Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3533/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VEZZANI GLORIA,
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. VEZZANI GLORIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
24/08/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 7298/2022, omologata con decreto del 09/02/2023 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Il Sig. continuerà a risiedere in Bastiglia (MO), Via Dei Mugnai n. Controparte_1
9, nell'abitazione di proprietà dei ricorrenti nella misura di 1/2 ciascuno, con le figlie
Per_1 Per_2
2) Le spese condominiali “di godimento” e quelle di “proprietà ordinarie” (es: compensi amministratore, bolli, interessi passivi, assicurazione ecc.) saranno a carico dei soggetti ivi residenti. Le spese “di proprietà straordinarie” (a titolo esemplificativo: spese rifacimento facciate esterne, tetto ecc.) a carico di entrambi i proprietari.
pagina 2 di 5 3) Fino a quand resterà a vivere con il padre, senza aver raggiunto l'indipendenza Per_2
economica, la Sig.r verserà al Sig la somma di € Parte_1 Controparte_1
150,00 mensili, a titolo di contribuzione al mantenimento d oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie sostenute per la figlia medesima.
Le parti convengono e pattuiscono che le spese straordinarie per il mantenimento della figlia verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% cadauno, secondo le Per_2
disposizioni del protocollo di codesto Tribunale, di seguito riportato, a cui le Parti
aggiungono le spese di trasporto della figlia presso il luogo di lavoro, fino a quando la stessa non sarà automunita:
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, ivi compreso l'acquisto degli occhiali;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, tra cui percorsi dallo psicologo e interventi chirurgici;
- spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
pagina 3 di 5 - spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private.
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura.
Il genitore che abbia sostenuto integralmente dette spese avrà diritto di ottenere dall'altro genitore il rimborso del 50% di spettanza di quest'ultimo entro 7 giorni dall'esibizione dell'inerente documentazione giustificativa e, nei casi in cui sia previsto il suo consenso, a condizione che detto consenso sia stato espressamente manifestato.
4) Entrambi i genitori si avvicenderanno, a settimane alterne, nell'asssitenza a Per_1
e provvederanno, ciascuno nella settimana di propria competenza, agli spostamenti che si renderanno necessari per la figlia (visite mediche, attività personali ecc.).
I genitori hanno diritto di trascorrere co anche quindici giorni consecutivi nel Per_1
periodo estivo delle vacanze, comunicando preventivamente all'altro genitore il luogo del soggiorno.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere a pretendere nulla l'uno dall'altra, avendo già definito tra di loro qualsivoglia questione economica.
6) I coniugi si danno reciprocamente assenso ora per allora per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 4 di 5 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA
(MO) il 07/11/1998 fra nata a [...] il Parte_1
29/11/1973 e nato a [...] il Controparte_1
20/03/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1998 Atto n. 400 Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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