Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1293
CS
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Qualificazione del trasferimento come d'autorità

    Le istanze di gradimento del trasferimento presentate dagli interessati su specifica richiesta dell'amministrazione non neutralizzano il diritto di credito alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 86/2001, né rileva l'avvio di una procedura di trasferimento per i militari in servizio nella sede da sopprimere, con cui l'Amministrazione abbia sollecitato proprio la presentazione da parte degli stessi di un'istanza di trasferimento con scelta delle sedi gradite, assicurandone tendenzialmente l'accoglimento, nel caso in cui detto trasferimento non origina in ragioni personali o familiari del militari, quanto piuttosto ed esclusivamente nelle prioritarie esigenze riorganizzative dell'amministrazione, mentre il comportamento concretamente tenuto dall'Amministrazione, di sollecitare le domanda di trasferimento degli interessati per assicurare una ricollocazione a loro quanto più favorevole possibile, non può che inquadrarsi nei normali obblighi di esecuzione del contratto e del rapporto di lavoro secondo buona fede e non può valere a mutare la natura giuridica dei predetti trasferimenti come d'ufficio.

  • Accolto
    Interpretazione del concetto di 'sede limitrofa'

    Le sedi di destinazione (Eboli, Sant’Angelo dei Lombardi e Salerno) non possono essere reputate limitrofe a quella di SA NA, giacché tra esse e quest’ultima intercorre una distanza stradale tra 64 e 91 km, con conseguente ampio superamento della soglia minima di tollerabilità inerente al sacrificio derivante dallo spostamento, non voluto dal lavoratore, presso una nuova sede. La novella introdotta dal comma 1-bis risponde all’esigenza di restringere l’erogazione dell’indennità nei soli casi di assegnazione a sedi realmente limitrofe, ovvero in quelle ipotesi in cui, pur in presenza di Comuni differenti, sussista una effettiva vicinanza territoriale, intesa come contiguità geografica, agevole accessibilità e tempi di percorrenza contenuti, tali da escludere un disagio meritevole di ristoro. Il concetto di sede limitrofa deve pertanto essere interpretato alla luce dell’onerosità del trasferimento, diversamente si finirebbe per riconoscere l’indennità a chi venisse trasferito di pochi chilometri in un Comune non confinante e negarla, invece, a chi sia costretto a spostarsi di decine di chilometri solo perché i Comuni confinano. Un simile esito sarebbe irragionevole, posto che la finalità della disciplina è quella di compensare il disagio arrecato al militare da una movimentazione non richiesta, ma subita per esigenze amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1293
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1293
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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