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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente rel. dott. Marco BONCI Giudice dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 55/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Margherita Ivaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente ed
, codice fiscale , nato a [...] il 1° settembre Controparte_1 C.F._2 1988, rappresentato e difeso dall'avv. ROSA FASULO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 06/02/2025; oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto). conclusioni
Le parti hanno depositato conclusioni CONGIUNTE come di seguito riportate:
1) la figlia continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 sulla medesima congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione per la figlia per le quali i genitori potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta;
2) verrà collocata prevalentemente presso la propria madre con la quale manterrà, Per_1 altresì, la propria residenza anagrafica;
i genitori si obbligano a darsi reciproca comunicazione qualora dovessero modificare la propria residenza, ferme restando le limitazioni di Legge quanto al cambio di residenza della minore che necessitano del preventivo accordo dell'altro genitore;
3) i genitori si impegnano a collaborare con il massimo rispetto reciproco e nella massima armonia tra loro, al fine soprattutto di soddisfare le esigenze della bambina nel corso del tempo;
4) la casa familiare di Acqui Terme, Via Crenna, 55, di proprietà del nonno materno, viene assegnata alla madre con gli arredi presenti ed ivi la medesima continuerà ad abitare unitamente alla figlia;
5) il padre, SI , si obbliga a versare alla madre, SIa , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese la somma pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT annuale di Legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia nonché il 50% Per_1 della mensa scolastica per la figlia;
il suddetto versamento, facendo salvi diversi accordi tra gli odierni ricorrenti, avverrà sull'IBAN già noto al signor ed intestato alla OR;
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 6 6) gli odierni ricorrenti si ripartiranno al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie extra assegno per la figlia (includendo la mensa scolastica), secondo le linee guida contenute nel Protocollo in Per_1 uso presso il Tribunale di Alessandria del 20.07.2016 e che in questa sede, per completezza, si riporta:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. le tasse e le assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b. i libri di testo e il materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c. le gite scolastiche senza pernottamento e d. l'abbonamento per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo a. le tasse scolastiche, le rette e le assicurazioni imposte da istituti privati;
b. le tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c. i corsi di specializzazione e master;
d. le gite scolastiche con pernottamento;
e. i corsi di recupero e le lezioni private, f. l'alloggio e le relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b. il pre-scuola e il doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c. le spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d. le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e) le spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori a. i corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b. le spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o del genitore;
c. i viaggi e le vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d. il centro ricreativo estivo ed il gruppo estivo;
e) il soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi e le spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - le spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, così come anche i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche, in quanto prescritte. - I conteggi di dare/avere dovranno, salvo diverso accordo, essere effettuati con cadenza mensile;
- se uno dei due genitori anticipa l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione dell'opportuno giustificativo, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata;
7) facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti, che tengano sempre conto del primario interesse della minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti, i genitori concordano il seguente calendario di frequentazione/permanenza della figlia: la minore in Persona_2 settimana, trascorrerà due giorni consecutivi con il padre (concordati entro il 20 di ogni mese, in ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori) comprensivi di pernottamento, dalle ore 12,00 del primo giorno (ovvero dall'uscita dell'asilo/scuola o del centro estivo) fino alle ore 19,00 del giorno successivo. I fine settimana saranno trascorsi da con l'uno o l'altro genitore, in maniera alternata;
i Per_1 giorni vengono determinati dai genitori a seconda dei turni lavorativi degli stessi (venerdì e sabato oppure sabato e domenica) sempre entro il 20 di ogni mese ed in ogni caso dalle ore 12,00 del primo giorno fino alle ore 21,00 (o comunque nel dopo cena) del secondo giorno. I suddetti pernottamenti dovranno tenere conto delle esigenze e del volere della minore in ragione anche dell'età e della capacità decisionale, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Il giorno di Natale sarà trascorso con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; il giorno dell'Epifania in maniera alternata. Durante le vacanze natalizie trascorrerà gli ulteriori giorni di vacanza, con l'uno e l'altro genitore, Per_1 anche non consecutivamente, purché con tempi paritetici e da concordarsi entro il 1° dicembre di ogni anno. Il compleanno della bambina verrà trascorso con entrambi i genitori, i quali si accolleranno l'importo della festa al 50% ciascuno;
qualora non dovesse essere possibile tale soluzione vigerà il
pagina 2 di 6 principio dell'alternanza; Il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Tutte le altre festività civili o religiose nel corso dell'anno verranno trascorse da Per_1 con ciascun genitore in maniera alternata e ove possibile quando ci sono più giorni consecutivi di festa, i medesimi verranno trascorsi dalla bambina per metà con un genitore e per metà con l'altro genitore. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive;
periodo da concordarsi tra i genitori, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura, nonché eventuali rilevanti trasferimenti da un posto ad un altro nonché il numero della struttura nella quale il genitore in questione si trova con la minore;
in tale periodo, il genitore che non si trova con Per_1 potrà sentire la bambina almeno una volta al giorno con chiamate e/o videochiamate indicativamente alle ore 19,00 (ora di cena).
In considerazione del fatto che il SI è solito trascorrere la prima settimana di novembre in CP_1 provincia di Potenza, dai propri genitori, laddove non ci siano impegni scolastici, il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti, da concordarsi con la SIa e da trascorrere entro fine anno. Laddove per impegni personali, o di lavoro, il Pt_1 sig. differisca e/o anticipi ad altro periodo dell'anno la permanenza presso i propri Controparte_1 genitori in provincia di Potenza, per una settimana, varranno le medesime condizioni, ovvero il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti da concordarsi con la sig.ra e da trascorrere entro fine anno. I genitori si impegnano a darsi Pt_1 reciproco preavviso in tempo utile di eventuali ritardi e/o impedimenti nel rispettare gli orari ed i giorni stabiliti, nonché a fare tutto il necessario affinché anche in futuro, segua con regolarità Per_1 le proprie attività ludiche e/o sportive e/o scolastiche e/o ricreative. 8) I genitori si impegnano a far mantenere a idonei rapporti con entrambe le rispettive Per_1 famiglie di origine.
9) i genitori si rilasciano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per la minore.
10) L'Assegno Unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100% con espressa dispensa del padre alla richiesta di rimborso.
11) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 14/01/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni come riportate in epigrafe.
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità e alle condizioni reddituali delle parti: il padre percepisce un reddito netto annuo di circa 30.000 euro, mentre la madre percepisce un reddito annuo di circa 20.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
Dispone che
1) la figlia sia affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno sulla medesima Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione per la figlia per le quali i genitori potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta;
2) sia collocata prevalentemente presso la propria madre con la quale manterrà, altresì, la Per_1 propria residenza anagrafica;
il Tribunale prende atto pagina 3 di 6 3) i genitori si obbligano a darsi reciproca comunicazione qualora dovessero modificare la propria residenza, ferme restando le limitazioni di Legge quanto al cambio di residenza della minore che necessitano del preventivo accordo dell'altro genitore;
4) i genitori si impegnano a collaborare con il massimo rispetto reciproco e nella massima armonia tra loro, al fine soprattutto di soddisfare le esigenze della bambina nel corso del tempo;
dispone che la casa familiare di Acqui Terme, Via Crenna, 55, di proprietà del nonno materno, venga assegnata alla madre con gli arredi presenti ed ivi la medesima continuerà ad abitare unitamente alla figlia;
dispone che
5) il padre, SI versi alla madre, SIa , entro il giorno 20 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese la somma pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT annuale di Legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , nonché il 50% della mensa Per_1 scolastica per la figlia;
il suddetto versamento, facendo salvi diversi accordi tra gli odierni ricorrenti, avverrà sull'IBAN già noto al signor ed intestato alla OR;
CP_1 Pt_1
6) gli odierni ricorrenti ripartiscano fra di loro i nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie extra assegno per la figlia (includendo la mensa scolastica), secondo le linee Per_1 guida contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria del 20.07.2016 e che in questa sede, per completezza, si riporta: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. le tasse e le assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b. i libri di testo e il materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c. le gite scolastiche senza pernottamento e d. l'abbonamento per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo a. le tasse scolastiche, le rette e le assicurazioni imposte da istituti privati;
b. le tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c. i corsi di specializzazione e master;
d. le gite scolastiche con pernottamento;
e. i corsi di recupero e le lezioni private, f. l'alloggio e le relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b. il pre-scuola e il doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c. le spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d. le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e) le spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori a. i corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b. le spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o del genitore;
c. i viaggi e le vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d. il centro ricreativo estivo ed il gruppo estivo;
e) il soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi e le spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - le spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, così come anche i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche, in quanto prescritte. - I conteggi di dare/avere dovranno, salvo diverso accordo, essere effettuati con cadenza mensile;
- se uno dei due genitori anticipa l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione dell'opportuno giustificativo, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata;
dispone altresì che
7) facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti, che tengano sempre conto del primario interesse della minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti, i genitori frequentino la minore secondo il seguente calendario: la minore in settimana, trascorrerà due giorni Persona_2
pagina 4 di 6 consecutivi con il padre (concordati entro il 20 di ogni mese, in ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori) comprensivi di pernottamento, dalle ore 12,00 del primo giorno (ovvero dall'uscita dell'asilo/scuola o del centro estivo) fino alle ore 19,00 del giorno successivo. I fine settimana saranno trascorsi da , con l'uno o l'altro genitore, in maniera alternata;
i giorni Per_1 vengono determinati dai genitori a seconda dei turni lavorativi degli stessi (venerdì e sabato oppure sabato e domenica) sempre entro il 20 di ogni mese ed in ogni caso dalle ore 12,00 del primo giorno fino alle ore 21,00 (o comunque nel dopo cena) del secondo giorno. I suddetti pernottamenti dovranno tenere conto delle esigenze e del volere della minore in ragione anche dell'età e della capacità decisionale, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Il giorno di Natale sarà trascorso con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; il giorno dell'Epifania in maniera alternata. Durante le vacanze natalizie trascorrerà gli ulteriori giorni di vacanza, con l'uno e l'altro genitore, anche non Per_1 consecutivamente, purché con tempi paritetici e da concordarsi entro il 1° dicembre di ogni anno. Il compleanno della bambina verrà trascorso con entrambi i genitori, i quali si accolleranno l'importo della festa al 50% ciascuno;
qualora non dovesse essere possibile tale soluzione vigerà il principio dell'alternanza; Il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Tutte le altre festività civili o religiose nel corso dell'anno verranno trascorse da con ciascun Per_1 genitore in maniera alternata e ove possibile quando ci sono più giorni consecutivi di festa, i medesimi verranno trascorsi dalla bambina per metà con un genitore e per metà con l'altro genitore. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive;
Per_1 periodo da concordarsi tra i genitori, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura, nonché eventuali rilevanti trasferimenti da un posto ad un altro nonché il numero della struttura nella quale il genitore in questione si trova con la minore;
in tale periodo, il genitore che non si trova con potrà sentire Per_1 la bambina almeno una volta al giorno con chiamate e/o videochiamate indicativamente alle ore 19,00
(ora di cena).
In considerazione del fatto che il SI è solito trascorrere la prima settimana di novembre in CP_1 provincia di Potenza, dai propri genitori, laddove non ci siano impegni scolastici, il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti, da concordarsi con la
SIa e da trascorrere entro fine anno. Laddove per impegni personali, o di lavoro, il sig. Pt_1 differisca e/o anticipi ad altro periodo dell'anno la permanenza presso i propri Controparte_1 genitori in provincia di Potenza, per una settimana, varranno le medesime condizioni, ovvero il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti da concordarsi con la sig.ra e da trascorrere entro fine anno. I genitori si impegnano a darsi Pt_1 reciproco preavviso in tempo utile di eventuali ritardi e/o impedimenti nel rispettare gli orari ed i giorni stabiliti, nonché a fare tutto il necessario affinché , anche in futuro, segua con regolarità le Per_1 proprie attività ludiche e/o sportive e/o scolastiche e/o ricreative. Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
8) I genitori si impegnano a far mantenere a idonei rapporti con entrambe le rispettive famiglie Per_1 di origine.
9) i genitori si rilasciano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per la minore.
10) L'Assegno Unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100% con espressa dispensa del padre alla richiesta di rimborso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, lì 02 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente rel. dott. Marco BONCI Giudice dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 55/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Margherita Ivaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente ed
, codice fiscale , nato a [...] il 1° settembre Controparte_1 C.F._2 1988, rappresentato e difeso dall'avv. ROSA FASULO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 06/02/2025; oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto). conclusioni
Le parti hanno depositato conclusioni CONGIUNTE come di seguito riportate:
1) la figlia continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 sulla medesima congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione per la figlia per le quali i genitori potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta;
2) verrà collocata prevalentemente presso la propria madre con la quale manterrà, Per_1 altresì, la propria residenza anagrafica;
i genitori si obbligano a darsi reciproca comunicazione qualora dovessero modificare la propria residenza, ferme restando le limitazioni di Legge quanto al cambio di residenza della minore che necessitano del preventivo accordo dell'altro genitore;
3) i genitori si impegnano a collaborare con il massimo rispetto reciproco e nella massima armonia tra loro, al fine soprattutto di soddisfare le esigenze della bambina nel corso del tempo;
4) la casa familiare di Acqui Terme, Via Crenna, 55, di proprietà del nonno materno, viene assegnata alla madre con gli arredi presenti ed ivi la medesima continuerà ad abitare unitamente alla figlia;
5) il padre, SI , si obbliga a versare alla madre, SIa , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese la somma pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT annuale di Legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia nonché il 50% Per_1 della mensa scolastica per la figlia;
il suddetto versamento, facendo salvi diversi accordi tra gli odierni ricorrenti, avverrà sull'IBAN già noto al signor ed intestato alla OR;
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 6 6) gli odierni ricorrenti si ripartiranno al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie extra assegno per la figlia (includendo la mensa scolastica), secondo le linee guida contenute nel Protocollo in Per_1 uso presso il Tribunale di Alessandria del 20.07.2016 e che in questa sede, per completezza, si riporta:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. le tasse e le assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b. i libri di testo e il materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c. le gite scolastiche senza pernottamento e d. l'abbonamento per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo a. le tasse scolastiche, le rette e le assicurazioni imposte da istituti privati;
b. le tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c. i corsi di specializzazione e master;
d. le gite scolastiche con pernottamento;
e. i corsi di recupero e le lezioni private, f. l'alloggio e le relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b. il pre-scuola e il doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c. le spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d. le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e) le spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori a. i corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b. le spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o del genitore;
c. i viaggi e le vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d. il centro ricreativo estivo ed il gruppo estivo;
e) il soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi e le spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - le spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, così come anche i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche, in quanto prescritte. - I conteggi di dare/avere dovranno, salvo diverso accordo, essere effettuati con cadenza mensile;
- se uno dei due genitori anticipa l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione dell'opportuno giustificativo, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata;
7) facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti, che tengano sempre conto del primario interesse della minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti, i genitori concordano il seguente calendario di frequentazione/permanenza della figlia: la minore in Persona_2 settimana, trascorrerà due giorni consecutivi con il padre (concordati entro il 20 di ogni mese, in ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori) comprensivi di pernottamento, dalle ore 12,00 del primo giorno (ovvero dall'uscita dell'asilo/scuola o del centro estivo) fino alle ore 19,00 del giorno successivo. I fine settimana saranno trascorsi da con l'uno o l'altro genitore, in maniera alternata;
i Per_1 giorni vengono determinati dai genitori a seconda dei turni lavorativi degli stessi (venerdì e sabato oppure sabato e domenica) sempre entro il 20 di ogni mese ed in ogni caso dalle ore 12,00 del primo giorno fino alle ore 21,00 (o comunque nel dopo cena) del secondo giorno. I suddetti pernottamenti dovranno tenere conto delle esigenze e del volere della minore in ragione anche dell'età e della capacità decisionale, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Il giorno di Natale sarà trascorso con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; il giorno dell'Epifania in maniera alternata. Durante le vacanze natalizie trascorrerà gli ulteriori giorni di vacanza, con l'uno e l'altro genitore, Per_1 anche non consecutivamente, purché con tempi paritetici e da concordarsi entro il 1° dicembre di ogni anno. Il compleanno della bambina verrà trascorso con entrambi i genitori, i quali si accolleranno l'importo della festa al 50% ciascuno;
qualora non dovesse essere possibile tale soluzione vigerà il
pagina 2 di 6 principio dell'alternanza; Il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Tutte le altre festività civili o religiose nel corso dell'anno verranno trascorse da Per_1 con ciascun genitore in maniera alternata e ove possibile quando ci sono più giorni consecutivi di festa, i medesimi verranno trascorsi dalla bambina per metà con un genitore e per metà con l'altro genitore. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_1 anche non consecutive;
periodo da concordarsi tra i genitori, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura, nonché eventuali rilevanti trasferimenti da un posto ad un altro nonché il numero della struttura nella quale il genitore in questione si trova con la minore;
in tale periodo, il genitore che non si trova con Per_1 potrà sentire la bambina almeno una volta al giorno con chiamate e/o videochiamate indicativamente alle ore 19,00 (ora di cena).
In considerazione del fatto che il SI è solito trascorrere la prima settimana di novembre in CP_1 provincia di Potenza, dai propri genitori, laddove non ci siano impegni scolastici, il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti, da concordarsi con la SIa e da trascorrere entro fine anno. Laddove per impegni personali, o di lavoro, il Pt_1 sig. differisca e/o anticipi ad altro periodo dell'anno la permanenza presso i propri Controparte_1 genitori in provincia di Potenza, per una settimana, varranno le medesime condizioni, ovvero il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti da concordarsi con la sig.ra e da trascorrere entro fine anno. I genitori si impegnano a darsi Pt_1 reciproco preavviso in tempo utile di eventuali ritardi e/o impedimenti nel rispettare gli orari ed i giorni stabiliti, nonché a fare tutto il necessario affinché anche in futuro, segua con regolarità Per_1 le proprie attività ludiche e/o sportive e/o scolastiche e/o ricreative. 8) I genitori si impegnano a far mantenere a idonei rapporti con entrambe le rispettive Per_1 famiglie di origine.
9) i genitori si rilasciano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per la minore.
10) L'Assegno Unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100% con espressa dispensa del padre alla richiesta di rimborso.
11) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 14/01/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni come riportate in epigrafe.
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità e alle condizioni reddituali delle parti: il padre percepisce un reddito netto annuo di circa 30.000 euro, mentre la madre percepisce un reddito annuo di circa 20.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
Dispone che
1) la figlia sia affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno sulla medesima Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di vita quotidiana/ordinaria amministrazione per la figlia per le quali i genitori potranno esercitare tale responsabilità in maniera disgiunta;
2) sia collocata prevalentemente presso la propria madre con la quale manterrà, altresì, la Per_1 propria residenza anagrafica;
il Tribunale prende atto pagina 3 di 6 3) i genitori si obbligano a darsi reciproca comunicazione qualora dovessero modificare la propria residenza, ferme restando le limitazioni di Legge quanto al cambio di residenza della minore che necessitano del preventivo accordo dell'altro genitore;
4) i genitori si impegnano a collaborare con il massimo rispetto reciproco e nella massima armonia tra loro, al fine soprattutto di soddisfare le esigenze della bambina nel corso del tempo;
dispone che la casa familiare di Acqui Terme, Via Crenna, 55, di proprietà del nonno materno, venga assegnata alla madre con gli arredi presenti ed ivi la medesima continuerà ad abitare unitamente alla figlia;
dispone che
5) il padre, SI versi alla madre, SIa , entro il giorno 20 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese la somma pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), con rivalutazione ISTAT annuale di Legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , nonché il 50% della mensa Per_1 scolastica per la figlia;
il suddetto versamento, facendo salvi diversi accordi tra gli odierni ricorrenti, avverrà sull'IBAN già noto al signor ed intestato alla OR;
CP_1 Pt_1
6) gli odierni ricorrenti ripartiscano fra di loro i nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie extra assegno per la figlia (includendo la mensa scolastica), secondo le linee Per_1 guida contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria del 20.07.2016 e che in questa sede, per completezza, si riporta: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. le tasse e le assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b. i libri di testo e il materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c. le gite scolastiche senza pernottamento e d. l'abbonamento per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo a. le tasse scolastiche, le rette e le assicurazioni imposte da istituti privati;
b. le tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c. i corsi di specializzazione e master;
d. le gite scolastiche con pernottamento;
e. i corsi di recupero e le lezioni private, f. l'alloggio e le relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo a. un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b. il pre-scuola e il doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c. le spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d. le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e) le spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori a. i corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b. le spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o del genitore;
c. i viaggi e le vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d. il centro ricreativo estivo ed il gruppo estivo;
e) il soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi e le spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - le spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, così come anche i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche, in quanto prescritte. - I conteggi di dare/avere dovranno, salvo diverso accordo, essere effettuati con cadenza mensile;
- se uno dei due genitori anticipa l'intera spesa necessaria o, in ogni caso, sostenuta con accordo dell'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al primo, entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione dell'opportuno giustificativo, la quota di sua spettanza per la spesa effettuata;
dispone altresì che
7) facendo in ogni caso salvi differenti accordi tra le parti, che tengano sempre conto del primario interesse della minore, nonché degli impegni lavorativi degli odierni ricorrenti, i genitori frequentino la minore secondo il seguente calendario: la minore in settimana, trascorrerà due giorni Persona_2
pagina 4 di 6 consecutivi con il padre (concordati entro il 20 di ogni mese, in ragione dei turni lavorativi di entrambi i genitori) comprensivi di pernottamento, dalle ore 12,00 del primo giorno (ovvero dall'uscita dell'asilo/scuola o del centro estivo) fino alle ore 19,00 del giorno successivo. I fine settimana saranno trascorsi da , con l'uno o l'altro genitore, in maniera alternata;
i giorni Per_1 vengono determinati dai genitori a seconda dei turni lavorativi degli stessi (venerdì e sabato oppure sabato e domenica) sempre entro il 20 di ogni mese ed in ogni caso dalle ore 12,00 del primo giorno fino alle ore 21,00 (o comunque nel dopo cena) del secondo giorno. I suddetti pernottamenti dovranno tenere conto delle esigenze e del volere della minore in ragione anche dell'età e della capacità decisionale, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Il giorno di Natale sarà trascorso con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; il giorno dell'Epifania in maniera alternata. Durante le vacanze natalizie trascorrerà gli ulteriori giorni di vacanza, con l'uno e l'altro genitore, anche non Per_1 consecutivamente, purché con tempi paritetici e da concordarsi entro il 1° dicembre di ogni anno. Il compleanno della bambina verrà trascorso con entrambi i genitori, i quali si accolleranno l'importo della festa al 50% ciascuno;
qualora non dovesse essere possibile tale soluzione vigerà il principio dell'alternanza; Il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Tutte le altre festività civili o religiose nel corso dell'anno verranno trascorse da con ciascun Per_1 genitore in maniera alternata e ove possibile quando ci sono più giorni consecutivi di festa, i medesimi verranno trascorsi dalla bambina per metà con un genitore e per metà con l'altro genitore. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive;
Per_1 periodo da concordarsi tra i genitori, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura, nonché eventuali rilevanti trasferimenti da un posto ad un altro nonché il numero della struttura nella quale il genitore in questione si trova con la minore;
in tale periodo, il genitore che non si trova con potrà sentire Per_1 la bambina almeno una volta al giorno con chiamate e/o videochiamate indicativamente alle ore 19,00
(ora di cena).
In considerazione del fatto che il SI è solito trascorrere la prima settimana di novembre in CP_1 provincia di Potenza, dai propri genitori, laddove non ci siano impegni scolastici, il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti, da concordarsi con la
SIa e da trascorrere entro fine anno. Laddove per impegni personali, o di lavoro, il sig. Pt_1 differisca e/o anticipi ad altro periodo dell'anno la permanenza presso i propri Controparte_1 genitori in provincia di Potenza, per una settimana, varranno le medesime condizioni, ovvero il padre potrà portare con sé la figlia o recuperare il tempo perduto con due ulteriori pernottamenti da concordarsi con la sig.ra e da trascorrere entro fine anno. I genitori si impegnano a darsi Pt_1 reciproco preavviso in tempo utile di eventuali ritardi e/o impedimenti nel rispettare gli orari ed i giorni stabiliti, nonché a fare tutto il necessario affinché , anche in futuro, segua con regolarità le Per_1 proprie attività ludiche e/o sportive e/o scolastiche e/o ricreative. Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
8) I genitori si impegnano a far mantenere a idonei rapporti con entrambe le rispettive famiglie Per_1 di origine.
9) i genitori si rilasciano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità anche validi per l'espatrio per la minore.
10) L'Assegno Unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100% con espressa dispensa del padre alla richiesta di rimborso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, lì 02 maggio 2025 Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
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