Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.725/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI N°13 95048 SCORDIA CodiceFiscale_1
ITALIA presso lo studio dell'avv. TOMAGRA GAETANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA P.PE DI PIEMONTE N. 11 95048 SCORDIA presso lo studio dell'avv. CUNSOLO GIAN VITTORIO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All' udienza del 20.2.2025 di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1
separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio , contratto in Scordia il 2.7.2011, (trascritto nei registri di tale Comune al n°22 parte II^ Serie A Ufficio 1 – Anno 2011) dal quale erano nati i figli , nato a [...] il Per_1
9.12.2011 e , nato a [...] il [...] (quest'ultimo affetto da “un disturbo evolutivo Per_2 specifico dello sviluppo in trattamento con psicomotricità e logopedia”) era entrato in crisi a causa del carattere violento e aggressivo del il quale a seguito delle denunce sporte dalla ricorrente CP_1
ai carabinieri del luogo, era stato infine sottoposto infine alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori.
Chiedeva che venisse disciplinato l'affidamento dei figli, collocandoli presso essa ricorrente, disciplinato il diritto di visita del padre e posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli .
Chiedeva altresì che con provvedimento indifferibile ed urgente venisse statuito il suo diritto alla percezione per intero dell'assegno unico per i figli, stante che, a far data dalla separazione di fatto tra le parti , il padre non aveva corrisposto alcun contributo per il loro mantenimento.
Il Presidente con il decreto di comparizione delle parti emetteva tale provvedimento che veniva confermato all'udienza appositamente fissata.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente con riferimento alla sua responsabilità nell'insorgere della crisi coniugale.
Dichiarava di essere disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 200.00 mensili in ragione delle sue precarie condizioni economiche .
Espletata l'udienza di comparizione personale dei coniugi , veniva disposta l'audizione del minore ultradodicenne e , all'esito della stessa il Presidente formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accolta dalle parti, che chiedevano pertanto emettersi sentenza.
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza.
Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente che, peraltro, hanno ricevuto significativa conferma dalla sentenza emessa ai danni del resistente con il quale lo stesso è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per reati di maltrattamenti in danno della moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che, come sopra rilevato, all'udienza del 20.2.2025, dopo l'audizione del figlio , tredicenne, il Presidente ha proposto alle parti la seguente proposta Per_1
conciliativa:
affidamento esclusivo dei minori alla madre, incontro del padre con i figli presso il domicilio dove il padre sconta gli arresti, dalle 16 alle 19,00 nel giorno del sabato, corresponsione da parte del padre della somma di € 300,00 mensili salve modifiche nel caso di ripresa dell'attività lavorativa, percezione al 100% dell'assegno unico per i figli da parte della ricorrente.
Le parti hanno dichiarato di accettare la superiore proposta conciliativa, che può pertanto essere fatta propria dal Collegio in questa sede.
Al riguardo va rilevato che l'affidamento esclusivo dei minori pare nel caso di specie il regime maggiormente idoneo a garantire l'interesse dei minori, e ciò in considerazione del regime detentivo a cui è attualmente sottoposto il resistente, giusta sentenza di condanna emessa da questo tribunale nonché delle difficoltà nel rapporto padre- figli evidenziata dal minore nel coso della sua audizione, riconducibili al comportamento del padre e, in particolare, agli atteggiamenti aggressivi dallo stesso tenuti nei confronti della madre, pur in presenza di figli minori.
La previsione del diritto di visita da esercitare dal padre presso il domicilio dei genitori dello stesso
(trovandosi lo stesso ristretto agli arresti domiciliari) consentirà un mantenimento dei rapporti tra il padre ed i figli, salva una successiva diversa regolamentazione dello stesso nell'ipotesi in cui la misura dovesse cessare o dovessero insorgere difficoltà nell'esercizio. Quanto alla misura del mantenimento la stessa appare allo stato congrua, in ragione del fatto che il resistente non percepisce reddito .
Va infine integrato l'accordo tra le parti con la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (sulla quale aveva convenuto il resistente nella propria comparsa di costituzione) che è, peraltr di esclusiva proprietà della ricorrente medesima.
Le spese del procedimento possono essere compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando dichiara la separazione personale tra i coniugi chiedeva pronunciarsi la sua separazione personale da Parte_1
.che hanno contratto matrimonio in Scordia il 2.7.2011 (atto trascritto Controparte_1
nei registri di tale Comune al n°22 parte II^ Serie A Ufficio 1 – Anno 2011) affida in figli minori in modo esclusivo alla madre con diritto del padre di incontrarli con le modalità ldi cui alla parte motiva;
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante e pagamento della somma di € 200.00 mensili, da rivalutare annualmente secondo i dati ISTAT;
dispone che la madre percepisca per intero l'assegno unico per i figli;
compensa tra le parti le spese del presente procedimento;
manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'ufficio dello stato civile del comune di Scordia perché provveda alle annotazioni di legge
Così deciso in Caltagirone il 20/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo