Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 259 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pt_1
Gabriele Morreale e Marina Cappiello, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso G. Garibaldi n.
38 presso l'ufficio legale dell' ; Pt_2
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Barbara Starna, con domicilio CP_1
eletto in Roma al Viale G. Mazzini n. 25
PARTE APPELLATA
OGGETTO: indennità di maternità spettante alle lavoratrici assistenti di volo;
appello avverso la sentenza n. 1977/2020 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, pubblicata il 3.11.2020
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 31.1.2019 adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di CP_1
Salerno al fine di ottenere l'accertamento nei confronti dell' del proprio diritto all'integrale Pt_1 inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alle lavoratrici assistenti di volo, di tutti gli elementi costituenti la retribuzione del mese antecedente all'inizio del congedo obbligatorio,
16.101,40 oltre accessori quale differenza tra quanto alla stessa dovuto e quanto percepito per il periodo
19.12.2016-18.2.2018, ed in ogni caso la maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa anche mediante c.t.u. contabile, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva con comparsa depositata il 13.1.2020 per l'udienza Pt_2
del 23.1.2020, eccependo preliminarmente la decadenza per intervenuto decorso del termine annuale previsto dall'art. 4 del D.L.n.384 del 1992 convertito in legge n. 438 del 1992. nonché la prescrizione annuale, ex art. 6, ultimo comma, L. 138/1943, della pretesa avanzata dalla ricorrente, e deducendo in ogni caso l'infondatezza dell'avverso ricorso che chiedeva di disattendere, con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 1977/2020 qui impugnata il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dall' accoglieva la richiamata domanda della e Pt_1 CP_1 condannava l' al pagamento in favore della stessa dell'importo complessivo lordo di Euro Pt_1
16.101,40 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo
19.12.2016/18.2.2018, oltre accessori dalle scadenze al saldo, ponendo altresì a carico dell' la Pt_2 rifusione delle spese di lite in favore dell'istante.
Il Giudice di prime cure, disattese le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall' , Pt_2
richiamava a sostegno della propria decisione il contenuto di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità in base alle quali nella determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo andasse inclusa per intero e non soltanto al 50% la voce retributiva relativa alla c.d. indennità di volo e, in applicazione di tale principio, condannava l' al Pt_1 pagamento dell'intero importo oggetto del ricorso proposto dalla in assenza di specifiche CP_1
contestazioni formulate dalla parte resistente con riferimento alla quantificazione operata dalla CP_1
nel proprio atto introduttivo.
Con atto di appello depositato il 22.4.2021 l riproponeva le eccezioni di decadenza e di Pt_1
prescrizione già proposte nella precedente fase processuale, rilevando come il primo Giudice non si fosse pronunciato in alcun modo su tali aspetti. Quanto, in particolare, al profilo della decadenza,
l'Istituto deduceva l'errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 47 comma 2 D.P.R. n. 639/70, come integrato e modificato dall'art 6 D.L. n. 103/1991 (convertito in L. n. 166/1991), dall'art 4 D.L.
n. 384/1992 (convertito in L. n. 438/1992) e dall' art. 38 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 111 del 2011), evidenziando che il successivo art. 38 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 111 del 2011), al comma 1, lettera d) aveva aggiunto all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 un comma secondo cui «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sicchè in tal caso il termine di decadenza sarebbe decorso dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Analoghe considerazioni venivano formulate dall' Pt_1 anche con riferimento all'eccezione di prescrizione annuale del pari reiterata dall'appellante anche nel presente grado di giudizio. Nel sostenere altresì l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla l'Istituto chiedeva dunque alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, di disattendere la CP_1 domanda proposta dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva resistendo sulla base di articolate CP_1 argomentazioni all'impugnazione dell'Istituto e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria di spese.
All'esito dell'invito, formulato dalla Corte alle parti, a dedurre sul contenuto della pronuncia n.
3656/2023 della Suprema Corte, veniva acquisita la successiva pronuncia della Corte di Cassazione n.
12400/2024 che aveva adottato la propria decisione in seguito al richiamato provvedimento interlocutorio n. 3656 del 2023.
Alla data odierna, all'esito della discussione ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente conformemente all'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' va parzialmente accolto nei limiti di cui si dirà. Pt_1
Come emerge dal contenuto degli atti difensivi delle parti (cfr. anche, in particolare, i punti 11, 12 e 13 della premessa in fatto del ricorso introduttivo della Terrone), non risulta controverso tra le stesse che l' abbia provveduto a liquidare in sede amministrativa per il periodo 19.12.2016/18.2.2018 Pt_1
l'indennità di maternità, riconoscendo tuttavia alla lavoratrice un importo inferiore al quantum richiesto in giudizio dall'istante, tanto sul presupposto del computo dell'indennità di volo non nella misura intera ma nella sola misura del 50%.
Tanto precisato va condivisa, in termini generali e ferme restando le puntualizzazioni in questa sede l'impostazione generale adottata dal Tribunale, sulla scia delle pronunce della Suprema Corte nn.
8469/2003 e 11414/2018 secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennità di maternità,
l'indennità di volo va presa in considerazione per intero e non soltanto al 50%.
Come rilevato anche dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. lavoro, 11/05/2018, n. 11414), ha precisato che ai fini della determinazione dell'indennità di maternità, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, e tale norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa, l'indennità medesima sia costituita dalla retribuzione media globale giornaliera che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Appare opportuno riportare di seguito un significativo passaggio della motivazione della richiamata pronuncia n. 11414/2018.
«7. La normativa di riferimento si rinviene nel capo III (congedo di maternità) del D.Lgs n. 151 del
2001, artt. 22 e 23 che, nelle parti rilevanti ai fini del presente giudizio, stabiliscono:
- Art. 22 "Trattamento economico e normativo":
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6, e art. 12, comma 2.
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. (omissis.) - Art. 23 "Calcolo dell'indennità":
"1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lett. c) (recte "l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso").
5. (omissis)".
8. Osserva la Corte che l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".
9. Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall , deve intendersi riferito esclusivamente agli CP_2
istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004).
10. Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017).
11. La disciplina del "calcolo" del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che, come correttamente interpretato dalla Corte di Appello, richiama solo gli "elementi" (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità.
12. Ciò perchè la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa
(come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla
"retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
13. In questo senso, appare corretto anche il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte nr. 8469 del 2003 che, sia pure in relazione a fattispecie diversa
(disciplinata, ratione temporis dalla L. n. 1204 del 1971, art. 16 e relativa a lavoratrici dello spettacolo) ma assimilabile, per analoghi riferimenti letterali, al contenuto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23, affermava che la misura dell'indennità di maternità andasse determinata in relazione alla "retribuzione media globale giornaliera percepita" restando, invece, esclusa "la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia".
14. A ciò è da aggiungere che, come sottolineato anche dai giudici di merito, viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive.
15. Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (Corte Costituzionale nr. 132 del 1991 e nr. 271 del 1999) ed, altresì, agli indirizzi e alla legislazione Europea (a partire, in particolare, dalle direttive nr. 86/613/CEE, nr. 92/85/CE e nr.
96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. nr. 5361 del 2012).»
Tanto precisato in termini generali con riferimento alla fattispecie in questione, va peraltro esaminata l'eccezione di decadenza già sollevata dall' nella precedente fase processuale ed il cui mancato Pt_1
accoglimento, conseguente alla omessa valutazione di tale profilo da parte del Tribunale, costituisce oggetto di specifica censura formulata dall' nel proprio atto di impugnazione. Pt_2
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2014, n. 5022, in motivazione), «il rispetto del criterio della specificità dei motivi di appello va apprezzato in relazione al corredo motivazionale del capo della pronuncia attinto dal gravame, nel senso che quanto più questo è articolato, tanto più la confutazione della sua correttezza giuridica e della sua plausibilità logica deve, in via di principio, essere specularmente dettagliata;
mentre, viceversa, una decisione apodittica o sorretta da rilievi puramente assertivi, si presta a essere contestata attraverso la mera riproposizione di argomentazioni già svolte nel precedente grado e tout court disattese dal decidente».
Nel caso di specie l' ha ritualmente riproposto nel presente grado di giudizio l'eccezione di Pt_1
decadenza già formulata nella precedente fase processuale e non oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale per quanto emerge dal contenuto del sestultimo e del quintultimo rigo della pag. 2 della sentenza qui impugnata.
Va peraltro rilevato che, come precisato in motivazione da Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.
24750, nella decisione di merito che sia stata adottata senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestività o meno dell'azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non è ravvisabile alcuna decisione implicita sulla questione suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione (Cass.
S.U. n. 26019 del 2008 e succ. conf.), tanto con l'ulteriore precisazione che la decadenza annuale, prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992 (Cass. n. 18097 del 2016) risulta sottratta, ai sensi dell'art. 2969 c.c., alla disponibilità delle parti, sicchè la decadenza prevista in materia previdenziale può essere sempre rilevata d'ufficio, persino per la prima volta nel giudizio di legittimità a condizione in tal caso che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto;
indirizzo giurisprudenziale, il predetto, ormai consolidato fin dalle risalenti pronunce della Cassazione nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987.
Tanto precisato, occorre prendere atto dei principi recentemente affermati nella materia in oggetto da
Cassazione civile sez. lav.
7.5.2024 n. 12400, della quale si riporta di seguito un significativo passaggio della relativa motivazione.
«10. La decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970, di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020), è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. nr. 3990 del 2016). Irrilevante è, dunque, la circostanza, pure riportata nella sentenza impugnata, anche se non in via decisiva, che nella specie la questione della decadenza era stata prospettata dall solo nelle note depositate in Pt_1
corso di causa.
11. In particolare, la decadenza annuale, ex art. 47, comma 3, DPR nr. 639 del 1970, è applicabile all'azione volta al riconoscimento dell'indennità di maternità: la relativa disciplina è compatibile anche con le fonti superiori del Diritto dell'Unione (Cass. nr.24957 del 2021).
12. Nel caso di specie, l' ha liquidato la prestazione;
tuttavia, secondo la prospettazione delle Pt_1
lavoratrici, in misura inferiore a quanto dovuto per legge.
13. L'oggetto del presente giudizio attiene, dunque, ad una riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, riconosciuta dall' in modo parziale: l' , ai fini della Pt_1 Pt_2
retribuzione parametro, ha considerato la cd. indennità di volo nella misura del 50% e non del
100%. Il punto controverso concerne l'applicabilità o meno -e con quali modalità- del meccanismo decadenziale disciplinato dall'art. 47 comma 6.
14. Osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, "alla prestazione riconosciuta in modo parziale" si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr.111 del 2011 (testualmente: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.") 15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale.
16. La questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale- di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita (ulteriori 90 giorni).
17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019-diviene rilevante
(almeno per una parte della domanda) stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 (trattandosi di prestazione economica temporanea di cui all'art. 74 legge nr.
833 del 1978), sia collegato unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di "aggiunte" derivanti dal procedimento amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47.
18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni che il Collegio intende confermare in questa sede.
19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di "adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute", ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria.
20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023).
22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn.17813 e 31153 del 2022.
23. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47
24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente
è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens.
25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma
6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente.»
Così delineati i principi inerenti alla fattispecie in oggetto, ai fini dell'applicabilità degli stessi alla presente fattispecie ritiene la Corte, ai fini della verifica dell'eventuale maturazione della decadenza annuale di cui sopra, di dover tener conto della corresponsione all'istante, da parte del datore di lavoro quale adiectus solutionis causa dell' , dei ratei della prestazione assistenziale in oggetto relativi Pt_2
al periodo in questione, come anche del deposito in data 31.1.2019 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In considerazione degli elementi di fatto e di diritto fin qui esposti, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' ed in parziale riforma della sentenza impugnata l' appellante va Pt_1 Pt_2
condannato al pagamento in favore di della differenza tra quanto dovuto alla stessa per CP_1 effetto dell'inclusione per intero dell'indennità di volo nell'indennità di maternità con riferimento al mese di febbraio 2018 e quanto corrisposto alla con riferimento al predetto mese, dovendosi CP_1
per il resto disattendere la domanda attorea.
In considerazione della complessità della ricostruzione giuridica della fattispecie come anche delle complessive incertezze ed evoluzioni giurisprudenziali in materia, sussistono i presupposti per la compensazione in ragione di 4/5 delle spese del doppio grado di giudizio;
la residua quota cede a carico dell'appellante atteso il parziale riconoscimento, nei limiti sopra evidenziati, della prestazione Pt_1 (rectius, dell'integrazione della prestazione) richiesta dalla e viene liquidata in favore CP_1 dell'appellata nei termini indicati in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 22.4.2021 da in Pt_1
persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Salerno n. 1977/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' ed in parziale riforma della sentenza Pt_1 impugnata, condanna l' appellante al pagamento in favore di della differenza tra Pt_2 CP_1 quanto dovuto alla stessa per effetto dell'inclusione dell'indennità di volo nell'indennità di maternità relativa al mese di febbraio 2018 e quanto corrisposto alla con riferimento al predetto mese, CP_1
disattendendo per il resto la domanda attorea;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellata di 1/5 delle spese di lite del doppio grado, Pt_1 liquidate quanto all'intero per il primo grado di giudizio in euro 2.251,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, esborsi ed Iva e Cpa come per legge, e liquidate quanto all'intero per il secondo grado di giudizio in euro 2.906,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, esborsi ed Iva e Cpa come per legge, con compensazione della residua quota di
4/5; dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 10.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)