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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4846/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via G. Brodolini n. 12, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Gaetano Bruni che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertarsi e dichiararsi che la SI.ra , Parte_1
in dipendenza delle sentenze n. 1008/17 e 2119/21, nulla deve all a titolo di indebito CP_1
previdenziale riferito alle annualità 2008/2012; - condannarsi l' Controparte_1
al pagamento di una equa somma da liquidarsi ex art. 96 cpc a titolo
[...]
di lite temeraria;
- condannarsi l' - al Controparte_1
pagamento delle spese di causa da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
1 Conclusione di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, in quanto
inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate. Con vittoria di spese e
competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Il presente giudizio, nell'ambito del quale l' si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte, fa seguito a numerosi altri procedimenti [anche il n. 4103/2018 R.G. definito dallo scrivente Giudice, senza che siano profilabili questioni di incompatibilità (cfr. Cass. 22930/2017), trattandosi oltretutto di pronuncia di cessata materia del contendere] introdotti dalla parte ricorrente a seguito della cancellazione di giornate agricole per gli anni 2008/2012, come evincibile anche dalla motivazione delle sentenze del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro e della Corte di
Appello-Sezione Lavoro prodotte in atti e, in particolare, dalla sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro del 12.11.2024 nel procedimento n. 74/2022 R.G..
CP_ Nell'odierno procedimento la parte ricorrente contesta tre provvedimenti dell' (del
25.10.2021, 11.6.2022 e 1.8.2022, per un totale di circa €. 650,00), con cui l' CP_1
provvede al recupero rateale e a trattenute per precedenti indebiti.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la parte ricorrente pone le sentenze nn.
1008/2017 e 2119/2021 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro che, tuttavia, sono superate dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro-Sezione lavoro del 12.11.2024,
anche con il richiamo alla disciplina per il contrasto di giudicati.
2 Peraltro, occorre anche considerare che, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. SS. UU. 18046/2010; Cass.
Sez. Lav. 2739/2016) mentre, nel caso in esame, vi è stato solo il richiamo alle sentenze indicate, superate dalla pronuncia della Corte di Appello.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore esiguo della causa)
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 8.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4846/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via G. Brodolini n. 12, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Gaetano Bruni che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertarsi e dichiararsi che la SI.ra , Parte_1
in dipendenza delle sentenze n. 1008/17 e 2119/21, nulla deve all a titolo di indebito CP_1
previdenziale riferito alle annualità 2008/2012; - condannarsi l' Controparte_1
al pagamento di una equa somma da liquidarsi ex art. 96 cpc a titolo
[...]
di lite temeraria;
- condannarsi l' - al Controparte_1
pagamento delle spese di causa da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
1 Conclusione di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, in quanto
inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate. Con vittoria di spese e
competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Il presente giudizio, nell'ambito del quale l' si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte, fa seguito a numerosi altri procedimenti [anche il n. 4103/2018 R.G. definito dallo scrivente Giudice, senza che siano profilabili questioni di incompatibilità (cfr. Cass. 22930/2017), trattandosi oltretutto di pronuncia di cessata materia del contendere] introdotti dalla parte ricorrente a seguito della cancellazione di giornate agricole per gli anni 2008/2012, come evincibile anche dalla motivazione delle sentenze del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro e della Corte di
Appello-Sezione Lavoro prodotte in atti e, in particolare, dalla sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro del 12.11.2024 nel procedimento n. 74/2022 R.G..
CP_ Nell'odierno procedimento la parte ricorrente contesta tre provvedimenti dell' (del
25.10.2021, 11.6.2022 e 1.8.2022, per un totale di circa €. 650,00), con cui l' CP_1
provvede al recupero rateale e a trattenute per precedenti indebiti.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la parte ricorrente pone le sentenze nn.
1008/2017 e 2119/2021 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro che, tuttavia, sono superate dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro-Sezione lavoro del 12.11.2024,
anche con il richiamo alla disciplina per il contrasto di giudicati.
2 Peraltro, occorre anche considerare che, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. SS. UU. 18046/2010; Cass.
Sez. Lav. 2739/2016) mentre, nel caso in esame, vi è stato solo il richiamo alle sentenze indicate, superate dalla pronuncia della Corte di Appello.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore esiguo della causa)
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 8.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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