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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 12337/2022
Il Tribunale di NA OR , Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone de lle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12337 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e res.te in Orta di Atella alla Via F. De Andrè, C.F._1
28, rapp.to e difeso dall'avv. Rosalba Arena ( ), CodiceFiscale_2
giusta mandato a margine, e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orta di Atella alla via Migliaccio,37
ATTORE
E
pagi na 1 di 8 nata a [...] il [...] Controparte_1
residente in [...]
Roma nr.110, rapp.ta e difesa dall'avv. Rodolfo Spanò, C.F. ed elett.te dom.ta presso il suo studio in S.Arpino C.F._4
(CE) al Vico Pace nr.5
CONVENUTA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA OR
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 hiedeva Parte_1
pronunziarsi, senza alcuna determinazione accessoria , salva la richiesta di
“revoca dell'assegno di mantenimento” statuito in sede di separazione , cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con in Orta di Atella (CE) il 12/1/2002 Controparte_1
(atto n. I, P. II, S. A, anno 2002) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di NA OR in data
8/5/2014, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG. N. 564/2013.
La parte resistente si costituiva associandosi alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo assegno divorzile in suo favore in misura di euro 250,00 mensili, pari all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e il rigetto della domanda di “revoca” avanzata dal ricorrente, asserendo che ella era disoccupata in costanza di matrimonio e tale è rimasta , mentre il ricorrente, da parte sua, non ha dedotto un peggioramento delle condizioni pagi na 2 di 8 patrimoniali, limitandosi a prospettare la paternità di una bambina avuta dalla nuova compagna.
Le parti comparivano dapprima all'udienza del 12/7/2023 e, dopo un rinvio per tentativo di bonaria composizione, poi rivelatosi infruttuoso, all'udienza del 25/10/2023, innanzi al Presidente, il quale confermava in via provvisoria le statuizioni di cui alla sentenza di separazione e rinviava dinanzi al Giudice relatore.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice relatore rinviava per precisazione conclusioni e, con ordinanza del 31/1/2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., applicabile al presente procedimento ratione temporis.
Il P.M. concludeva come in atti .
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 , essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle domande accessorie, deve premettersi che le parti hanno erroneamente dibattuto in ordine alla revoca del mantenimento statuito in sede di separazioni, asserendo e contraddicendo in ordine alla modifica della situazione di fatto e patrimoniale.
Invero, in sede di divorzio viene meno ex lege l'assegno di mantenimento e deve discutersi della domanda di assegno divorzile, se proposta, con le differenze e le peculiarità che distinguono tale istituto da quello di mantenimento.
Ciò posto, la resistente in sede di comparsa di costituzione ha avanzato pagi na 3 di 8 domanda di assegno divorzile sulla scorta del mantenimento riconosciutole in sede di separazione, chiedendo pari somma in sede di divorzio.
Ebbene, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, il Collegio evidenzia che alla luce della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell' assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza – all'atto della decisione – dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi
(cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n.
1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlat i a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali .
Invero, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass.
Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ciò posto, il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali ai fini pagi na 4 di 8 dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e , sul punto, deve evidenziarsi che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio, inoltre, doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario , a tal fine, indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione
11832/23) ha consolidato l'indirizzo già precedentemente espresso, asserendo che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali
pagi na 5 di 8 (si leggano anche, in tal senso, Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n.
21234 del 09/08/2019) .
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che
è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1 dicembre
1970, secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della
Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si rigetta la domanda considerato che la nulla ha articolato né in ordine al contributo CP_1
che, in costanza di matrimonio, avrebbe apportato alla crescita professionale e reddituale del coniuge né in riferimento al proprio stato di disoccupazione, peraltro contestato dal ricorrente il quale asserisce che la pagi na 6 di 8 ex moglie ha lavorato già in passato presso uno studio notarile e che svolge attività di estetista a domicilio “a nero”.
Inoltre, la giovanissima età della al momento della separazione CP_1
(facendo riferimento, al più tardi, all'anno di iscrizione a ruolo del procedimento per separazione nel 2013, allorché la resistente aveva 34 anni), le pregresse esperienze lavorative, incontestate ed evincibili dalla documentazione fiscale in atti, l'assenza, al contrario, di elementi indicativi di una compromissione della capacità lavorativa generica, sono circostanze che inducono il Collegio a ritenere l'impossibilità di riconoscere un assegno divorzile alla istante sulla scorta dei criteri perequativo/assistenziale .
Quanto al criterio compensativo - sebbene possa ipotizzarsi, nei circa 10 anni di convivenza matrimoniale, un contributo prevalente della in relazione alla gestione delle incombenze domestiche, seppur CP_1
in assenza di prole, ciò non è in concreto neppure asserito dalla resistente, né tantomeno può desumersi aliunde un suo contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge o della famiglia.
Le spese vanno liquidate secondo il principio della maggiore soccombenza ovvero compensate per 2/3 e, per l'effetto, va condannata la resistente a corrispondere 1/3 delle spese legali sostenute dal ricorrente.
Si precisa che limitatamente alle spese da rifondere al ricorrente, la resistente si dichiara decaduta dal beneficio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza della domanda di assegno divorzile per la quale è risultata soccombente per le ragioni di cui in parte motiva.
pagi na 7 di 8 Le restanti spese si compensano, nella misura dei 2/3, in ragione della natura della controversia e della residua e convergente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Orta di Atella (CE) il Parte_1 Controparte_1
12/1/2002 (atto n. I, P. II, S. A, anno 2002); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di
Atella per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; rigetta per il resto;
compensa nella misura di 2/3 le spese di lite;
condanna la resistente a rifondere in proprio, con revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in parte qua, le spese di lite sosten ute dal ricorrente nella misura di 1/3, che si liquidano in euro 1.142, oltre IVA e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Aversa, alla Camera di Consiglio del 7/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 12337/2022
Il Tribunale di NA OR , Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone de lle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12337 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e res.te in Orta di Atella alla Via F. De Andrè, C.F._1
28, rapp.to e difeso dall'avv. Rosalba Arena ( ), CodiceFiscale_2
giusta mandato a margine, e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orta di Atella alla via Migliaccio,37
ATTORE
E
pagi na 1 di 8 nata a [...] il [...] Controparte_1
residente in [...]
Roma nr.110, rapp.ta e difesa dall'avv. Rodolfo Spanò, C.F. ed elett.te dom.ta presso il suo studio in S.Arpino C.F._4
(CE) al Vico Pace nr.5
CONVENUTA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA OR
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 hiedeva Parte_1
pronunziarsi, senza alcuna determinazione accessoria , salva la richiesta di
“revoca dell'assegno di mantenimento” statuito in sede di separazione , cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con in Orta di Atella (CE) il 12/1/2002 Controparte_1
(atto n. I, P. II, S. A, anno 2002) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di NA OR in data
8/5/2014, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG. N. 564/2013.
La parte resistente si costituiva associandosi alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo assegno divorzile in suo favore in misura di euro 250,00 mensili, pari all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e il rigetto della domanda di “revoca” avanzata dal ricorrente, asserendo che ella era disoccupata in costanza di matrimonio e tale è rimasta , mentre il ricorrente, da parte sua, non ha dedotto un peggioramento delle condizioni pagi na 2 di 8 patrimoniali, limitandosi a prospettare la paternità di una bambina avuta dalla nuova compagna.
Le parti comparivano dapprima all'udienza del 12/7/2023 e, dopo un rinvio per tentativo di bonaria composizione, poi rivelatosi infruttuoso, all'udienza del 25/10/2023, innanzi al Presidente, il quale confermava in via provvisoria le statuizioni di cui alla sentenza di separazione e rinviava dinanzi al Giudice relatore.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice relatore rinviava per precisazione conclusioni e, con ordinanza del 31/1/2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., applicabile al presente procedimento ratione temporis.
Il P.M. concludeva come in atti .
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 , essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle domande accessorie, deve premettersi che le parti hanno erroneamente dibattuto in ordine alla revoca del mantenimento statuito in sede di separazioni, asserendo e contraddicendo in ordine alla modifica della situazione di fatto e patrimoniale.
Invero, in sede di divorzio viene meno ex lege l'assegno di mantenimento e deve discutersi della domanda di assegno divorzile, se proposta, con le differenze e le peculiarità che distinguono tale istituto da quello di mantenimento.
Ciò posto, la resistente in sede di comparsa di costituzione ha avanzato pagi na 3 di 8 domanda di assegno divorzile sulla scorta del mantenimento riconosciutole in sede di separazione, chiedendo pari somma in sede di divorzio.
Ebbene, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, il Collegio evidenzia che alla luce della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell' assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza – all'atto della decisione – dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi
(cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n.
1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlat i a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali .
Invero, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass.
Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ciò posto, il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali ai fini pagi na 4 di 8 dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e , sul punto, deve evidenziarsi che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio, inoltre, doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario , a tal fine, indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione
11832/23) ha consolidato l'indirizzo già precedentemente espresso, asserendo che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali
pagi na 5 di 8 (si leggano anche, in tal senso, Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n.
21234 del 09/08/2019) .
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che
è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1 dicembre
1970, secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della
Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si rigetta la domanda considerato che la nulla ha articolato né in ordine al contributo CP_1
che, in costanza di matrimonio, avrebbe apportato alla crescita professionale e reddituale del coniuge né in riferimento al proprio stato di disoccupazione, peraltro contestato dal ricorrente il quale asserisce che la pagi na 6 di 8 ex moglie ha lavorato già in passato presso uno studio notarile e che svolge attività di estetista a domicilio “a nero”.
Inoltre, la giovanissima età della al momento della separazione CP_1
(facendo riferimento, al più tardi, all'anno di iscrizione a ruolo del procedimento per separazione nel 2013, allorché la resistente aveva 34 anni), le pregresse esperienze lavorative, incontestate ed evincibili dalla documentazione fiscale in atti, l'assenza, al contrario, di elementi indicativi di una compromissione della capacità lavorativa generica, sono circostanze che inducono il Collegio a ritenere l'impossibilità di riconoscere un assegno divorzile alla istante sulla scorta dei criteri perequativo/assistenziale .
Quanto al criterio compensativo - sebbene possa ipotizzarsi, nei circa 10 anni di convivenza matrimoniale, un contributo prevalente della in relazione alla gestione delle incombenze domestiche, seppur CP_1
in assenza di prole, ciò non è in concreto neppure asserito dalla resistente, né tantomeno può desumersi aliunde un suo contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge o della famiglia.
Le spese vanno liquidate secondo il principio della maggiore soccombenza ovvero compensate per 2/3 e, per l'effetto, va condannata la resistente a corrispondere 1/3 delle spese legali sostenute dal ricorrente.
Si precisa che limitatamente alle spese da rifondere al ricorrente, la resistente si dichiara decaduta dal beneficio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza della domanda di assegno divorzile per la quale è risultata soccombente per le ragioni di cui in parte motiva.
pagi na 7 di 8 Le restanti spese si compensano, nella misura dei 2/3, in ragione della natura della controversia e della residua e convergente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Orta di Atella (CE) il Parte_1 Controparte_1
12/1/2002 (atto n. I, P. II, S. A, anno 2002); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di
Atella per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; rigetta per il resto;
compensa nella misura di 2/3 le spese di lite;
condanna la resistente a rifondere in proprio, con revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in parte qua, le spese di lite sosten ute dal ricorrente nella misura di 1/3, che si liquidano in euro 1.142, oltre IVA e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Aversa, alla Camera di Consiglio del 7/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 8 di 8