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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 10/06/2022, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00068/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
a) del decreto n. -OMISSIS-, notificato il successivo 19 Ottobre 2018, emanato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto - 7^ Divisione - 1^ Sezione, con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia <<Linfoma non HodgKin B follicolare grado B>> e contestualmente rigettata l'istanza di equo indennizzo;
b) del verbale mod.-OMISSIS- della C.M.O. di Milano;
c) del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell'Adunanza del 13.09.2018 con il quale si è stabilito che la predetta infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
d) nonché di ogni altro atto, ancorché allo stato sconosciuto, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le ordinanze istruttorie della Sezione nn. 554/2021, 1604/2021 e 262/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udita per la parte ricorrente il difensore avv.to R. Palladino;
FATTO E DIRITTO.
I. Il Sergente Maggiore Capo dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, in servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa a far tempo dal 29.07.1992, espone quanto segue.
Dal 06.05.1993, in forza presso il Comando Aeroporto di Piacenza con categoria/specialità Autista e, a fare tempo dal 26.05.97 nella categoria/specialità A.T.G. Motorizzazione, è stato addetto con continuità alla guida di mezzi pesanti ed al traporto di personale, carburante e materiali pericolosi nonché ai rifornimenti di mezzi e aero - veicoli.
Nel corso dell’anno 2003, in pieno svolgimento del conflitto in Kosovo, veniva destinato per i periodi 11.01.2003-11.04.2003, quale membro della missione internazionale di pace denominata <<Operazione Joint Guardian>> nelle città, di Pristina prima (11.01.2003 - 18.03.2003) e Djakovica (19.03.2003 - 11.04.2003) poi.
Il servizio si concludeva con l’attraversamento dell’intera zona sud di guerra al fine di raggiungere dalla Città di Pristina la Grecia ed in particolare il Porto di Salonicco.
Infine, dopo il rientro in Italia, ha continuato ad essere impiegato presso il Comando Aeroporto di Piacenza nelle medesime funzioni di autotrasportatore e carburantista, prolungando la propria esposizione quotidiana a sostanze altamente tossiche (ad es. benzene).
In tale contesto il Sottufficiale ricorrente per il primo periodo (11.01.2003-18.03.2003), con la qualifica di “Addetto al Nucleo Autotrasporti”, presso il 2° R.O.A. (Reparto Operativo) Autonomo di Pristina svolgeva compiti di trasporto carburanti, traporto materiali e traporto persone; nel secondo periodo (19.03.2003-11.04.2003), sempre in qualità di membro della medesima missione internazionale di pace, con qualifica di Addetto Sezione Autotrasporti G.S.G. presso il 1° R.O.A. Reparto Operativo Autonomo di Djakovica, svolgeva mansioni di trasporto personale e materiale, sempre al fine di rifornire il contingente italiano.
Tutti i servizi erano svolti h 24, dotati di armi leggere (pistola “Beretta”), dopo adeguato addestramento.
Rientrato dalla missione, in data 01.04.2016 al Sergente Maggiore Capo -OMISSIS- veniva diagnosticato un “Linfoma non HodgKin B follicolare grado B”.
I.I. Avverso i provvedimenti epigrafati, con i quali il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha espresso parere di non dipendenza da causa di servizio della patologia suindicata e per l’effetto, contestualmente, il Ministero della Difesa ha rigettato la relativa istanza e rigettata la richiesta di l’equo indennizzo, è insorto il Sergente Maggiore Capo -OMISSIS- con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
1) INVALIDITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 SS. E 11 COMMI 3-4 D.P.R. N. 461/ 2001 PER ASSOLUTA CARENZA E INSUFFICIENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE NONCHÉ PER ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ERRORE SUI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAZIONALITÀ INCONGRUITA’ E PERPLESSITÀ DELL’AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA MOTIVAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 3 E 10 BIS DELLA L. N.241/1990 NONCHÉ DELL’ART. 14 DPR 461/01 –ILLEGITTIMITA’ E/O ECCESSO DI POTERE.
2) VIOLAZIONE ART.9 COMMA 2 D.P.R. N. 394/1994 PER ASSOLUTA CARENZA MOTIVAZIONALE DEL DINIEGO DI CONCESSIONE DI EQUO INDENNIZZO.
3) VIOLAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA NONCHÉ DEL TERMINE FINALE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ARTT. 5-14 D.P.R. 461/2001.
Il 30.01.2019 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa, depositando memorie difensive con le quali ha concluso per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 554 del 20 aprile 2021, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero della Difesa ordinandogli di depositare “ una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi esattamente tutti i servizi svolti in Italia e nelle missioni all’estero dal Sergente Maggiore Capo -OMISSIS- e tutte le mansioni specifiche allo stesso affidate; tutta la documentazione pertinente alla relazione di chiarimenti suindicata, precisando altresì la documentazione concretamente esaminata dal C.V.C.S .”
Il 23 settembre 2021 il Ministero della Difesa resistente ha provveduto a dare parziale adempimento all’incombente istruttorio richiesto da questo Tribunale.
II. Con ordinanza collegiale n. 1604/2021, il Collegio, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, necessitando di ulteriori accertamenti istruttori ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Direttore Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, al fine di accertare “ se l’insorgenza della patologia tumorale denunciata nel ricorso possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio specifici legati alla particolare attività lavorativa prestata dal militare ricorrente e, in particolare, all’esposizione (specie durante la gestione e il trasporto) a sostanze tossiche (quali olii, idrocarburi, benzene), e agli altri fattori di rischio specifico indicati nel ricorso” , fissando il termine di 90 giorni per il compimento della Verificazione e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica dell’11 maggio 2022.
Con nota depositata in data 19.01.2022, il Direttore Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dott.ssa Silvana Leo ha comunicato a questo Tribunale che la Verificazione suddetta “ dovrebbe essere affidata al Responsabile dell’Unità Operativa di Ematologia del medesimo Nosocomio ” (competente “ratione materiae” per la diagnosi de qua).
Con ulteriore ordinanza collegiale n. 262 del 14 febbraio 2022, questo Tribunale, rilevando che la causa necessita degli accertamenti istruttori indicati nell’ordinanza collegiale n. 1604/2021, ut supra indicata ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata - in sostituzione del Verificatore precedentemente nominato - al Direttore Responsabile dell’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce (competente “ratione materiae” per la diagnosi de qua), al fine di accertare se l’insorgenza della patologia tumorale denunciata nel ricorso possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio specifici legati alla particolare attività lavorativa prestata dal militare ricorrente e, in particolare, all’esposizione (specie durante la gestione e il trasporto) a sostanze tossiche (quali olii, idrocarburi, benzene), e agli altri fattori di rischio specifico indicati nel ricorso, fissando il termine di 60 giorni per il deposito della relazione finale di Verificazione.
Il 28.04.2022 il predetto Verificatore, da ultimo, incaricato dal Tribunale ha depositato la relazione finale di Verificazione.
II.I. Tuttavia, con apposita memoria difensiva, parte ricorrente ha eccepito, in relazione alla relazione di Verificazione suindicata, una gravissima violazione del contraddittorio e dell’iter previsto dall’art. 67 C.P.A., espressamente richiamato nell’ordinanza n. 262/2022, non avendo il Verificatore espletato le formalità ivi indicate, avendo omesso di comunicare la data di inizio delle operazioni peritali, non avendo consentito la nomina di un proprio C.T.P. e di produrre ulteriore documentazione, avendo altresì omesso di inviare la bozza della relazione di Verificazione per eventuali osservazioni.
III. Ciò premesso, essendo la suddetta relazione di Verificazione depositata in data 28 aprile 2022 affetta da nullità, stante l’assenza delle formalità (di garanzia del contraddittorio) indicate nella citata ordinanza collegiale n. 262/2022, dispone il Tribunale che il medesimo Verificatore già incaricato Direttore Responsabile dell’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dott. Nicola Di Renzo, provveda alla rituale rinnovazione delle operazioni di Verificazione al fine di accertare se l’insorgenza della patologia tumorale denunciata nel ricorso possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio specifici legati alla particolare attività lavorativa prestata dal militare ricorrente e, in particolare, all’esposizione (specie durante la gestione e il trasporto) a sostanze tossiche (quali olii, idrocarburi, benzene), e agli altri fattori di rischio specifico indicati nel ricorso.
Per il compimento della Verificazione si fissa il nuovo termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della presente ordinanza istruttoria.
Il Verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di Verificazione.
Il Verificatore, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso verificatore (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di verificazione.
Il Verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dispone che il Verificatore già incaricato Direttore Responsabile dell’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dott. Nicola Di Renzo provveda alla rituale rinnovazione della Verificazione di cui sopra, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo alla pubblica udienza del 13 dicembre 2022.
Si comunichi alle parti e al Verificatore.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO