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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNO FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA
TRIBUNA 42 88837 PETILIA POLICASTRO;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliata presso la sede in V.LE BASETTI,
10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Preliminarmente, disporre la provvisoria sospensione delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito indicate in narrativa, e conseguenzialmente dell'intimazione di pagamento opposta;
B) Nel merito, accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti attivati con l'intimazione di pagamento opposta;
C) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito per mancata notifica delle stesse per come spiegato in motivazione;
D) Nel merito, invia ulteriore e subordinata laddove risultassero dovute somme da onorare, ordinare la compensazione con la somma spettante alla ricorrente in forza del provvedimento regionale allegato in atti, con l'ulteriore riconoscimento dei benefici di legge di cui all'art. 16, comma
8 della legge n. 388 del 23.1.2000 unitamente all'ulteriore di cui alla legge n. 449\1997 art. 59 comma 15;
E) con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in ordine alla domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecutività degli avvisi di addebito opposti
“Rigettare la richiesta di sospensione e l'avverso ricorso, siccome infondati in fatto e diritto
Nel merito:
A. respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi argomentati in premessa con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto;
B. in subordine: anche per l'ipotesi di vizi formali dell'avviso di addebito, condannare controparte al pagamento delle somme ivi intimate a titolo di ripetizione di indebito
Pag. 2 di 6 C. in estremo subordine condannare il ricorrente al pagamento delle somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in esito al giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.10.2024, a seguito dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di Parte_1 addebito nn. 37820230000279851000, 37820230000270052000 e
37820230000280053000 di con i quali le era stato ingiunto il pagamento, CP_1 rispettivamente, di € 1.738,83, € 2.614,30 ed € 2.601,25 a motivo dell'asserita indebita percezione di somme a titolo di indennità di disoccupazione agricola nelle annualità 2008, 2009 e 2010.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Gli avvisi di addebito opposti richiedono la ripetizione di somme erogate alla ricorrente tra il 2008 e il 2010 a titolo di indennità di disoccupazione agricola, a motivo dell'intervenuto disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo denunciate a favore della ricorrente dall'azienda agricola “Nicolazzi Ottaviano
Luca”.
6. ha innanzitutto eccepito la decadenza della ricorrente dalla possibilità di CP_1
contestare nel merito il disconoscimento delle giornate di lavoro e la conseguente cancellazione di lavoro agricolo.
7. In proposito, l'art. 22 co. 1 d.l. 7/1970 così prevede:
Pag. 3 di 6 «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
8. Secondo la cancellazione sarebbe stata portata a conoscenza dell'interessata CP_1
nelle modalità fissate dall'art. 38 co. 7 d.l. 98/2011, nella versione ratione temporis vigente (antecedentemente alle modifiche apportate con d.l. 76/2020), che consentiva la notifica mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
9. Per quanto tale modalità di notifica, in base alla normativa dell'epoca, sarebbe effettivamente stata legittima, nel caso di specie non è stata documentata da CP_1
l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco comprendente il nominativo della ricorrente.
10. In ogni caso, il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo risulta essere stato portato a conoscenza della ricorrente, al più tardi, con le notifiche degli avvisi bonari del 20.2.2019, ricevute tra il 6 e l'8.3.2019 (docc.
5-7 convenuto;
si noti la coincidenza del numero identificativo sugli avvisi bonari e sulle ricevute di consegna delle raccomandate). A partire da tale data, dunque, ha iniziato a decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 22 co. 1 d.l. 7/1970.
11. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato innanzi al Tribunale di
Crotone in data 5.10.2023 e, dunque, ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica degli avvisi bonari;
conseguentemente, risulta precluso l'esame nel merito di ogni censura inerente alla legittimità del provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli (censure, peraltro, formulate solo tardivamente e genericamente in sede di note conclusive).
12. La ricorrente ha poi eccepito la mancata prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola attualmente richiesta in restituzione;
tuttavia, ha prodotto gli estratti del proprio gestionale da cui risulta che la CP_1
Pag. 4 di 6 ricorrente abbia incassato in contanti le somme all'ufficio postale (docc.
8-9 convenuto).
13. Venendo, infine, all'esame dell'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che risulta oscuro allo scrivente se parte ricorrente abbia o meno insistito in tale eccezione nelle note conclusive.
14. A p. 2 delle suddette note si legge infatti, testualmente:
«Si prende atto che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta entro il termine decennale ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 52 del D.P.R. 633/1972 (applicato in via analogica), e quindi non si eccepisce la prescrizione».
15. Tuttavia, a p. 3 del medesimo scritto defensionale, si legge, incomprensibilmente:
«L'avv. Bruno, chiede, pertanto l'accoglimento del suo scritto difensivo dichiarando la intervenuta prescrizione del credito richiesto da controparte per le motivazioni su esposte».
16. In disparte di ogni considerazione in merito alla coerenza interna della memoria, si rileva comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
17. Trattandosi di pretesa creditoria afferente non all'omesso versamento di contribuzioni, ma alla ripetizione di somme indebitamente erogate, trova applicazione nel caso di specie il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
18. Il termine ha iniziato a decorrere dal primo dei pagamenti di cui è richiesta la ripetizione, avvenuto nell'agosto del 2009; il primo atto interruttivo è intervenuto con la notifica degli avvisi bonari nel marzo del 2019 (docc.
5-7 convenuto), sicché non risulta maturata alcuna prescrizione.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 15/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNO FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA
TRIBUNA 42 88837 PETILIA POLICASTRO;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliata presso la sede in V.LE BASETTI,
10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Preliminarmente, disporre la provvisoria sospensione delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito indicate in narrativa, e conseguenzialmente dell'intimazione di pagamento opposta;
B) Nel merito, accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti attivati con l'intimazione di pagamento opposta;
C) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito per mancata notifica delle stesse per come spiegato in motivazione;
D) Nel merito, invia ulteriore e subordinata laddove risultassero dovute somme da onorare, ordinare la compensazione con la somma spettante alla ricorrente in forza del provvedimento regionale allegato in atti, con l'ulteriore riconoscimento dei benefici di legge di cui all'art. 16, comma
8 della legge n. 388 del 23.1.2000 unitamente all'ulteriore di cui alla legge n. 449\1997 art. 59 comma 15;
E) con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in ordine alla domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecutività degli avvisi di addebito opposti
“Rigettare la richiesta di sospensione e l'avverso ricorso, siccome infondati in fatto e diritto
Nel merito:
A. respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi argomentati in premessa con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto;
B. in subordine: anche per l'ipotesi di vizi formali dell'avviso di addebito, condannare controparte al pagamento delle somme ivi intimate a titolo di ripetizione di indebito
Pag. 2 di 6 C. in estremo subordine condannare il ricorrente al pagamento delle somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in esito al giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.10.2024, a seguito dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di Parte_1 addebito nn. 37820230000279851000, 37820230000270052000 e
37820230000280053000 di con i quali le era stato ingiunto il pagamento, CP_1 rispettivamente, di € 1.738,83, € 2.614,30 ed € 2.601,25 a motivo dell'asserita indebita percezione di somme a titolo di indennità di disoccupazione agricola nelle annualità 2008, 2009 e 2010.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Gli avvisi di addebito opposti richiedono la ripetizione di somme erogate alla ricorrente tra il 2008 e il 2010 a titolo di indennità di disoccupazione agricola, a motivo dell'intervenuto disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo denunciate a favore della ricorrente dall'azienda agricola “Nicolazzi Ottaviano
Luca”.
6. ha innanzitutto eccepito la decadenza della ricorrente dalla possibilità di CP_1
contestare nel merito il disconoscimento delle giornate di lavoro e la conseguente cancellazione di lavoro agricolo.
7. In proposito, l'art. 22 co. 1 d.l. 7/1970 così prevede:
Pag. 3 di 6 «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
8. Secondo la cancellazione sarebbe stata portata a conoscenza dell'interessata CP_1
nelle modalità fissate dall'art. 38 co. 7 d.l. 98/2011, nella versione ratione temporis vigente (antecedentemente alle modifiche apportate con d.l. 76/2020), che consentiva la notifica mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
9. Per quanto tale modalità di notifica, in base alla normativa dell'epoca, sarebbe effettivamente stata legittima, nel caso di specie non è stata documentata da CP_1
l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco comprendente il nominativo della ricorrente.
10. In ogni caso, il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo risulta essere stato portato a conoscenza della ricorrente, al più tardi, con le notifiche degli avvisi bonari del 20.2.2019, ricevute tra il 6 e l'8.3.2019 (docc.
5-7 convenuto;
si noti la coincidenza del numero identificativo sugli avvisi bonari e sulle ricevute di consegna delle raccomandate). A partire da tale data, dunque, ha iniziato a decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 22 co. 1 d.l. 7/1970.
11. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato innanzi al Tribunale di
Crotone in data 5.10.2023 e, dunque, ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica degli avvisi bonari;
conseguentemente, risulta precluso l'esame nel merito di ogni censura inerente alla legittimità del provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli (censure, peraltro, formulate solo tardivamente e genericamente in sede di note conclusive).
12. La ricorrente ha poi eccepito la mancata prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola attualmente richiesta in restituzione;
tuttavia, ha prodotto gli estratti del proprio gestionale da cui risulta che la CP_1
Pag. 4 di 6 ricorrente abbia incassato in contanti le somme all'ufficio postale (docc.
8-9 convenuto).
13. Venendo, infine, all'esame dell'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che risulta oscuro allo scrivente se parte ricorrente abbia o meno insistito in tale eccezione nelle note conclusive.
14. A p. 2 delle suddette note si legge infatti, testualmente:
«Si prende atto che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta entro il termine decennale ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 52 del D.P.R. 633/1972 (applicato in via analogica), e quindi non si eccepisce la prescrizione».
15. Tuttavia, a p. 3 del medesimo scritto defensionale, si legge, incomprensibilmente:
«L'avv. Bruno, chiede, pertanto l'accoglimento del suo scritto difensivo dichiarando la intervenuta prescrizione del credito richiesto da controparte per le motivazioni su esposte».
16. In disparte di ogni considerazione in merito alla coerenza interna della memoria, si rileva comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
17. Trattandosi di pretesa creditoria afferente non all'omesso versamento di contribuzioni, ma alla ripetizione di somme indebitamente erogate, trova applicazione nel caso di specie il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
18. Il termine ha iniziato a decorrere dal primo dei pagamenti di cui è richiesta la ripetizione, avvenuto nell'agosto del 2009; il primo atto interruttivo è intervenuto con la notifica degli avvisi bonari nel marzo del 2019 (docc.
5-7 convenuto), sicché non risulta maturata alcuna prescrizione.
19.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 15/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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