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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/01/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 617 /2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 26/01/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 617 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLO FABRIZIO Parte_1
ricorrente contro
RO CP_1
,
[...] Controparte_2 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (scheda anagrafico professionale, comunicazione di dimissioni per giusta causa, buste paga, sub docc. nn. 2, 3 e 4), da cui risulta senza incertezze che
è stata dipendente della società convenuta, Parte_1 [...]
in qualità di operaia parti time al RO
60%, dal 10.12.2003 al 13.3.2023, data delle dimissioni, con inquadramento nel livello 4' del;
Organizzazione_1
pagina 1 di 4 - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, parte delle retribuzioni di dicembre 2021 e dicembre 2022 e le intere retribuzioni da gennaio a marzo 2023 nonché la tredicesima, i ratei di fine rapporto, e il T.F.R.;
- sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 9.786,72, per i titoli sopra indicati ma al netto della quota di tfr maturata sino al 31.12.2022, per rispetto alla quale, essendo in possesso della certificazione unica, riserva separata azione in via monitoria;
- detto importo risulta dall'analitico conteggio depositato sub doc. 6, contenente anche l'indennità sostitutiva del preavviso, stante le avvenute dimissioni per giusta causa;
- quanto all'indennità sostituiva del preavviso va ricordato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14829 del
18/10/2002);
- a tale proposito, l'ormai risalente – in quanto pacifico e mai sconfessato - orientamento della Cassazione ha chiarito che costituisce inadempimento grave, integrante giusta causa di dimissioni, il mancato o ritardato pagamento della retribuzioni o il reiterato omesso pagamento anche solo di singole voci retributive (Cass., 23.5.1998, n. 5146; Cass.,
26.1.1988, n. 648);
- nel caso di specie è indubitabile che l'omesso integrale pagamento delle retribuzioni per i mesi di dicembre 2021 e 2022 e il mancato pagamento in toto delle retribuzioni negli ultimi due mesi del rapporto lavorativo, sia idoneo ad integrare gli estremi del grave inadempimento e, pertanto, ad esonerare il lavoratore dall'obbligo del preavviso, conferendogli – anzi - il diritto ad ottenere la relativa indennità sostitutiva ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, primo comma, c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13782 del 7/11/2001; Cass., Sez. L, 1.8.1995, n. 8419);
- la quantificazione degli importi complessivi di cui al conteggio allegato al ricorso appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso pagina 2 di 4 datore di lavoro nella busta paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. estratto CCNL Terziario Confcommercio sub doc.
n. 5); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
- la società convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
- accertate le somme dovute alla ricorrente in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e la deve RO
essere accolta la domanda svolta dalla ricorrente di condanna in solido al pagamento di dette somme degli ulteriori soggetti evocati in giudizio: invero, e RO
, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della società Controparte_2
datrice di lavoro, sono tenuti a rispondere ai sensi dell'art. 2291 c.c. delle obbligazioni sociali (cfr. visura sub doc. 1);
- dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
- in quanto soccombenti i convenuti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta RO
nonché i soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
e a pagare a parte ricorrente
[...] Controparte_2 [...]
la somma lorda di € 9.786,72 per i titoli sopra indicati (di cui € 2.489,40 Parte_1
lordi a titolo di t.f.r. maturato nell'anno 2023) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
• condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.700,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 26/01/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 617 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLO FABRIZIO Parte_1
ricorrente contro
RO CP_1
,
[...] Controparte_2 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (scheda anagrafico professionale, comunicazione di dimissioni per giusta causa, buste paga, sub docc. nn. 2, 3 e 4), da cui risulta senza incertezze che
è stata dipendente della società convenuta, Parte_1 [...]
in qualità di operaia parti time al RO
60%, dal 10.12.2003 al 13.3.2023, data delle dimissioni, con inquadramento nel livello 4' del;
Organizzazione_1
pagina 1 di 4 - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, parte delle retribuzioni di dicembre 2021 e dicembre 2022 e le intere retribuzioni da gennaio a marzo 2023 nonché la tredicesima, i ratei di fine rapporto, e il T.F.R.;
- sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 9.786,72, per i titoli sopra indicati ma al netto della quota di tfr maturata sino al 31.12.2022, per rispetto alla quale, essendo in possesso della certificazione unica, riserva separata azione in via monitoria;
- detto importo risulta dall'analitico conteggio depositato sub doc. 6, contenente anche l'indennità sostitutiva del preavviso, stante le avvenute dimissioni per giusta causa;
- quanto all'indennità sostituiva del preavviso va ricordato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14829 del
18/10/2002);
- a tale proposito, l'ormai risalente – in quanto pacifico e mai sconfessato - orientamento della Cassazione ha chiarito che costituisce inadempimento grave, integrante giusta causa di dimissioni, il mancato o ritardato pagamento della retribuzioni o il reiterato omesso pagamento anche solo di singole voci retributive (Cass., 23.5.1998, n. 5146; Cass.,
26.1.1988, n. 648);
- nel caso di specie è indubitabile che l'omesso integrale pagamento delle retribuzioni per i mesi di dicembre 2021 e 2022 e il mancato pagamento in toto delle retribuzioni negli ultimi due mesi del rapporto lavorativo, sia idoneo ad integrare gli estremi del grave inadempimento e, pertanto, ad esonerare il lavoratore dall'obbligo del preavviso, conferendogli – anzi - il diritto ad ottenere la relativa indennità sostitutiva ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, primo comma, c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13782 del 7/11/2001; Cass., Sez. L, 1.8.1995, n. 8419);
- la quantificazione degli importi complessivi di cui al conteggio allegato al ricorso appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso pagina 2 di 4 datore di lavoro nella busta paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. estratto CCNL Terziario Confcommercio sub doc.
n. 5); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
- la società convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
- accertate le somme dovute alla ricorrente in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e la deve RO
essere accolta la domanda svolta dalla ricorrente di condanna in solido al pagamento di dette somme degli ulteriori soggetti evocati in giudizio: invero, e RO
, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della società Controparte_2
datrice di lavoro, sono tenuti a rispondere ai sensi dell'art. 2291 c.c. delle obbligazioni sociali (cfr. visura sub doc. 1);
- dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
- in quanto soccombenti i convenuti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta RO
nonché i soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
e a pagare a parte ricorrente
[...] Controparte_2 [...]
la somma lorda di € 9.786,72 per i titoli sopra indicati (di cui € 2.489,40 Parte_1
lordi a titolo di t.f.r. maturato nell'anno 2023) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
• condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.700,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4