Art. 48. (Passaggi di ruolo e concorsi)
Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40, 43, 44 e 46, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli speciali gli impiegati ed operai dello Stato, previsti dall' articolo 24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami al profilo professionale iniziale di ciascun ruolo per il numero di posti i rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.
Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40, 43, 44 e 46, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli speciali gli impiegati ed operai dello Stato, previsti dall' articolo 24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami al profilo professionale iniziale di ciascun ruolo per il numero di posti i rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.