Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Specializzata in materia di impresa riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 573 / 2023 R.G. promossa da rapp. e dif. dall'Avv.to ORSINGHER MATTEO Parte_1 unitamente all' Avv.to SANNA FABRIZIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to Paolo Rolleri e Controparte_1
IA CA EMANUELE presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova - previa eventuale rimessione alla Corte di
Giustizia dell'UE, ai sensi dell'art. 267, Tratt. funz. UE al fine di valutare il quesito
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nullità/invalidità della procura alle liti allegata su foglio separato alla comparsa di risposta in appello, così giudicare: nel merito:
- respingere le domande formulate da perché infondate in fatto e in Controparte_1
diritto;
- condannare alla restituzione della somma di Euro 21.832,29 o Controparte_1 della diversa somma (anche in relazione a quanto dedotto nel quinto motivo d'appello) che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali maturati su tale importo a far data dal pagamento (22 dicembre 2022); in via istruttoria:
- si chiede ammettersi e deferirsi l'interrogatorio formale con il legale rappresentante di sulla seguente circostanza: “Vero che la procura alle liti con la Controparte_1 quale si è costituita nel presente giudizio d'appello (“ Controparte_1 [...]
che si mostra) è stata firmata e rilasciata all'estero e in particolare in Olanda”. CP_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre accessori di legge, per il doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
PARTE APPELLATA
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la decadenza di dal gravame per decorso infruttuoso del termine Pt_1 breve di impugnazione ovvero dichiarare l'appello inammissibile/improcedibile.
NEL MERITO
Rigettare l'appello proposto da avverso l'intestata sentenza per i motivi in atto e, per Pt_1
l'effetto, confermare la stessa in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
2 Fatto e diritto
Con atto di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Genova che Parte_1
dichiarava non costituente violazione del diritto di autore, né di concorrenza sleale, la produzione e la commercializzazione delle riproduzioni in scala di autovetture da parte Pt_1
della parte convenuta, odierna parte appellata.
Nel giudizio di appello si costituiva la parte appellata eccependo in via preliminare la tardività dell'impugnazione; nel merito instava per il rigetto.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025, avendo le parti tempestivamente depositato le note conclusive. IL Ci riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del 28.05.2025.
1. sull'eccezione preliminare di tardività dell'appello
La parte appellata eccepisce in via preliminare l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione.
La sentenza è stata notificata a mezzo pec in data 12 dicembre 2022 a uno dei due procuratori di l'avv. Matteo Orsingher. Pt_1
Tale circostanza non è stata tempestivamente contestata e risulta documentata (cfr. docc. A e
B–identificativomessaggio: opec2114.20221212132640.80820.36.1.212@sicurezzapostale.it).
Pertanto la parte appellata deduce che era così decaduta dall'impugnazione già in data Pt_1
11 gennaio 2023, allorquando la sentenza è passata in giudicato, e l'appello è pertanto inammissibile/improcedibile.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, seguito da questa
Corte, “ La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 2, 31/03/2017, n. 8525).
Ciò posto “ Va, infatti, considerato che, all'atto della costituzione in giudizio, la parte ha la facoltà –ma non l'obbligo– di indicare un domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al processo, che siano eseguite in forma non elettronica (per queste ultime, infatti, vale il principio per cui il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere comunque utilizzato per la notificazione degli atti processuali, in quanto esso concorre ex lege con quello eventualmente indicato dalla parte: in termini, cfr. Cass. Sez.
3 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021, Rv. 663188). Il domicilio indicato dalla parte –cd. domicilio eletto– non deve necessariamente coincidere con quello dello studio professionale dell'avvocato incaricato della difesa, non ravvisandosi, nel vigente ordinamento, alcuna disposizione che imponga un obbligo in tal senso. La parte, di conseguenza, ha facoltà di individuare un diverso indirizzo, purché ricompreso nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria presso la quale si svolge in processo. Ove sia, invece, indicato un domicilio extra districtum, le notificazioni possono essere legittimamente eseguite, in forma non elettronica, presso la cancelleria del giudice dinanzi al quale il si celebra processo. In definitiva, quindi, l'elezione di domicilio rileva in modo diverso, a seconda che la notificazione venga eseguita in forma digitale, o meno. Le notificazioni in forma elettronica, infatti, possono sempre essere eseguite –per effetto dell'attivazione ex lege del domicilio digitale degli avvocati– presso il domicilio digitale del procuratore della parte destinataria, risultante dall'albo professionale, anche a prescindere dall'elezione, negli atti processuali, di un domicilio fisico, ovvero dell'indicazione della casella di posta elettronica certificata dell'avvocato stesso. Per il predetto genere di notificazioni, infatti, vale il principio secondo cui “… a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del D. L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. –risultante dal ReGindE– indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021;
Sentenza n. 2460 del 03/02/2021).
“Le notificazioni in forma non elettronica, invece, vanno eseguite presso il domicilio eletto risultante dagli atti, a condizione che esso sia compreso nella circoscrizione territoriale del giudice dinanzi al quale si celebra il processo. In caso contrario, esse possono essere eseguite presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 del R. D.
n. 37 del 1934” ( Cass. Sez. 2, 16/05/2022, n. 15564).
Pertanto non può essere accolta la difesa di circa l'elezione di domicilio al di fuori del Pt_1
distretto in quanto essa attiene alle sole notificazioni in forma cartacea.
Infine deve essere rilevato che “La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta
4 rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti. (Cass. Sez. U., 21/11/2022, n. 34260).
Ciò premesso, attesa la ritualità della notificazione della sentenza ad uno dei procuratori della parte appellante, l'eccezione della parte appellata deve essere accolta non risultando alcuna delle difese della parte appellante idonea a discostarsi del costante insegnamento della
Suprema Corte sopra indicato.
Attesa l'inammissibilità dell'impugnazione non possono essere esaminati i motivi e le eccezioni in essa formulate dalla parte appellante.
1. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa indeterminato alto:valore causa inferiore ad € 260.000,01.
1.Studio controversia:€ 2.977,00=
2. Fase introduttiva :€ 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00 diminuita del 50%: € 2.163,00;
4. Fase decisionale: € 5.103,00=totale per compensi avvocato:€ 14.317,00;
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio sostenute da che liquida in € Controparte_1
14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 28/05/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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