Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 2540
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Sentenza 27 gennaio 2023

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L'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 502 del 1998 prevede che il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in «imballaggi preconfezionati», obbligo che non può ritenersi assolto con l'inserimento del pane in un sacchetto al momento della vendita.

L'art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998, escludendo illegittimamente dall'applicazione degli obblighi di preconfezionamento ed etichettatura il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito, deve essere disapplicato in quanto emanato in carenza di potere, giacché il potere conferito al governo dall'art. 50 della l. n. 146 del 1994 non comprendeva la possibilità di introdurre una disciplina di esclusione dei prodotti importati dall'unione europea dall'applicazione del d.P.R. n. 502 del 1998 ed era stato previsto al solo scopo di conformare l'ordinamento interno alla normativa eurounitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 2540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2540
    Data del deposito : 27 gennaio 2023

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