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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 1767/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, nata il [...] a [...], prov di Buenos Aires, Argentina, argentina, e Parte_1
residente in [...], prov di Buenos Aires, carta di identità n. , c.f. NumeroD_1
; C.F._1
, nato il [...] a [...], prov di Buenos Aires, Argentina ed ivi Parte_2
residente, argentino, carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_2 C.F._2
, nata il [...] a [...], prov di Buenos Aires, Argentina ed ivi Parte_3
residente, argentina, carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_3 C.F._3
, nato il [...] a [...], prov di Buenos Aires, Argentina ed ivi residente, Parte_4
argentino, carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_4 C.F._4
, nato il [...] a [...], prov di Buenos Aires, Argentina ed ivi Parte_5
residente, argentino, carta di identità n. , c.f. ; in virtù di procura NumeroD_5 C.F._5
speciale per atto notarile n. 41, nella città di Tres Arroyos, prov di Buenos Aires, Repubblica
Argentina, in data 20.06.2022, Notaio , munita di Apostille della Convenzione Persona_1 dell'Aja del 5/10/1961, tradotta e legalizzata.
1 , nata il [...] a [...], prov di Buenos Aires, Argentina, Parte_6
argentina, residente a [...], prov di Santa Fe, Argentina, carta di identità n. , c.f. NumeroD_6
; C.F._6
, nata il [...] a [...], prov di Santa Fe, Argentina, ed ivi residente, Parte_7
argentina, carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_7 C.F._7
, nato il [...] a [...], prov di Santa Fe, Argentina, ed ivi residente, Parte_8
argentino, carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_8 C.F._8
, nata il [...] a [...], prov di Santa Fe, Argentina, ed ivi residente, Parte_9
argentina, carta di identità n. , c.f. ; NumeroD_9 C.F._9
, nato il [...] a [...], prov di Buenos Aires, Argentina, Parte_10 residente a [...], Connecticut, Stati Uniti d'America, argentino, carta di identità n. , Numero_10
c.f. ; C.F._10
Rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti del Foro di Roma.
Contro
Il , in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.05.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 04.12.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 14.11.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 10.10.2024 il Difensore di parte depositava istanza di rimessione in termini
In data 11.10.2024 il Giudice in accoglimento dell'istanza del difensore di parte revocava l'udienza fissata per il 14.11.24 e fissava nuova udienza per il giorno 04.12.2024 disponendo che
2 l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 07.11.2024, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
In data 03.12.2024 Il si costituiva CP_1
In data 15.01.2025 il Giudice letto l'atto di costituzione del e ritenuto necessario in CP_1
osservanza del principio del contradittorio che la controparte possa interloquire su tali rilievi assegna termine di 10 gg per il deposito di memorie;
In data 24.01.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava sue memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Si osserva che ricorrenti vantano nella linea generazionale una discendenza per linea materna atteso che nella linea è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale
d'Italia in Brasile, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992, in quanto l'Amministrazione statale, ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna è un obbligo, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Ad abundantiam, si evidenzia comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto,
l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
3 Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
In via preliminare si osserva che in comparsa di costituzione, il , eccepisce il CP_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio per non aver parte ricorrente fornito puntuale dimostrazione che l'avo indicato fosse residente nel territorio del Comune di NI (provincia di
Udine), successivamente alla data di annessione al Regno d'Italia, come previsto dal Trattato di
Vienna del 1866 ratificato dal Regno d'Italia con D.R. 3300 pubblicato sulla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno in data 4.11.1866.
Va preliminarmente osservato che nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del
Regno d'Italia in territorio italiano e non è nota la data della sua emigrazione, trovano applicazione le leggi 31 gennaio 1901 n.23 e 17 maggio 1906 n. 217, in applicazione delle quali coloro che erano nati prima dell'Unificazione d'Italia erano considerati cittadini italiani, anche se emigrati se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera e non erano deceduti prima di tale data.
Nel caso in esame, il Comune di NI (UD) venne annesso al Regno d'Italia nel 1866.
I ricorrenti hanno versato in atti il certificato di battesimo dell'avo il certificato Persona_2
negativo di naturalizzazione e il certificato del decesso avvenuto in data 15.05.1896 in Olavarria, prov di Buenos Aires, Argentina.
Alla luce di tale documentazione, il Tribunale ritiene che l'avo - nato a Persona_2
Chiaulis di NI (UD) il giorno 25 gennaio 1830, figlio di e Persona_3 Per_4
emigrato in Argentina - sia cittadino italiano e non sia mai stato naturalizzato cittadino
[...]
argentino.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
La documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra e celebrato in data 04/02/1852, Persona_2 Parte_11
nasceva una figlia:
o nata in data [...] a [...], Buenos Aires (Argentina), la quale Persona_5
si univa in matrimonio con il 29.09.1902 e dall'unione nasceva un figlio Controparte_3
• in data 05.07.1903 a Tres Arroyos, prov di Buenos Aires, Controparte_3
(Argentina) il quale si univa in matrimonio con e dall'unione Persona_6
nasceva un figlio:
4 • in data 09.02.1939 a Tres Arroyos, prov di Buenos Aires, Persona_7
(Argentina) il quale si univa in matrimonio con nascevano tre Controparte_4
figli:
➢ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...] Parte_6
Plata, prov. di Buenos Aires (Argentina) la quale si univa in matrimonio con e dall'unione nascevano tre figli: Controparte_5
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...], prov. Parte_12
Santa Fe (Argentina)
✓ L'odierno ricorrente nato in data [...] a [...], Parte_13
prov. Santa Fe (Argentina)
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...], prov. Parte_9
Santa Fe (Argentina)
➢ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...], prov. Parte_1
di Buenos Aires (Argentina) la quale si univa in matrimonio con Controparte_6
nascevano quattro figli:
[...]
✓ L'odierno ricorrente nato in data [...] a [...], Parte_2
prov di Buenos Aires, (Argentina)
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...], Parte_3
prov di Buenos Aires, (Argentina)
✓ L'odierno ricorrente nato in data [...] a [...], Parte_4
prov di Buenos Aires, (Argentina)
✓ L'odierno ricorrente nato in data [...] a [...] Parte_14
Arroyos, prov di Buenos Aires, (Argentina)
➢ L'odierno ricorrente nato in data [...] a [...] Parte_10
Arroyos, prov. di Buenos Aires, (Argentina)
Dall'esame della linea di discendenza si osserva che alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
5 - la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze, l'ava nata in data [...] a Persona_5
Olavarria, Buenos Aires (Argentina) ha mantenuto la cittadinanza italiana trasmettendola ai propri discendenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile,
Il sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1
che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_1 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- L'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile. Ne tale potere può essere conferito al da una sentenza giudiziale Controparte_7
6 - dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del
DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_1
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_1
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_1
della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri
7 adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_1
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_1 CP_1
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 14.02.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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