Sentenza 28 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 28/01/2026, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14038 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Roccaforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sulla seguente istanza di accesso agli atti:
A- Richiesta di accesso agli atti per “copia integrale della propria cartella clinica, nonché di tutte le autorizzazioni e/o istanze sottoscritte, presso il C.S.M. di -OMISSIS-, -OMISSIS- per la seguente motivazione: procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale -OMISSIS- di Roma, (nuovo) R.G. N.: (1000)1696/22, prossima udienza il 25/11/2025”, presentata dalla ricorrente in data 22-9-2025
e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione
richiesta con le istanze di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa ER CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sulla propria istanza di accesso inoltrata via pec in data 22 settembre 2025 alla Asl Roma 1.
In particolare, espone la ricorrente che con tale istanza ha richiesto all’Amministrazione intimata di estrarre “/ copia integrale della propria cartella clinica, nonché di tutte le autorizzazioni e/o istanze sottoscritte, presso il C.S.M. di -OMISSIS-, -OMISSIS- per la seguente motivazione: procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale dei Minori di Roma, (nuovo) R.G. N.: (1000)1696/22, prossima udienza il 25/11/2025 ”.
Rappresenta ancora come, nonostante un sollecito inviato sempre via pec il 24 ottobre 2025, avente identico oggetto, ella non ha ricevuto alcuna risposta.
Si duole pertanto la ricorrente dell’illegittimità per violazione di legge (art. 24 e 97 Cost., artt. 22 e 24 l.n. 241 del 1990) del silenzio serbato dall’Amministrazione ed insiste perché sia dichiarato il suo diritto a poter estrarre copia dei documenti a cui ha richiesto l’accesso.
Si è costituita la ASL 1 che ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione del fatto che “ non risulta l’esistenza di alcuna cartella clinica, men che meno “autorizzazioni e/o istanze sottoscritte presso il C.S.M. di Roma, -OMISSIS- ”.
La resistente ha quindi evidenziato come le uniche informazioni relative alla ricorrente attengono:
“a ) ad alcuni accessi effettuati in altro presidio aziendale e presso altro servizio (TSMREE) nel mese di ottobre 2023 e ai fini della somministrazione di “test MMPI-2” su richiesta del Tribunale dei Minorenni di -OMISSIS-. Detti test sono stati già oggetto di altra istanza di accesso cui è seguito il giudizio NRG 4728/24, per asserito silenzio-rifiuto, conclusosi con sentenza n. 18647/24 di rigetto;
b) un accesso presso il presidio indicato di -OMISSIS-, richiesto dalla -OMISSIS-, risalente al 7.10.2020, in occasione del quale l’odierna ricorrente chiese una certificazione che non era possibile rilasciare; il Servizio, tuttavia, dava alla Signora la disponibilità a dei “colloqui di supporto” nell’ambito di un “Percorso Salute Mentale Perinatale”, disponibilità cui la Sig.ra -OMISSIS- non dette seguito, come da comunicazione via email del 14.7.2020 ”.
La ASL ha pure depositato nota a firma del -OMISSIS- contenente attestazione delle circostanze sopra rappresentate.
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto alla richiesta sub a) risulta corretto il richiamo alla precedente decisione di rigetto di questo TAR, che ha accertato l’infondatezza del ricorso proposto alla medesima ASL per il rilascio di “test MMPI-2” per non essere gli stessi nella disponibilità dell’ente.
Con riferimento all’intera domanda va quindi osservato come “ Presupposto indefettibile per azionare la pretesa all'accesso a documenti amministrativi è la materiale esistenza del documento oggetto di istanza. L'esistenza del provvedimento o dell'atto rappresenta invero un prius logico rispetto ad ogni altra valutazione concernente la strumentalità della richiesta di accesso, ovvero l'ammissibilità dell'istanza sotto il profilo della sufficiente specificazione”. (Consiglio di Stato sez. III, 10/07/2025, n.6037).
Sebbene sia possibile che il privato non conosca gli estremi dell'atto a cui riferisce la propria istanza, ovvero può ignorare se un determinato atto o provvedimento sia stato emanato, ciò che esclude la genericità dell’istanza priva dei detti riferimenti, rimane il dato che “a fronte dell'esplicita negazione dell'Amministrazione circa l'esistenza o l'emanazione di un atto o di un provvedimento, ed in assenza di una puntuale confutazione - anche attraverso indizi - di una tale negazione da parte del ricorrente, il giudice non può accogliere la domanda, ordinando l'accesso a documenti dei quali non è stata dimostrata una verosimile esistenza, risolvendosi altrimenti la decisione in una statuizione che mai potrebbe essere oggetto di esecuzione ” (Consiglio di Stato sez. III, 10/07/2025, n.6037).
E’ infatti consolidato l’orientamento secondo cui "il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l'Amministrazione abbia della documentazione di cui si chiede l'ostensione; la possibilità di acquisire i documenti, com'è ovvio, postula la materiale detenzione dell'Amministrazione cui è rivolta l'istanza; tale presupposto va acquisito in termini di atto costitutivo della pretesa ostensiva, con la conseguenza che la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni; in assenza di prova della effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta, non è possibile ingiungere ad un'amministrazione di consentire l'accesso ad alcunché, perché si tratterebbe di ordine che risulterebbe per definizione insuscettibile di essere eseguito (Consiglio di Stato, sez. III, 13 dicembre 2023, n. 10751).
Tanto è coerente con la normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'art. 22 della L. n. 241/1990, che al comma 1, lettera d), definisce documento amministrativo " ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse", ed al comma 4 specifica che "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ".
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI TI, Presidente
ER CC, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER CC | RI TI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.