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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1081/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12005/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094718765000 CONTR. MOD. 770 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 774/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24/6/2025 ed iscritto al nr di RG 12005/2025 la parte ricorrente impugnava cartella di pagamento in oggetto, emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Eccepiva: la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso bonario;
la mancanza dell'atto impositivo di accertamento.
Si costituiva l'agenzia delle entrate che evidenziava la correttezza dell'operato e chiedeva il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto deve rilevarsi come la Corte di Cassazione (2870 del 31 gennaio 2019) precisa che l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti
(cfr Cassazione 22351/2018).
Nel caso di specie la cartella nasce dall'omesso versamento di quanto dichiarato dal ricorrente, per cui non vi è stata alcuna violazione procedurale, ben potendo l'agenzia emettere direttamente la cartella esattoriale..
Deve essere rigettata l'eccezione di eccessiva onerosità degli interessi in quanto assolutamente generica.
La conseguenza è che il ricorso deve essere rigettato.
Spese di giudizio compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, nella persona del dott. AR De IM, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr AR De IM
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12005/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094718765000 CONTR. MOD. 770 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 774/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24/6/2025 ed iscritto al nr di RG 12005/2025 la parte ricorrente impugnava cartella di pagamento in oggetto, emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Eccepiva: la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso bonario;
la mancanza dell'atto impositivo di accertamento.
Si costituiva l'agenzia delle entrate che evidenziava la correttezza dell'operato e chiedeva il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto deve rilevarsi come la Corte di Cassazione (2870 del 31 gennaio 2019) precisa che l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti
(cfr Cassazione 22351/2018).
Nel caso di specie la cartella nasce dall'omesso versamento di quanto dichiarato dal ricorrente, per cui non vi è stata alcuna violazione procedurale, ben potendo l'agenzia emettere direttamente la cartella esattoriale..
Deve essere rigettata l'eccezione di eccessiva onerosità degli interessi in quanto assolutamente generica.
La conseguenza è che il ricorso deve essere rigettato.
Spese di giudizio compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, nella persona del dott. AR De IM, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr AR De IM