CASS
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Massime • 1
La genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 42595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42595 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - LE SC NZ IO CC LB AN PE IE SENTENZA Sui ricorsi presentati da:
1. DO SS, nato a [...] il [...];
2. US AN, nata a [...] il [...];
3. IN JA, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Grosseto del 10 aprile 2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Giordano, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 10 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Grosseto rigettava le richieste di riesame proposte da DO SS, US AN e IN JA avverso il decreto, emesso dal GIP del Tribunale di Grosseto del 18 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo degli automezzi AT CO tg. CA873VR e 60 (di proprietà US), AT CO tg. EL (di proprietà IN) e AT CO tg. CA278DC (di proprietà DO).
2. Avverso l’ordinanza i predetti indagati propongono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi per cassazione.
2.1. Il ricorso di US AN si articola in un unico motivo, in cui si lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge, sottolineandosi che difetta la motivazione sul periculum in mora, necessaria, anche secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte, in caso di sequestro prodromico alla confisca. Mancherebbe, inoltre, la motivazione sulla proporzionalità del sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42595 Anno 2024 Presidente: RA UC Relatore: AN LB Data Udienza: 14/11/2024 2.2. Il ricorso di IN JA si articola in un unico motivo, sovrapponibile (anche graficamente) a quello della US.
2.3. Il ricorso di DO SS si articola in un solo motivo, in cui si lamenta violazione dell’articolo 6 della Convenzione EDU in relazione agli articoli 256 e 318-bis e seguenti d.lgs. 152/2006. Evidenzia il ricorrente che per le contravvenzioni in materia ambientale sussiste la procedura estintiva di cui ai citati articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo 152/2006, in pendenza della quale il procedimento penale è sospeso. Atteso che la notifica del verbale di contestazione amministrativa è avvenuta proprio in occasione della notifica del decreto di sequestro, tale atto viola il diritto di difesa. A fronte della censura dedotta, il Tribunale del riesame sul punto non motiva.
3. In data 9 ottobre 2024 l’Avv. Adriano Galli, per US e IN, depositava memoria in cui evidenziava che le posizioni dei suoi assistiti erano state medio tempore definite con decreto penale di condanna n. 69/2024 del GIP del Tribunale di Grosseto (divenuto irrevocabile), con conseguente dissequestro dei veicoli interessati, deducendo la sopravvenuta (e incolpevole) carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Quanto ai ricorrenti US e IN, il Collegio evidenzia come, a seguito della restituzione degli automezzi in sequestro, sia venuto meno l’interesse a ricorrere degli stessi, con conseguente inammissibilità.
3. Va tuttavia evidenziato che i ricorsi sono – originariamente - inammissibili anche nel merito. Essi, infatti, articolano la comune doglianza facendo esclusivo riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione all’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia il sequestro preventivo di cose di destinate alla confisca (tra tutte, Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, citata nel ricorso). Tuttavia, nel caso in esame, il decreto di sequestro preventivo (v. pag. 25 del decreto) concerneva sia tale ipotesi che quella del sequestro preventivo “impeditivo” di cui al comma 1 dell’articolo 321, in relazione al quale il GIP evidenziava che vi fosse il concreto pericolo che la libera disponibilità dei beni (impianto di trattamento e veicoli utilizzati per il trasporto) «potesse protrarre e aggravare le conseguenze dei reati per cui si procede, consentendo il trasporto e l’acquisizione illecite di rifiuti». Con tale sequestro, espressamente disposto dal primo giudice, i ricorrenti omettono totalmente di confrontarsi, non chiarendo neppure se l’assenza di presupposti per disporre un sequestro impeditivo (così come il profilo relativo al difetto di motivazione sulla “proporzionalità” della misura) fosse stata dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, così difettando della necessaria specificità.
3. quanto al ricorso di DO, esso è inammissibile. Ed infatti, il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame avrebbe taciuto sulla deduzione relativa alla violazione del diritto di difesa asseritamente correlato alla privazione dell’indagato di aderire alla procedura estintiva di cui agli articoli 318-bis ss. d. lgs. 152/2006. Emerge tuttavia, dal provvedimento impugnato, che tale doglianza non fosse stata dedotta. Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo 2 dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello (principio che può essere esteso anche alla fase cautelare), in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). In primo luogo, in quanto, ove anche a voler considerare sussistente un effetto devolutivo in caso di riesame, esso avrebbe ad oggetto esclusivamente il fumus commissi delicti e il periculum in mora, ma non certo anche la esistenza o meno di una procedura estintiva, la cui eventuale violazione dovrebbe essere dedotta. Si è infatti sostenuto (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023 – 01) che il cd. «effetto devolutivo» del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e, in quello preventivo, periculum in mora), ma non anche a procedere all’analisi di aspetti ulteriori (quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata), principio pienamente applicabile al caso in esame. Inoltre, la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 – 01) sottolinea che la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l’inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente generico, non contestando il riepilogo dei motivi di appello come effettuato dal Tribunale del riesame, ed omettendo di allegare al ricorso anche l’istanza di riesame, che su tale punto avrebbe sollecitato i giudici del gravame, difettando così anche del requisito dell’autosufficienza. Buon ultimo, il Collegio evidenzia come l’articolo 318-sexies, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, prevede espressamente che la sospensione del procedimento «non impedisce … l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale», circostanza che conduce inevitabilmente alla manifesta infondatezza della doglianza.
4. I ricorsi, in conclusione, non possono che essere dichiarati inammissibili. Per quanto concerne la posizione di DO, alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. Per le posizioni di US e IN, il Collegio evidenzia quanto segue. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui l’interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione viene a mancare in un momento successivo alla presentazione dello stesso, non è possibile configurare una ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 ; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166- 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, 3 Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01, relativa ad un caso analogo a quello per cui è processo). Tuttavia, il Collegio ritiene che tale principio non possa trovare applicazione in casi, quale quello in esame, in cui il ricorso sia “originariamente” inammissibile nel merito. In questo caso, infatti, la primaria causa di inammissibilità preesiste alla sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente colpa dei ricorrenti nella determinazione della mancata instaurazione del valido rapporto di impugnazione. A ciò consegue la condanna dei succitati ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente LB AN UC RA 4
1. DO SS, nato a [...] il [...];
2. US AN, nata a [...] il [...];
3. IN JA, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Grosseto del 10 aprile 2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Giordano, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 10 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Grosseto rigettava le richieste di riesame proposte da DO SS, US AN e IN JA avverso il decreto, emesso dal GIP del Tribunale di Grosseto del 18 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo degli automezzi AT CO tg. CA873VR e 60 (di proprietà US), AT CO tg. EL (di proprietà IN) e AT CO tg. CA278DC (di proprietà DO).
2. Avverso l’ordinanza i predetti indagati propongono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi per cassazione.
2.1. Il ricorso di US AN si articola in un unico motivo, in cui si lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge, sottolineandosi che difetta la motivazione sul periculum in mora, necessaria, anche secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte, in caso di sequestro prodromico alla confisca. Mancherebbe, inoltre, la motivazione sulla proporzionalità del sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42595 Anno 2024 Presidente: RA UC Relatore: AN LB Data Udienza: 14/11/2024 2.2. Il ricorso di IN JA si articola in un unico motivo, sovrapponibile (anche graficamente) a quello della US.
2.3. Il ricorso di DO SS si articola in un solo motivo, in cui si lamenta violazione dell’articolo 6 della Convenzione EDU in relazione agli articoli 256 e 318-bis e seguenti d.lgs. 152/2006. Evidenzia il ricorrente che per le contravvenzioni in materia ambientale sussiste la procedura estintiva di cui ai citati articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo 152/2006, in pendenza della quale il procedimento penale è sospeso. Atteso che la notifica del verbale di contestazione amministrativa è avvenuta proprio in occasione della notifica del decreto di sequestro, tale atto viola il diritto di difesa. A fronte della censura dedotta, il Tribunale del riesame sul punto non motiva.
3. In data 9 ottobre 2024 l’Avv. Adriano Galli, per US e IN, depositava memoria in cui evidenziava che le posizioni dei suoi assistiti erano state medio tempore definite con decreto penale di condanna n. 69/2024 del GIP del Tribunale di Grosseto (divenuto irrevocabile), con conseguente dissequestro dei veicoli interessati, deducendo la sopravvenuta (e incolpevole) carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Quanto ai ricorrenti US e IN, il Collegio evidenzia come, a seguito della restituzione degli automezzi in sequestro, sia venuto meno l’interesse a ricorrere degli stessi, con conseguente inammissibilità.
3. Va tuttavia evidenziato che i ricorsi sono – originariamente - inammissibili anche nel merito. Essi, infatti, articolano la comune doglianza facendo esclusivo riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione all’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia il sequestro preventivo di cose di destinate alla confisca (tra tutte, Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, citata nel ricorso). Tuttavia, nel caso in esame, il decreto di sequestro preventivo (v. pag. 25 del decreto) concerneva sia tale ipotesi che quella del sequestro preventivo “impeditivo” di cui al comma 1 dell’articolo 321, in relazione al quale il GIP evidenziava che vi fosse il concreto pericolo che la libera disponibilità dei beni (impianto di trattamento e veicoli utilizzati per il trasporto) «potesse protrarre e aggravare le conseguenze dei reati per cui si procede, consentendo il trasporto e l’acquisizione illecite di rifiuti». Con tale sequestro, espressamente disposto dal primo giudice, i ricorrenti omettono totalmente di confrontarsi, non chiarendo neppure se l’assenza di presupposti per disporre un sequestro impeditivo (così come il profilo relativo al difetto di motivazione sulla “proporzionalità” della misura) fosse stata dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, così difettando della necessaria specificità.
3. quanto al ricorso di DO, esso è inammissibile. Ed infatti, il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame avrebbe taciuto sulla deduzione relativa alla violazione del diritto di difesa asseritamente correlato alla privazione dell’indagato di aderire alla procedura estintiva di cui agli articoli 318-bis ss. d. lgs. 152/2006. Emerge tuttavia, dal provvedimento impugnato, che tale doglianza non fosse stata dedotta. Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo 2 dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello (principio che può essere esteso anche alla fase cautelare), in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). In primo luogo, in quanto, ove anche a voler considerare sussistente un effetto devolutivo in caso di riesame, esso avrebbe ad oggetto esclusivamente il fumus commissi delicti e il periculum in mora, ma non certo anche la esistenza o meno di una procedura estintiva, la cui eventuale violazione dovrebbe essere dedotta. Si è infatti sostenuto (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023 – 01) che il cd. «effetto devolutivo» del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e, in quello preventivo, periculum in mora), ma non anche a procedere all’analisi di aspetti ulteriori (quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata), principio pienamente applicabile al caso in esame. Inoltre, la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 – 01) sottolinea che la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l’inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente generico, non contestando il riepilogo dei motivi di appello come effettuato dal Tribunale del riesame, ed omettendo di allegare al ricorso anche l’istanza di riesame, che su tale punto avrebbe sollecitato i giudici del gravame, difettando così anche del requisito dell’autosufficienza. Buon ultimo, il Collegio evidenzia come l’articolo 318-sexies, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, prevede espressamente che la sospensione del procedimento «non impedisce … l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale», circostanza che conduce inevitabilmente alla manifesta infondatezza della doglianza.
4. I ricorsi, in conclusione, non possono che essere dichiarati inammissibili. Per quanto concerne la posizione di DO, alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. Per le posizioni di US e IN, il Collegio evidenzia quanto segue. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui l’interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione viene a mancare in un momento successivo alla presentazione dello stesso, non è possibile configurare una ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 ; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166- 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, 3 Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01, relativa ad un caso analogo a quello per cui è processo). Tuttavia, il Collegio ritiene che tale principio non possa trovare applicazione in casi, quale quello in esame, in cui il ricorso sia “originariamente” inammissibile nel merito. In questo caso, infatti, la primaria causa di inammissibilità preesiste alla sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente colpa dei ricorrenti nella determinazione della mancata instaurazione del valido rapporto di impugnazione. A ciò consegue la condanna dei succitati ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente LB AN UC RA 4