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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello ed in sede di rinvio, iscritta al n.r.g. 2358/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del
25.3.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, vertente tra i dottori:
ME DMCGDM54B14L0
CO 49J
1. D'AMICIS
C.F._1
LETTERIO R 2. Email_1
C.F._2
4F Email_2 3. CP_1
C.F._3
DONATO 7B
4. DALBIS
1
5. DALLE LUCHE
6. CP_3
7. CP_5
8. DE TROIA
9. CP_6
10. CP_7
11. EL HACHEM
12. Emai_3
13. FARINA
14. CP_8
15. FORNITO
16. CP_10
Controparte_11
CP_2 C.F._4
PIERO M
C.F._5
MAURIZIO 5X
C.F._6
2O CP_4
C.F._7
ALESSANDRO F
DLCLCU60H15D61
LUCA 2Z
C.F._8
T Per_1
C.F._9
MAY 29V
C.F._10
COSTANZA B
C.F._11
ST Y
FRRMRA58L71A24
MARIA 3C
[...] C.F._12
CONCETTA 1W
CP_9 C.F._13
LO 5M
C.F._14
Z
2 C.F._15
ANDREA 5Q 18. CP_12
LIENTN56H08H224
J Controparte_13
C.F._16
MARCELLO 3N 20. INGRIA C.F._17
GUIDO 2B 21. CP_14
C.F._18
22. R CP_15 CP_16
C.F._19
23. X CP_15 Emai_4
C.F._20
ANDREA 4C 24. MAGGIO
MHLLSA57S21A95 25. CP_17 2N
[...] CHT
MARIO C.F._21 26. Per_2
32W
[...] A
C.F._22 27. CP_18
1Q
[...] I
C.F._23
9Z Per_3 28. Pt_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, come da procura allegata al primo appello ed elett.te dom.ti presso il suo studio in
Roma via D. Chelini n. 5
-Appellanti e riassumenti-
3 contro in persona Controparte_19
del pro-tempore; Controparte_20
Controparte_21
, in persona del Ministro pro-tempore;
[...]
, in persona del Ministro pro- Controparte_22
tempore;
, in Controparte_23
persona del pro-tempore, tutti rappresentati e difesi CP_24
dall'Avvocatura Generale dello Stato
-Appellati –
Oggetto: appello in sede di rinvio avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.13601/2019.
Conclusioni:
gli appellanti, riassumenti in sede di rinvio, hanno concluso come da citazione in riassunzione;
le amministrazioni appellate hanno concluso riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta “e chiedono il rigetto dell'appello in riassunzione in quanto infondato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per responsabilità
4 aggravata, ex art. 96 cpc, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in riassunzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza n. 3248/2023, pubblicata il 2.2.2023 la Corte di Cassazione, per quanto rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto dai dottori in epigrafe indicati, dichiarando invece inammissibile il primo, con il quale essi avevano impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
4019/2021, pubblicata il 3.6.2021.
La S.C. ha pertanto cassato quest'ultima sentenza con riferimento al solo motivo accolto ed alla sola causa tra i predetti dottori e le Amministrazioni appellate, rinviando a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
I medici impugnanti avevano lamentato, con il motivo accolto, che la Corte d'Appello, nel liquidare le spese processuali da loro dovute poiché soccombenti in appello, avesse erroneamente applicato l'art. 4 comma II D.M.
55/2014, tenuto conto del numero di appellanti e non già, come correttamente avrebbe dovuto, il numero di
Amministrazioni appellate e vittoriose.
5 Ad avviso della Corte di Cassazione, la liquidazione dei compensi doveva avvenire applicando l'art. 4 II comma D.M.
55/2014, avuto riguardo al numero di parti assistite dall'Avvocato cui spetta il compenso, cioè dall'Avvocatura dello Stato “ e il giudice del merito dovrà, quindi, valutare, quante parti assisteva l'Avvocatura Erariale”.
Validamente riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, i dottori indicati in epigrafe hanno concluso chiedendo che questa Corte liquidasse le spese del primo appello nella misura di euro 24.401,22, ponendole a carico degli appellanti soccombenti ed in favore delle amministrazioni appellate;
le spese del giudizio di legittimità nella misura di euro
51.322,95, da porsi a carico solidale delle amministrazioni controricorrenti e da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario;
le spese del presente giudizio di rinvio nella misura di euro 66.984,66, da porsi a carico solidale delle amministrazioni controricorrenti e da distrarsi in favore del
Procuratore anticipatario.
Tutte le Amministrazioni appellate si sono costituite, allegando di essere state citate in giudizio unitamente alla mentre non vi era stata Controparte_19
alcuna litis denuntiatio.
6 La condanna alle spese di lite liquidata in appello sarebbe stata corretta perché riferita alla difesa da parte del medesimo difensore di quattro parti processuali.
Hanno concluso per il rigetto dell'appello in riassunzione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
E' stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Tutte le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto unicamente la rideterminazione delle spese processuali del primo appello, alla luce del principio di diritto espresso dalla S.C. e su riassunto.
E' invece passata in giudicato ogni diversa statuizione della sentenza d'appello indicata in epigrafe, compresa la conferma della sentenza di primo grado – in quanto l'appello è stato respinto – nonché la statuizione che ha posto le spese processuali di quel grado a carico degli odierni appellanti.
7 Premette questa Corte che l'Avvocatura dello Stato difendeva e difende le quattro Amministrazioni in epigrafe indicate, circostanza ammessa dagli stessi appellanti nella citazione in riassunzione.
Fermo il principio di diritto da applicare nella fattispecie che ci occupa, occorre individuare lo scaglione di riferimento all'interno del D.M. 55/2014.
In base al tenore delle domande degli appellanti, volte al risarcimento del danno per omessa corresponsione della borsa di studio durante il periodo di specializzazione post lauream, ritiene questa Corte che trovi applicazione lo scaglione proprio delle cause di valore compreso tra euro 52.001 e
260.000.
Quindi, applicato detto scaglione nel medio e praticato l'aumento del 90%, alla luce del numero delle parti appellate, nonché l'ulteriore aumento di seguito indicato, si perviene alla liquidazione delle spese processuali nella misura di euro
31.926,91, di cui: euro 14.317 quale compenso;
aumento del 90% per il numero, quattro, di parti appellate, per euro 12.885,30; aumento del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ( art. 4 comma 8 D.M. 55/2014), per euro
8 4.724,61, oltre spese generali, che devono porsi a carico solidale degli appellanti ed a favore solidale delle appellate.
Si provvede come in dispositivo.
In ordine alle spese del giudizio di legittimità ed a quelle del presente giudizio di rinvio, ritiene la Corte che esse debbano essere integralmente compensate, in quanto occorre guardare all'esito complessivo della lite, che ha visto soccombenti gli appellanti in ordine alla loro domanda, mentre il giudizio di legittimità e quello di rinvio sono occorsi al solo fine di ridimensionare il favore delle spese da corrispondere alle amministrazioni appellate, come avvenuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello in sede di rinvio avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13601/2019, tra le parti in epigrafe indicate: conferma la sentenza di primo grado;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del primo appello in favore solidale delle
Amministrazioni appellate, liquidate in euro 31.926,91 per onorari, oltre spese generali;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Roma, 25.3.2025.
9 Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello ed in sede di rinvio, iscritta al n.r.g. 2358/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del
25.3.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, vertente tra i dottori:
ME DMCGDM54B14L0
CO 49J
1. D'AMICIS
C.F._1
LETTERIO R 2. Email_1
C.F._2
4F Email_2 3. CP_1
C.F._3
DONATO 7B
4. DALBIS
1
5. DALLE LUCHE
6. CP_3
7. CP_5
8. DE TROIA
9. CP_6
10. CP_7
11. EL HACHEM
12. Emai_3
13. FARINA
14. CP_8
15. FORNITO
16. CP_10
Controparte_11
CP_2 C.F._4
PIERO M
C.F._5
MAURIZIO 5X
C.F._6
2O CP_4
C.F._7
ALESSANDRO F
DLCLCU60H15D61
LUCA 2Z
C.F._8
T Per_1
C.F._9
MAY 29V
C.F._10
COSTANZA B
C.F._11
ST Y
FRRMRA58L71A24
MARIA 3C
[...] C.F._12
CONCETTA 1W
CP_9 C.F._13
LO 5M
C.F._14
Z
2 C.F._15
ANDREA 5Q 18. CP_12
LIENTN56H08H224
J Controparte_13
C.F._16
MARCELLO 3N 20. INGRIA C.F._17
GUIDO 2B 21. CP_14
C.F._18
22. R CP_15 CP_16
C.F._19
23. X CP_15 Emai_4
C.F._20
ANDREA 4C 24. MAGGIO
MHLLSA57S21A95 25. CP_17 2N
[...] CHT
MARIO C.F._21 26. Per_2
32W
[...] A
C.F._22 27. CP_18
1Q
[...] I
C.F._23
9Z Per_3 28. Pt_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, come da procura allegata al primo appello ed elett.te dom.ti presso il suo studio in
Roma via D. Chelini n. 5
-Appellanti e riassumenti-
3 contro in persona Controparte_19
del pro-tempore; Controparte_20
Controparte_21
, in persona del Ministro pro-tempore;
[...]
, in persona del Ministro pro- Controparte_22
tempore;
, in Controparte_23
persona del pro-tempore, tutti rappresentati e difesi CP_24
dall'Avvocatura Generale dello Stato
-Appellati –
Oggetto: appello in sede di rinvio avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.13601/2019.
Conclusioni:
gli appellanti, riassumenti in sede di rinvio, hanno concluso come da citazione in riassunzione;
le amministrazioni appellate hanno concluso riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta “e chiedono il rigetto dell'appello in riassunzione in quanto infondato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per responsabilità
4 aggravata, ex art. 96 cpc, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in riassunzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza n. 3248/2023, pubblicata il 2.2.2023 la Corte di Cassazione, per quanto rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto dai dottori in epigrafe indicati, dichiarando invece inammissibile il primo, con il quale essi avevano impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
4019/2021, pubblicata il 3.6.2021.
La S.C. ha pertanto cassato quest'ultima sentenza con riferimento al solo motivo accolto ed alla sola causa tra i predetti dottori e le Amministrazioni appellate, rinviando a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
I medici impugnanti avevano lamentato, con il motivo accolto, che la Corte d'Appello, nel liquidare le spese processuali da loro dovute poiché soccombenti in appello, avesse erroneamente applicato l'art. 4 comma II D.M.
55/2014, tenuto conto del numero di appellanti e non già, come correttamente avrebbe dovuto, il numero di
Amministrazioni appellate e vittoriose.
5 Ad avviso della Corte di Cassazione, la liquidazione dei compensi doveva avvenire applicando l'art. 4 II comma D.M.
55/2014, avuto riguardo al numero di parti assistite dall'Avvocato cui spetta il compenso, cioè dall'Avvocatura dello Stato “ e il giudice del merito dovrà, quindi, valutare, quante parti assisteva l'Avvocatura Erariale”.
Validamente riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, i dottori indicati in epigrafe hanno concluso chiedendo che questa Corte liquidasse le spese del primo appello nella misura di euro 24.401,22, ponendole a carico degli appellanti soccombenti ed in favore delle amministrazioni appellate;
le spese del giudizio di legittimità nella misura di euro
51.322,95, da porsi a carico solidale delle amministrazioni controricorrenti e da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario;
le spese del presente giudizio di rinvio nella misura di euro 66.984,66, da porsi a carico solidale delle amministrazioni controricorrenti e da distrarsi in favore del
Procuratore anticipatario.
Tutte le Amministrazioni appellate si sono costituite, allegando di essere state citate in giudizio unitamente alla mentre non vi era stata Controparte_19
alcuna litis denuntiatio.
6 La condanna alle spese di lite liquidata in appello sarebbe stata corretta perché riferita alla difesa da parte del medesimo difensore di quattro parti processuali.
Hanno concluso per il rigetto dell'appello in riassunzione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
E' stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Tutte le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto unicamente la rideterminazione delle spese processuali del primo appello, alla luce del principio di diritto espresso dalla S.C. e su riassunto.
E' invece passata in giudicato ogni diversa statuizione della sentenza d'appello indicata in epigrafe, compresa la conferma della sentenza di primo grado – in quanto l'appello è stato respinto – nonché la statuizione che ha posto le spese processuali di quel grado a carico degli odierni appellanti.
7 Premette questa Corte che l'Avvocatura dello Stato difendeva e difende le quattro Amministrazioni in epigrafe indicate, circostanza ammessa dagli stessi appellanti nella citazione in riassunzione.
Fermo il principio di diritto da applicare nella fattispecie che ci occupa, occorre individuare lo scaglione di riferimento all'interno del D.M. 55/2014.
In base al tenore delle domande degli appellanti, volte al risarcimento del danno per omessa corresponsione della borsa di studio durante il periodo di specializzazione post lauream, ritiene questa Corte che trovi applicazione lo scaglione proprio delle cause di valore compreso tra euro 52.001 e
260.000.
Quindi, applicato detto scaglione nel medio e praticato l'aumento del 90%, alla luce del numero delle parti appellate, nonché l'ulteriore aumento di seguito indicato, si perviene alla liquidazione delle spese processuali nella misura di euro
31.926,91, di cui: euro 14.317 quale compenso;
aumento del 90% per il numero, quattro, di parti appellate, per euro 12.885,30; aumento del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ( art. 4 comma 8 D.M. 55/2014), per euro
8 4.724,61, oltre spese generali, che devono porsi a carico solidale degli appellanti ed a favore solidale delle appellate.
Si provvede come in dispositivo.
In ordine alle spese del giudizio di legittimità ed a quelle del presente giudizio di rinvio, ritiene la Corte che esse debbano essere integralmente compensate, in quanto occorre guardare all'esito complessivo della lite, che ha visto soccombenti gli appellanti in ordine alla loro domanda, mentre il giudizio di legittimità e quello di rinvio sono occorsi al solo fine di ridimensionare il favore delle spese da corrispondere alle amministrazioni appellate, come avvenuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello in sede di rinvio avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13601/2019, tra le parti in epigrafe indicate: conferma la sentenza di primo grado;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del primo appello in favore solidale delle
Amministrazioni appellate, liquidate in euro 31.926,91 per onorari, oltre spese generali;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Roma, 25.3.2025.
9 Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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