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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 405/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
nato in [...] il [...], codice Controparte_1
fiscale . C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. MALIVINDI SILVIA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Bordighera (IM) in data 22/05/2010;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1
contratto a Bordighera il 22/05/2010, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2010, parte 1, atto n. 7), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto e potranno stabilire la loro residenza ove meglio riterranno, eventualmente anche all'estero, con dispensa della necessità di reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o equipollente documento valido per l'espatrio e preventivo assenso alla richiesta del documento individuale per il figlio minore.
2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso, i quali avranno un ruolo paritario nel provvedere alla cura
2 della sua istruzione e crescita, nonché alle sue esigenze educative, sociali e morali. La responsabilità genitoriale, ex art. 337 ter c.c., verrà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione competeranno e potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui il minore sarà affidato alle proprie cure, con l'impegno di tenere informato l'altro genitore sulle abitudini, le attività e le inclinazioni del figlio, nonché sullo stato di salute.
3. Il figlio minore avrà la sua stabile residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
4. Il padre terrà con sé il figlio a week end alterni, dal venerdì sera, quando lo andrà a prendere a scuola, fino al lunedì mattina quando lo porterà a scuola;
il padre terrà inoltre con sé il figlio tutti i mercoledì sera, quando lo andrà a prendere finita la scuola, Per_1
fino al giovedì mattina, quando lo riporterà a scuola;
5. Il minore trascorrerà le festività alternativamente con uno o con l'altro genitore: Per_1
quando trascorrerà la vigilia e il natale con un genitore, trascorrerà il capodanno con l'altro, e l'anno seguente si alterneranno le festività; durante le vacanze scolastiche natalizie i tempi di permanenza si divideranno in due tra i genitori;
la Pasqua verrà alternata con la Pasquetta ad anni alterni;
salvo diversi accordi che i coniugi concorderanno prima delle predette festività, così da garantire continuità ed alternanza e sempre nel superiore interesse morale e materiale del minore. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 giorni con il padre, di cui almeno 7 consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire la programmazione delle ferie. Sono fatti salvi i migliori accordi tra i genitori sulla gestione ed il diritto di visita di ciascun genitore, accordandosi anche per modalità diverse e tempi diversi, in ragione delle proprie esigenze lavorative e familiari.
6. Il signor corrisponderà mensilmente alla signora quale contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versare con bonifico o con altro mezzo equipollente entro i primi cinque giorni di ogni mese alla Sig.ra Pt_1
3 7. I coniugi ripartiranno tra di loro in ragione del 50% le spese straordinarie sostenute per il figlio, e ciò nel rispetto delle regole e dei criteri suggeriti dal Tribunale adito e qui di seguito trascritti:
1. - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale: d) ticket sanitari;
2. - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3. - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico per andare a scuola, e) mensa;
4. - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggi presso la sede universitaria;
5. - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter): c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. In particolare, il padre verserà il 50% delle spese per la retta della scuola privata elementare frequentata da e il 50% dei buoni pasto. Si precisa inoltre che il signor Per_1
continuerà a sostenere interamente al 100% la spesa dell'assicurazione sanitaria CP_1
(cd. Mutuelle francese) Pro BTP collegata al suo contratto di lavoro che è estesa anche al nucleo familiare;
8. L'assegno unico spettante ad verrà percepito dalla madre in misura del 100%. Per_1
9. Le parti hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e a dirimere ogni questione inerente la divisione dei beni mobili o immobili comuni e dichiarano di essere
4 economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del rapporto di coniugio.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Bordighera (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 26/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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