Articolo 3 della Legge 14 luglio 1967, n. 585
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 agosto 1967
Art. 3.
Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .
Entrata in vigore il 13 agosto 1967