Inammissibile
Sentenza 3 settembre 2025
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Può il Consiglio di Stato sollevare il conflitto negativo di giurisdizione nell'ambito della translatio iudicii? (nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 24 ottobre 2024 n. 8507 e Cassazione, S.U., ord. 12 luglio 2025 n. 19196) di Marco Mazzamuto Sommario: 1. La questione. – 2. L'accelerazione processuale sulle questioni di giurisdizioni a detrimento del controllo delle giurisdizioni superiori. – 3. Lo stato dell'arte precedente alle due pronunce annotate. – 4. L'ordinanza del Consiglio di Stato: rilievi critici. – 5. L'ordinanza della Cassazione: rilievi critici. – 6. Breve conclusione. 1. La questione. Le pronunce annotate sono di grande rilievo pratico poiché riguardano la …
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- 3. Conflitto di giurisdizione e translatio iudiciiMarco Mazzamuto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 12 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07183/2025REG.PROV.COLL.
N. 05160/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5160 del 2023, proposto dal signor EP IN, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2344/2022, resa tra le parti, che ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso proposto per il pagamento della differenza dell’indennità di mobilità per il periodo residuo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il mese di dicembre 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. IN, odierno appellante, agiva innanzi al giudice ordinario - con ricorso depositato il 25 gennaio 2017- per ottenere la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’indennità di mobilità in deroga a partire dal 1° gennaio 2012. Il Tribunale di Castrovillari adito declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo con sentenza n. 2195/2020, depositata il 30 dicembre 2020 e passata in giudicato il 20 marzo 2021 (come da attestazione in atti).
L’odierno appellante riassumeva il giudizio innanzi al Tar Calabria - Catanzaro con ricorso notificato il 17 giugno 2021; ma il Tar adito lo dichiarava irricevibile sul presupposto che “ al fine di verificare la tempestività del ricorso innanzi al giudice amministrativo, deve aversi riguardo al deposito del ricorso presso il giudice ritenuto, anche se a torto, munito di giurisdizione, a nulla rilevando il successivo momento della riassunzione del giudizio disposta dal giudice così adito, essendosi ormai consolidati gli effetti sostanziali e processuali dell’impugnazione originariamente proposta, con ogni effetto in ordine alle preclusioni verificatesi medio tempore… ”.
Con il presente appello il sig. IN chiede, quindi, la riforma della decisione di primo grado articolando due motivi di gravame. Con il primo motivo, tenta di rimettere in discussione la giurisdizione; con il secondo motivo, dando per acquisito che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario (nonostante la declinatoria di giurisdizione inoppugnata), assume di non essere incorso in alcuna decadenza; salvo poi a concludere per l’accoglimento del ricorso nel merito “ previo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo ”.
2.- L’appello è inammissibile.
La declinatoria di giurisdizione non è stata impugnata; ed anzi, l’odierno appellante vi ha fatto acquiescenza riassumendo il giudizio innanzi agli organi di giustizia amministrativa.
Ciò premesso, sebbene sia pacifico che la disciplina della cd. translatio iudicii comporti la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che sia già incorso in una decadenza.
L’art. 11, comma 2, c.p.a. prevede invero espressamente che, riproposta la domanda al giudice munito di giurisdizione, restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute; ma la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, non impedisce – per quel che qui rileva - al giudice amministrativo di verificare se l’originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. II, 27 febbraio 2024, n. 240).
Nel caso di specie, è irrevocabile in dubbio – stando agli atti di causa - che la controversia sia stata azionata innanzi al giudice ordinario ben oltre il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi lesivi. Ed invero, a fronte della richiesta di erogazione dell’indennità di mobilità di cui si tratta, formulata a mezzo raccomandata a.r. in data 17 gennaio 2015, l’I.N.P.S. ha comunicato all’interessato - con nota del 31 marzo successivo - di non aver dato seguito all’erogazione richiesta “ in mancanza della prevista comunicazione, da parte del lavoratore, del…licenziamento verificatosi in data 31/11/2011, ed in mancanza di una successiva richiesta dell’indennità di disoccupazione ordinaria (oggi ASPI) o dell’indennità di mobilità in deroga ”. Quella nota il signor IN avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge atteso che la concessione dell’indennità non è automatica e, attraverso le richiamate determinazioni, l’Istituto previdenziale l’ha negata per il periodo richiesto.
Il giudizio è stato incardinato soltanto il 25 gennaio 2017 dinanzi al Tribunale di Castrovillari, ben oltre cioè – si ribadisce - il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi lesivi.
3. Né tali corrette considerazioni del primo giudice sono superabili attraverso le argomentazioni svolte nell’appello, e cioè che nella specie il termine decadenziale non potrebbe venire in rilievo, in quanto la posizione giuridica azionata dal ricorrente avrebbe consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo: tali affermazioni, che si risolvono nel riaffermare la giurisdizione del g.o. anziché del g.a., sono inammissibili a causa della mancata impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari ha declinato la propria giurisdizione, come osservato al punto che precede.
4.- In conclusione, l’appello va dichiarato inammissibile e, conseguentemente, revocata l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio. Le spese di giudizio in parte seguono la soccombenza e, in parte, vengono compensate in ragione della mancata costituzione della Regione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dispone la revoca dell’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’INPS liquidandole in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), comprensivi di accessori di legge; le compensa invece con l’Amministrazione regionale non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO