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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8364 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16285 nell'anno 2024 vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Michele Bisceglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Napoli, alla Via Diocleziano 342;
- ricorrente E
Controparte_1
, sede territoriale di Napoli, alla via Nuova
[...] Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Regionale pro- CP_2 tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, CP_3 giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Per_1
recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545
[...]
- resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di essere stato, dipendente della dal 01/04/1995 al Controparte_4 30/10/2002 e successivamente (senza soluzione di continuità) dal 01/11/2002 al 06/03/2024 per la CP_5 Parte_2
- di aver svolto mansioni di operaio addetto alla costruzione di gru, in particolare occupandosi del carico dei pesanti elementi della Gru e del relativo scarico presso i cantieri;
- di essere stato impiegato dal 14/11/2002, principalmente nella costruzione della gru, spostando ingenti pesi ad elevate altezze in posizioni scomode ed innaturali, lavorando prevalentemente imbracato su tralicci ed in posizione obliqua;
- di aver svolto la sua attività lavorativa, come dettagliatamente descritta in ricorso, in posizioni spesso innaturali, aggiungendo che, al fine di riparare o montare la gru era necessario dare delle martellate a dei chiodi molto lunghi c.d. “spinotti”, e di essere stato costretto a tal fine ad armeggiare una pesante mazzola facendo roteare la spalla per poi sferrare il colpo;
1 -di aver anche svolto il compito di sostituire le corde metalliche usurate delle gru, sganciandole dal carrello a mani e vincolandole alla propria schiena con un moschettone;
- di aver svolto una serie di lavori che hanno comportato molti sforzi sulla spalla e il bracco, anche quando ha lavorato all'interno dell'officina , visto che le sue mansioni erano quelle della sostituzione dei motori e dei riduttori delle gru di elevato peso;
- di aver svolto l'attività lavorativa senza l'utilizzo di alcun dispositivo antinfortunistico fatta eccezione delle imbracature utilizzate in altezza e di non aver mai partecipato ad un corso di formazione ad eccezione dell'ultimo anno di lavoro;
- di avere, a causa delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa concretizzatesi nel sollevamento di grossi pesi e nello stressare l'articolazione della spalla, sviluppato: “riduzione della fisiologica lordosi lombare in clinostatismo. Ridotta ampiezza del canale rachideo. Ridotto tono idrico dei dischi intersomatici. Allo spazio L2-L3 sfiancamento discale circonferenziale. Allo spazio L3-L4 protusione discale posteriore ad ampio raggio cui si associa ridotta ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente. Allo spazio L4-L5 protusione discale posteriore ad ampio raggio cui si associa ridotta ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente. Allo spazio L5-S1 su protusione discale posteriore ad ampio raggio, evidenza di ernia discale postero-mediana e paramediana destra, che mostra iniziale decorso discendente lungo il muro somatico posteriore di S1 ed impronta sul sacco durale cui si associa ridotta ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente.”;
-a settembre 2023 gli veniva diagnosticato “Piccola falda di versamento articolare gleno-omerale; borsite subacromiondeltoidea. Lesione a pieno spessore di circa 1X1 cm del tendine sovraspinato;
moncone tendineo non retratto con buon trofismo muscolare. Lesione parziale del terzo superiore del tendine sottoscapolare. Tendine del capo lungo del bicipite in lieve sublussazione mediale, tendinosico.”;
- di aver inviato in data 06/12/2023 regolare denuncia all' , senza alcun CP_1 riscontro. Ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “riconoscere che la malattia di cui l'esponente è portatore (descritta in premessa all'art 29) è stata Parte_1 causata dall'attività lavorativa e dalle modalità di esecuzione della stessa disponendo il Tribunale, anche di ufficio, tutti i necessari accertamenti tecnici e/o peritali. - accertare a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, che la malattia contratta dal Sig. è stata contratta in occasione della prestazione lavorativa, Parte_1 oltre che accertare il grado di inabilità causato dalla malattia professionale innanzi indicata, che si indica nella misura del 30% come risulta dalla documentazione sanitaria che si produce. All'uopo si chiede che il Giudice nomini immediatamente il c.t.u. stante l'urgenza del caso;
- in conseguenza e per l'effetto condannare l' CP_1 sede di Napoli, in persona del Direttore Regionale p.t., e l' sede centrale di CP_1 Roma, alla costituzione di una rendita corrispondente al 30% di inabilità ovvero nella minor misura che dovesse essere stabilita dal CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria e con decorrenza dalla data della manifestazione della malattia professionale gennaio 2022 all'effettivo soddisfo. Condannare inoltre l' alla corresponsione di tutte le altre prestazioni assicurative previste dalla CP_1 legge, ivi compreso il rimborso di tutte le spese sanitarie fino ad oggi sostenute.” Con vittorie di spese e competenze con attribuzione.
2 Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito l'inammissibilità ex art. 414 c.p.c., CP_1 nonché, l'inammissibilità per carenza probatoria inerente ai criteri concernenti il danno biologico e i relativi codici tabellari al fine di giustificare la pretesa oggetto del ricorso, oltre alla prescrizione del diritto all'azione. Vinte le spese del giudizio.
All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi, è stata disposta C.T.U. medico-legale; all'esito, la causa è stata decisa mediante separata sentenza, previo deposito di note scritte.
L'eccezione di prescrizione va respinta, atteso che la malattia denunciata nel 2023 ed effettivamente riscontrata dal C.T.U., risulta essere stata diagnosticata nel dicembre 2023. Consolidata giurisprudenza sul tema ha evidenziato i seguenti principi: a) il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, CP_1 a seguito della sent. n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile); fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, dell'incidenza sull'attitudine lavorativa, si presume sussistere alla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale pertanto decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, che l' CP_1 eccependo la prescrizione, provi che l'assicurato aveva consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa (Cass. sent. n. 9388 del 11-07-2001; n. 9563 del 13-07-2001; 4916- 1997; 726-1999); b) l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico (Cass. 9563-2001 cit.; Cass. 29-09-1998 n. 9728); c) l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 20-3-1999 n. 2631). La statuizione secondo cui la consapevolezza della malattia professionale deve risultare da un dato obiettivo, esterno alla psiche dell'assicurato, dal quale possa essere incontrovertibilmente desunta, è conforme alla più recente giurisprudenza della Corte.
3 A norma dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni, decorrente dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. L'art. 135 del medesimo t.u. definisce, poi, la nozione di manifestazione, disponendo che questa si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia;
se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico. Tale quadro normativo è improntato all'esigenza della certezza giuridica, e pertanto la manifestazione della malattia è collocata in un evento esterno, e per ciò stesso oggettivamente incontrovertibile e nello stesso tempo soggettivamente percepibile, quali l'astensione dal lavoro o la domanda amministrativa. Nelle malattie professionali, invece, la causa è per definizione lenta e spesso subdola. Per esse non rileva l'insorgenza, il momento in cui vengono contratte, ma la manifestazione, e cioè quando raggiungono una gravità tale, per superamento della soglia di inabilità, da divenire giuridicamente rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione e della relativa prescrizione. (Cass. Civile Sez. Lavoro dell'11.11.2002 n. 15812). Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020). La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020). Nel caso di specie dopo alcuni esami strumentali espletati tra gli anni 2019 e 2023. Non vi sono tracce circa la conoscibilità da, parte del ricorrente dell'eziologia professionale della malattia, sicché deve presumersi che tale consapevolezza risalga quantomeno alla data di presentazione della denuncia all' del dicembre 2023. CP_1 Pertanto, alla data di deposito del ricorso, non era maturato il termine triennale.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che la fattispecie a ll'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la
4 determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.» (omissis). La perizia del CTU. dr. R. specialista in Ortopedia e Traumatologia , è Per_2 immune da vizi logici e giuridici e può essere posta a base della decisione , anche in considerazione del fatto che nessuna contestazione è stata sollevata dal ricorrente. Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che: “IN MERITO ALLA SPALLA SX: La documentazione medica in atti evidenzia per la spalla sinistra del Sig. postumi di un trauma contusivo-distorsivo e una lesione della cuffia dei Pt_1 rotatori. In particolare, il 11/07/2023 il periziando ha subito un "incidente domestico" che ha portato a una "contusione di sedi multiple non classificate altrove
- contusione spalla e gomito a sinistra". Successive visite ortopediche e risonanze magnetiche hanno confermato la presenza di lesioni a carico della spalla sinistra, quali sofferenza della cuffia, lesione a pieno spessore del tendine del sovraspinato e lesione parziale del sottoscapolare. L' non risarcisce la quota di danno dovuta CP_1 a cause extralavorative;
dato che le lesioni riscontrate alla spalla sinistra del ricorrente sono direttamente correlate a un evento traumatico di natura extralavorativa, ovvero l'incidente domestico dell'11/07/2023, la rottura da trauma esterno non è indennizzabile.
5 IN MERITO ALL'ERNIA LOMBARE Nel caso in esame, il lavoratore riferisce attività caratterizzate da sollevamento e movimentazione manuale di carichi pesanti (come motori da 50 kg, riduttori fino a 100 kg, piastre in teflon da 50 kg, tralicci metallici da 70 kg, cavi d'acciaio), spesso svolte in condizioni operative critiche, come su tralicci fino a 50 metri d'altezza, in posizioni instabili e con frequente perdita dell'equilibrio, sebbene imbracato. Si tratta di compiti che impongono un carico biomeccanico rilevante sulla colonna lombosacrale, con torsioni e flessioni ripetute sotto sforzo, rientranti nei criteri stabiliti dal D.M. 11 aprile 2019 per il riconoscimento delle patologie da sovraccarico. In questo contesto, la risonanza magnetica ha evidenziato una protrusione discale posteriore a L5-S1 con associata ernia discale postero-mediana e paramediana destra, che impronta sul sacco durale e mostra iniziale evoluzione discendente. La morfologia e la sede della lesione sono pienamente compatibili con un meccanismo patogenetico da sovraccarico meccanico cronico, e coerenti con la tipologia di attività svolta. Sebbene il soggetto presenti una condizione di obesità (peso corporeo superiore ai 100 kg), questo elemento, pur rappresentando un fattore di rischio generale per la patologia discale, considerando l'importanza della esposizione lavorativa, non può di per sé essere ritenuto causa esclusiva del quadro clinico. In ambito medico-legale e assicurativo, è ampiamente riconosciuto che l'obesità possa agire da concausa o fattore predisponente, ma il nesso eziologico con l'attività lavorativa resta valido qualora quest'ultima risulti idonea, per caratteristiche e intensità, a generare di per sé una patologia discale. Pertanto, alla luce dell'esposizione lavorativa documentata, della compatibilità clinico radiologica e della non esclusività del fattore extralavorativo (obesità), si ritiene che la patologia discale riscontrata a livello L5-S1 sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, con eventuale ruolo aggravante della condizione ponderale. Il quadro appare coerente con una malattia professionale in ambito
. CP_1 Alla luce della documentazione clinica acquisita, dell'esame obiettivo condotto in sede peritale e della ricostruzione anamnestico-lavorativa dettagliata, si ritiene che la patologia discale lombosacrale a carico del segmento L5-S1 – con ernia discale postero-mediana e paramediana destra, protrusione posteriore a largo raggio, impronta sul sacco durale e segni degenerativi multisegmentari – possa essere riconosciuta come malattia professionale tabellata, rientrando nel Gruppo 2 dell'elenco delle malattie professionali di cui al D.M. 10 ottobre 2023 (ex D.M. 11 aprile 2019).” In merito alla quantificazione della menomazione, il CTU ha ritenuto: “di applicare la Tabella delle menomazioni – D.M. 12 luglio 2000, nella quale la voce più appropriata CP_1 al caso in esame è: Tabella delle menomazioni – Voce n. 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti…….…….…si ritiene appropriato attribuire un grado di menomazione pari al 6%, in quanto non vi è indicazione chirurgica attuale né segni di deficit neurologici gravi;
l'obesità di grado II (BMI >37) può avere un ruolo nella determinazione della sintomatologia e della limitazione funzionale del rachide.
6 Decorrenza della menomazione: si assume come riferimento il 06/12/2023, data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale.” In definitiva le risultanze della consulenza tecnica sono chiare nel riconoscere la sussistenza, nel caso clinico esaminato, di una concausa tra la patologia discale lombosacrale a carico del segmento L5-S1 – con ernia discale postero-mediana e paramediana destra, protrusione posteriore a largo raggio, impronta sul sacco durale e segni degenerativi multisegmentari e l'insorgenza della patologia professionale contratta dal lavoratore. Ne deriva che non è fondata la richiesta della costituzione di una rendita non essendo stata accertata un'invalidità uguale o superiore al 16 %. Va invece accolta la domanda di indennizzo in capitale e pertanto alla stregua di tali considerazioni va riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento dell'indennizzo danno biologico accertato in giudizio nella misura del 6 %, con condanna dell' CP_1 al pagamento del relativo importo. Alla somma così determinata andranno aggiunti gli interessi legali dovuti per le differenze maturate sui singoli ratei ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. Il radicale ridimensionamento della domanda, formulata per l'accertamento di una percentuale del 30% di invalidità permanente, giustifica la compensazione delle spese. Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura del 6%;
- condanna l' al pagamento all'indennizzo in capitale per inabilità permanente CP_1 nella misura del 6%, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
- compensa le spese di lite;
- liquida le spese di c.t.u. con separato decreto. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 14 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16285 nell'anno 2024 vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Michele Bisceglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Napoli, alla Via Diocleziano 342;
- ricorrente E
Controparte_1
, sede territoriale di Napoli, alla via Nuova
[...] Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Regionale pro- CP_2 tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, CP_3 giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Per_1
recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545
[...]
- resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di essere stato, dipendente della dal 01/04/1995 al Controparte_4 30/10/2002 e successivamente (senza soluzione di continuità) dal 01/11/2002 al 06/03/2024 per la CP_5 Parte_2
- di aver svolto mansioni di operaio addetto alla costruzione di gru, in particolare occupandosi del carico dei pesanti elementi della Gru e del relativo scarico presso i cantieri;
- di essere stato impiegato dal 14/11/2002, principalmente nella costruzione della gru, spostando ingenti pesi ad elevate altezze in posizioni scomode ed innaturali, lavorando prevalentemente imbracato su tralicci ed in posizione obliqua;
- di aver svolto la sua attività lavorativa, come dettagliatamente descritta in ricorso, in posizioni spesso innaturali, aggiungendo che, al fine di riparare o montare la gru era necessario dare delle martellate a dei chiodi molto lunghi c.d. “spinotti”, e di essere stato costretto a tal fine ad armeggiare una pesante mazzola facendo roteare la spalla per poi sferrare il colpo;
1 -di aver anche svolto il compito di sostituire le corde metalliche usurate delle gru, sganciandole dal carrello a mani e vincolandole alla propria schiena con un moschettone;
- di aver svolto una serie di lavori che hanno comportato molti sforzi sulla spalla e il bracco, anche quando ha lavorato all'interno dell'officina , visto che le sue mansioni erano quelle della sostituzione dei motori e dei riduttori delle gru di elevato peso;
- di aver svolto l'attività lavorativa senza l'utilizzo di alcun dispositivo antinfortunistico fatta eccezione delle imbracature utilizzate in altezza e di non aver mai partecipato ad un corso di formazione ad eccezione dell'ultimo anno di lavoro;
- di avere, a causa delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa concretizzatesi nel sollevamento di grossi pesi e nello stressare l'articolazione della spalla, sviluppato: “riduzione della fisiologica lordosi lombare in clinostatismo. Ridotta ampiezza del canale rachideo. Ridotto tono idrico dei dischi intersomatici. Allo spazio L2-L3 sfiancamento discale circonferenziale. Allo spazio L3-L4 protusione discale posteriore ad ampio raggio cui si associa ridotta ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente. Allo spazio L4-L5 protusione discale posteriore ad ampio raggio cui si associa ridotta ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente. Allo spazio L5-S1 su protusione discale posteriore ad ampio raggio, evidenza di ernia discale postero-mediana e paramediana destra, che mostra iniziale decorso discendente lungo il muro somatico posteriore di S1 ed impronta sul sacco durale cui si associa ridotta ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente.”;
-a settembre 2023 gli veniva diagnosticato “Piccola falda di versamento articolare gleno-omerale; borsite subacromiondeltoidea. Lesione a pieno spessore di circa 1X1 cm del tendine sovraspinato;
moncone tendineo non retratto con buon trofismo muscolare. Lesione parziale del terzo superiore del tendine sottoscapolare. Tendine del capo lungo del bicipite in lieve sublussazione mediale, tendinosico.”;
- di aver inviato in data 06/12/2023 regolare denuncia all' , senza alcun CP_1 riscontro. Ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “riconoscere che la malattia di cui l'esponente è portatore (descritta in premessa all'art 29) è stata Parte_1 causata dall'attività lavorativa e dalle modalità di esecuzione della stessa disponendo il Tribunale, anche di ufficio, tutti i necessari accertamenti tecnici e/o peritali. - accertare a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, che la malattia contratta dal Sig. è stata contratta in occasione della prestazione lavorativa, Parte_1 oltre che accertare il grado di inabilità causato dalla malattia professionale innanzi indicata, che si indica nella misura del 30% come risulta dalla documentazione sanitaria che si produce. All'uopo si chiede che il Giudice nomini immediatamente il c.t.u. stante l'urgenza del caso;
- in conseguenza e per l'effetto condannare l' CP_1 sede di Napoli, in persona del Direttore Regionale p.t., e l' sede centrale di CP_1 Roma, alla costituzione di una rendita corrispondente al 30% di inabilità ovvero nella minor misura che dovesse essere stabilita dal CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria e con decorrenza dalla data della manifestazione della malattia professionale gennaio 2022 all'effettivo soddisfo. Condannare inoltre l' alla corresponsione di tutte le altre prestazioni assicurative previste dalla CP_1 legge, ivi compreso il rimborso di tutte le spese sanitarie fino ad oggi sostenute.” Con vittorie di spese e competenze con attribuzione.
2 Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito l'inammissibilità ex art. 414 c.p.c., CP_1 nonché, l'inammissibilità per carenza probatoria inerente ai criteri concernenti il danno biologico e i relativi codici tabellari al fine di giustificare la pretesa oggetto del ricorso, oltre alla prescrizione del diritto all'azione. Vinte le spese del giudizio.
All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi, è stata disposta C.T.U. medico-legale; all'esito, la causa è stata decisa mediante separata sentenza, previo deposito di note scritte.
L'eccezione di prescrizione va respinta, atteso che la malattia denunciata nel 2023 ed effettivamente riscontrata dal C.T.U., risulta essere stata diagnosticata nel dicembre 2023. Consolidata giurisprudenza sul tema ha evidenziato i seguenti principi: a) il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, CP_1 a seguito della sent. n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile); fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, dell'incidenza sull'attitudine lavorativa, si presume sussistere alla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale pertanto decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, che l' CP_1 eccependo la prescrizione, provi che l'assicurato aveva consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa (Cass. sent. n. 9388 del 11-07-2001; n. 9563 del 13-07-2001; 4916- 1997; 726-1999); b) l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico (Cass. 9563-2001 cit.; Cass. 29-09-1998 n. 9728); c) l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 20-3-1999 n. 2631). La statuizione secondo cui la consapevolezza della malattia professionale deve risultare da un dato obiettivo, esterno alla psiche dell'assicurato, dal quale possa essere incontrovertibilmente desunta, è conforme alla più recente giurisprudenza della Corte.
3 A norma dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni, decorrente dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. L'art. 135 del medesimo t.u. definisce, poi, la nozione di manifestazione, disponendo che questa si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia;
se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico. Tale quadro normativo è improntato all'esigenza della certezza giuridica, e pertanto la manifestazione della malattia è collocata in un evento esterno, e per ciò stesso oggettivamente incontrovertibile e nello stesso tempo soggettivamente percepibile, quali l'astensione dal lavoro o la domanda amministrativa. Nelle malattie professionali, invece, la causa è per definizione lenta e spesso subdola. Per esse non rileva l'insorgenza, il momento in cui vengono contratte, ma la manifestazione, e cioè quando raggiungono una gravità tale, per superamento della soglia di inabilità, da divenire giuridicamente rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione e della relativa prescrizione. (Cass. Civile Sez. Lavoro dell'11.11.2002 n. 15812). Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 16605 del 03/08/2020). La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020). Nel caso di specie dopo alcuni esami strumentali espletati tra gli anni 2019 e 2023. Non vi sono tracce circa la conoscibilità da, parte del ricorrente dell'eziologia professionale della malattia, sicché deve presumersi che tale consapevolezza risalga quantomeno alla data di presentazione della denuncia all' del dicembre 2023. CP_1 Pertanto, alla data di deposito del ricorso, non era maturato il termine triennale.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che la fattispecie a ll'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la
4 determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.» (omissis). La perizia del CTU. dr. R. specialista in Ortopedia e Traumatologia , è Per_2 immune da vizi logici e giuridici e può essere posta a base della decisione , anche in considerazione del fatto che nessuna contestazione è stata sollevata dal ricorrente. Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che: “IN MERITO ALLA SPALLA SX: La documentazione medica in atti evidenzia per la spalla sinistra del Sig. postumi di un trauma contusivo-distorsivo e una lesione della cuffia dei Pt_1 rotatori. In particolare, il 11/07/2023 il periziando ha subito un "incidente domestico" che ha portato a una "contusione di sedi multiple non classificate altrove
- contusione spalla e gomito a sinistra". Successive visite ortopediche e risonanze magnetiche hanno confermato la presenza di lesioni a carico della spalla sinistra, quali sofferenza della cuffia, lesione a pieno spessore del tendine del sovraspinato e lesione parziale del sottoscapolare. L' non risarcisce la quota di danno dovuta CP_1 a cause extralavorative;
dato che le lesioni riscontrate alla spalla sinistra del ricorrente sono direttamente correlate a un evento traumatico di natura extralavorativa, ovvero l'incidente domestico dell'11/07/2023, la rottura da trauma esterno non è indennizzabile.
5 IN MERITO ALL'ERNIA LOMBARE Nel caso in esame, il lavoratore riferisce attività caratterizzate da sollevamento e movimentazione manuale di carichi pesanti (come motori da 50 kg, riduttori fino a 100 kg, piastre in teflon da 50 kg, tralicci metallici da 70 kg, cavi d'acciaio), spesso svolte in condizioni operative critiche, come su tralicci fino a 50 metri d'altezza, in posizioni instabili e con frequente perdita dell'equilibrio, sebbene imbracato. Si tratta di compiti che impongono un carico biomeccanico rilevante sulla colonna lombosacrale, con torsioni e flessioni ripetute sotto sforzo, rientranti nei criteri stabiliti dal D.M. 11 aprile 2019 per il riconoscimento delle patologie da sovraccarico. In questo contesto, la risonanza magnetica ha evidenziato una protrusione discale posteriore a L5-S1 con associata ernia discale postero-mediana e paramediana destra, che impronta sul sacco durale e mostra iniziale evoluzione discendente. La morfologia e la sede della lesione sono pienamente compatibili con un meccanismo patogenetico da sovraccarico meccanico cronico, e coerenti con la tipologia di attività svolta. Sebbene il soggetto presenti una condizione di obesità (peso corporeo superiore ai 100 kg), questo elemento, pur rappresentando un fattore di rischio generale per la patologia discale, considerando l'importanza della esposizione lavorativa, non può di per sé essere ritenuto causa esclusiva del quadro clinico. In ambito medico-legale e assicurativo, è ampiamente riconosciuto che l'obesità possa agire da concausa o fattore predisponente, ma il nesso eziologico con l'attività lavorativa resta valido qualora quest'ultima risulti idonea, per caratteristiche e intensità, a generare di per sé una patologia discale. Pertanto, alla luce dell'esposizione lavorativa documentata, della compatibilità clinico radiologica e della non esclusività del fattore extralavorativo (obesità), si ritiene che la patologia discale riscontrata a livello L5-S1 sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, con eventuale ruolo aggravante della condizione ponderale. Il quadro appare coerente con una malattia professionale in ambito
. CP_1 Alla luce della documentazione clinica acquisita, dell'esame obiettivo condotto in sede peritale e della ricostruzione anamnestico-lavorativa dettagliata, si ritiene che la patologia discale lombosacrale a carico del segmento L5-S1 – con ernia discale postero-mediana e paramediana destra, protrusione posteriore a largo raggio, impronta sul sacco durale e segni degenerativi multisegmentari – possa essere riconosciuta come malattia professionale tabellata, rientrando nel Gruppo 2 dell'elenco delle malattie professionali di cui al D.M. 10 ottobre 2023 (ex D.M. 11 aprile 2019).” In merito alla quantificazione della menomazione, il CTU ha ritenuto: “di applicare la Tabella delle menomazioni – D.M. 12 luglio 2000, nella quale la voce più appropriata CP_1 al caso in esame è: Tabella delle menomazioni – Voce n. 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti…….…….…si ritiene appropriato attribuire un grado di menomazione pari al 6%, in quanto non vi è indicazione chirurgica attuale né segni di deficit neurologici gravi;
l'obesità di grado II (BMI >37) può avere un ruolo nella determinazione della sintomatologia e della limitazione funzionale del rachide.
6 Decorrenza della menomazione: si assume come riferimento il 06/12/2023, data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale.” In definitiva le risultanze della consulenza tecnica sono chiare nel riconoscere la sussistenza, nel caso clinico esaminato, di una concausa tra la patologia discale lombosacrale a carico del segmento L5-S1 – con ernia discale postero-mediana e paramediana destra, protrusione posteriore a largo raggio, impronta sul sacco durale e segni degenerativi multisegmentari e l'insorgenza della patologia professionale contratta dal lavoratore. Ne deriva che non è fondata la richiesta della costituzione di una rendita non essendo stata accertata un'invalidità uguale o superiore al 16 %. Va invece accolta la domanda di indennizzo in capitale e pertanto alla stregua di tali considerazioni va riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento dell'indennizzo danno biologico accertato in giudizio nella misura del 6 %, con condanna dell' CP_1 al pagamento del relativo importo. Alla somma così determinata andranno aggiunti gli interessi legali dovuti per le differenze maturate sui singoli ratei ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. Il radicale ridimensionamento della domanda, formulata per l'accertamento di una percentuale del 30% di invalidità permanente, giustifica la compensazione delle spese. Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura del 6%;
- condanna l' al pagamento all'indennizzo in capitale per inabilità permanente CP_1 nella misura del 6%, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
- compensa le spese di lite;
- liquida le spese di c.t.u. con separato decreto. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 14 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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