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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/12/2024, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. N. R.G. 2886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2886/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sara Arese Parte_1
che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Livia Bonino che CP_1
lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 14 settembre 2009 (sebbene dall'atto integrale di matrimonio depositato in atti si evinca che il matrimonio è stato celebrato secondo il rito civile in data
14 febbraio 2009), optando per il regime della comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2009; pagina 1 di 6 che dal matrimonio sono nati i figli in Nuoro (NU) il 03.09.2008, in Persona_1 Persona_2
Cuneo (CN) il 03.12.2009 e in Cuneo (CN) il 08.09.2014; Per_3
che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa di questo Tribunale del
04/11/2022; che sin dalla autorizzazione a vivere separatamente la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14 febbraio 2009 in Nuoro da Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei CP_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Nuoro al N. 4, parte I dell'anno 2009, alle seguenti
CONDIZIONI
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 6 . Per_3
B.
1. I figli minori e rispettivamente di anni 14 – 13 e 8, Persona_1 Persona_2 Per_3
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Ciascun genitore eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi che i minori trascorreranno presso ciascuno di essi. Le decisioni, invece, particolarmente significative per il processo di crescita di Persona_1
e relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo e alla salute verranno Persona_2 Per_3 assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
La residenza principale dei minori sarà collocata presso l'abitazione materna sita in Sardegna, Via
Aldo Moro 55 – 09090 Magomadas (OR).
B.
2. Il diritto di vista del padre potrà essere esercitato liberamente previo congruo preavviso alla madre.
B.
3. e trascorreranno le vacanze natalizie e di fine d'anno Persona_1 Persona_2 Per_3 per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, ricomprendendo il Natale o il Capodanno ad anni alterni.
Le vacanze pasquali, come da calendario scolastico, verranno equamente distribuite tra i due genitori, trascorrendo la Pasqua e la Pasquetta con i figli ad anni alterni.
L'esatto periodo di decorrenza delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori entro il 31/5 di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo e l'indirizzo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
La SI.ra si è trasferita, previo accordo con il marito, unitamente ai figli minori Parte_1
e in quel di Sardegna alla fine del mese di giugno 2024 e Persona_1 Persona_2 Per_3
precisamente in Sardegna, Via Aldo Moro 55 – 09090 Magomadas (OR) presso immobile di proprietà del figlio minore Per_1
Visto l'effettivo trasferimento dei minori in Sardegna con la madre, il diritto di visita paterno verrà liberamente esercitato e verrà ampiamente incrementato il tempo di permanenza dei minori con il padre nelle vacanze estive / pasquali. In particolare durante le vacanze estive verranno garantite almeno 3 settimane consecutive con il padre, nonché interamente le vacanze pasquali ed i genitori avranno cura di suddividersi equamente la spesa necessitante per la trasferta.
Verranno altresì garantite video-chiamate giornaliere in orari compatibili con le esigenze scolastiche / sportive / ludiche dei figli.
C) MANTENIMENTO DEI MINORI , E . Persona_1 Persona_2 Per_3
pagina 3 di 6 C.
1. Il SI. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori CP_1
e la somma mensile di Euro 250,00 Persona_1 Persona_2 Per_3
(Duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso congiunto a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie.
Le detrazioni fiscali rimarranno al 50% in capo a ciascun genitore.
Gli assegni unici verranno percepiti interamente dalla SI.ra . Parte_1
C.
2. Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte (a titolo esemplificativo ma non esaustivo scolastiche, ludico / sportive, gite, trasporto scolastico, etc. ….) così come da
Protocollo di Torino che i coniugi dichiarano di aver letto e condiviso il contenuto, verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore ed allegato al presente atto (doc. 12) il cui contenuto i genitori dichiarano di condividere ed accettare. Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nel mese successivo a quello in cui l'altro genitore ha anticipato la spesa entro e non oltre i venti giorni successivi alla richiesta.
D) CASA FAMILIARE.
In ragione del trasferimento della madre unitamente ai tre figli minori in quel di Sardegna, l'immobile
– casa coniugale sito in Borgo San Dalmazzo CN, Via dei Boschi 24/A, di proprietà del figlio minore in quanto a suo tempo acquistata con il risarcimento ottenuto per i danni SO
conseguenti a errore medico al momento del parto, i genitori dichiarano sin da ora di concordare di porre l'immobile in questione in locazione – anche per il tramite di agenzia immobiliare scelta di comune accordo – e che l'introito mensile verrà accreditato direttamente sul libretto del minore
[...]
previo eventuale parere favorevole del Giudice Tutelare. SO
Nel frattempo le eventuali spese verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
E) QUESTIONI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
E.1) Il SI. si riconosce debitore nei confronti della SI.ra della CP_1 Parte_1
somma di Euro 605,00 a titolo di spese straordinarie inerenti i figli già maturate e non rimborsate, impegnandosi a restituirle con importi rateali pari ad Euro 100,00 alla moglie con bonifico bancario unitamente al mantenimento mensile e ciò con decorrenza dal mese di settembre 2024 sino alla sua estinzione.
Il SI. si riconosce altresì debitore nei confronti della SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1 spese inerenti l'immobile sito in Lula NU già corrisposte integralmente dalla moglie, impegnandosi a restituirle ratealmente alla moglie con bonifico bancario di Euro 100,00 da corrispondere unitamente pagina 4 di 6 al mantenimento mensile e ciò con decorrenza dal mese di settembre 2024 sino alla sua estinzione.
E.2) Nell'ottica della necessaria regolamentazione degli aspetti economico-patrimoniali conseguenti alla crisi dell'unione matrimoniale, in esecuzione di accordi inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione:
-la moglie SI.ra si impegna a trasferire al marito SI. senza Parte_1 CP_1
corrispettivo alcuno tutti i diritti e le ragioni pari complessivamente alla 1/2 proprietà ad essa spettante sull'immobile sito in Comune di Lula, Catasto Urbano Foglio 35, numero 176 sub 3), Via
Lumumba Patrice, piano 1, Cat. A/2, cl. 7, vani 7,5, rendita euro 387,34 in data da concordare e tramite atto pubblico con Notaio che verrà scelto di comune accordo fra gli stessi, dietro semplice richiesta di uno dei coniugi ed il cui costo verrà sostenuto integralmente dal marito, ed in ogni caso entro e non oltre il 31.12.2024 da intendersi quale termine essenziale.
Nel caso in cui il rogito notarile non dovesse avvenire entro tale data i coniugi concordano che le spese dell'immobile maturate successivamente vengano corri-sposte esclusivamente dal marito.
I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, potendo beneficiare del regime tributario di cui all'art. 8 Tariffa Parte I lett. F del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.
F) ULTERIORI PATTUIZIONI
F.
1. Le pensioni di invalidità erogate dall'INPS in favore dei figli minori e SO
, rispettivamente di Euro 300,00 e Euro 306,00 circa, verranno accantonate mensilmente Persona_5
sui libretti postali / conto correnti a loro intestati senza che i genitori possano disporne senza il consenso di entrambi per esigenze legate ai minori stessi.
I libretti sono stati consegnati alla SI.ra . Parte_1
F.2 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
F.
3. L'autovettura Alfa Romeo 156 targata CS669WZ cointestata a entrambi i coniugi, sulla quale grava fermo amministrativo, verrà rottamata a cura e spese del marito il quale si assumerà altresì il pagamento in via esclusiva del costo inerente il fermo amministrativo.
F.
4. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto proprio e di quello delle figlie minori e o di altro documento valido Persona_1 Persona_2 Per_3 per l'espatrio.
F.
5. sino a trasferimento avvenuto il marito continuerà a corrispondere in via esclusiva le rate del pagina 5 di 6 mutuo gravante sull'immobile sito in Sardegna - Lula – Via Lumumba n.1.
F.6 Le spese legali sono da intendersi interamente compensate fra le parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 5 dicembre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2886/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sara Arese Parte_1
che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Livia Bonino che CP_1
lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 14 settembre 2009 (sebbene dall'atto integrale di matrimonio depositato in atti si evinca che il matrimonio è stato celebrato secondo il rito civile in data
14 febbraio 2009), optando per il regime della comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2009; pagina 1 di 6 che dal matrimonio sono nati i figli in Nuoro (NU) il 03.09.2008, in Persona_1 Persona_2
Cuneo (CN) il 03.12.2009 e in Cuneo (CN) il 08.09.2014; Per_3
che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa di questo Tribunale del
04/11/2022; che sin dalla autorizzazione a vivere separatamente la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14 febbraio 2009 in Nuoro da Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei CP_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Nuoro al N. 4, parte I dell'anno 2009, alle seguenti
CONDIZIONI
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 6 . Per_3
B.
1. I figli minori e rispettivamente di anni 14 – 13 e 8, Persona_1 Persona_2 Per_3
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Ciascun genitore eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi che i minori trascorreranno presso ciascuno di essi. Le decisioni, invece, particolarmente significative per il processo di crescita di Persona_1
e relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo e alla salute verranno Persona_2 Per_3 assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
La residenza principale dei minori sarà collocata presso l'abitazione materna sita in Sardegna, Via
Aldo Moro 55 – 09090 Magomadas (OR).
B.
2. Il diritto di vista del padre potrà essere esercitato liberamente previo congruo preavviso alla madre.
B.
3. e trascorreranno le vacanze natalizie e di fine d'anno Persona_1 Persona_2 Per_3 per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, ricomprendendo il Natale o il Capodanno ad anni alterni.
Le vacanze pasquali, come da calendario scolastico, verranno equamente distribuite tra i due genitori, trascorrendo la Pasqua e la Pasquetta con i figli ad anni alterni.
L'esatto periodo di decorrenza delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori entro il 31/5 di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo e l'indirizzo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
La SI.ra si è trasferita, previo accordo con il marito, unitamente ai figli minori Parte_1
e in quel di Sardegna alla fine del mese di giugno 2024 e Persona_1 Persona_2 Per_3
precisamente in Sardegna, Via Aldo Moro 55 – 09090 Magomadas (OR) presso immobile di proprietà del figlio minore Per_1
Visto l'effettivo trasferimento dei minori in Sardegna con la madre, il diritto di visita paterno verrà liberamente esercitato e verrà ampiamente incrementato il tempo di permanenza dei minori con il padre nelle vacanze estive / pasquali. In particolare durante le vacanze estive verranno garantite almeno 3 settimane consecutive con il padre, nonché interamente le vacanze pasquali ed i genitori avranno cura di suddividersi equamente la spesa necessitante per la trasferta.
Verranno altresì garantite video-chiamate giornaliere in orari compatibili con le esigenze scolastiche / sportive / ludiche dei figli.
C) MANTENIMENTO DEI MINORI , E . Persona_1 Persona_2 Per_3
pagina 3 di 6 C.
1. Il SI. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori CP_1
e la somma mensile di Euro 250,00 Persona_1 Persona_2 Per_3
(Duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso congiunto a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie.
Le detrazioni fiscali rimarranno al 50% in capo a ciascun genitore.
Gli assegni unici verranno percepiti interamente dalla SI.ra . Parte_1
C.
2. Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte (a titolo esemplificativo ma non esaustivo scolastiche, ludico / sportive, gite, trasporto scolastico, etc. ….) così come da
Protocollo di Torino che i coniugi dichiarano di aver letto e condiviso il contenuto, verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore ed allegato al presente atto (doc. 12) il cui contenuto i genitori dichiarano di condividere ed accettare. Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nel mese successivo a quello in cui l'altro genitore ha anticipato la spesa entro e non oltre i venti giorni successivi alla richiesta.
D) CASA FAMILIARE.
In ragione del trasferimento della madre unitamente ai tre figli minori in quel di Sardegna, l'immobile
– casa coniugale sito in Borgo San Dalmazzo CN, Via dei Boschi 24/A, di proprietà del figlio minore in quanto a suo tempo acquistata con il risarcimento ottenuto per i danni SO
conseguenti a errore medico al momento del parto, i genitori dichiarano sin da ora di concordare di porre l'immobile in questione in locazione – anche per il tramite di agenzia immobiliare scelta di comune accordo – e che l'introito mensile verrà accreditato direttamente sul libretto del minore
[...]
previo eventuale parere favorevole del Giudice Tutelare. SO
Nel frattempo le eventuali spese verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
E) QUESTIONI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
E.1) Il SI. si riconosce debitore nei confronti della SI.ra della CP_1 Parte_1
somma di Euro 605,00 a titolo di spese straordinarie inerenti i figli già maturate e non rimborsate, impegnandosi a restituirle con importi rateali pari ad Euro 100,00 alla moglie con bonifico bancario unitamente al mantenimento mensile e ciò con decorrenza dal mese di settembre 2024 sino alla sua estinzione.
Il SI. si riconosce altresì debitore nei confronti della SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1 spese inerenti l'immobile sito in Lula NU già corrisposte integralmente dalla moglie, impegnandosi a restituirle ratealmente alla moglie con bonifico bancario di Euro 100,00 da corrispondere unitamente pagina 4 di 6 al mantenimento mensile e ciò con decorrenza dal mese di settembre 2024 sino alla sua estinzione.
E.2) Nell'ottica della necessaria regolamentazione degli aspetti economico-patrimoniali conseguenti alla crisi dell'unione matrimoniale, in esecuzione di accordi inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione:
-la moglie SI.ra si impegna a trasferire al marito SI. senza Parte_1 CP_1
corrispettivo alcuno tutti i diritti e le ragioni pari complessivamente alla 1/2 proprietà ad essa spettante sull'immobile sito in Comune di Lula, Catasto Urbano Foglio 35, numero 176 sub 3), Via
Lumumba Patrice, piano 1, Cat. A/2, cl. 7, vani 7,5, rendita euro 387,34 in data da concordare e tramite atto pubblico con Notaio che verrà scelto di comune accordo fra gli stessi, dietro semplice richiesta di uno dei coniugi ed il cui costo verrà sostenuto integralmente dal marito, ed in ogni caso entro e non oltre il 31.12.2024 da intendersi quale termine essenziale.
Nel caso in cui il rogito notarile non dovesse avvenire entro tale data i coniugi concordano che le spese dell'immobile maturate successivamente vengano corri-sposte esclusivamente dal marito.
I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, potendo beneficiare del regime tributario di cui all'art. 8 Tariffa Parte I lett. F del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.
F) ULTERIORI PATTUIZIONI
F.
1. Le pensioni di invalidità erogate dall'INPS in favore dei figli minori e SO
, rispettivamente di Euro 300,00 e Euro 306,00 circa, verranno accantonate mensilmente Persona_5
sui libretti postali / conto correnti a loro intestati senza che i genitori possano disporne senza il consenso di entrambi per esigenze legate ai minori stessi.
I libretti sono stati consegnati alla SI.ra . Parte_1
F.2 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
F.
3. L'autovettura Alfa Romeo 156 targata CS669WZ cointestata a entrambi i coniugi, sulla quale grava fermo amministrativo, verrà rottamata a cura e spese del marito il quale si assumerà altresì il pagamento in via esclusiva del costo inerente il fermo amministrativo.
F.
4. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto proprio e di quello delle figlie minori e o di altro documento valido Persona_1 Persona_2 Per_3 per l'espatrio.
F.
5. sino a trasferimento avvenuto il marito continuerà a corrispondere in via esclusiva le rate del pagina 5 di 6 mutuo gravante sull'immobile sito in Sardegna - Lula – Via Lumumba n.1.
F.6 Le spese legali sono da intendersi interamente compensate fra le parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 5 dicembre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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