Art. 2.
Per provvedere alle spese previste dai precedente articolo il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 175.000.000.
Per provvedere alle spese previste dai precedente articolo il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 175.000.000.