Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 4885/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), con l'Avv. BONO LUCIA e Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mede, Viale dei Mille n. 6;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 25.11.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori Per_1
nata a [...] il [...], e nato il [...];
[...] Persona_2
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) affidare i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...] congiuntamente ad entrambi i genitori,
[...]
con collocamento prevalente presso il padre in Mede – Via Cesare Battisti n. 48;
2) disporre che la casa familiare sita in Mede – Via Cesare Battisti n. 48, di proprietà dei genitori del sig. , venga assegnata allo stesso che vi vivrà con i figli. Parte_1
L' arredo della casa familiare è di proprietà esclusiva del sig. ; Pt_1
3) disporre che la madre, domiciliata a Pavia in Via Scala n. 31/4, terrà con sé i figli:
pag. 1 di 3
b) durante i fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 21 della domenica. I figli verranno prelevati e riaccompagnati dalla madre, salvo il caso in cui la madre in tali orari fosse impegnata al lavoro e in tale situazione sarà il padre (una sola volta al mese) ad accompagnare o prelevare i figli dalla madre oppure la nonna materna. La madre dovrà dare avviso al padre almeno entro il giorno del lunedì precedente nel caso in cui non potesse prelevare e accompagnare i figli nel fine settimana di sua spettanza;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie dal 24 .12. al 30.12. o dal 31.12. al 6.1. alternando di anno in anno il primo periodo con il secondo. In ogni caso nel giorno di
Natale i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi di anno in anno e accordandosi tra di loro di volta in volta in relazione agli orari;
d) tre giorni durante le vacanze pasquali alterando di anno in anno il periodo che comprende il giorno di Pasqua;
e) 15 giorni durante le vacanze estive, da suddividersi in due periodi di una settimana ciascuno. Anche il padre potrà tenere con sé i figli consecutivamente per 2 periodi di una settimana ciascuno. Nei periodi in cui i figli non staranno consecutivamente con un genitore si applica il diritto di visita come sopra indicato. I genitori entro il 31maggio di ogni anno si comunicheranno il periodo e il luogo di vacanza;
f) per tutte gli altri giorni di vacanza durante l'anno, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza.
Il tutto salvo diverso accordo fra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche, di relazione, di salute, di svago dei figli minori;
4) disporre che la madre corrisponda al padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma €. 200,00 alla luce dell'attuale reddito, somma che potrà essere rivista nell'ipotesi di aumento di stipendio da parte della madre. La madre verserà il contributo entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti. Ogni genitore si farà carico in via esclusiva pag. 2 di 3 delle spese di baby sitter qualora ne avesse necessità per sopperire ai propri impegni di lavoro;
5) disporre che la madre corrisponda al padre il 50% delle spese extra che lo stesso sopporterà nell'interesse dei figli minori, come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, che viene accettato;
6) disporre che l'assegno unico venga riconosciuto in via esclusiva in capo al padre”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, 11.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3