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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1202/2025 del ruolo generale degli affari Civili
del ruolo generale del Tribunale di Imperia
TRA
Parte_1 , rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Silvia Fangarezzi
Attrice
Contro
Controparte_1 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Rilla
Convenuta
Motivi della Decisione Con atto d'intimazione di sfratto ritualmente notificato Pt 2 ha esposto:
-d'aver, con contratto sottoscritto in data 1-2-2022, concesso a [...] Controparte_2 in locazione un proprio immobile sito in Imperia, via
IV Novembre 119 al prezzo di € 4.800,00, destinato ad uso di laboratorio artigianale, da pagarsi in rate mensili di € 420,00.
-il conduttore s'è reso moroso al pagamento al versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025, per la somma di Euro
1.260,00, e delle spese di luce scale, per la somma di Euro 10,00, per un totale complessivo 1.270,00. Ciò premesso, l'attrice concludeva domandando la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
All'udienza del 11'11-7-2025 il locatore dichiarava che l' CP_2 aveva
corrisposto il dovuto dopo la notifica della citazione. Il Giudice, pertanto, non convalidava lo sfratto, né emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c,
disponendo il mutamento del rito.
Come già riportato in narrativa, il conduttore ha corrisposto i tutti i canoni inevasi successivamente alla ricezione dell'intimazione di sfratto.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la purgatoria della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto, non è ostativa,
ai sensi dell'art. 1453 C.C., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (in tal senso, Tribunale di
Roma, sentenza n. 22888/19).
Così anche la Cassazione, la quale ha statuito che l'adempimento tardivo può
valere a purgare la morosità, ma non a cancellare in via di principio l'inadempimento (Cass. 10587/08), ostandovi a ciò il disposto dell'art. 1453
comma 3 c.c.: “dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più
adempiere la propria obbligazione".
La disposizione si fonda sulla ratio per cui, una volta che il creditore abbia agito in giudizio per la risoluzione del contratto, è in tale momento che si cristallizza l'inadempimento del debitore, nel senso che è in tale momento che deve valutarsi se inadempimento vi sia e se esso si caratterizzi o meno "per scarsa importanza”, come previsto dall'art. 1455 c.c. A tal fine, seppur deve prendersi in considerazione anche il comportamento tenuto dal conduttore nel corso del giudizio, occorre sempre valutare la condotta complessivamente tenuta nel corso dell'intero svolgimento del rapporto al fine di verificare la gravità sia sotto il profilo oggettivo - ovvero della sua “quantità” - che soggettivo, con riguardo cioè all'interesse della controparte a mantenere in vita il rapporto.
Sulpunto s'osserva che:
-1' CP_2 ha omessa originariamente di pagare ben 3 canoni consecutivi
(marzo, aprile e maggio 2025), senza che sia dato rinvenire alcun elemento indice della tolleranza del ritardo da parte della CP_3 il che costituiva un inadempimento oggettivamente tutt'altro che di scarsa importanza;
-inoltre, come dichiarato dall'attrice all'udienza del 29/10/2025 il convenuto s'è reso nuovamente inadempiente all'obbligo di versare i canoni dei mesi di settembre e ottobre.
Al riguardo è opportuno puntualizzare che la per unanime giurisprudenza secondo il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è
sufficiente allegate e provare il titolo costitutivo del proprio diritto nella
-
fattispecie il contratto di locazione - nonché asserire che la controparte sia stata inadempiente, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi dell'avverso credito (tra le varie: Cass. n. 5128/2022 Corte di Cassazione,
n.826 del 2-1-2015; Cass. S.U. 13533/2021, ecc.).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, avendo la convenuta scelto di restare contumace. Ebbene, a fronte del complessivo comportamento tenuto dall' CP_4 ovvero
,
del suo reiterato inadempimento, é evidente che il turbamento del sinallagma contrattuale sia stato così significativo da far perdere all'attrice ogni fiducia nell'intenzione, o nella possibilità economica, del debitore di far fronte puntualmente ai propri obblighi, inducendola, semmai, a temere
ragionevolmente di doversi rivolgere sistematicamente alla A.G. per soddisfare il proprio credito.
In sintesi, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al conduttore, con condanna di questi al rilascio dell'immobile e alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da Parte_3 così provvede:
,
Accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 1-2-2022 per inadempimento imputabile a Controparte_2
Parte_4
Condanna il convenuto al rilascio dell'immobile oggetto del contratto per cui
è causa. Condanna Parte_5 al rimborso degli oneri processuali, che si quantificano in € 300,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva, € 130,00 per la fase di trattazione, € 280,00 per la fase decisionale,
€ 145,50 per spese vive, oltre a spese generali IVA e CPA come da legge.
Imperia 3-12-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1202/2025 del ruolo generale degli affari Civili
del ruolo generale del Tribunale di Imperia
TRA
Parte_1 , rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Silvia Fangarezzi
Attrice
Contro
Controparte_1 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Rilla
Convenuta
Motivi della Decisione Con atto d'intimazione di sfratto ritualmente notificato Pt 2 ha esposto:
-d'aver, con contratto sottoscritto in data 1-2-2022, concesso a [...] Controparte_2 in locazione un proprio immobile sito in Imperia, via
IV Novembre 119 al prezzo di € 4.800,00, destinato ad uso di laboratorio artigianale, da pagarsi in rate mensili di € 420,00.
-il conduttore s'è reso moroso al pagamento al versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025, per la somma di Euro
1.260,00, e delle spese di luce scale, per la somma di Euro 10,00, per un totale complessivo 1.270,00. Ciò premesso, l'attrice concludeva domandando la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
All'udienza del 11'11-7-2025 il locatore dichiarava che l' CP_2 aveva
corrisposto il dovuto dopo la notifica della citazione. Il Giudice, pertanto, non convalidava lo sfratto, né emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c,
disponendo il mutamento del rito.
Come già riportato in narrativa, il conduttore ha corrisposto i tutti i canoni inevasi successivamente alla ricezione dell'intimazione di sfratto.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la purgatoria della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell'intimazione di sfratto, non è ostativa,
ai sensi dell'art. 1453 C.C., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (in tal senso, Tribunale di
Roma, sentenza n. 22888/19).
Così anche la Cassazione, la quale ha statuito che l'adempimento tardivo può
valere a purgare la morosità, ma non a cancellare in via di principio l'inadempimento (Cass. 10587/08), ostandovi a ciò il disposto dell'art. 1453
comma 3 c.c.: “dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più
adempiere la propria obbligazione".
La disposizione si fonda sulla ratio per cui, una volta che il creditore abbia agito in giudizio per la risoluzione del contratto, è in tale momento che si cristallizza l'inadempimento del debitore, nel senso che è in tale momento che deve valutarsi se inadempimento vi sia e se esso si caratterizzi o meno "per scarsa importanza”, come previsto dall'art. 1455 c.c. A tal fine, seppur deve prendersi in considerazione anche il comportamento tenuto dal conduttore nel corso del giudizio, occorre sempre valutare la condotta complessivamente tenuta nel corso dell'intero svolgimento del rapporto al fine di verificare la gravità sia sotto il profilo oggettivo - ovvero della sua “quantità” - che soggettivo, con riguardo cioè all'interesse della controparte a mantenere in vita il rapporto.
Sulpunto s'osserva che:
-1' CP_2 ha omessa originariamente di pagare ben 3 canoni consecutivi
(marzo, aprile e maggio 2025), senza che sia dato rinvenire alcun elemento indice della tolleranza del ritardo da parte della CP_3 il che costituiva un inadempimento oggettivamente tutt'altro che di scarsa importanza;
-inoltre, come dichiarato dall'attrice all'udienza del 29/10/2025 il convenuto s'è reso nuovamente inadempiente all'obbligo di versare i canoni dei mesi di settembre e ottobre.
Al riguardo è opportuno puntualizzare che la per unanime giurisprudenza secondo il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è
sufficiente allegate e provare il titolo costitutivo del proprio diritto nella
-
fattispecie il contratto di locazione - nonché asserire che la controparte sia stata inadempiente, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi dell'avverso credito (tra le varie: Cass. n. 5128/2022 Corte di Cassazione,
n.826 del 2-1-2015; Cass. S.U. 13533/2021, ecc.).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, avendo la convenuta scelto di restare contumace. Ebbene, a fronte del complessivo comportamento tenuto dall' CP_4 ovvero
,
del suo reiterato inadempimento, é evidente che il turbamento del sinallagma contrattuale sia stato così significativo da far perdere all'attrice ogni fiducia nell'intenzione, o nella possibilità economica, del debitore di far fronte puntualmente ai propri obblighi, inducendola, semmai, a temere
ragionevolmente di doversi rivolgere sistematicamente alla A.G. per soddisfare il proprio credito.
In sintesi, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al conduttore, con condanna di questi al rilascio dell'immobile e alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da Parte_3 così provvede:
,
Accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 1-2-2022 per inadempimento imputabile a Controparte_2
Parte_4
Condanna il convenuto al rilascio dell'immobile oggetto del contratto per cui
è causa. Condanna Parte_5 al rimborso degli oneri processuali, che si quantificano in € 300,00 per la fase di studio, € 280,00 per la fase introduttiva, € 130,00 per la fase di trattazione, € 280,00 per la fase decisionale,
€ 145,50 per spese vive, oltre a spese generali IVA e CPA come da legge.
Imperia 3-12-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli