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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 73/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13.01.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambe rappresentati e difesi dall'avv. GALLO MARIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'AT DE OT (BN) in data 10.06.2006; Per_ rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 16.04.2012); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 21.05.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Pronunziare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato da e in data 10/06/2006 in S. Agata de' Goti Parte_1 Parte_2
(BN). 1 2) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di S. Agata de' Goti per la sua trascrizione a margine dell'atto di matrimonio nel Registro Atti di Matrimonio al n. 20, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006
3) Confermare allo Izzo l'assegnazione della ex casa coniugale in Caserta alla Via
Marchesiello 16, IV piano, condotta in locazione, essendosi la trasferita Pt_2 unitamente alla figlia al II piano del medesimo fabbricato. Per_2
4) Confermare l'affidamento della figlia minore, ad entrambi i genitori con la Per_2 formula della condivisione, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la contestuale facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con le modalità e tempi di affidamento in conformità di quanto previsto e convenuto in sede di separazione ai punti B), C), C1), C)2,
C)3, C)4, C)5,modalità che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, sempre salvo diverso accordo.
- B. Tenuto conto che entrambi i genitori vivono nel medesimo fabbricato, la figlia minore resta collocata prevalentemente presso l'abitazione materna, con espressa facoltà di poter stare col padre ogni qualvolta ella lo desideri, per il tempo che vorrà, durante la settimana, compatibilmente con gli orari lavorativi dello stesso, nonché nei fine settimana, estivo, natalizio e pasquale, anche con il pernottamento per due o più giorni continuativi.
- C. In caso di contrasti o di disaccordo tra le parti, viene concordato il seguente calendario di affidamento della minore presso il padre, per l'esercizio del suo diritto genitoriale:
- C.1 Durante la settimana, tenuto conto degli attuali turni lavorativi del genitore, la minore potrà stare col padre il lunedì dalle 18 alle 22, l'ultimo mercoledì del mese dall'uscita di scuola alle 22, nonché il venerdì dopo le 20 fino alla domenica sera alle 22, allorquando è previsto il week end di sua competenza in via alternata. Allorquando il fine settimana è di competenza della madre, potrà comunque pernottare presso il padre, sino alle 10 del sabato. Sempre secondo i rispettivi turni lavorativi, le parti provvederanno a concordare tra loro le modalità di accompagnamento e prelievo della figlia presso la scuola, che in quel periodo frequenterà.
- C.2 Durante il periodo estivo, la figlia sarà affidata continuativamente al padre per un periodo continuativo di 21 giorni nel mese di agosto, in coincidenza con le sue ferie, il cui periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno
2 anticipatamente, o comunque non appena egli ne avrà conoscenza da parte dei suoi datori lavori.
- C.3 Durante il periodo natalizio di vacanze scolastiche, la minore starà col padre ad anni alterni: l'intera giornata del 24 o del 25 dalle 10 alle 10 del giorno successive, il 31 dicembre ed il primo gennaio continuativamente, pernottando presso di lui, nonché il 6 gennaio per l'intera giornata dalle 10 alle 22. Compatibilmente con i turni lavorativi, il padre durante il periodo di vacanze scolastiche potrà stare con la figlia per 3 giorni continuativi, comunicandolo alla madre anticipatamente entro il 20 dicembre.
- C.4 Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, il padre potrà stare con la figlia l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì in Albis.
- C.5 La minore trascorrerà con i rispettivi genitori, indipendentemente dai turni di affidamento esclusivo, le festività del loro compleanno e dell'onomastico, nonché la Festa del Papà e della mamma. Ad anni alterni, la figlia trascorrerà con un genitore il proprio compleanno ed onomastico, salvo diverso accordo o, su sua espressa richiesta, la stessa potrà trascorrere le sue ricorrenze con entrambi i genitori.
5. I genitori confermano la loro volontà di impegnarsi a cooperare tra loro per consentire alla figlia minore una equilibrata crescita psico-fisico in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni, favorendone i rapporti con i familiari di entrambi i genitori.
6. continuerà a corrispondere alla l'importo di € 250,00 mensili, Parte_1 Pt_2 quale suo contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, da corrispondersi il
15 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente del 100% secondo gli indici ISTAT-FOI, decorso un anno dalla omologazione della separazione personale.
7. Per le spese straordinarie da sopportarsi per figlia minore, si richiama espressamente quanto già previsto ai punti E), E)1, E)2 della separazione, che parimenti qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, sempre preventivamente comunicate e concordate, se non necessarie ed urgenti.
- E. Le spese straordinarie per la figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
- E.1 Le spese scolastiche presso istituti statali, quali: iscrizione, acquisto libri e corredo scolastico;
le spese per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche e specialistiche, da comunicarsi e concordarsi anticipatamente, se non necessarie ed urgenti. Analogamente richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, a titolo
3 esemplificativo e non esaustivo, le spese relative alle attività sportive, ludiche, ricreative, comprese le attività extra-curriculari, campus estivi, gite scolastiche in Italia e/o all'estero, e per vacanze in generale, (queste ultime escluse quelle che vengono trascorse con il genitore affidatario, nel qual caso restano a suo esclusivo carico), sempre da comunicarsi anticipatamente all'altra parte.
- E.2) Per quanto non previsto o, comunque, in caso di contrasto tra le parti per quanto riguarda anche la regolamentazione delle spese di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, definizione della natura delle stesse, (comprese le modalità di anticipazione e/o rimborso delle spese al genitore anticipatario), le parti si obbligano a far riferimento al Protocollo di Intesa in materia, vigente presso il Tribunale di S.Maria C.V., del quale le parti hanno espressamente preso visione ed accettato.
8. Resta inteso, sin d'ora, che, a seguito delle accresciute future esigenze di vita della figlia, ordinarie e straordinarie, nonché nella sola ipotesi di trasferimento presso l'abitazione dei genitori, rilasciando l'attuale abitazione condotta in locazione, la contribuzione del padre potrà variare in aumento, sempre ovviamente tenendosi conto delle sue condizioni economiche. In caso di disaccordo dei genitori, si farà ricorso alla determinazione del nuovo assegno di mantenimento in via giudiziaria.
9. Anche le spese della presente fase rimarranno a carico di entrambe le parti al 50%. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'AT DE OT
(BN) il 10.06.2006 da , nato a [...] l'[...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AT DE OT (BN) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.20, parte II, serie A, anno 2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.12.2025
4 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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