Sentenza 27 gennaio 2023
Massime • 2
L'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 502 del 1998 prevede che il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in «imballaggi preconfezionati», obbligo che non può ritenersi assolto con l'inserimento del pane in un sacchetto al momento della vendita.
L'art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998, escludendo illegittimamente dall'applicazione degli obblighi di preconfezionamento ed etichettatura il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito, deve essere disapplicato in quanto emanato in carenza di potere, giacché il potere conferito al governo dall'art. 50 della l. n. 146 del 1994 non comprendeva la possibilità di introdurre una disciplina di esclusione dei prodotti importati dall'unione europea dall'applicazione del d.P.R. n. 502 del 1998 ed era stato previsto al solo scopo di conformare l'ordinamento interno alla normativa eurounitaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA LI ISONTINA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LOMBARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MACORATTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE n. 394/2020, depositata il 13/12/2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 2540 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 27/01/2023 2 di 6 – RG 30860/2020 - S2 – PU 18/11/2022 (n. 16) – Caponi est. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA RI Di UR e Europineta s.r.l. hanno proposto nel 2016 opposizione avverso due ordinanze ingiunzione emesse dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 AS IU NT (ora Azienda sanitaria universitaria LI IN), per l’offerta in vendita in due locali della Europineta s.r.l., con sistema self-service, di pane sfuso, senza previo confezionamento, ottenuto dal completamento di cottura di pane parzialmente precotto e poi surgelato, in violazione degli artt. 14, co. 4 l. 580/1967 e 1 d.p.r. 502/98. In primo grado l’opposizione è rigettata, con pronuncia confermata in secondo grado. Ricorrono in cassazione RI Di UR e Europineta s.r.l., con due motivi, dichiarando un valore pecuniario di 1032,66. Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria universitaria LI IN. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 14 co. 4 l. 580/1967 e 1 d.p.r. 502/98, per avere la Corte di appello ritenuto che tali norme dispongano un obbligo di preconfezionamento del pane parzialmente cotto valevole anche laddove l'esigenza di tutela del consumatore sia realizzata, come nel caso di specie, attraverso una serie di misure (separati comparti espositori, nonché cartellonistica, frontalini, 3 di 6 – RG 30860/2020 - S2 – PU 18/11/2022 (n. 16) – Caponi est. sacchetti, bilance ed etichette appositi) che rendono evidente al consumatore la tipologia di pane offerta in vendita. Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 14, co. 4 l. 580/1967 e 1 d.p.r. 502/98, in relazione all’art. 9 d.p.r. 502/98, per avere la Corte di appello ritenuto che l'art. 9 cit. implica che l'ordinamento nazionale accetti le condizioni di legalità del prodotto finito e poi importato da uno dei paesi dell’Unione europea, mentre esso non si applica ove il ciclo di cottura del pane sia terminato in Italia, ipotesi che è soggetta alle norme di commercializzazione domestiche, cosicché si determinerebbe una c.d. «discriminazione alla rovescia», in danno delle imprese italiane. 2. – I due motivi sono da esaminare congiuntamente, a cagione di connessione. Essi non sono fondati. In primo luogo, qualsiasi tipo di pane precotto, sia che il suo processo di produzione finisca in Italia sia che venga importato già definitivamente cotto (sia pure attraverso un processo di precottura e congelamento) può essere assoggettato dalla normativa nazionale ad etichettatura e preconfezionamento senza alcuna lesione delle norme del Trattato. Non vi è ragione di sottoporre nuovamente la questione alla Corte di Giustizia che ha già valutato tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie. Così, Cass. 2618/2021, p. 7, con rinvio a CGUE C- 416/00, Morellato, e con argomentazione che è da riferire oggi agli artt. 34 e 36 TFUE. In secondo luogo, il rendere il consumatore edotto di una qualità essenziale del pane, precotto anziché fresco, è una sicura ragione di utilità sociale, rispetto alla quale il preconfezionamento non è misura incongrua, poiché si aggiunge ad altre (etichettatura e cartellonistica) 4 di 6 – RG 30860/2020 - S2 – PU 18/11/2022 (n. 16) – Caponi est. nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto». Così, Cass. 2618/2021, p. 8, con rinvio alla giurisprudenza della Corte costituzionale sull’art. 41 Cost. In particolare, tale statuizione confuta la tesi centrale svolta dalla parte ricorrente, cioè che il consumatore riceva adeguata protezione – in caso di offerta in vendita di pane ottenuto dal completamento di cottura di pane parzialmente cotto e poi surgelato – laddove, come nel caso di specie, vengano adottate misure (separati comparti, nonché cartellonistica, frontalini, sacchetti, bilance ed etichette appositi, ecc.) che rendono evidente al consumatore la differenza tra tale tipologia di pane e il pane fresco (cfr. ricorso, p. 29 s., p. 34). In terzo luogo, Cass. 8197/2020 ha già interpretato l’art. 9 d.p.r. 502/98 nel senso che esso implica, in ossequio al principio unionale di mutuo riconoscimento, che l'ordinamento nazionale accetti le condizioni di legalità del prodotto finito d'importazione intracomunitaria, ma il disposto non riguarda il pane che, terminando il suo ciclo di cottura in Italia, resta soggetto alle norme interne di commercializzazione. In quarto luogo, l’art. 9 d.p.r. 502/98 illegittimamente esclude dall'applicazione degli obblighi di preconfezionamento ed etichettatura solo il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito e non riguarda il pane che, terminando il suo ciclo di cottura in Italia, resta soggetto alle norme interne di commercializzazione. Pertanto esso deve essere disapplicato in quanto emanato in carenza di potere. Così, Cass. 2618/2021, p. 15, nonché p.10-13, per le ragioni giuridiche di tale statuizione. In quinto luogo, la circolare interministeriale 129263/1995 non era una circolare in senso tecnico, tanto che non era stata oggetto di 5 di 6 – RG 30860/2020 - S2 – PU 18/11/2022 (n. 16) – Caponi est. pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e che la stessa è stata abrogata dal decreto n. 502 del 1998. Così, Cass. 2618/2021, p. 15, ove si recepisce un’affermazione del Governo italiano in questi termini. Tale statuizione confuta l’argomento dei ricorrenti sulla perdurante rilevanza della seguente interpretazione adottata dalla circolare: «Si chiarisce che per ‘previo confezionamento’ deve intendersi l'uso di sacchetti preparati con materiale che consent[e] al pane di respirare […] il prodotto può essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita» [la sottolineatura in corsivo è della parte ricorrente ed è in grassetto, a p. 37 del ricorso]. A prescindere dalla considerazione che l’interpretazione della legge data in sede amministrativa non ha virtù di imporsi su quella giudiziale, l’argomento dei ricorrenti è infondato per la seguente ragione. L’art. 1, co. 1 d.p.r. 502/98 prevede, tra l’altro: «Il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati». L’espressione «imballaggi preconfezionati» è - nel tessuto linguistico dell’art. 1, co. 1 cit. - funzionalmente equivalente all’espressione «previo confezionamento» nel testo dell’art. 14, co. 4 l. 580/1967 (come modificato dall'art. 44 l. 146/1994). E tuttavia il campo semantico della prima espressione non coincide perfettamente con quello della seconda, tant’è che non è persuasivo il ritenere oggi sulla base dell’art. 1, co. 1 cit. che l’inserire il pane in un sacchetto al momento della vendita sia una specie di imballaggio preconfezionato (come invece opinava la circolare ministeriale – in modo non implausibile - sulla base del sintagma «previo confezionamento»). È questa la considerazione che sta implicitamente a fondamento della tesi del Governo italiano, fatta propria da Cass. 2618/2021, che fa 6 di 6 – RG 30860/2020 - S2 – PU 18/11/2022 (n. 16) – Caponi est. discorso di una sostanziale «abrogazione» per incompatibilità della suddetta circolare ad opera del d.p.r. 502/98. Tale tesi è qui recepita. In conclusione, i due motivi sono rigettati. 3. - L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si basa determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 1.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/11/2022.