Art. 3.
Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .
Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .