancata dichiarazione di responsabilità del sig. (in proprio e quale TR legale rappresentante della società) evidenziando che quest'ultimo era stato evocato in giudizio sotto la sua duplice veste di legale rappresentante della società (da un lato) e in proprio in quanto titolare e autore del fatto commesso in danno del (dall'altro) Pt_2 chiedendo che venisse emessa statuizione di condanna anche nei confronti dello stesso con riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi TR dell'art. 1284, 4° comma, cpc.
6. La (già e E_ Controparte_2 TR hanno contestato le ragioni di appello non essendo stata fornita prova della responsabilità del sig. e che, in ogni caso, non risultava che lo stesso fosse stato ritenuto TR personalmente responsabile dell'evento infortunistico, presupposto per l'azione di regresso dell' ai sensi dell'art. 11 DPR 1124/65. T_ Hanno insistito nell'accertamento di assenza di qualsiasi responsabilità della società e dello ed hanno proposto appello incidentale diretto ad accertare il concorso di TR colpa dello nella determinazione dell'evento infortunistico e la piena operatività della Pt_2 polizza con la compagnia assicurativa non potendosi ritenere intervenuta alcuna prescrizione per effetto dell'artt. 2952, comma 3, codice civile.
7. Il terzo chiamato ha insistito per il rigetto Controparte_6 dell'appello incidentale risultando prescritta ogni pretesa di garanzia avanzata nei propri confronti evidenziando come il lavoratore nel luglio 2012 aveva impugnato il Parte_2 licenziamento intimatogli dalla e nel contempo aveva invitato la società a CP_4 risarcirgli i danni patiti in conseguenza dell'infortunio oggetto di causa.
7 In via subordinata ha chiesto la perdita o la riduzione dell'indennizzo in favore della in ragione del comportamento tenuto da quest'ultima che non aveva RO tempestivamente comunicato all'assicurazione l'evento infortunistico. Ha dedotto la inoperatività della polizza invocata in quanto la società aveva sempre escluso che i fatti denunziati rientrassero nella garanzia prestata e che l'infortunio dello non Pt_2 era riconducibile ad una regolare attività lavorativa, ma si era verificato nell'ambito di lavoro in nero e che in ogni caso la polizza invocata garantiva la sola società e non anche che non aveva legittimazione alcuna alla chiamata in causa della TR compagnia e che in ogni caso la eventuale condanna della assicurazione doveva tenere conto dei massimali di polizza e delle franchigie ivi previste.
8. Va rilevato che alla udienza del 12.1.2025 il Collegio, in ragione dell'intervenuta liquidazione giudiziale della (già E_ RO dichiarata dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 14/2024, ha dichiarato la interruzione del giudizio nei confronti di onerando l' di comunicare la E_ T_ intervenuta interruzione al Curatore della società fallita. L' ha regolarmente provveduto a notificare alle parti costituite ed al la Pt_3 CP_1 interruzione del processo e la nuova udienza;
la Curatela del Fallimento non si è costituita.
9. L'appello principale proposto dall' merita parziale accoglimento per le ragioni di T_ seguito considerate.
10. La speciale azione di regresso spettante all' , ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, T_ artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio. Pertanto, anche il legale rappresentante, il quale (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale. Di recente, Cass 15581/2024 ha ribadito che “la speciale azione di regresso spettante (“jure proprio”) all' ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile Pt_3 non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacchè essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c., consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri) (Cass. sez. Un. n. 3288/97)”, cfr. Cass. 17486/13, non massimata. Infatti, in base al criterio di rappresentatività, nel caso in cui il datore di lavoro rivesta la forma societaria, la relativa responsabilità, sia penale che civile, grava proprio sul legale rappresentante della persona giuridica, essendo colui che è preposto alla gestione della società e s'identifica con il principale destinatario delle norme antinfortunistiche, salvo la sussistenza di una espressa delega volta a trasferire l'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo della società, delega di cui nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova: infatti, la carica di legale rappresentante di una società costituisce il soggetto in una posizione di garanzia, sicché egli risponde della condotta che i dipendenti della società pongono in essere nello svolgimento dei compiti loro affidati, salvo che dimostri di aver delegato ad altri la direzione dell'attività dei dipendenti o la loro vigilanza (Cass. pen. N. 43091/14).””
8 In termini si richiama anche Cass 38882/2021: “”Questa Corte ha già escluso la qualifica di terzo rispetto al rapporto assicurativo sociale, ai fini dell'azione di regresso da parte dell , sia per i dipendenti dell'imprenditore, in quanto interni al rischio aziendale T_ (Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288; Cass. 21 luglio 2003 n. 11315), sia – a maggior ragione
- per il legale rappresentante della società di persone (Cass. 12 ottobre 1998, n. 10097) e di capitali (Cass. 18 giugno 2004 n. 11432, Cass. 16 maggio 2006, n. 11426; Cass. 24 giugno 2020, n. 12429), datrice di lavoro, il quale è legato alla società da un rapporto organico, ed è quindi l'organo attraverso il quale la società ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare, questa Corte (sentenza 29 settembre 2009, n. 23276)
– nel caso esattamente inverso al presente, di accoglimento dell'azione di regresso verso il solo legale rappresentante e non anche verso la società di capitali di appartenenza – ha affermato che il legale rappresentante della società è preposto alla gestione della società e come tale obbligato a garantire la sicurezza sul lavoro;
il legale rappresentante della società quale preposto alla gestione della società, risponde, dunque, solidalmente con la società stessa in sede di regresso nei confronti dell'istituto previdenziale ove si accerti la responsabilità nell'accadimento dell'infortunio. Anche recentemente è stato affermato che la speciale azione di regresso spettante all , T_ ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio;
dunque, anche il legale rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale (Cass. 20 aprile 2021, n. 10373). Invero, l'azione di regresso presuppone la responsabilità del datore di lavoro il quale, in base alla definizione fornita dall'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
11. Ai sensi dell'art. 2087 del codice civile il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica introducendo un obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro, che va oltre le mere disposizioni di legge e comprende anche quelle suggerite dalla prassi e dalla tecnologia. Chiamato a collaborare nell'assolvimento di tale obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta e gravato di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio è, nel caso di società di persone o di capitali, il legale rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) opera come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa ed esercitando i poteri decisionali ed assumendosi la relativa responsabilità nel contesto aziendale.
11.1 Quanto alla individuazione dell'arch. quale responsabile per la Persona_2 sicurezza del cantiere, il (come anche la società) non ha svolto, in primo grado, CP_4 alcuna domanda nei confronti dell'ing. diretta ad accertare eventuali Per_2 responsabilità collegate all'espletamento dell'incarico di addetto alla sicurezza nonché ad essere manlevato e garantito da richieste risarcitorie avanzate nei propri confronti.
12. Va respinta, invece, la richiesta formulata in appello di condanna di al TR pagamento della somma di € 114.089,40 non essendo state indicate le ragioni e gli specifici
9 motivi di doglianza rispetto all'importo indicato nella statuizione di primo grado (per € 88.199,47).
13. Non sono dovuti gli interessi legali ex art 1284, comma quarto, e si richiama, sul punto, il principio espresso di recente da Cass. 113432025 secondo cui “”Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.””
14. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' , T_ la pronuncia di condanna espressa nella sentenza impugnata (per l'importo di € 88.199,47 oltre gli accessori di legge) va estesa in via solidale nei confronti di , in TR proprio, quale legale rappresentante al tempo dell'infortunio della E_6
[...]
15. Riguardo, invece, all'appello incidentale proposto originariamente da E_
(già le domande ivi contenute non sono state
[...] Controparte_2 riproposte e reiterate dalla Curatela del Fallimento la quale, E_ nonostante la rituale notifica dell'interruzione del procedimento e della nuova udienza di comparizione, non si è costituita nel presente procedimento sicchè le domande originariamente proposte ivi compresa la impugnazione incidentale vanno dichiarate estinte per mancata riassunzione.
16. Va rigettato l'appello incidentale proposto da , in proprio. TR
17. Avuto riguardo alle modalità di accadimento dell'infortunio del 15.7.2006, le risultanze documentali e le emergenze istruttorie hanno pienamente confermano la ricostruzione dei fatti operata dall' sia rispetto al luogo dell'infortunio (il cantiere in Schio) che alla Pt_3 dinamica (caduta dal piano per instabilità del pavimento e cedimento di una asse di legno) con conseguente responsabilità datoriale e del legale rappresentante nel non aver adottato e predisposto misure di prevenzione necessarie ad impedire il verificarsi nel cantiere di cadute dall'alto dei lavoratori.
18. Non è invece ravvisabile alcun concorso di colpa in capo al lavoratore e sul punto si è limitato a reiterare le argomentazioni svolte in primo grado senza TR svolgere però puntuali e specifiche critiche alla motivazione svolta dalla sentenza impugnata e senza offrire alcun ulteriore valido elemento di prova idoneo ad individuare una responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento infortunistico o nell'aggravarsi delle conseguenze derivanti dallo stesso. Il Tribunale, le cui motivazioni si condividono e si richiamano, ha ampiamente chiarito le ragioni del rigetto di tale punto di domanda precisando la singolarità e la non sostenibilità delle deduzioni della società secondo la quale il lavoratore “non solo doveva evitare di passare al di sopra delle suddette coperture, ma, accortosi di stare per cadere, non doveva preoccuparsi di salvaguardare la pulsantiera della gru”, ritenendo così che la causa dell'infortunio non era stata la violazione dell'obbligo incombente su parte datoriale di garantire la sicurezza del luogo di lavoro (e nella fattispecie sulla stabilità dei pavimenti e sulla protezione dalle cadute dall'alto), ma l'atteggiamento incauto di colui che, nel manovrare la gru con un apparecchio elettronico di pregio e di un certo ingombro, non aveva verificato passo passo la stabilità della pavimentazione e non aveva prontamente
10 abbandonato la presa del telecomando per proteggere la propria salute (così facendo ricadere l'obbligo di protezione sul titolare del corrispondente diritto).
19. Quanto alla invocata manleva e chiamata in garanzia della Controparte_6
(ora deve confermarsi la statuizione di prime cure in ordine alla
[...] E_7 intervenuta prescrizione della relativa domanda ai sensi dell'art. 2952 c.c. che al secondo comma stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda mentre al terzo comma prevede che nelle ipotesi di assicurazione per responsabilità civile, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso la relativa azione. L'infortunio oggetto di causa risale al 15 luglio 2006 e di tale evento la
[...] ne ha avuto sin da subito piena conoscenza (cfr verbale del 14.5.2019) RO allorquando , contattato dal dall'ospedale ove era stato E_8 CP_13 trasportato l'infortunato , aveva dato indicazioni di riferire che la caduta era avvenuta Pt_4 a casa. Comunque successivamente, con nota del luglio 2012 (doc 30 all. 15 fascicolo di T_ primo grado) , per il tramite del proprio difensore, nel reiterare la impugnativa Parte_2 del licenziamento già proposta in precedenza ed insistendo per la reintegra nel posto di lavoro e per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo recesso datoriale, ha formulato specifica richiesta risarcitoria relativa a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'infortunio del 15/7/2006 nel quale erano ravvisabili precise responsabilità della società. Rispetto a tale ricostruzione (peraltro non contestata) ed in assenza di atti interruttivi precedenti alla rivendicazione formulata nei confronti della E_9 solo con la chiamata in causa della predetta società nel 2018 (a seguito della
[...] azione di rivalsa proposta dall' con ricorso notificato alla T_ RO ad aprile 2018) risulta ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto dalla norma innanzi richiamata.
20. In ogni caso la garanzia assicurativa e la conseguente manleva non si estende nei confronti del legale rappresentante della società, atteso che nelle condizioni contrattuali viene individuato quale unico soggetto garantito dal rischio coperto la sola società e non anche il legale rappresentante della stessa circostanza da cui deriva, peraltro, la carenza di legittimazione in capo a alla chiamata in causa in manleva della TR compagnia di assicurazione.
21. In applicazione del principio di soccombenza va condannato alla TR rifusione in favore dell' e della terza chiamata delle T_ Controparte_6 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore indeterminabile (da € 52.000,00 ad € 260.000,00) nella misura minima (con riconoscimento della fase istruttoria per il giudizio di primo grado) in ragione della semplicità delle questioni trattate (peraltro documentate) e della riproposizione in appello delle medesime questioni sollevate in primo grado.
22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale TR dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per la impugnazione incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
11 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' ed in parziale T_ riforma della sentenza impugnata estende la pronuncia di condanna in via solidale nei confronti di , in proprio, quale legale rappresentante al tempo della TR in relazione all'importo di € 88.199,47 oltre accessori di legge;
E_6
2) dichiara estinte le domande proposte originariamente dalla E_
(già ) in ragione della mancata riassunzione delle
[...] RO stesse da parte della Curatela;
3) rigetta l'appello incidentale proposto da nonché la domanda di garanzia TR e di manleva svolta nei confronti di (ora HDI Italia s.p a.) e Controparte_6 quella relativa all'accertamento di concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte di;
Parte_2
4) condanna a rifondere all' ed alla TR T_ Controparte_6 (ora le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, in favore di E_1 ciascuna parte, quanto al primo grado in € 5.664,00 e quanto al presente giudizio in €
4.236,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale TR dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
VE, 22 maggio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 9.11.2021 da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti T_ Pasquale Schiavulli, Rolando Dalla Riva e Cosimo Giordano in virtù di procure generali alle liti rep 99470 del 20.7.2009 e rep. 100863 e 100858 del 3.6.2010 per notaio Per_1 di VE, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL in VE, S. Croce 712
Appellante principale ed appellato incidentale
contro
(già E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Appellato principale ed appellante incidentale
nonché contro
, in proprio ed in qualità di socio amministratore – legale TR rappresentante pro tempore di (al tempo dei RO fatti poi ), rappresentato e difeso, Controparte_5 E_ giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Francesco Dalla Pietra e domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Contrà Mure Porta Nova n. 32
Appellato principale ed appellante incidentale
e nei confronti di
1 (ora ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 CP_7 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello, con domicilio telematico presso l'indirizzo pec
Email_1
Terzo chiamato in causa
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 387/2021 depositata il 15.10.2021
In punto: azione di regresso T_
Conclusioni: Per l'appellante principale : “”NEL MERITO, in parziale riforma della sentenza n. T_
387 del 15-10-2021 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro: 1) – accogliersi il formulato appello e, di conseguenza, condannarsi CP
, in proprio, in qualità di legale rappresentante al tempo della
[...] CP_5
e responsabile per la medesima dell'azione di regresso, come meglio
[...] indicato in epigrafe, a pagare in via solidale all - Sede di Vicenza, unitamente alla T_ già condannata - la somma di Controparte_8
Euro 114.089,40 o quella diversa che risulterà di giustizia, con rivalutazione della stessa e gli interessi di legge dalla data dei singoli esborsi per le indennità di temporanea assoluta e per la rendita costituita. Con l'espressa richiesta dell'applicazione degli interessi legali sulle somme rivalutate secondo la disposizione di cui all'art. 1284, 4 comma cod. civ. (come introdotto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162) dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla costituzione dei valori capitali al saldo;
2) Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre alle spese generali.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale E_
(già : “” 1) In via principale. Rigettarsi l'appello proposto Controparte_2 dall' – sede di Vicenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti T_ in narrativa, confermandosi la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2021 R.G.L, per la parte relativa alla dichiarazione di esclusione della responsabilità del GN
in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante di TR
nella causazione dell'asserito infortunio sul RO lavoro occorso in data 15.7.2006 al sig. e, conseguentemente, respingersi la Parte_2 domanda di regresso formulata dall' – sede di Vicenza nei confronti del medesimo T_ GN;
TR 2) In via di appello incidentale - in via principale: accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità di (ora RO E_
) nella causazione dell'asserito infortunio sul lavoro occorso al GN
[...] Pt_2 il 15.7.2006 e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021
[...]
R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, respingersi la domanda di regresso formulata dall' nei confronti di T_ RO
(ora ) e di in proprio e in qualità
[...] E_ TR di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2 - in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza per la R.C.O sottoscritta da (ora RO E_
) con e poi – ora
[...] Controparte_9 E_0 [...]
- e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del CP_11
Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale proposto in via principale da T_
(ora ) e RO E_
in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore dichiarare tenuta e condannarsi la società poi E_2
e, ora, a garantire, tenere indenne e/o Controparte_6 E_1 LE (ora ) RO E_
e in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fosse condannata a corrispondere al ricorrente e quantificata dal Giudice di primo grado nella somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo.
- in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del GN
nella determinazione del sinistro asseritamente occorsogli in data 15.7.2006 Parte_2 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale di T_ [...]
(ora ) e in RO E_ TR proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore e non ritenesse tenuta la società poi e E_2 Controparte_6 ora a garantire, tenere indenne e/o LE E_1 RO
e in proprio ed in qualità di socio amministratore – legale
[...] TR rappresentante pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fossero dichiarati tenuti a corrispondere alla ricorrente ridursi l'ammontare della somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo indicate dal Giudice di primo grado come dovute all' in forza dell'azione di regresso in proporzione al T_ concorso di colpa del GN nella determinazione del sinistro asseritamente Parte_2 occorsogli in data 15.7.2006 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori.
3) Sempre in ogni caso: - condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate di giustizia;
4) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale : “”“” 1) In via TR principale. Rigettarsi l'appello proposto dall' – sede di Vicenza, in quanto infondato T_ in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermandosi la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2021 R.G.L, per la parte relativa alla dichiarazione di esclusione della responsabilità del GN in proprio e quale socio TR amministratore e legale rappresentante di RO nella causazione dell'asserito infortunio sul lavoro occorso in data 15.7.2006 al sig. Pt_2
3 e, conseguentemente, respingersi la domanda di regresso formulata dall' – Pt_2 T_ sede di Vicenza nei confronti del medesimo GN;
TR
2) In via di appello incidentale - in via principale: accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità di (ora RO E_
) nella causazione dell'asserito infortunio sul lavoro occorso al GN
[...] Pt_2 il 15.7.2006 e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021
[...]
R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, respingersi la domanda di regresso formulata dall' nei confronti di T_ RO
(ora ) e di in proprio e in qualità
[...] E_ TR di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza per la R.C.O sottoscritta da (ora RO E_
) con e poi – ora
[...] Controparte_9 E_0 [...]
- e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del CP_11
Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 R.G.L. e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale proposto in via principale da T_
(ora ) e RO E_
in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore dichiarare tenuta e condannarsi la società poi E_2
e, ora, a garantire, tenere indenne e/o Controparte_6 E_1 LE (ora ) RO E_
e in proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante TR pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fosse condannata a corrispondere al ricorrente e quantificata dal Giudice di primo grado nella somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo.
- in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del GN
nella determinazione del sinistro asseritamente occorsogli in data 15.7.2006 Parte_2 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 387/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, G.L. dott.ssa G. Beltrame, pubblicata in data 15.10.2021 nel giudizio n. 53/2018 e, conseguentemente, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'ill.ma Corte di Appello di VE – sez. Lavoro accogliesse l'appello dell' e rigettasse l'appello incidentale di T_ [...]
(ora ) e in RO E_ TR proprio e in qualità di socio amministratore – legale rappresentante pro tempore e non ritenesse tenuta la società poi e E_2 Controparte_6 ora a garantire, tenere indenne e/o LE E_1 RO
e in proprio ed in qualità di socio amministratore – legale
[...] TR rappresentante pro tempore da qualsiasi somma, onere e/o spesa fossero dichiarati tenuti a corrispondere alla ricorrente ridursi l'ammontare della somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi di legge fino al saldo indicate dal Giudice di primo grado come dovute all' in forza dell'azione di regresso in proporzione al T_ concorso di colpa del GN nella determinazione del sinistro asseritamente Parte_2 occorsogli in data 15.7.2006 presso il cantiere a Schio (VI), via Cardatori.
4 3) Sempre in ogni caso: - condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate di giustizia;
4) In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado.””
Per la terza chiamata : “nel merito Previa declaratoria di Controparte_6 carenza di legittimazione di in relazione alla chiamata in causa di TR
e alle domande svolte nei confronti della compagnia stessa e/o comunque: CP_6 in via preliminare principale. Accertata e dichiarata la prescrizione ex art. 2952 cc del diritto fatto valere da (e da ) nei confronti di RO TR
, rigettarsi le domande svolte nei confronti di quest'ultima. Spese di lite rifuse. CP_6
In via subordinata. Dichiararsi la perdita di (e di RO [...]
) all'indennità e/o al rimborso delle spese e/o disporsi la riduzione CP dell'indennità e/o del dovuto ex artt. 1913 e 1915 cc e/o comunque rigettarsi la domanda di garanzia per inoperatività della garanzia. Spese di lite rifuse. In via ulteriormente subordinata. Per la denegata ipotesi in cui l'invocata domanda di garanzia dovesse in qualche misura considerarsi meritevole di accoglimento, limitarsi la chiesta condanna di nei termini e limiti di polizza tutti, nessuno escluso (di tempo, CP_6 oggetto, massimale, scoperti/franchigie, con esclusione di ogni condanna non strettamente riferibile a danni conseguenti a responsabilità diretta di e, RO dunque, con esclusione di ogni somma che fosse condannata a RO pagare in via solidale, ma riferibile a responsabilità di in proprio anche TR per carenza di legittimazione attiva dello stesso nei confronti di ). Spese di lite CP_6 comunque rifuse o compensate.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Vicenza ha accertato il diritto di regresso dell' nei confronti della società resistente ( T_ Controparte_2 condannando quest'ultima al pagamento in favore dell' dell'importo di € 20.026,60 Pt_3
a titolo di danno biologico permanente oltre interessi legali fino al saldo oltre ad € 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale maggiorato degli interessi sino al saldo, ponendo a carico dell'Ente le spese di CTU, rigettando le domande ulteriori e condannando la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e della Assicurazione terza T_ chiamata in causa.
2. Il primo giudice, richiamate le risultanze di altro giudizio conclusosi con sentenza n. 589/2016 della Corte di Appello di VE (di cessazione della materia del contendere) nel quale era stato riconosciuto l'infortunio occorso a in data 15.7.2006 ed a Parte_2 fronte delle emergenze del giudizio penale svoltosi nei confronti del sig. per falsa CP_13 testimonianza (resa nel giudizio proposto dallo per il riconoscimento dell'infortunio Pt_2 innanzi richiamato e nel quale era stata riconosciuta la responsabilità penale di quest'ultimo) ed in base agli elementi raccolti in giudizio all'esito dell'istruttoria (svoltasi con l'escussione anche del diretto interessato) ha confermato la ricostruzione di parte ricorrente circa le modalità di accadimento dell'infortunio nei termini che la mattina di sabato 15 luglio 2006 il sig. era al lavoro all'interno del cantiere edile sito in Schio, Via Pt_2
Cardatori, per eseguire lavori di ristrutturazione di un immobile e che era caduto dal primo piano al piano terra dell'immobile in oggetto a causa del cedimento di una tavola di legno posta a coprire un varco nel pavimento ed il dipendente, per proteggere la pulsantiera della gru che portava alla cintura, era caduto con tutto il proprio peso sul polso destro.
5 2.1 La ricostruzione di parte resistente dei fatti di causa risultava superata dalla dichiarazione del teste (detto , operaio della società addetta al trasporto delle Tes_1 Tes_2 attrezzature da e verso i vari cantieri (terzo rispetto alla vicenda e pertanto privo di qualsiasi interesse), il quale aveva riferito di aver visto lo in cantiere quel sabato mattina, Pt_2 quando aveva portato gli attrezzi nel cantiere in cui lavorava lui, a Schio, ed aveva CP_1 confermato che lo “stava lavorando con la gru” e con lui c'era “il capo ”, Pt_2 CP_1 affermando poi di essere andato dal cantiere e di esservi rientrato in quanto lo aveva chiamato chiedendogli dove fosse perché aveva bisogno che passasse in cantiere per chiudere e caricare tutti gli attrezzi, in quanto lui doveva andare in Ospedale con che Pt_2 si era fatto male (verbale udienza 14.3.2019).
2.2 Il vago riferimento alla caduta menzionato nel verbale di pronto soccorso, d'altra parte, era stato spiegato dallo , il quale, ascoltato all'udienza del 14.5.2019, aveva ricostruito Pt_2 la vicenda e spiegato che il sig. (“il titolare”), contattato dal sig. CP_4 CP_13 dall'ospedale, gli aveva chiesto di dire di essere caduto in casa.
2.3 A fronte dei fatti emersi, la responsabilità della società resistente, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore (e non del sig. in proprio, attesa la forma CP_4 societaria assunta dalla datrice di lavoro e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta, e considerata l'assenza di qualsiasi addebito ad altro titolo rivolto nei suoi confronti) conseguiva al mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., per non aver adottato le misure di prevenzione necessarie di fronte ad un oggettivo pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori. All'accertamento della responsabilità colposa della società per l'infortunio occorso al ricorrente conseguiva il diritto dell' al rimborso di quanto corrisposto “a titolo T_ d'indennità e per le spese accessorie” (art. 11 T.U. Infortuni) dovendosi limitare l'importo della restituzione al danno civilistico, considerato il disposto del T.U. infortuni come specificato, da ultimo, da Cass. n. 5385/2018, secondo cui “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell' nei limiti dei principi che informano T_ la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore;
ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell , stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto T_ limite”.
2.4 Nel caso di specie, a fronte del pagamento da parte dell' degli importi indicati da Pt_3 ultimo nelle note conclusive, la società andava condannata al pagamento della minor somma di € 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente (secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano il danno biologico civilistico da invalidità permanente andava liquidato nella misura di € 18.206,00, a cui aggiungere un appesantimento del 10% in considerazione dell'arto specificamente coinvolto e della conseguente cinestesi lavorativa) e di € 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale determinato sulla base di un'invalidità permanente quantificata dal consulente tecnico nella misura del 10% (composto dalla quota di € 10.913,39 erogati a titolo di danno da inabilità temporanea, dalla quota di € 113,49 per spese e dalla quota di euro 57.145,99 erogati a titolo di rendita per lucro cessante). Non rilevava invece l'entità del danno biologico temporaneo subito dall'infortunato, atteso che l' non aveva sostenuto alcun esborso a tale titolo. T_
2.5 L'entità del risarcimento così determinata non poteva essere ridotta, ex art. 1227 c.c., per l'eccepito concorso di colpa del ricorrente risultando davvero singolare sul punto la difesa della società resistente secondo la quale il lavoratore “non solo doveva evitare di passare al di sopra delle suddette coperture, ma, accortosi di stare per cadere, non doveva preoccuparsi di salvaguardare la pulsantiera della gru”, come se fosse possibile ritenere
6 che la causa dell'infortunio non era stata la violazione dell'obbligo su di essa incombente di garantire la sicurezza del luogo di lavoro (e nella fattispecie sulla stabilità dei pavimenti su cui gli operai camminavano e la protezione dalle cadute dall'alto ), ma a ciò vi avesse concorso l'atteggiamento incauto di colui che, nel manovrare la gru con un apparecchio elettronico evidentemente di pregio e di un certo ingombro, non aveva verificato passo passo la stabilità della pavimentazione e non aveva prontamente abbandonato la presa del telecomando per proteggere la propria salute.
2.6 Il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva svolta nei confronti della compagnia di assicurazione in ragione della intervenuta prescrizione risultando l'infortunio verificatosi nel 2006 (e di cui la società ne aveva subito conosciuto la dinamica ricevendosi, peraltro, nel 2012 specifica richiesta di\ risarcimento) mentre la chiamata in causa del terzo era intervenuta nel 2018 senza precedenti atti interruttivi.
3. L' ha censurato la decisione con un unico motivo sotto diversi profili. T_
e la ( hanno TR E_ E_5 insistito per il rigetto dell'impugnazione principale ed hanno proposto appello incidentale in punto assenza di responsabilità nella causazione dell'infortunio occorso a , Parte_2 operatività della polizza e concorso di colpa dell'infortunato nella causazione del sinistro. La terza chiamata ha insistito per il rigetto della domanda di Controparte_6 garanzia svolta nei propri confronti.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di VE all'udienza del 5 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con l'unico motivo di impugnazione l' ha censurato la decisione avuto riguardo T_ alla mancata dichiarazione di responsabilità del sig. (in proprio e quale TR legale rappresentante della società) evidenziando che quest'ultimo era stato evocato in giudizio sotto la sua duplice veste di legale rappresentante della società (da un lato) e in proprio in quanto titolare e autore del fatto commesso in danno del (dall'altro) Pt_2 chiedendo che venisse emessa statuizione di condanna anche nei confronti dello stesso con riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi TR dell'art. 1284, 4° comma, cpc.
6. La (già e E_ Controparte_2 TR hanno contestato le ragioni di appello non essendo stata fornita prova della responsabilità del sig. e che, in ogni caso, non risultava che lo stesso fosse stato ritenuto TR personalmente responsabile dell'evento infortunistico, presupposto per l'azione di regresso dell' ai sensi dell'art. 11 DPR 1124/65. T_ Hanno insistito nell'accertamento di assenza di qualsiasi responsabilità della società e dello ed hanno proposto appello incidentale diretto ad accertare il concorso di TR colpa dello nella determinazione dell'evento infortunistico e la piena operatività della Pt_2 polizza con la compagnia assicurativa non potendosi ritenere intervenuta alcuna prescrizione per effetto dell'artt. 2952, comma 3, codice civile.
7. Il terzo chiamato ha insistito per il rigetto Controparte_6 dell'appello incidentale risultando prescritta ogni pretesa di garanzia avanzata nei propri confronti evidenziando come il lavoratore nel luglio 2012 aveva impugnato il Parte_2 licenziamento intimatogli dalla e nel contempo aveva invitato la società a CP_4 risarcirgli i danni patiti in conseguenza dell'infortunio oggetto di causa.
7 In via subordinata ha chiesto la perdita o la riduzione dell'indennizzo in favore della in ragione del comportamento tenuto da quest'ultima che non aveva RO tempestivamente comunicato all'assicurazione l'evento infortunistico. Ha dedotto la inoperatività della polizza invocata in quanto la società aveva sempre escluso che i fatti denunziati rientrassero nella garanzia prestata e che l'infortunio dello non Pt_2 era riconducibile ad una regolare attività lavorativa, ma si era verificato nell'ambito di lavoro in nero e che in ogni caso la polizza invocata garantiva la sola società e non anche che non aveva legittimazione alcuna alla chiamata in causa della TR compagnia e che in ogni caso la eventuale condanna della assicurazione doveva tenere conto dei massimali di polizza e delle franchigie ivi previste.
8. Va rilevato che alla udienza del 12.1.2025 il Collegio, in ragione dell'intervenuta liquidazione giudiziale della (già E_ RO dichiarata dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 14/2024, ha dichiarato la interruzione del giudizio nei confronti di onerando l' di comunicare la E_ T_ intervenuta interruzione al Curatore della società fallita. L' ha regolarmente provveduto a notificare alle parti costituite ed al la Pt_3 CP_1 interruzione del processo e la nuova udienza;
la Curatela del Fallimento non si è costituita.
9. L'appello principale proposto dall' merita parziale accoglimento per le ragioni di T_ seguito considerate.
10. La speciale azione di regresso spettante all' , ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, T_ artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio. Pertanto, anche il legale rappresentante, il quale (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale. Di recente, Cass 15581/2024 ha ribadito che “la speciale azione di regresso spettante (“jure proprio”) all' ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile Pt_3 non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacchè essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c., consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri) (Cass. sez. Un. n. 3288/97)”, cfr. Cass. 17486/13, non massimata. Infatti, in base al criterio di rappresentatività, nel caso in cui il datore di lavoro rivesta la forma societaria, la relativa responsabilità, sia penale che civile, grava proprio sul legale rappresentante della persona giuridica, essendo colui che è preposto alla gestione della società e s'identifica con il principale destinatario delle norme antinfortunistiche, salvo la sussistenza di una espressa delega volta a trasferire l'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo della società, delega di cui nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova: infatti, la carica di legale rappresentante di una società costituisce il soggetto in una posizione di garanzia, sicché egli risponde della condotta che i dipendenti della società pongono in essere nello svolgimento dei compiti loro affidati, salvo che dimostri di aver delegato ad altri la direzione dell'attività dei dipendenti o la loro vigilanza (Cass. pen. N. 43091/14).””
8 In termini si richiama anche Cass 38882/2021: “”Questa Corte ha già escluso la qualifica di terzo rispetto al rapporto assicurativo sociale, ai fini dell'azione di regresso da parte dell , sia per i dipendenti dell'imprenditore, in quanto interni al rischio aziendale T_ (Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288; Cass. 21 luglio 2003 n. 11315), sia – a maggior ragione
- per il legale rappresentante della società di persone (Cass. 12 ottobre 1998, n. 10097) e di capitali (Cass. 18 giugno 2004 n. 11432, Cass. 16 maggio 2006, n. 11426; Cass. 24 giugno 2020, n. 12429), datrice di lavoro, il quale è legato alla società da un rapporto organico, ed è quindi l'organo attraverso il quale la società ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare, questa Corte (sentenza 29 settembre 2009, n. 23276)
– nel caso esattamente inverso al presente, di accoglimento dell'azione di regresso verso il solo legale rappresentante e non anche verso la società di capitali di appartenenza – ha affermato che il legale rappresentante della società è preposto alla gestione della società e come tale obbligato a garantire la sicurezza sul lavoro;
il legale rappresentante della società quale preposto alla gestione della società, risponde, dunque, solidalmente con la società stessa in sede di regresso nei confronti dell'istituto previdenziale ove si accerti la responsabilità nell'accadimento dell'infortunio. Anche recentemente è stato affermato che la speciale azione di regresso spettante all , T_ ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio;
dunque, anche il legale rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale (Cass. 20 aprile 2021, n. 10373). Invero, l'azione di regresso presuppone la responsabilità del datore di lavoro il quale, in base alla definizione fornita dall'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
11. Ai sensi dell'art. 2087 del codice civile il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica introducendo un obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro, che va oltre le mere disposizioni di legge e comprende anche quelle suggerite dalla prassi e dalla tecnologia. Chiamato a collaborare nell'assolvimento di tale obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta e gravato di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio è, nel caso di società di persone o di capitali, il legale rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) opera come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa ed esercitando i poteri decisionali ed assumendosi la relativa responsabilità nel contesto aziendale.
11.1 Quanto alla individuazione dell'arch. quale responsabile per la Persona_2 sicurezza del cantiere, il (come anche la società) non ha svolto, in primo grado, CP_4 alcuna domanda nei confronti dell'ing. diretta ad accertare eventuali Per_2 responsabilità collegate all'espletamento dell'incarico di addetto alla sicurezza nonché ad essere manlevato e garantito da richieste risarcitorie avanzate nei propri confronti.
12. Va respinta, invece, la richiesta formulata in appello di condanna di al TR pagamento della somma di € 114.089,40 non essendo state indicate le ragioni e gli specifici
9 motivi di doglianza rispetto all'importo indicato nella statuizione di primo grado (per € 88.199,47).
13. Non sono dovuti gli interessi legali ex art 1284, comma quarto, e si richiama, sul punto, il principio espresso di recente da Cass. 113432025 secondo cui “”Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.””
14. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' , T_ la pronuncia di condanna espressa nella sentenza impugnata (per l'importo di € 88.199,47 oltre gli accessori di legge) va estesa in via solidale nei confronti di , in TR proprio, quale legale rappresentante al tempo dell'infortunio della E_6
[...]
15. Riguardo, invece, all'appello incidentale proposto originariamente da E_
(già le domande ivi contenute non sono state
[...] Controparte_2 riproposte e reiterate dalla Curatela del Fallimento la quale, E_ nonostante la rituale notifica dell'interruzione del procedimento e della nuova udienza di comparizione, non si è costituita nel presente procedimento sicchè le domande originariamente proposte ivi compresa la impugnazione incidentale vanno dichiarate estinte per mancata riassunzione.
16. Va rigettato l'appello incidentale proposto da , in proprio. TR
17. Avuto riguardo alle modalità di accadimento dell'infortunio del 15.7.2006, le risultanze documentali e le emergenze istruttorie hanno pienamente confermano la ricostruzione dei fatti operata dall' sia rispetto al luogo dell'infortunio (il cantiere in Schio) che alla Pt_3 dinamica (caduta dal piano per instabilità del pavimento e cedimento di una asse di legno) con conseguente responsabilità datoriale e del legale rappresentante nel non aver adottato e predisposto misure di prevenzione necessarie ad impedire il verificarsi nel cantiere di cadute dall'alto dei lavoratori.
18. Non è invece ravvisabile alcun concorso di colpa in capo al lavoratore e sul punto si è limitato a reiterare le argomentazioni svolte in primo grado senza TR svolgere però puntuali e specifiche critiche alla motivazione svolta dalla sentenza impugnata e senza offrire alcun ulteriore valido elemento di prova idoneo ad individuare una responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento infortunistico o nell'aggravarsi delle conseguenze derivanti dallo stesso. Il Tribunale, le cui motivazioni si condividono e si richiamano, ha ampiamente chiarito le ragioni del rigetto di tale punto di domanda precisando la singolarità e la non sostenibilità delle deduzioni della società secondo la quale il lavoratore “non solo doveva evitare di passare al di sopra delle suddette coperture, ma, accortosi di stare per cadere, non doveva preoccuparsi di salvaguardare la pulsantiera della gru”, ritenendo così che la causa dell'infortunio non era stata la violazione dell'obbligo incombente su parte datoriale di garantire la sicurezza del luogo di lavoro (e nella fattispecie sulla stabilità dei pavimenti e sulla protezione dalle cadute dall'alto), ma l'atteggiamento incauto di colui che, nel manovrare la gru con un apparecchio elettronico di pregio e di un certo ingombro, non aveva verificato passo passo la stabilità della pavimentazione e non aveva prontamente
10 abbandonato la presa del telecomando per proteggere la propria salute (così facendo ricadere l'obbligo di protezione sul titolare del corrispondente diritto).
19. Quanto alla invocata manleva e chiamata in garanzia della Controparte_6
(ora deve confermarsi la statuizione di prime cure in ordine alla
[...] E_7 intervenuta prescrizione della relativa domanda ai sensi dell'art. 2952 c.c. che al secondo comma stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda mentre al terzo comma prevede che nelle ipotesi di assicurazione per responsabilità civile, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso la relativa azione. L'infortunio oggetto di causa risale al 15 luglio 2006 e di tale evento la
[...] ne ha avuto sin da subito piena conoscenza (cfr verbale del 14.5.2019) RO allorquando , contattato dal dall'ospedale ove era stato E_8 CP_13 trasportato l'infortunato , aveva dato indicazioni di riferire che la caduta era avvenuta Pt_4 a casa. Comunque successivamente, con nota del luglio 2012 (doc 30 all. 15 fascicolo di T_ primo grado) , per il tramite del proprio difensore, nel reiterare la impugnativa Parte_2 del licenziamento già proposta in precedenza ed insistendo per la reintegra nel posto di lavoro e per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo recesso datoriale, ha formulato specifica richiesta risarcitoria relativa a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'infortunio del 15/7/2006 nel quale erano ravvisabili precise responsabilità della società. Rispetto a tale ricostruzione (peraltro non contestata) ed in assenza di atti interruttivi precedenti alla rivendicazione formulata nei confronti della E_9 solo con la chiamata in causa della predetta società nel 2018 (a seguito della
[...] azione di rivalsa proposta dall' con ricorso notificato alla T_ RO ad aprile 2018) risulta ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto dalla norma innanzi richiamata.
20. In ogni caso la garanzia assicurativa e la conseguente manleva non si estende nei confronti del legale rappresentante della società, atteso che nelle condizioni contrattuali viene individuato quale unico soggetto garantito dal rischio coperto la sola società e non anche il legale rappresentante della stessa circostanza da cui deriva, peraltro, la carenza di legittimazione in capo a alla chiamata in causa in manleva della TR compagnia di assicurazione.
21. In applicazione del principio di soccombenza va condannato alla TR rifusione in favore dell' e della terza chiamata delle T_ Controparte_6 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore indeterminabile (da € 52.000,00 ad € 260.000,00) nella misura minima (con riconoscimento della fase istruttoria per il giudizio di primo grado) in ragione della semplicità delle questioni trattate (peraltro documentate) e della riproposizione in appello delle medesime questioni sollevate in primo grado.
22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale TR dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per la impugnazione incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
11 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' ed in parziale T_ riforma della sentenza impugnata estende la pronuncia di condanna in via solidale nei confronti di , in proprio, quale legale rappresentante al tempo della TR in relazione all'importo di € 88.199,47 oltre accessori di legge;
E_6
2) dichiara estinte le domande proposte originariamente dalla E_
(già ) in ragione della mancata riassunzione delle
[...] RO stesse da parte della Curatela;
3) rigetta l'appello incidentale proposto da nonché la domanda di garanzia TR e di manleva svolta nei confronti di (ora HDI Italia s.p a.) e Controparte_6 quella relativa all'accertamento di concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte di;
Parte_2
4) condanna a rifondere all' ed alla TR T_ Controparte_6 (ora le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, in favore di E_1 ciascuna parte, quanto al primo grado in € 5.664,00 e quanto al presente giudizio in €
4.236,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale TR dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
VE, 22 maggio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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