TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11638/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Vella, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Di Stefano, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 5/6/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/10/2024, , premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con era nata la IG , il 18/9/2008, ha chiesto Controparte_1 Per_1
1 a questo Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della IG minore disposte con provvedimento n. cron. 6660/2023 dell'11-14/7/2023 a definizione del procedimento n. 13131/2022 R.G., in ragione delle mutate condizioni economiche e familiari. Ha chiesto, in particolare, la rideterminazione del contributo al mantenimento posto a suo carico nella misura di € 150,00, nonché di poter versare tale somma alla nonna paterna della minore, con la quale conviveva da più di un Per_1
anno.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'obbligo a carico del ricorrente di corrisponderle un assegno di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IG minore . Per_1
All'udienza del 5/6/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “obbligo a carico di di versare a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG CP_1
fino al compimento dei 18 anni, compiuti i quali verserà dette somme direttamente alla Per_1 IG.”.
La causa, quindi, è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
_______________
Ebbene, le condizioni concordate tra le parti in udienza, come sopra riportate, non appaiono in contrasto con il preminente interesse della minore e possono essere poste alla base della decisione.
L'istanza, pertanto, deve essere accolta nell'effettivo ed espresso accordo tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dispone la parziale modifica del regime di affidamento e mantenimento della minore , di cui al decreto n. cron. 6660/2023 dell'11-14/7/2023 del Persona_2
Tribunale di Palermo, alle condizioni concordate tra le parti e integralmente riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11638/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Vella, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Di Stefano, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 5/6/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/10/2024, , premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con era nata la IG , il 18/9/2008, ha chiesto Controparte_1 Per_1
1 a questo Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della IG minore disposte con provvedimento n. cron. 6660/2023 dell'11-14/7/2023 a definizione del procedimento n. 13131/2022 R.G., in ragione delle mutate condizioni economiche e familiari. Ha chiesto, in particolare, la rideterminazione del contributo al mantenimento posto a suo carico nella misura di € 150,00, nonché di poter versare tale somma alla nonna paterna della minore, con la quale conviveva da più di un Per_1
anno.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'obbligo a carico del ricorrente di corrisponderle un assegno di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IG minore . Per_1
All'udienza del 5/6/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “obbligo a carico di di versare a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG CP_1
fino al compimento dei 18 anni, compiuti i quali verserà dette somme direttamente alla Per_1 IG.”.
La causa, quindi, è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
_______________
Ebbene, le condizioni concordate tra le parti in udienza, come sopra riportate, non appaiono in contrasto con il preminente interesse della minore e possono essere poste alla base della decisione.
L'istanza, pertanto, deve essere accolta nell'effettivo ed espresso accordo tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dispone la parziale modifica del regime di affidamento e mantenimento della minore , di cui al decreto n. cron. 6660/2023 dell'11-14/7/2023 del Persona_2
Tribunale di Palermo, alle condizioni concordate tra le parti e integralmente riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3