TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1404
TAR
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
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Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale n. 4/2017

    Il Collegio ha ritenuto che la convivenza del ricorrente con la madre fosse iniziata solo successivamente all'autorizzazione dell'ampliamento del nucleo familiare da parte dell'ER, e non fosse continuativa dalla data di assegnazione dell'alloggio. La giurisprudenza richiamata sottolinea la necessità che la convivenza sia autorizzata dall'ER per costituire titolo valido al subentro. Il decesso della madre è avvenuto prima del decorso dei dodici mesi richiesti dalla lettera b bis).

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che, data l'infondatezza nel merito della domanda principale (mancanza dei requisiti per il subentro ai sensi della lettera b)), non fosse necessaria ulteriore motivazione o attività istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1404
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1404
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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