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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2434 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Fragapane C.F._1 del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio, in Palermo, nella Via Jean Houel n° 62 in forza di procura in atti. RICORRENTE CONTRO
CP_1 in persona del pro tempore, (cf: , rappresentato e difeso, ai CP_2 P.IVA_1 sensi dell'art. 417/bis, dalla dott.ssa Maria Letizia Bonura dipendente del
[...]
, Controparte_3 Controparte_4 Via della Ferrovia a San Lorenzo, 54, Palermo (PA),
[...] presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_1 RESISTENTE CONTRO
Controparte_5
C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura estratta per C.F._2 immagine ed allegata al presente atto nel fascicolo telematico che lo contiene, dall'Avv. Francesco Carità, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, nella via Mariano Stabile n.241, Palermo –; RESISTENTE Oggetto: mobilità docente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.7.2023, ha adito il Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Controparte_3 e di , osservando che: quale docente a tempo indeterminato presso Controparte_5 la scuola primaria A. NO di aveva presentato invano domanda Persona_1 nella procedura di mobilità per l'a.s. 2023/2024 per il posto di inglese nella scuola primaria, sul quale ella era perdente posto come emerso dalla graduatoria definita d'istituto essendo risultata seconda;
veniva quindi invitata a presentare domanda di trasferimento entro il 24.4.2023, oltre che inserita nella graduatoria interna di istituto su posto comune;
il 19.4.2023 le veniva comunicato che era perdente posto anche sul posto comune, sempre con l'invito a presentare domanda di trasferimento entro il 24.4.2023; ella quindi aveva presentato domanda di trasferimento condizionata il
1 21.4.2023, barrando con un “No” la casella 26 così espressamente manifestando di non volere partecipare al movimento a domanda ma solo in qualità di soprannumerario e quindi, di conseguenza, esprimendo solo la volontà di essere riassorbita nel proprio posto (di lingua inglese) se avesse perso la qualità di “perdente posto” e si fosse reso libero il primo posto di scuola primaria su lingua inglese;
contattata dalla dr.ssa quest'ultima le aveva detto che per aspirare al Per_2 posto di inglese che andava liberandosi per il trasferimento a Milano della prima in graduatoria, avrebbe dovuto fare un'ulteriore domanda in cui scrive “Si” nella casella n. 26; ella pertanto aveva manifestato la volontà di revocare la precedente domanda condizionata e contestualmente aveva presentato nuova domanda non condizionata;
2 in pari data la scuola aveva comunicato l'aggiunta di un posto in organico di diritto sì che ella non era più perdente posto nell'insegnamento comune;
nelle more, la docente prima nell'insegnamento dell'inglese, era stata trasferita a Milano e poiché ella era la seconda in graduatoria, avrebbe esserle assegnato il predetto posto di inglese;
il 24.5.2023, l' aveva pubblicato la Controparte_6 graduatoria della procedura di mobilità in organico di diritto del personale docente nella quale il posto spettantele era stato stato assegnato a , Controparte_5 proveniente dalla D.D. Rosolino Pilo di Palermo;
la giurisdizione era del giudice ordinario come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato trattandosi di lavoro privatizzato e non essendovi spazio per la discrezionalità della P.A.; il provvedimento aveva violato i principi di imparzialità e buona fede da parte dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e la violazione della contrattazione collettiva, in particolare l'art. 20 del CCNI per il Triennio 2022/2025 (coordinato con l'Ordinanza Ministeriale dell'1.3.2023 per l'A.S. 2023/2024), rubricato “trattamento perdenti posto della scuola primaria e dell'infanzia”; la ratio sottesa alla richiamata normativa era quella di tutelare il docente che, dalle graduatorie interne di istituto, fosse risultato perdente posto per contrazione dell'organico, così assicurandogli una precedenza nelle scelte delle sedi al fine di ottenere una ricollocazione presso il medesimo istituto o presso istituti limitrofi al proprio centro di interesse;
ma invece che risultare assegnataria dell'unico posto di inglese, la Scuola, preso atto della rideterminazione dell'organico di diritto per i posti comuni, aveva revocato la precedente declaratoria di perdente posto, così ella risultando titolare di insegnamento su classe comune invece che titolare del posto di inglese liberatosi e illegittimamente assegnato alla nell'ambito della mobilità provinciale, in CP_5 contrasto con la giurisprudenza di merito e con la stessa previsione del C.C.N.I di riferimento, che disciplinava diversamente il trasferimento nella fase A e quello nella fase B); l'assegnazione era palesemente illegittima in quanto emessa in violazione dell'obbligo di motivazione, con irreparabili conseguenze per la salute e la professionalità non potuta coltivare. Ha quindi concluso “In via cautelare, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza a tal uopo, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per i motivi esposti in narrativa: - ritenere e dichiarare, in via necessaria ed urgente, la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese di precedente titolarità, tornato disponibile nel corso della procedura di mobilità; -
2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese di precedente titolarità, reso disponibile nelle more della procedura di mobilità e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese di cui ella era precedentemente titolare e tornato disponibile nel corso della procedura di mobilità, in via necessaria ed urgente, con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia. Nel merito, fissare l'udienza di comparizione ex art. 415 c.p.c., concedendo congruo termine per la notifica alla controparte del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, 3 per ivi sentir accogliere le domande articolate ut supra in via cautelare e che si riportano pedissequamente, con salvezza di ogni diritto, come segue: - ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese precedente titolarità, tornato disponibile nelle more della procedura di mobilità; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di precedente titolarità, reso disponibile nelle more della procedura di mobilità e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese tornato disponibile nel corso delle operazioni di mobilità e di cui ella era precedentemente titolare con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia. - Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.”. Il , nel costituirsi tempestivamente, ha Controparte_3 eccepito: la disciplina delle graduatorie di Istituto della scuola primaria era contenuta nel comma 3 dell'art. 19 CCNI mobilità 2022/25 per cui coloro che erano individuati come soprannumerari per l'insegnamento di lingua inglese, venivano inseriti, ope legis, nella graduatoria di posto comune e solo da questa graduatoria potevano essere dichiarati perdente posto atteso che nella scuola primaria la distinzione era effettuata solo tra posto comune e posto di sostegno e l'insegnante su posto comune insegnava anche inglese;
la ricorrente, inizialmente individuata quale perdente posto
“dall'organico di istituto”, con conseguente posizione di soprannumerarietà su posto comune, era successivamente riassorbita prima dello spirare del termine per caricare le domande dei perdenti posto al SIDI (24 aprile2024), in quanto, l'A.T. di Palermo aveva aggiungeva un posto comune nell'organico della scuola di titolarità della ricorrente, e, pertanto la posizione di soprannumerarietà della ricorrente era stata riassorbita su posto comune prima dei movimenti di mobilità. Pertanto, la ricorrente non aveva più partecipato ai movimenti 2023/24 perché la posizione di perdente posto era stata riassorbita su posto comune sin dal 21.04.2024 peraltro, nel rispetto della domanda condizionata presentata dalla ricorrente in data 21.04.2023; solo il perdente posto sull'organico di Istituto poteva presentare domanda di mobilità d'ufficio chiedendo, eventualmente, di voler insegnare esclusivamente su posto di inglese, con una domanda compilata ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultimo capoverso
3 CCNI mobilità; la ricorrente invece aveva presentato la domanda condizionata indicando 3 sedi di preferenza (e non solo la scuola di titolarità) e aveva optato per il rientro sia su posto di lingua che su posto comune sì che detta domanda non sarebbe stata ritenuta valida ai fini dell'assegnazione su posto di inglese, in quanto non compilata in conformità con l'art. 19, comma 3 cit., ultimo capoverso;
la seconda domanda era irrituale in quanto presentata da docente non più perdente posto;
la domanda era peraltro inammissibile per carenza di interesse ad agire. Infatti, la contrazione dei posti di lingua inglese faceva parte delle indicazioni provenienti dal per cui i posti di lingua inglese nella scuola primaria erano destinati a sparire CP_1 con confluenza dell'insegnamento nella graduatoria dei posti comuni. Pertanto, 4 anche la ricorrente, quale insegnante di posto comune, avrebbe potuto tornare a insegnare inglese stante la speciale formazione conseguita;
in ogni caso, la ricorrente non aveva mai prestato la propria attività su posto di inglese avendo sempre chiesto l'utilizzazione su posto di sostegno. Ha quindi concluso: “Rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto e/o inammissibile/improcedibile per carenza di interesse ad agire. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c..”
, nel costituirsi, ha replicato che: la ricorrente, dopo avere saputo di Controparte_5 rientrare tra i perdenti posto, aveva presentato domanda condizionata di mobilità il 21.4.2023; il successivo 26.4.2023 la ricorrente aveva ricevuto la revoca dei provvedimenti che l'avevano indicata quale perdente posto stante l'aumento di posto comune di organico della Scuola sì che la domanda di mobilità avrebbe dovuto essere disattesa non essendo più perdente posto;
il 24.5.2023 ella aveva ottenuto il trasferimento presso la scuola di per il posto di inglese per il quale Persona_1 aveva fatto domanda;
la invece aveva ottenuto l'utilizzazione provvisoria Pt_1 presso la medesima scuola quale docente di sostegno;
difettava la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo in quanto la pretesa della ricorrente aveva il proprio logico presupposto nella contestazione del provvedimento di diniego all'assorbimento impugnato, vantando una posizione soggettiva collegata all'esercizio di un potere discrezionale della PA e quindi riconducibile all'interesse legittimo;
la ricorrente difettava inoltre dell'interesse ad agire avendo ella ottenuto quanto richiesto sì che il ricorso appariva viziato sotto tale profilo, e/o risultava eccessivamente generico e tale da non comprendere il petitum e la causa petendi di cui al ricorso e tale da essere altresì viziato da nullità, secondo quanto disposto dall'art. 414 c.p.c.; nel merito, pacifico che la ricorrente era stata riassorbita nell'organico di diritto su posto comune, ella aveva perso il requisito di perdente posto e dunque non aveva titolo per partecipare alla mobilità riservata mentre avrebbe dovuto partecipare a quella in modalità telematica;
in ogni caso, avendo ella precisato di essere perdente posto mentre non lo era, entrambe le domande avrebbero dovuto essere rigettate per difetto di requisito di ammissibilità, oltre che comunque la domanda di trasferimento avrebbe dovuto essere non condizionata indicando alla casella 26 “NO” e non come erroneamente indicato “SI”. Ha così concluso “-In via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'On.le Tribunale adito;
-Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e/o per eccessiva genericità della domanda ex art. 414 cpc;
-Nel merito, rigettare il ricorso dichiarando che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo e non già a quello ordinario adito;
-Nel merito, dichiarare
4 inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e/o per eccessiva genericità della domanda ex art. 414 cpc;
- Nel merito, rigettare il ricorso in quanto erroneo, illegittimo, infondato per le motivazioni esposte in narrativa con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge.”. Con ordinanza del 17.8.2023, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio cautelare, rimettendo all'esito del giudizio di merito le spese del procedimento. Con le note conclusionali la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata, ex art. 420 cpc alla modifica delle conclusioni già rese a favore delle seguenti: “In via preliminare: - prendere atto della sopravvenuta eliminazione della cattedra di lingua inglese presso l'I.C. “A. NO” di per l'A.S. 2025/2026 (con Persona_1 5 provvedimento reso dall'Amministrazione Scolastica il 20.5.2025-Prot. 9808), con ripartizione dell'insegnamento fra i docenti di posto comune;
- conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di riassorbimento sul posto di lingua inglese articolata in ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 420-I comma 1 c.p.c.: - autorizzare la modifica della domanda già proposta, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dall'eliminazione della cattedra di lingua inglese e dalla formazione della nuova graduatoria interna per i posti comuni;
- per l'effetto, ammettere la domanda emendata, volta alla ricostruzione della legittima titolarità della sig.ra e alla rimozione degli effetti distorsivi generati Pt_1 dall'errore amministrativo del 2023; 3. Nel merito: - accertare e dichiarare che la posizione di deteriore collocazione della Sig.ra nella graduatoria interna per Pt_1 i posti comuni è diretta conseguenza dell'illegittima attribuzione del posto di lingua inglese, nell'A.S. 2023/2024, alla docente esterna IN. indi, condannare l'Amministrazione scolastica, in sede di definizione dell'organico e della graduatoria interna di istituto, a: estromettere la docente Controparte_5 dall'organico dell' e disporne il rientro nella scuola di Controparte_7 precedente titolarità; - confermare la titolarità della docente presso il Parte_1 medesimo Istituto, riconoscendole il punteggio e la posizione spettanti nella graduatoria interna;
4. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dichiarare la soccombenza virtuale delle parti resistenti, avuto riguardo alla fondatezza della pretesa originaria della ricorrente e all'illegittimità dell'operato amministrativo, con condanna delle controparti al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 27.11.2025 per il deposito delle note scritte. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Pregiudizialmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso che la ricorrente ha inizialmente così concluso “ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese precedente titolarità, tornato disponibile nelle more della procedura di mobilità;”. Appare evidente come la ricorrente abbia inteso contestare il mancato rispetto della disciplina prevista dal CCNI applicato in materia di mobilità relativamente alla parte
5 che attiene alla formazione delle graduatorie degli aventi diritto. Essa, dunque, ha contestato l'inadempimento dell'amministrazione resistente sì che appare applicabile la giurisprudenza della Cassazione per cui “La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, 6 acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.” (Cass. Civ. n. 36356/2021: principio ribadito univocamente anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità). Dal che consegue la giurisdizione del giudice ordinario. Ancora, in via preliminare, si ritiene non autorizzabile la richiesta di modifica delle conclusioni formulate dalla ricorrente. Invero, anche a ritenere che la definitiva soppressione del posto di lingua inglese presso l'istituto A. NO di Per_1 integri i “gravi motivi” richiesti dal co. 1 dell'art. 420 cpc, è indubbio che le
[...] nuove conclusioni introducono un petitum diverso nonché nuovi temi di indagine. Invero, secondo il costante pensiero della Cassazione “le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi, sono quelle che integrano non una " mutatio" ma soltanto una mera " emendatio libelli ", né il rapporto di lavoro può giustificare di per sé la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, i quali alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine, dovendo nel contempo ritenersi ricorrente una consentita "emendatio" allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il " thema decidendurn" (Cass. n. 9247 del 2006);” (Cass. Civ. n. 23917/2022). Nel caso di specie, la ricorrente, a fronte della iniziale richiesta finalizzata ad accertare il suo diritto a ottenere il riassorbimento nel posto di precedente titolarità, reso disponibile nelle more della procedura di mobilità e, quindi, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferirla in via definitiva, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese tornato disponibile nel corso delle operazioni di mobilità con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia, nelle nuove conclusioni si chiede di accertare che “la posizione di deteriore collocazione della Sig.ra nella Pt_1 graduatoria interna per i posti comuni è diretta conseguenza dell'illegittima attribuzione del posto di lingua inglese, nell'A.S. 2023/2024, alla docente esterna IN.” nonché “condannare l'Amministrazione scolastica, in sede di definizione dell'organico e della graduatoria interna di istituto, a: estromettere la docente
dall'organico dell'I.C. “A. NO” e disporne il rientro nella Controparte_5 scuola di precedente titolarità.”.
6 Orbene, ottenere il riassorbimento nel posto di precedente titolarità, se certamente richiede l'accertamento dell'inadempimento dell'Amministrazione in conseguenza dell'atto illegittimo adottato, è petitum diverso dall'accertare che l'attribuzione del posto di lingua inglese alla invece che alla ricorrente ha comportato la CP_5 collocazione di quest'ultima in posizione deteriore nella graduatoria interna per i posti comuni ove si consideri che la ha continuato a insegnare, inserita Pt_1 nell'organico di diritto, presso altra scuola primaria e, dunque - attesa l'assenza di alcuna allegazione in proposito - maturando il medesimo punteggio che avrebbe conseguito effettuando la docenza della lingua inglese. In altri termini, il mancato svolgimento della docenza di lingua inglese non ha attribuito alcun vantaggio di 7 graduatoria alla IN rispetto alla ove si consideri che, anche a parti Pt_1 inverse, la IN ha comunque un punteggio maggiore della potendo Pt_1 vantare una maggiore anzianità. Con la conseguenza che la definitiva soppressione della docenza della lingua inglese nella scuola primaria – effetto di scelte di politica scolastica già note alla ricorrente in occasione del primo provvedimento di perdente posto – avrebbe comunque l'effetto di collocare la in posizione deteriore Pt_1 rispetto alla IN nella graduatoria su posto comune, mentre nulla si dice sul posto di insegnante di sostegno. D'altra parte, la richiesta di “estromettere la docente
dall'organico dell'I.C. “A. NO” e disporne il rientro nella Controparte_5 scuola di precedente titolarità.” è conclusione del tutto avulsa dagli effetti discendenti da quelle inizialmente formulate atteso che il riassorbimento nel posto di precedente titolarità non comporta né è possibile soltanto per effetto della estromissione della IN dall'organico della scuola A. NO: statuizione quest'ultima che richiede di accertare il rigetto della domanda della di CP_5 ottenere il posto comune (anch'esso richiesto) presso lo stesso comune ossia il posto che la avrebbe liberato per essere stata riassorbita nella precedente titolarità. Pt_1 Pertanto, versandosi in ipotesi di domanda nuova, le conclusioni da ultimo formulate sono inammissibili e non vengono autorizzate. Infine, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse ad agire atteso che l'accertamento dell'agire illegittimo dell'amministrazione è comunque funzionale alla disciplina delle spese processuali del presente giudizio. Nel merito, la situazione in fatto è ampiamente descritta negli atti sopra richiamati. Il punto dirimente della presente controversia attiene agli effetti della seconda domanda di mobilità inoltrata dalla in data 24.4.2023. Pt_1 In detta domanda, la ha precisato di essere “perdente posto” e quale docente Pt_1 soprannumerario di volere comunque partecipare al movimento a domanda;
ha precisato inoltre, ai fini del trasferimento, “richiede solo lingua”; ha indicato come
“ordine di gradimento del tipo posto” il posto n. 1 ossia “posto comune e/o lingua”, ha indicato come preferenza la sola scuola A. NO di mentre per Persona_1 effetto del provvedimento contestato, ella è stata assegnata all'istituto Sartorio anch'esso situato nel comune di Persona_1 In proposito si osserva che pur rilevando che alla data del 24.4.2023 la ricorrente non è più formalmente perdente posto per effetto della revoca disposta dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo A. NO del decreto n. 7631 del 19.4.2023 che l'aveva dichiarata “perdente posto”: revoca motivata dalla “rettifica da parte dall'
[...]
- ns prot 2585 del 21/04/2023 - con la quale si comunica Controparte_4 l'aggiunta di 1 posto in organico di diritto scuola primaria posto comune, si
7 comunica che i perdenti posto sono 2 e non 3”, ciò non di meno ella è stata assegnata d'ufficio a un istituto scolastico diverso da quello di precedente titolarità e neppure rientrante tra quelli indicati nella prima domanda, in seguito revocata.
Considerato che
il trasferimento d'ufficio nel caso di perdente posto può avvenire soltanto nel caso di mancata presentazione della domanda da parte del docente interessato, nel caso di specie per tutto il periodo considerato la ricorrente risulta avere presentato domanda e, pertanto, non avrebbe potuto essere trasferita d'ufficio in una sede non richiesta ancorchè nel medesimo comune se non previamente considerata in soprannumero e, dunque, perdente posto rispetto all'istituto scolastico in cui rientra tra organico di diritto. 8 Appare dunque corretta la seconda domanda condizionata con cui la ricorrente ha chiesto il rientro nella scuola di titolarità ossia l' di Controparte_7 Persona_1 rispetto al quale è certamente perdente posto secondo le previsioni di cui al comma 8 dell'art. 20 CCNI in atti secondo cui “Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.”. Dal che deriva che erroneamente il Dirigente scolastico ha disatteso la previsione dell'art. 6 co. 2 secondo cui “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.”: fasi successive alle quali si può accedere soltanto esaurite le fasi successive. Risulta dunque acclarato l'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione scolastica che ha assegnato la ad istituto scolastico diverso da quello A. Pt_1 NO di così come deve dichiararsi illegittimo anche il Persona_1 provvedimento che ha assegnato alla il posto di lingua inglese presso il CP_5 predetto istituto nel corso della fase della mobilità interprovinciale senza prima avere esaminato e accolto la seconda domanda condizionata presentata dalla Pt_1 Peraltro, come sottolineato dalla stessa ricorrente, non è accoglibile la domanda volta a condannare “l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese tornato disponibile nel corso delle operazioni di mobilità e di cui ella era precedentemente titolare con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia.”: infatti, la soppressione del posto di lingua inglese rende giuridicamente inammissibile la detta conclusione. Quanto all'ulteriore conclusione con cui si è chiesto di “disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.”, si rileva che, tenuto conto della soppressione del posto di lingua inglese, il giudicante non può che disporre che l'Amministrazione scolastica adotti ogni provvedimento necessario acché la ricorrente sia reintegrata nella titolarità del posto comune presso l' di con ogni consequenziale ed Controparte_7 Persona_1 eventuale effetto sulla graduatoria interna di istituto. In ordine alla disciplina delle spese processuali, comprensive anche della fase cautelare, mentre queste ultime devono essere compensate attesa la sopravvenuta
8 cessazione della materia del contendere come da ordinanza richiamata in precedenza, quelle del giudizio di merito sono a carico sia dell'Amministrazione scolastica responsabile della instaurazione del presente giudizio, sia della le cui tesi CP_5 sono risultate infondate e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di n Parte_1 CP_1 persona del , Controparte_8 Controparte_9 [...
I, e di;
[...] Controparte_4 Controparte_5 per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento che ha trasferito d'ufficio la presso l'Istituto scolastico G. Sartorio di dichiara illegittimo il Pt_1 Persona_1 provvedimento che ha assegnato a il posto di lingua inglese presso Controparte_5 l'I.C. a. NO di Persona_1 per l'effetto, dispone che l'Amministrazione scolastica resistente adotti ogni provvedimento necessario acché la ricorrente sia reintegrata nella titolarità del posto comune presso l' di con ogni consequenziale ed Controparte_7 Persona_1 eventuale effetto sulla graduatoria interna di istituto;
rigetta il resto;
dichiara compensate le spese della fase cautelare;
condanna entrambe le resistenti alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida a carico di ciascuna in complessivi € 4.650,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre l'importo del contributo unificato a carico per metà di ciascuna delle resistenti. Termini Imerese, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
9
Parte_1 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Fragapane C.F._1 del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio, in Palermo, nella Via Jean Houel n° 62 in forza di procura in atti. RICORRENTE CONTRO
CP_1 in persona del pro tempore, (cf: , rappresentato e difeso, ai CP_2 P.IVA_1 sensi dell'art. 417/bis, dalla dott.ssa Maria Letizia Bonura dipendente del
[...]
, Controparte_3 Controparte_4 Via della Ferrovia a San Lorenzo, 54, Palermo (PA),
[...] presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_1 RESISTENTE CONTRO
Controparte_5
C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura estratta per C.F._2 immagine ed allegata al presente atto nel fascicolo telematico che lo contiene, dall'Avv. Francesco Carità, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, nella via Mariano Stabile n.241, Palermo –; RESISTENTE Oggetto: mobilità docente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.7.2023, ha adito il Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Controparte_3 e di , osservando che: quale docente a tempo indeterminato presso Controparte_5 la scuola primaria A. NO di aveva presentato invano domanda Persona_1 nella procedura di mobilità per l'a.s. 2023/2024 per il posto di inglese nella scuola primaria, sul quale ella era perdente posto come emerso dalla graduatoria definita d'istituto essendo risultata seconda;
veniva quindi invitata a presentare domanda di trasferimento entro il 24.4.2023, oltre che inserita nella graduatoria interna di istituto su posto comune;
il 19.4.2023 le veniva comunicato che era perdente posto anche sul posto comune, sempre con l'invito a presentare domanda di trasferimento entro il 24.4.2023; ella quindi aveva presentato domanda di trasferimento condizionata il
1 21.4.2023, barrando con un “No” la casella 26 così espressamente manifestando di non volere partecipare al movimento a domanda ma solo in qualità di soprannumerario e quindi, di conseguenza, esprimendo solo la volontà di essere riassorbita nel proprio posto (di lingua inglese) se avesse perso la qualità di “perdente posto” e si fosse reso libero il primo posto di scuola primaria su lingua inglese;
contattata dalla dr.ssa quest'ultima le aveva detto che per aspirare al Per_2 posto di inglese che andava liberandosi per il trasferimento a Milano della prima in graduatoria, avrebbe dovuto fare un'ulteriore domanda in cui scrive “Si” nella casella n. 26; ella pertanto aveva manifestato la volontà di revocare la precedente domanda condizionata e contestualmente aveva presentato nuova domanda non condizionata;
2 in pari data la scuola aveva comunicato l'aggiunta di un posto in organico di diritto sì che ella non era più perdente posto nell'insegnamento comune;
nelle more, la docente prima nell'insegnamento dell'inglese, era stata trasferita a Milano e poiché ella era la seconda in graduatoria, avrebbe esserle assegnato il predetto posto di inglese;
il 24.5.2023, l' aveva pubblicato la Controparte_6 graduatoria della procedura di mobilità in organico di diritto del personale docente nella quale il posto spettantele era stato stato assegnato a , Controparte_5 proveniente dalla D.D. Rosolino Pilo di Palermo;
la giurisdizione era del giudice ordinario come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato trattandosi di lavoro privatizzato e non essendovi spazio per la discrezionalità della P.A.; il provvedimento aveva violato i principi di imparzialità e buona fede da parte dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e la violazione della contrattazione collettiva, in particolare l'art. 20 del CCNI per il Triennio 2022/2025 (coordinato con l'Ordinanza Ministeriale dell'1.3.2023 per l'A.S. 2023/2024), rubricato “trattamento perdenti posto della scuola primaria e dell'infanzia”; la ratio sottesa alla richiamata normativa era quella di tutelare il docente che, dalle graduatorie interne di istituto, fosse risultato perdente posto per contrazione dell'organico, così assicurandogli una precedenza nelle scelte delle sedi al fine di ottenere una ricollocazione presso il medesimo istituto o presso istituti limitrofi al proprio centro di interesse;
ma invece che risultare assegnataria dell'unico posto di inglese, la Scuola, preso atto della rideterminazione dell'organico di diritto per i posti comuni, aveva revocato la precedente declaratoria di perdente posto, così ella risultando titolare di insegnamento su classe comune invece che titolare del posto di inglese liberatosi e illegittimamente assegnato alla nell'ambito della mobilità provinciale, in CP_5 contrasto con la giurisprudenza di merito e con la stessa previsione del C.C.N.I di riferimento, che disciplinava diversamente il trasferimento nella fase A e quello nella fase B); l'assegnazione era palesemente illegittima in quanto emessa in violazione dell'obbligo di motivazione, con irreparabili conseguenze per la salute e la professionalità non potuta coltivare. Ha quindi concluso “In via cautelare, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza a tal uopo, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per i motivi esposti in narrativa: - ritenere e dichiarare, in via necessaria ed urgente, la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese di precedente titolarità, tornato disponibile nel corso della procedura di mobilità; -
2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese di precedente titolarità, reso disponibile nelle more della procedura di mobilità e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese di cui ella era precedentemente titolare e tornato disponibile nel corso della procedura di mobilità, in via necessaria ed urgente, con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia. Nel merito, fissare l'udienza di comparizione ex art. 415 c.p.c., concedendo congruo termine per la notifica alla controparte del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, 3 per ivi sentir accogliere le domande articolate ut supra in via cautelare e che si riportano pedissequamente, con salvezza di ogni diritto, come segue: - ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese precedente titolarità, tornato disponibile nelle more della procedura di mobilità; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di precedente titolarità, reso disponibile nelle more della procedura di mobilità e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese tornato disponibile nel corso delle operazioni di mobilità e di cui ella era precedentemente titolare con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia. - Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.”. Il , nel costituirsi tempestivamente, ha Controparte_3 eccepito: la disciplina delle graduatorie di Istituto della scuola primaria era contenuta nel comma 3 dell'art. 19 CCNI mobilità 2022/25 per cui coloro che erano individuati come soprannumerari per l'insegnamento di lingua inglese, venivano inseriti, ope legis, nella graduatoria di posto comune e solo da questa graduatoria potevano essere dichiarati perdente posto atteso che nella scuola primaria la distinzione era effettuata solo tra posto comune e posto di sostegno e l'insegnante su posto comune insegnava anche inglese;
la ricorrente, inizialmente individuata quale perdente posto
“dall'organico di istituto”, con conseguente posizione di soprannumerarietà su posto comune, era successivamente riassorbita prima dello spirare del termine per caricare le domande dei perdenti posto al SIDI (24 aprile2024), in quanto, l'A.T. di Palermo aveva aggiungeva un posto comune nell'organico della scuola di titolarità della ricorrente, e, pertanto la posizione di soprannumerarietà della ricorrente era stata riassorbita su posto comune prima dei movimenti di mobilità. Pertanto, la ricorrente non aveva più partecipato ai movimenti 2023/24 perché la posizione di perdente posto era stata riassorbita su posto comune sin dal 21.04.2024 peraltro, nel rispetto della domanda condizionata presentata dalla ricorrente in data 21.04.2023; solo il perdente posto sull'organico di Istituto poteva presentare domanda di mobilità d'ufficio chiedendo, eventualmente, di voler insegnare esclusivamente su posto di inglese, con una domanda compilata ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultimo capoverso
3 CCNI mobilità; la ricorrente invece aveva presentato la domanda condizionata indicando 3 sedi di preferenza (e non solo la scuola di titolarità) e aveva optato per il rientro sia su posto di lingua che su posto comune sì che detta domanda non sarebbe stata ritenuta valida ai fini dell'assegnazione su posto di inglese, in quanto non compilata in conformità con l'art. 19, comma 3 cit., ultimo capoverso;
la seconda domanda era irrituale in quanto presentata da docente non più perdente posto;
la domanda era peraltro inammissibile per carenza di interesse ad agire. Infatti, la contrazione dei posti di lingua inglese faceva parte delle indicazioni provenienti dal per cui i posti di lingua inglese nella scuola primaria erano destinati a sparire CP_1 con confluenza dell'insegnamento nella graduatoria dei posti comuni. Pertanto, 4 anche la ricorrente, quale insegnante di posto comune, avrebbe potuto tornare a insegnare inglese stante la speciale formazione conseguita;
in ogni caso, la ricorrente non aveva mai prestato la propria attività su posto di inglese avendo sempre chiesto l'utilizzazione su posto di sostegno. Ha quindi concluso: “Rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto e/o inammissibile/improcedibile per carenza di interesse ad agire. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c..”
, nel costituirsi, ha replicato che: la ricorrente, dopo avere saputo di Controparte_5 rientrare tra i perdenti posto, aveva presentato domanda condizionata di mobilità il 21.4.2023; il successivo 26.4.2023 la ricorrente aveva ricevuto la revoca dei provvedimenti che l'avevano indicata quale perdente posto stante l'aumento di posto comune di organico della Scuola sì che la domanda di mobilità avrebbe dovuto essere disattesa non essendo più perdente posto;
il 24.5.2023 ella aveva ottenuto il trasferimento presso la scuola di per il posto di inglese per il quale Persona_1 aveva fatto domanda;
la invece aveva ottenuto l'utilizzazione provvisoria Pt_1 presso la medesima scuola quale docente di sostegno;
difettava la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo in quanto la pretesa della ricorrente aveva il proprio logico presupposto nella contestazione del provvedimento di diniego all'assorbimento impugnato, vantando una posizione soggettiva collegata all'esercizio di un potere discrezionale della PA e quindi riconducibile all'interesse legittimo;
la ricorrente difettava inoltre dell'interesse ad agire avendo ella ottenuto quanto richiesto sì che il ricorso appariva viziato sotto tale profilo, e/o risultava eccessivamente generico e tale da non comprendere il petitum e la causa petendi di cui al ricorso e tale da essere altresì viziato da nullità, secondo quanto disposto dall'art. 414 c.p.c.; nel merito, pacifico che la ricorrente era stata riassorbita nell'organico di diritto su posto comune, ella aveva perso il requisito di perdente posto e dunque non aveva titolo per partecipare alla mobilità riservata mentre avrebbe dovuto partecipare a quella in modalità telematica;
in ogni caso, avendo ella precisato di essere perdente posto mentre non lo era, entrambe le domande avrebbero dovuto essere rigettate per difetto di requisito di ammissibilità, oltre che comunque la domanda di trasferimento avrebbe dovuto essere non condizionata indicando alla casella 26 “NO” e non come erroneamente indicato “SI”. Ha così concluso “-In via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'On.le Tribunale adito;
-Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e/o per eccessiva genericità della domanda ex art. 414 cpc;
-Nel merito, rigettare il ricorso dichiarando che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo e non già a quello ordinario adito;
-Nel merito, dichiarare
4 inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e/o per eccessiva genericità della domanda ex art. 414 cpc;
- Nel merito, rigettare il ricorso in quanto erroneo, illegittimo, infondato per le motivazioni esposte in narrativa con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge.”. Con ordinanza del 17.8.2023, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio cautelare, rimettendo all'esito del giudizio di merito le spese del procedimento. Con le note conclusionali la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata, ex art. 420 cpc alla modifica delle conclusioni già rese a favore delle seguenti: “In via preliminare: - prendere atto della sopravvenuta eliminazione della cattedra di lingua inglese presso l'I.C. “A. NO” di per l'A.S. 2025/2026 (con Persona_1 5 provvedimento reso dall'Amministrazione Scolastica il 20.5.2025-Prot. 9808), con ripartizione dell'insegnamento fra i docenti di posto comune;
- conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di riassorbimento sul posto di lingua inglese articolata in ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 420-I comma 1 c.p.c.: - autorizzare la modifica della domanda già proposta, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dall'eliminazione della cattedra di lingua inglese e dalla formazione della nuova graduatoria interna per i posti comuni;
- per l'effetto, ammettere la domanda emendata, volta alla ricostruzione della legittima titolarità della sig.ra e alla rimozione degli effetti distorsivi generati Pt_1 dall'errore amministrativo del 2023; 3. Nel merito: - accertare e dichiarare che la posizione di deteriore collocazione della Sig.ra nella graduatoria interna per Pt_1 i posti comuni è diretta conseguenza dell'illegittima attribuzione del posto di lingua inglese, nell'A.S. 2023/2024, alla docente esterna IN. indi, condannare l'Amministrazione scolastica, in sede di definizione dell'organico e della graduatoria interna di istituto, a: estromettere la docente Controparte_5 dall'organico dell' e disporne il rientro nella scuola di Controparte_7 precedente titolarità; - confermare la titolarità della docente presso il Parte_1 medesimo Istituto, riconoscendole il punteggio e la posizione spettanti nella graduatoria interna;
4. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dichiarare la soccombenza virtuale delle parti resistenti, avuto riguardo alla fondatezza della pretesa originaria della ricorrente e all'illegittimità dell'operato amministrativo, con condanna delle controparti al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 27.11.2025 per il deposito delle note scritte. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Pregiudizialmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso che la ricorrente ha inizialmente così concluso “ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di soprannumerario il riassorbimento nel posto di lingua inglese precedente titolarità, tornato disponibile nelle more della procedura di mobilità;”. Appare evidente come la ricorrente abbia inteso contestare il mancato rispetto della disciplina prevista dal CCNI applicato in materia di mobilità relativamente alla parte
5 che attiene alla formazione delle graduatorie degli aventi diritto. Essa, dunque, ha contestato l'inadempimento dell'amministrazione resistente sì che appare applicabile la giurisprudenza della Cassazione per cui “La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, 6 acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.” (Cass. Civ. n. 36356/2021: principio ribadito univocamente anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità). Dal che consegue la giurisdizione del giudice ordinario. Ancora, in via preliminare, si ritiene non autorizzabile la richiesta di modifica delle conclusioni formulate dalla ricorrente. Invero, anche a ritenere che la definitiva soppressione del posto di lingua inglese presso l'istituto A. NO di Per_1 integri i “gravi motivi” richiesti dal co. 1 dell'art. 420 cpc, è indubbio che le
[...] nuove conclusioni introducono un petitum diverso nonché nuovi temi di indagine. Invero, secondo il costante pensiero della Cassazione “le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi, sono quelle che integrano non una " mutatio" ma soltanto una mera " emendatio libelli ", né il rapporto di lavoro può giustificare di per sé la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, i quali alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine, dovendo nel contempo ritenersi ricorrente una consentita "emendatio" allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il " thema decidendurn" (Cass. n. 9247 del 2006);” (Cass. Civ. n. 23917/2022). Nel caso di specie, la ricorrente, a fronte della iniziale richiesta finalizzata ad accertare il suo diritto a ottenere il riassorbimento nel posto di precedente titolarità, reso disponibile nelle more della procedura di mobilità e, quindi, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferirla in via definitiva, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese tornato disponibile nel corso delle operazioni di mobilità con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia, nelle nuove conclusioni si chiede di accertare che “la posizione di deteriore collocazione della Sig.ra nella Pt_1 graduatoria interna per i posti comuni è diretta conseguenza dell'illegittima attribuzione del posto di lingua inglese, nell'A.S. 2023/2024, alla docente esterna IN.” nonché “condannare l'Amministrazione scolastica, in sede di definizione dell'organico e della graduatoria interna di istituto, a: estromettere la docente
dall'organico dell'I.C. “A. NO” e disporne il rientro nella Controparte_5 scuola di precedente titolarità.”.
6 Orbene, ottenere il riassorbimento nel posto di precedente titolarità, se certamente richiede l'accertamento dell'inadempimento dell'Amministrazione in conseguenza dell'atto illegittimo adottato, è petitum diverso dall'accertare che l'attribuzione del posto di lingua inglese alla invece che alla ricorrente ha comportato la CP_5 collocazione di quest'ultima in posizione deteriore nella graduatoria interna per i posti comuni ove si consideri che la ha continuato a insegnare, inserita Pt_1 nell'organico di diritto, presso altra scuola primaria e, dunque - attesa l'assenza di alcuna allegazione in proposito - maturando il medesimo punteggio che avrebbe conseguito effettuando la docenza della lingua inglese. In altri termini, il mancato svolgimento della docenza di lingua inglese non ha attribuito alcun vantaggio di 7 graduatoria alla IN rispetto alla ove si consideri che, anche a parti Pt_1 inverse, la IN ha comunque un punteggio maggiore della potendo Pt_1 vantare una maggiore anzianità. Con la conseguenza che la definitiva soppressione della docenza della lingua inglese nella scuola primaria – effetto di scelte di politica scolastica già note alla ricorrente in occasione del primo provvedimento di perdente posto – avrebbe comunque l'effetto di collocare la in posizione deteriore Pt_1 rispetto alla IN nella graduatoria su posto comune, mentre nulla si dice sul posto di insegnante di sostegno. D'altra parte, la richiesta di “estromettere la docente
dall'organico dell'I.C. “A. NO” e disporne il rientro nella Controparte_5 scuola di precedente titolarità.” è conclusione del tutto avulsa dagli effetti discendenti da quelle inizialmente formulate atteso che il riassorbimento nel posto di precedente titolarità non comporta né è possibile soltanto per effetto della estromissione della IN dall'organico della scuola A. NO: statuizione quest'ultima che richiede di accertare il rigetto della domanda della di CP_5 ottenere il posto comune (anch'esso richiesto) presso lo stesso comune ossia il posto che la avrebbe liberato per essere stata riassorbita nella precedente titolarità. Pt_1 Pertanto, versandosi in ipotesi di domanda nuova, le conclusioni da ultimo formulate sono inammissibili e non vengono autorizzate. Infine, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse ad agire atteso che l'accertamento dell'agire illegittimo dell'amministrazione è comunque funzionale alla disciplina delle spese processuali del presente giudizio. Nel merito, la situazione in fatto è ampiamente descritta negli atti sopra richiamati. Il punto dirimente della presente controversia attiene agli effetti della seconda domanda di mobilità inoltrata dalla in data 24.4.2023. Pt_1 In detta domanda, la ha precisato di essere “perdente posto” e quale docente Pt_1 soprannumerario di volere comunque partecipare al movimento a domanda;
ha precisato inoltre, ai fini del trasferimento, “richiede solo lingua”; ha indicato come
“ordine di gradimento del tipo posto” il posto n. 1 ossia “posto comune e/o lingua”, ha indicato come preferenza la sola scuola A. NO di mentre per Persona_1 effetto del provvedimento contestato, ella è stata assegnata all'istituto Sartorio anch'esso situato nel comune di Persona_1 In proposito si osserva che pur rilevando che alla data del 24.4.2023 la ricorrente non è più formalmente perdente posto per effetto della revoca disposta dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo A. NO del decreto n. 7631 del 19.4.2023 che l'aveva dichiarata “perdente posto”: revoca motivata dalla “rettifica da parte dall'
[...]
- ns prot 2585 del 21/04/2023 - con la quale si comunica Controparte_4 l'aggiunta di 1 posto in organico di diritto scuola primaria posto comune, si
7 comunica che i perdenti posto sono 2 e non 3”, ciò non di meno ella è stata assegnata d'ufficio a un istituto scolastico diverso da quello di precedente titolarità e neppure rientrante tra quelli indicati nella prima domanda, in seguito revocata.
Considerato che
il trasferimento d'ufficio nel caso di perdente posto può avvenire soltanto nel caso di mancata presentazione della domanda da parte del docente interessato, nel caso di specie per tutto il periodo considerato la ricorrente risulta avere presentato domanda e, pertanto, non avrebbe potuto essere trasferita d'ufficio in una sede non richiesta ancorchè nel medesimo comune se non previamente considerata in soprannumero e, dunque, perdente posto rispetto all'istituto scolastico in cui rientra tra organico di diritto. 8 Appare dunque corretta la seconda domanda condizionata con cui la ricorrente ha chiesto il rientro nella scuola di titolarità ossia l' di Controparte_7 Persona_1 rispetto al quale è certamente perdente posto secondo le previsioni di cui al comma 8 dell'art. 20 CCNI in atti secondo cui “Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.”. Dal che deriva che erroneamente il Dirigente scolastico ha disatteso la previsione dell'art. 6 co. 2 secondo cui “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.”: fasi successive alle quali si può accedere soltanto esaurite le fasi successive. Risulta dunque acclarato l'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione scolastica che ha assegnato la ad istituto scolastico diverso da quello A. Pt_1 NO di così come deve dichiararsi illegittimo anche il Persona_1 provvedimento che ha assegnato alla il posto di lingua inglese presso il CP_5 predetto istituto nel corso della fase della mobilità interprovinciale senza prima avere esaminato e accolto la seconda domanda condizionata presentata dalla Pt_1 Peraltro, come sottolineato dalla stessa ricorrente, non è accoglibile la domanda volta a condannare “l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2023/2024, presso il posto di lingua inglese tornato disponibile nel corso delle operazioni di mobilità e di cui ella era precedentemente titolare con l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia.”: infatti, la soppressione del posto di lingua inglese rende giuridicamente inammissibile la detta conclusione. Quanto all'ulteriore conclusione con cui si è chiesto di “disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.”, si rileva che, tenuto conto della soppressione del posto di lingua inglese, il giudicante non può che disporre che l'Amministrazione scolastica adotti ogni provvedimento necessario acché la ricorrente sia reintegrata nella titolarità del posto comune presso l' di con ogni consequenziale ed Controparte_7 Persona_1 eventuale effetto sulla graduatoria interna di istituto. In ordine alla disciplina delle spese processuali, comprensive anche della fase cautelare, mentre queste ultime devono essere compensate attesa la sopravvenuta
8 cessazione della materia del contendere come da ordinanza richiamata in precedenza, quelle del giudizio di merito sono a carico sia dell'Amministrazione scolastica responsabile della instaurazione del presente giudizio, sia della le cui tesi CP_5 sono risultate infondate e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di n Parte_1 CP_1 persona del , Controparte_8 Controparte_9 [...
I, e di;
[...] Controparte_4 Controparte_5 per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento che ha trasferito d'ufficio la presso l'Istituto scolastico G. Sartorio di dichiara illegittimo il Pt_1 Persona_1 provvedimento che ha assegnato a il posto di lingua inglese presso Controparte_5 l'I.C. a. NO di Persona_1 per l'effetto, dispone che l'Amministrazione scolastica resistente adotti ogni provvedimento necessario acché la ricorrente sia reintegrata nella titolarità del posto comune presso l' di con ogni consequenziale ed Controparte_7 Persona_1 eventuale effetto sulla graduatoria interna di istituto;
rigetta il resto;
dichiara compensate le spese della fase cautelare;
condanna entrambe le resistenti alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida a carico di ciascuna in complessivi € 4.650,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre l'importo del contributo unificato a carico per metà di ciascuna delle resistenti. Termini Imerese, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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