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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2110/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17182/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ladispoli - Ladispoli 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126944867501 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata dal Comune di Ladispoli per omesso pagamento della T.A.R.I. anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017.
La ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento della T.A.R.I., in quanto il pagamento è stato eseguito dal comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento in data 2.6.2024, ossia prima della notifica dell'atto impugnato. Nel merito, ha dedotto vari profili di illegittimità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituendosi in giudizio, ha confermato l'assunto sostenuto dalla contribuente, riferendo che la cartella è stata saldata dal coobbligato in data anteriore alla notifica. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso.
Si è costituito il Comune di Ladispoli eccependo nullità della notifica del ricorso introduttivo, in quanto notificato ad una PEC inesistente in luogo di quella istituzionale. Con memorie depositate in data 19.11.2025, il Comune ha depositato gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo della lite perchè effettuata da un indirizzo PEC non istituzionale spiegata dal Comune di Ladispoli. In disparte la ritualità del procedimento notificatorio, il Comune di Ladispoli si è ritualmente costituito in giudizio, depositando le proprie contrededuzioni e quindi sanando, per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), ogni eventuale vizio della notifica del ricorso.
Quanto al merito, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha riconosciuto la fondatezza della difesa avversaria,
e comunque la ricorrente ha provato che il debito tributario è stato estinto dal comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, il quale ha provveduto al pagamento del dovuto all'Amministrazione comunale in data 2.6.2024, prima della notifica dell'atto impugnato.
In definitiva, il ricorso va accolto e l'atto impositivo va annullato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, atteso che la contribuente è stata costretta ad azionare un giudizio, sopportandone le spese, pur avendo il coobbligato correttamente adempiuto all'obbligazione tributaria prima della notifica della cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Ladispoli e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 600,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così è deciso, in Roma, il 12 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FASANO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17182/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ladispoli - Ladispoli 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126944867501 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata dal Comune di Ladispoli per omesso pagamento della T.A.R.I. anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017.
La ricorrente deduce di non essere tenuta al pagamento della T.A.R.I., in quanto il pagamento è stato eseguito dal comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento in data 2.6.2024, ossia prima della notifica dell'atto impugnato. Nel merito, ha dedotto vari profili di illegittimità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituendosi in giudizio, ha confermato l'assunto sostenuto dalla contribuente, riferendo che la cartella è stata saldata dal coobbligato in data anteriore alla notifica. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso.
Si è costituito il Comune di Ladispoli eccependo nullità della notifica del ricorso introduttivo, in quanto notificato ad una PEC inesistente in luogo di quella istituzionale. Con memorie depositate in data 19.11.2025, il Comune ha depositato gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo della lite perchè effettuata da un indirizzo PEC non istituzionale spiegata dal Comune di Ladispoli. In disparte la ritualità del procedimento notificatorio, il Comune di Ladispoli si è ritualmente costituito in giudizio, depositando le proprie contrededuzioni e quindi sanando, per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), ogni eventuale vizio della notifica del ricorso.
Quanto al merito, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha riconosciuto la fondatezza della difesa avversaria,
e comunque la ricorrente ha provato che il debito tributario è stato estinto dal comproprietario dell'immobile oggetto di accertamento, il quale ha provveduto al pagamento del dovuto all'Amministrazione comunale in data 2.6.2024, prima della notifica dell'atto impugnato.
In definitiva, il ricorso va accolto e l'atto impositivo va annullato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, atteso che la contribuente è stata costretta ad azionare un giudizio, sopportandone le spese, pur avendo il coobbligato correttamente adempiuto all'obbligazione tributaria prima della notifica della cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Ladispoli e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 600,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così è deciso, in Roma, il 12 dicembre 2025 Il Giudice monocratico