Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.5030/2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5030/2022 R.G. riservata in decisione in data 13.12.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PRANDATO CLAUDIA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Mede, Corso Vittorio Veneto n. 64
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FASSARDI ANNA e con domicilio eletto CP_1 C.F._2 in Pavia Viale Libertà 25
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“1. affidare i figli minorenni in modo condiviso a entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre;
2. disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli compatibilmente con le loro eIGenze di studio, ricreative e di salute, quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto dei suoi impegni, nonché a fine
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i genitori trascorreranno le festività annuali in base al principio dell'alternanza. Per le vacanze estive, il padre trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con i figli. I genitori – entro il 30 giugno di ogni anno - dovranno comunicarsi reciprocamente la località individuata per le vacanze e il periodo in cui porteranno con sé i minori, favorendo – in caso di disaccordo relativamente al periodo prescelto - il diritto dei minori a trascorrere un periodo di villeggiatura. Decorso tale termine, il genitore che non avrà comunicato nulla al riguardo potrà portare con sé i figli solamente nel residuale periodo;
3. porre in capo al IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento di entrambi i figli e , la somma di Euro 600,00 (in ragione di Euro 300,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio) annualmente rivalutabile, entro il giorno 15 di ogni mese, o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito di espletanda istruttoria, mediante pagamento effettuato dal datore di lavoro del IG. CP_1
(attualmente corr. in Gravellona Lomellina, Via Lega Lombarda n. 8) in favore della ricorrente e Controparte_2 previa trattenuta dalla retribuzione mensilmente maturata dal medesimo, con la precisazione che la mancata percezione della retribuzione, per qualsiasi causa dovuta, non esonera l'obbligato a contribuire al mantenimento della prole;
4. ripartire le spese straordinarie tra i coniugi in misura del 50% ciascuno in applicazione del Protocollo del
Tribunale di Pavia;
5. disporre che l'Assegno Unico Inps (o equipollenti sostegni economici a beneficio della prole) venga attribuito in via esclusiva alla IG.ra quale madre collocataria dei figli;
Parte_1
6. obbligare entrambi i coniugi a rilasciare il proprio consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori.
Con vittoria di spese e onorari”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“I figli minorenni vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente alle eIGenze di studio ed alle condizioni di salute degli stessi, nonché compatibilmente con le eIGenze lavorative del padre, il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 17.30 alle ore 21.00; a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 18,00 della domenica prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione della madre;
i figli trascorreranno il giorno di Natale e S. EF con
i genitori ad anni alterni;
Capodanno e l'Epifania ad anni alterni;
il giorno di Pasqua ad anni alterni;
quindici giorni anche non consecutivi nel corso del mese di agosto con impegno delle parti a concordarli entro il 30 giugno di ogni anno;
3. il padre si impegna a versare a titolo di concorso per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, il predetto importo sarà soggetto alla annuale
pagina 2 di 5 rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
il padre si obbliga, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie riguardanti entrambi i figli, secondo i criteri stabiliti nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.
Con vittoria di spese e onorari della presente causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che con sentenza non definitiva n. 362/24 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle condizioni di affido della prole, inoltre, considerato anche l'accordo sul punto, va confermato l'affido condiviso dei figli minori figlia (nata il 16.2013) e (nato il [...]) tra i genitori e il loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente con la madre.
In ordine al diritto-dovere del resistente di frequentare i figli, viene, altresì, recepito il regime di frequentazione in atto, stabilito con l'ordinanza presidenziale del 23.6.2023, per cui va previsto che le frequentazioni tra loro avvengano a weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 18,00 della domenica oltre che infrasettimanalmente secondo accordi diretti con la ricorrente, tenuto conto delle eIGenze e degli impegni scolastici e sportivi dei minori;
i figli trascorreranno, altresì, metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, ad anni alterni, oltre che almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per la decisione sulla misura dell'assegno di mantenimento per i figli da porre a carico del padre e sulle spese extra-assegno, vanno tenuti in conto gli elementi di giudizio che seguono, quali emergono dai documenti depositati dalle parti, da ritenere ammissibili e rilevanti per il presente giudizio.
Entrambe le parti beneficiano di una posizione lavorativa stabile, in particolare il resistente lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile, al netto dell'importo mensile di 500,00 euro erogato direttamente dal datore di lavoro alla ricorrente, pari a circa 1.300,00 euro (v. doc. n. 12, 13, 14); invero, dalle CU prodotte si evidenzia un reddito netto per l'anno 2024 pari a 20.045,72 euro (v. doc. n. 2 e 3) e, tuttavia, il resistente ha dedotto il calo dei propri redditi mensili a causa dell'attivazione da parte del datore di lavoro della
Cassa integrazione aziendale per cui alcune buste paga riportano compensi inferiori (v. doc. n. 1). Il resistente, del resto, non sopporta costi abitativi e convive con la compagna con la quale è verosimile ritenere che ripartisca le spese quotidiane. Inoltre, va considerato che lo stesso ha solo dedotto, ma non provato, di dover sostenere ulteriori costi derivanti dalla nascita della figlia avuta con la compagna e nata il [...] e, tuttavia, va rilevato che anche la ricorrente in data 17/5/2024 ha avuto un figlio dall'attuale compagno ed è gravata, pur se insieme allo stesso con questa convivente, dal pagamento di un canone mensile di locazione di 600 € (v. doc. n. 7) per l'immobile nel quale vive insieme alla prole.
La ricorrente, del resto, ha dichiarato di lavorare stabilmente con retribuzione netta mensile di 1.400,00 euro,
pagina 3 di 5 circostanza che trova conferma nelle ultime certificazioni reddituali prodotte (v. CU 2024 in cui per l'anno 2023 si evidenzia un reddito netto di euro 18.543,92).
Ebbene, alla luce delle evidenze indicate, tenendo comunque conto del maggior tempo di permanenza dei figli presso la madre e dei conseguenti maggiori oneri sulla stessa gravanti, considerate, altresì, le accresciute eIGenze dei figli rispetto all'epoca della separazione ma anche il fatto che la ricorrente percepisce in via esclusiva l'assegno unico e universale (pari ad attuali 420,00 euro mensili), quanto alla misura del contributo da porre a carico di per il mantenimento dei figli il Tribunale ritiene congrua all'attualità quella di € 500,00 CP_1
(cinquecento/00), già stabilita con i provvedimenti presidenziali. Tale somma dovrà essere corrisposta alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a Parte_1 decorrere dal mese di maggio 2026.
Va, altresì, confermato a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, alla ricorrente le spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, infine, previsto che la ricorrente continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
Va, altresì, confermato l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del resistente di quanto dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli, considerato il non contestato parziale suo inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento della prole e la necessità di assicurare i regolari futuri pagamenti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del fatto che non si è svolta attività istruttoria orale, devono essere compensate considerato il sostanziale accordo tra i coniugi in ordine alla domanda di divorzio e alle condizioni di affido dei figli e della reciproca soccombenza in merito alla misura del contributo per il mantenimento della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso depositato Parte_1 il 13 novembre 2022 e notificato a , così decide, richiamata la propria sentenza non definitiva n. CP_1
362/2024 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti:
1) Affida i figli minori (nata il 16.2013) e (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) quanto al regime di frequentazione con i figli minori richiama quanto indicato in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a , in via anticipata entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a maggio 2026;
4) conferma l'ordine al datore di lavoro del resistente di versare direttamente a Controparte_2 [...]
l'importo mensile di 500,00 euro, sottraendolo a quanto dovuto al proprio dipendente Pt_1 CP_1
pagina 4 di 5 ; CP_1
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese extra assegno da CP_1 individuare e corrispondere secondo quanto indicato nel Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale;
6) dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
7) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di conIGlio del 6.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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