Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 42595
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Sentenza 14 novembre 2024

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La genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 42595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42595
    Data del deposito : 14 novembre 2024

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