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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2756 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento per occupazione immobili, riservata in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Sergio Marozzi e Alessia pepi, come da incarico in atti.
ATTORE
E
LC LA (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
Fabrizio Chioini, come da investitura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28novembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Entro i limiti e per le ragioni seguenti, deve essere accolta la domanda avanzata nell'interesse del ricorrente sì come diretta alla condanna della controparte Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 117.399,07, o altro eventualmente diverso, a titolo di
“indennità risarcitoria per l'uso esclusivo da parte della convenuta” per il periodo dall'aprile 2025 al 24 febbraio 2021, corrispondente al suo possesso esclusivo sui cespiti.
Sul punto, è il caso di precisare, come verrà emergendo nel prosieguo, che assume rilevanza il diritto del comunista, leso nelle relative prerogative di utilizzo dei frutti correlati alla relativa quota di proprietà, al risarcimento del danno patrimoniale
(liquidabile tramite il criterio figurativo del canone locativo).
Infatti, il ricorrente ha espressamente calato in giudizio la medesima ragione di credito che ebbe a invocare con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., depositata in data 26 marzo 2011.
1 Si tratta di un diritto che, inammissibilmente calato nel contesto del procedimento n.
100515/2010 definito con sentenza n. 188/2021 R.G. (la quale dà atto della ragione della sua inammissibilità, per questo non definendola nel merito), è stato quindi, da ultimo, portato alla cognizione del tribunale nella presente sede.
Per chiudere sul punto, non sia del tutto disutile rammemorare che, nella comparsa conclusionale depositata nell'ormai definito procedimento, la odierna parte convenuta,
, era a energicamente stigmatizzare la domanda riconvenzionale dell'attore CP_1 nei termini che il Tribunale adesso testualmente riferirà: “tardiva ed Parte_1 inammissibile, laddove essa andava proposta, tutt'al più, nel corso dell'udienza di prima comparizione tenutasi il 24 febbraio 2011 e ciò anche qualora la si volesse considerare come eccezione riconvenzionale, vale a dire come conseguenza della domanda riconvenzione svolta dalla convenuta, stante il chiaro disposto dell'articolo
183, quinto comma Cod. Proc. Civ. e quello dell'articolo 183, sesto comma numero 1
Cod. Proc. Civ., secondo cui si possono precisare e modificare domande e conclusioni
“già proposte”, con la conseguenza impossibilità di far valere in questo giudizio la reconventio reconventionis”, oltre ad eccepirne la novità (“è nuova rispetto a quella originaria di scioglimento della comunione e, pertanto, su di essa si è dichiarato espressamente e si continua a farlo, di non accettare il contraddittorio”).
Ne viene che, trattandosi di pronuncia in rito di inammissibilità della domanda, essa dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass.
20636/2024).
Tanto venuto premettendo e chiarendo, ha senso riferire che per effetto dell'apertura della duplice successione di cui al precorso procedimento, gli odierni litigatores, in veste di coeredi, ebbero ad acquistare il compossesso dei beni caduti nella doppia massa ereditaria erediaria (oggetto di divisione con la sentenza passata in giudicato). Come noto, tale (astrattamente concorrente) potere di fatto si acquisisce a prescindere dall'apprehensio, traendo esso direttamente origine dal titolo successorio innervante la situazione incidentale di comproprietà «collettiva».
Conviene ora tenere a mente che, secondo l'art. 1102, comma 1, c.c., il godimento della cosa comune spetta a ciascun partecipe in solidum (c.d. solidarietà del godimento o, più correttamente, godimento correlato a una pluralità di situazioni possessorie, distinte e
2 autonome, sullo stesso oggetto), mentre la distribuzione dei frutti civili o naturali prodotti dalla medesima res sottostà al criterio di riparto dipendente, in linea di principio, dalla quota. Ciò importa che ogni comunista sia legittimato a servirsi della cosa nella sua totalità, fermo restando l'eguale e contrario diritto dell'altro contitolare (o degli altri partecipi al rapporto soggettivamente complesso).
Per altro verso, la regola in discorso disancora – di massima – l'uti (inteso come soddisfazione immediata di un bisogno dell'uomo per mezzo del godimento della res) dai canoni impiegati con riguardo al riparto del frui (attinente alla percezione dei frutti), ancorché nel potere di godere dei medesimi frutti prodotti dalla cosa sia insito quello di utilizzarla.
Poste queste basi, deve a questo punto richiamarsi l'orientamento per cui in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
In particolare, in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (Cass. 10264/2023).
Orbene, nella fattispecie considerata, appare difficilmente contestabile, in considerazione del tenore letterale delle missive spiccate dal precedente procuratore del che questi fosse interessato al godimento dell'immobile o alla percezione, pro Pt_1
quota, dei frutti civili.
Se ne ha un riscontro persuasivo proprio dall'esame del fondamento su cui ha fatto riposare la domanda di “indennità”, altrove dichiarata inammissibile:
3 Dunque, l'interesse che ha mosso il a spingere per la prima volta la domanda in Pt_1
questione è venuto in emersione non prima del deposito della memoria più in alto ricordata.
Se, da un lato, serve precisare che il silenzio sino a quel punto serbato dal detto Pt_1
non può in alcun modo essere inteso come rinuncia alla corresponsione pro futuro
[...] del frutti, dall'altro, vale soggiungere che solo a principiare dalla data di deposito della memoria, questi - anche perché, verosimilmente, condizionato da una eguale e contraria richiesta della convenuta - ha manifestato, per il tramite del relativo procuratore, alla controparte la volontà di godimento dell'immobile e in particolare di partecipazione al godimento dei frutti.
Del resto, se davvero fosse stato a ciò interessato ben prima di tale momento, se cioè avesse per davvero, antecedentemente alla introduzione di quel giudizio, nutrito un interesse per la percezione dei i frutti civili, al punto da averne -in tesi- richiesto la corresponsione in sede stragiudiziale, allora sarebbe difficilmente intelligibile riconoscere la ragione per la quale, non avendoli obbiettivamente ricevuti fino alla instaurazione di quel procedimento, non avesse promosso ad imis (ossia sincronicamente alle ulteriori domande di scioglimento della divisione e al pagamento di spece e imposte) anche la istanza di cui si tratta.
Ne deriva che la domanda deve trovare accoglimento in relazione ai frutti civili richiesti e non riscossi a principiare dall'aprile 2011.
A tal riguardo, non sussistono seri elementi per asserire che tale domanda, in ragione vuoi della qualità soggettiva del richiedente vuoi di quella del destinatario della pretesa, fosse prima di effetti interruttivi.
Sul punto, si è sostenuto che, in tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale;
l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo
4 dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore
(o, nella specie, del suo difensore) circa il loro valido conferimento (Cass. 5208/2015 e
Cass. 25984/2011).
Tale effetto interruttivo della prescrizione si è conservato per tutto il giudizio, fino a riprendere il suo decorso quinquennale, trattandosi di risarcimento del danno non contrattuale, al momento della sua definizione.
Non avendo costituito oggetto di specifica contestazione i valori posti a base della sua pretesa dall'attore, oltre a trovare essi un termine di riferimento negli accertamenti condotti dal c.t.u. nella giusta sede, è applicabile il criterio figurativo del canone mensile di locazione (richiamato e motivato nella pronuncia resa a definizione del pregresso giudizio); onde, relativamente al tornante temporale ricompreso dall'aprile
2011 al febbraio 202, data di irretrattabilità della sentenza, (pari a 119 mesi), è congruo liquidare, per l'appartamento, l'importo di euro 107.100 (canone locativo di euro 900,00
x 119 mensilità), e per la soffitta, l'importo di euro 27.965,00 (canone locativo di euro
235,00 x 119 mensilità); il tutto, per un importo complessivo di euro 135.065,00 (da dimezzare in euro 67.535,50, in considerazione della aliquota del 50% spettante all'attore), oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore. A tal riguardo, deve ritenersi consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria senza necessità di precisare le singole componenti (Cass.Civ., 95/2910); e noto essendo che l'applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, indipendentemente dalla richiesta della parte (Cassazione civile, sez.
III, sentenza 22 luglio 2016, n. 15115).
Ne deriva che, già operato il diffalco della metà in ragione della quota di frutti civili spettante all'attore, la convenuta deve essere condannata al pagamento del complessivo importo di euro 75.000,00 (già comprensivo di rivalutazione) oltre interessi nella misura legale, dalla presente sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2756 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
5 - condanna la convenuta al pagamento del complessivo importo di Euro Parte_2
75.000,00, oltre interessi nella misura legale, dalla presente sentenza al soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro
13.000,00 per compensi, Euro 803,45 per spese, oltre rimborso spese forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Macerata 16 giugno 2025.
Il Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2756 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento per occupazione immobili, riservata in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Sergio Marozzi e Alessia pepi, come da incarico in atti.
ATTORE
E
LC LA (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
Fabrizio Chioini, come da investitura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28novembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Entro i limiti e per le ragioni seguenti, deve essere accolta la domanda avanzata nell'interesse del ricorrente sì come diretta alla condanna della controparte Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 117.399,07, o altro eventualmente diverso, a titolo di
“indennità risarcitoria per l'uso esclusivo da parte della convenuta” per il periodo dall'aprile 2025 al 24 febbraio 2021, corrispondente al suo possesso esclusivo sui cespiti.
Sul punto, è il caso di precisare, come verrà emergendo nel prosieguo, che assume rilevanza il diritto del comunista, leso nelle relative prerogative di utilizzo dei frutti correlati alla relativa quota di proprietà, al risarcimento del danno patrimoniale
(liquidabile tramite il criterio figurativo del canone locativo).
Infatti, il ricorrente ha espressamente calato in giudizio la medesima ragione di credito che ebbe a invocare con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., depositata in data 26 marzo 2011.
1 Si tratta di un diritto che, inammissibilmente calato nel contesto del procedimento n.
100515/2010 definito con sentenza n. 188/2021 R.G. (la quale dà atto della ragione della sua inammissibilità, per questo non definendola nel merito), è stato quindi, da ultimo, portato alla cognizione del tribunale nella presente sede.
Per chiudere sul punto, non sia del tutto disutile rammemorare che, nella comparsa conclusionale depositata nell'ormai definito procedimento, la odierna parte convenuta,
, era a energicamente stigmatizzare la domanda riconvenzionale dell'attore CP_1 nei termini che il Tribunale adesso testualmente riferirà: “tardiva ed Parte_1 inammissibile, laddove essa andava proposta, tutt'al più, nel corso dell'udienza di prima comparizione tenutasi il 24 febbraio 2011 e ciò anche qualora la si volesse considerare come eccezione riconvenzionale, vale a dire come conseguenza della domanda riconvenzione svolta dalla convenuta, stante il chiaro disposto dell'articolo
183, quinto comma Cod. Proc. Civ. e quello dell'articolo 183, sesto comma numero 1
Cod. Proc. Civ., secondo cui si possono precisare e modificare domande e conclusioni
“già proposte”, con la conseguenza impossibilità di far valere in questo giudizio la reconventio reconventionis”, oltre ad eccepirne la novità (“è nuova rispetto a quella originaria di scioglimento della comunione e, pertanto, su di essa si è dichiarato espressamente e si continua a farlo, di non accettare il contraddittorio”).
Ne viene che, trattandosi di pronuncia in rito di inammissibilità della domanda, essa dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass.
20636/2024).
Tanto venuto premettendo e chiarendo, ha senso riferire che per effetto dell'apertura della duplice successione di cui al precorso procedimento, gli odierni litigatores, in veste di coeredi, ebbero ad acquistare il compossesso dei beni caduti nella doppia massa ereditaria erediaria (oggetto di divisione con la sentenza passata in giudicato). Come noto, tale (astrattamente concorrente) potere di fatto si acquisisce a prescindere dall'apprehensio, traendo esso direttamente origine dal titolo successorio innervante la situazione incidentale di comproprietà «collettiva».
Conviene ora tenere a mente che, secondo l'art. 1102, comma 1, c.c., il godimento della cosa comune spetta a ciascun partecipe in solidum (c.d. solidarietà del godimento o, più correttamente, godimento correlato a una pluralità di situazioni possessorie, distinte e
2 autonome, sullo stesso oggetto), mentre la distribuzione dei frutti civili o naturali prodotti dalla medesima res sottostà al criterio di riparto dipendente, in linea di principio, dalla quota. Ciò importa che ogni comunista sia legittimato a servirsi della cosa nella sua totalità, fermo restando l'eguale e contrario diritto dell'altro contitolare (o degli altri partecipi al rapporto soggettivamente complesso).
Per altro verso, la regola in discorso disancora – di massima – l'uti (inteso come soddisfazione immediata di un bisogno dell'uomo per mezzo del godimento della res) dai canoni impiegati con riguardo al riparto del frui (attinente alla percezione dei frutti), ancorché nel potere di godere dei medesimi frutti prodotti dalla cosa sia insito quello di utilizzarla.
Poste queste basi, deve a questo punto richiamarsi l'orientamento per cui in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
In particolare, in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (Cass. 10264/2023).
Orbene, nella fattispecie considerata, appare difficilmente contestabile, in considerazione del tenore letterale delle missive spiccate dal precedente procuratore del che questi fosse interessato al godimento dell'immobile o alla percezione, pro Pt_1
quota, dei frutti civili.
Se ne ha un riscontro persuasivo proprio dall'esame del fondamento su cui ha fatto riposare la domanda di “indennità”, altrove dichiarata inammissibile:
3 Dunque, l'interesse che ha mosso il a spingere per la prima volta la domanda in Pt_1
questione è venuto in emersione non prima del deposito della memoria più in alto ricordata.
Se, da un lato, serve precisare che il silenzio sino a quel punto serbato dal detto Pt_1
non può in alcun modo essere inteso come rinuncia alla corresponsione pro futuro
[...] del frutti, dall'altro, vale soggiungere che solo a principiare dalla data di deposito della memoria, questi - anche perché, verosimilmente, condizionato da una eguale e contraria richiesta della convenuta - ha manifestato, per il tramite del relativo procuratore, alla controparte la volontà di godimento dell'immobile e in particolare di partecipazione al godimento dei frutti.
Del resto, se davvero fosse stato a ciò interessato ben prima di tale momento, se cioè avesse per davvero, antecedentemente alla introduzione di quel giudizio, nutrito un interesse per la percezione dei i frutti civili, al punto da averne -in tesi- richiesto la corresponsione in sede stragiudiziale, allora sarebbe difficilmente intelligibile riconoscere la ragione per la quale, non avendoli obbiettivamente ricevuti fino alla instaurazione di quel procedimento, non avesse promosso ad imis (ossia sincronicamente alle ulteriori domande di scioglimento della divisione e al pagamento di spece e imposte) anche la istanza di cui si tratta.
Ne deriva che la domanda deve trovare accoglimento in relazione ai frutti civili richiesti e non riscossi a principiare dall'aprile 2011.
A tal riguardo, non sussistono seri elementi per asserire che tale domanda, in ragione vuoi della qualità soggettiva del richiedente vuoi di quella del destinatario della pretesa, fosse prima di effetti interruttivi.
Sul punto, si è sostenuto che, in tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale;
l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo
4 dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore
(o, nella specie, del suo difensore) circa il loro valido conferimento (Cass. 5208/2015 e
Cass. 25984/2011).
Tale effetto interruttivo della prescrizione si è conservato per tutto il giudizio, fino a riprendere il suo decorso quinquennale, trattandosi di risarcimento del danno non contrattuale, al momento della sua definizione.
Non avendo costituito oggetto di specifica contestazione i valori posti a base della sua pretesa dall'attore, oltre a trovare essi un termine di riferimento negli accertamenti condotti dal c.t.u. nella giusta sede, è applicabile il criterio figurativo del canone mensile di locazione (richiamato e motivato nella pronuncia resa a definizione del pregresso giudizio); onde, relativamente al tornante temporale ricompreso dall'aprile
2011 al febbraio 202, data di irretrattabilità della sentenza, (pari a 119 mesi), è congruo liquidare, per l'appartamento, l'importo di euro 107.100 (canone locativo di euro 900,00
x 119 mensilità), e per la soffitta, l'importo di euro 27.965,00 (canone locativo di euro
235,00 x 119 mensilità); il tutto, per un importo complessivo di euro 135.065,00 (da dimezzare in euro 67.535,50, in considerazione della aliquota del 50% spettante all'attore), oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore. A tal riguardo, deve ritenersi consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria senza necessità di precisare le singole componenti (Cass.Civ., 95/2910); e noto essendo che l'applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, indipendentemente dalla richiesta della parte (Cassazione civile, sez.
III, sentenza 22 luglio 2016, n. 15115).
Ne deriva che, già operato il diffalco della metà in ragione della quota di frutti civili spettante all'attore, la convenuta deve essere condannata al pagamento del complessivo importo di euro 75.000,00 (già comprensivo di rivalutazione) oltre interessi nella misura legale, dalla presente sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2756 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
5 - condanna la convenuta al pagamento del complessivo importo di Euro Parte_2
75.000,00, oltre interessi nella misura legale, dalla presente sentenza al soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro
13.000,00 per compensi, Euro 803,45 per spese, oltre rimborso spese forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Macerata 16 giugno 2025.
Il Giudice
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