Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, iscritta al n. 3095 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Vallerano (VT), alla Via Don Minzoni n. 33, presso lo studio dell'Avv. Manuel Mastrogregori che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Vittorio C.F._2
Veneto n. 61, presso lo studio dell'Avv. Lilia Ladi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 14 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 agosto 2009 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capranica (VT), parte II, serie A, n. 21).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nate le figlie Persona_1
a Roma il 6 novembre 2010, ed a Roma il 4 agosto 2017; che sono Persona_2
separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data
3 maggio 2015; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con regime di separazione dei beni, contratto nel Comune di Capranica il 30.08.2009, atto 21, parte 2, serie A – Anno 2009 tra la sig.r nata a [...] Parte_2
il 30.12.1975 e residente in [...]alla Località Pogliere n. 4 e il sig.
[...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]
29;
2. Nessuna forma di mantenimento è prevista tra i coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti;
3. Le figlie saranno affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente e residenza con la madre presso l'abitazione di proprietà della medesima in Capranica (VT) alla Località Pogliere n. 4;
4. Il padre trascorrerà con le figlie i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera alle 21:45 e, in caso di chiusura della scuola, dalla mattina del venerdì dalle ore 9,00;
5. Durante la settimana del weekend di competenza del padre questi terrà le figlie il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola alla sera alle 21,30, mentre durante la
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settimana con il weekend di spettanza della madre, il padre terrà le figlie per due pomeriggi settimanali che saranno il martedì e il mercoledì dall'uscita della scuola alla sera alle ore 21,30, e una volta al mese il martedì e il venerdì fino alle ore 21,30, da comunicarsi all'inizio di ciascun mese. Resta inteso che, in caso di chiusura della scuola, la frequentazione con le figlie partirà dalla mattina dalle ore 9,00. Nei giorni di competenza di ciascun genitore lo stesso dovrà occuparsi di tutte le esigenze delle figlie così come dello svolgimento dei compiti, anche a mezzo del registro elettronico e chat scolastica, dello sport e dell'igiene personale delle figlie;
6. Durante le vacanze natalizie le figlie, ad anni alterni, staranno tutta la giornata del
24 dicembre con un genitore e la giornata del 25 dicembre dalla mattina alla sera con l'altro genitore, il 31 dicembre e 1° gennaio fino alla sera con un genitore e il 5
e 6 gennaio con l'altro genitore. Nel restante periodo delle vacanze le figlie staranno con il padre almeno 1/3 dei giorni, previo accordo tra le parti;
7. Nelle festività pasquali le figlie staranno ad anni alterni nel periodo dalla chiusura della scuola fino alle 21,30 della domenica di Pasqua con un genitore e nel periodo dalla sera di Pasqua fino alla sera prima dell'apertura della scuola alle ore 19,30 con l'altro genitore;
8. Durante le vacanze estive trascorreranno nel mese di giugno e luglio anche una settimana intera con ciascun genitore e 15 giorni alternati nel mese di agosto, da comunicarsi necessariamente entro il 31 maggio di ciascun anno, compatibilmente Person con gli impegni delle minori. La spesa per i campi estivi della figli arà divisa al 50% tra i coniugi;
9. Le figlie trascorreranno i compleanni dei genitori con ciascuno di essi (madre 30 dicembre, padre 19 dicembre) mentre le altre festività quali 1° maggio, 1° novembre, 2 giugno e 25 aprile saranno alternate negli anni tra i rispettivi genitori;
10. il compleanno delle bambine verrà festeggiato con entrambi i genitori;
11. Il sig. corrisponderà un contributo per il mantenimento per le figlie Pt_1
pari ad € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Viterbo,
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l'assegno unico per le figlie sarà diviso al 50% tra i genitori. Durante il mese di agosto il contributo mensile per le figlie verrà sospeso stante la frequentazione paritetica con le figlie tra i rispettivi genitori;
12. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello delle figlie minori;
13. Tutti gli accordi ed eventuali modifiche nella frequentazione con le figlie dovranno essere concordate direttamente tra i rispettivi genitori senza coinvolgere le ragazze. Qualora durante la frequentazione con le figlie vi sia necessità di modificare gli orari questa dovrà essere previamente comunicata all'altro genitore che dovrà manifestare il proprio consenso, in difetto del quale dovrà essere rispettato quanto stabilito con il presente accordo;
14. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie e rendersi reperibili telefonicamente;
15. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere una condotta di rispetto reciproco e di comunicazione pacifica tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
16. La presente regolamentazione entrerà in vigore tra le parti a decorrere dal mese di dicembre 2024”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
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tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Capranica (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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