Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio eletto presso il suo studio Laura, in AN, c.so Lodi,76;
contro
ER AN - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IL Enrica Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in AN, viale Romagna, 26;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato dall’ER, ricevuto in data 05.01.2025, di rigetto della richiesta di subentro nell’assegnazione dell’appartamento sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti connessi, antecedenti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ER AN - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe l’ER ha rigettato, in applicazione dell’art. 21, reg.reg. n. 4/2017, la richiesta di subentro presentata dal sig. -OMISSIS- nell’appartamento ERP locato alla madre, la sig.ra -OMISSIS-, in quanto quest’ultima è deceduta a meno di dodici mesi dalla data di decorrenza dell’ampliamento del nucleo familiare a favore del sig. -OMISSIS- e della moglie, autorizzato dall’ER dal 22.1.2024.
Il sig. -OMISSIS- ne ha domandato l’annullamento per i seguenti motivi:
I . applicabilità dell’art 21 comma 1 paragrafo b) r.r. n. 4/2017; violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione;
II. difetto di motivazione;
III. difetto di istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’ER AN – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento con cui è stato autorizzato l’ampliamento del nucleo familiare ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 1 bis del R.R. 4/2017, qualificando il sig. -OMISSIS- quale discendente di primo grado della sig.ra -OMISSIS-.
All’udienza del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di rito sollevata dall’ER, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.
Con tre motivi viene contestata l’illegittimità del provvedimento per il mancato riconoscimento della convivenza del sig. -OMISSIS- con la madre a decorrere dall’anno dal 2007, quale risulta dal certificato di residenza depositato in giudizio: tale fatto sarebbe stato noto all’ER, tant’è che il sig. -OMISSIS- ha pagato il debito della madre per canoni di locazione e non avrebbe ricevuto alcuna segnalazione da parte dell’Ente.
Ad avviso del ricorrente, troverebbe, pertanto, applicazione la previsione dettata alla lettera b) dell’art. 21, c. 1, reg. reg. n. 4/2017 - che consente il subentro in caso di accrescimento naturale o legittimo del nucleo familiare e la continua convivenza fino al momento del decesso del titolare del contratto di locazione - e non alla lettera b bis).
Il provvedimento sarebbe altresì viziato per difetto di motivazione e di istruttoria: l’ER si è limitato ad applicare la previsione dettata all’art. 21, lett. b bis), reg. reg. n. 4/2017, senza esporre i motivi della mancata applicazione della lett. b), che avrebbe, invece, portato all’accoglimento della domanda.
Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.
Il subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP è disciplinato all’art. 12, l. reg. Lombardia n. 16/2016, ai sensi del quale “ il diritto di subentro nell'alloggio sociale è consentito ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio sociale per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione o provvedimento dell'autorità giudiziaria. In caso di decesso o di uscita volontaria dal nucleo familiare dell’assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che siano presenti nel nucleo familiare all’atto dell’assegnazione o l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso o l’uscita volontaria e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici ”.
L’art. 21 del regolamento regionale n. 4/2017 regola il diritto al subentro nell’assegnazione disponendo che esso possa essere esercitato dalle seguenti categorie di soggetti:
“ a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso;
b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso;
b bis) i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell’assegnatario ”.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’ER abbia correttamente inquadrato la posizione del sig. -OMISSIS- nella categoria di soggetti di cui alla lettera b bis).
L’alloggio, originariamente assegnato al padre del ricorrente, a seguito del decesso di quest’ultimo è stato assegnato alla sig.ra -OMISSIS-, a far data dal 30.11.2000.
Il sig. -OMISSIS- non faceva parte del nucleo famigliare assegnatario – composto dalla sola sig.ra -OMISSIS- (doc. 2 dell’ER) - e, come risulta dal certificato storico di residenza depositato in giudizio, non ha convissuto continuativamente con la madre dalla data dell’assegnazione dell’alloggio sino al decesso della stessa (doc. 1 del ricorrente), requisito necessario perché possa trovare applicazione la previsione della lettera b) dell’art. 21 del regolamento regionale n. 4/2017, invocata nel ricorso.
La residenza del ricorrente con la madre a decorrere dall’anno 2007 non è sufficiente ad attribuire allo stesso un valido titolo per il subentro nella locazione dell’appartamento.
Invero, la giurisprudenza di questo Tribunale ha a più riprese evidenziato come la convivenza e la residenza che possono costituire titolo per un successivo subentro nella posizione locatizia degli alloggi E.R.P. sono solo ed esclusivamente quelle autorizzate dall’ER (TAR Lombardia, AN, sez. IV, 5 aprile 2011 n. 889; 27 novembre 2020 n. 2337; sent. n. 2885/2022; sent. n. 2359/2024 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza sez. V, sent. n. 7354/2025).
La convivenza autorizzata del sig. -OMISSIS- con la madre ha avuto inizio solamente con il provvedimento con cui, in data 5.2.2024, l’ER ha autorizzato, a decorrere dal 22.1.2024, l’ampliamento del nucleo familiare (doc. 7 dell’ER).
Legittimamente quindi l’ER ha negato il subentro, essendo il decesso della madre del ricorrente intervenuto prima del decorso del termine di dodici mesi dall’autorizzazione, richiesto alla lettera b bis); stante la carenza del requisito, non può ritenersi necessaria alcuna ulteriore motivazione o attività istruttoria.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone nominate nel ricorso.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD US, Presidente
IL TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TA | AR AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.