Articolo 2 della Legge 7 maggio 1954, n. 210
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 giugno 1954
Art. 2.
Per provvedere alle spese previste dai precedente articolo il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 175.000.000.
Entrata in vigore il 6 giugno 1954