Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/05/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04467/2025REG.PROV.COLL.
N. 08636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 8636 del 2024, proposto dal
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati IAmichaela Li Volti ed Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
SS AG, IA RA, AR IS, IA IN, CA ER, RE CE, TI Di MA, OV CE, RG IA, IL AN, SI LE, IA AZ PA, LE ER, RI AN RO, MA RO, OR LL, IA IA IC, MI AT AR, SI VI, SA D'AM, CA Maringiò, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
LA US De AN di T’BE e IN AN, non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V n. 7165/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SS AG, IA RA, AR IS, IA IN, CA ER, RE CE, TI Di MA, OV CE, RG IA, IL AN, SI LE, IA AZ PA, LE ER, RI AN RO, MA RO, OR LL, IA IA IC, MI AT AR, SI VI, SA D'AM e CA Maringiò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Martini e Longhin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che la Città di Torino, in esecuzione della propria determina dirigenziale n. 2331 dell’11 maggio 2023, con avviso di selezione pubblica del 12 maggio 2023, indiceva una procedura selettiva per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 30 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - Funzionario pedagogico (S.P.01/23), articolato nelle seguenti due graduatorie: Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia - posti 20; Graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia - posti 10.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2650 del 23 maggio 2023 la Città, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione, quanto ai posti per educatore nido d’infanzia, integrava l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso.
All’esito di quanto sopra, i titoli di studio richiesti per l’accesso alla selezione pubblica risultavano pertanto, oltre alle pertinenti lauree in Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria, Pedagogia e Psicologia, nei termini ed alle condizioni ivi descritte, anche “ Uno dei seguenti titoli che consentono l’accesso alla professione ai sensi della l.r. n. 3/1973 e della Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, conseguito entro il 31/05/2017, unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree, o della medesima classe di laurea se conseguita successivamente a quanto richiesto: - Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); - Diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di liceo delle scienze umane; - Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della l.r. 17 marzo 1980, n. 16; - Attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all’art. 11 della l.r. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo); - Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); -Diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari; - Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido. – Titolo di studio conseguito all’estero previo espletamento di una procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 ”.
Gli odierni resistenti in revocazione proponevano ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte avverso il bando della procedura selettiva, nella parte in cui ammetteva la partecipazione ai posti di cui alla “graduatoria 2” solamente ai titolari di diploma di laurea, deducendone la natura di clausola illegittimamente escludente in ragione dell’asserita idoneità e sufficienza del titolo abilitante dichiaratamente posseduto per l’accesso alla selezione de qua , ossia il diploma previsto dalla legislazione regionale.
Gli stessi allegavano, in punto di fatto, di essere in possesso di titolo abilitante all’insegnamento conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002 o di altro equipollente diploma di scuola superiore (quali maestra di scuola d’infanzia, liceo psico-pedagogico, vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità, etc.) ovvero di altro titolo tra quelli indicati nella l.r. n. 3 del 1973, che sino a quel momento aveva consentito loro di lavorare negli asili nido del territorio piemontese.
A sostegno del ricorso formulavano le seguenti censure:
1) Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 181 l. 13.7.2015 n. 107, nonché degli artt. 4 e 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Violazione dell’art. 4 del regolamento assunzioni della Città di Torino approvato dalla G.C. 19.1.2016 e s.m.i. in relazione alla l.r. Piemonte 15.1.1973 n. 3, nonché all’art. 4 della DGR26.5.2003 n. 28-9454; DGR 8.3.2004 n. 20-11930; DGR 25.5.2006 n. 13-2738; DGR 25.11.2013, n. 20-6732: DGR 12.10.2018 n. 28-7693. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento ;
2) Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 181 l. 13.7.2015 n. 107, nonché dell’art. 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 65 in relazione alla l.r. Piemonte 15.1.1973n. 3, nonché all’art. 4 della DGR 25.11.2013, n. 20-6732. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento. Violazione di legge con riferimento all’art. 15 comma 7 d.P.R. 23.7.1998 n. 323, nonché all’art. 2 del d.i. 10.3.1997, nonché all’art. 4 d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento ;
3) Violazione dell’art. 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 62 in relazione alla l.r. 15.1.1973 n. 3; nonché all’art. 1 commi 595, 599 l. 27.12.2017 n. 205; Violazione dell’art. 35 d.lgs.30.3.2001 n. 165 nonché della direttiva Funzione Pubblica 24.4.2018 n. 3 nonché della circolare 8.8.2018 n. 14176 del Ministero dell’Istruzione. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento .
Con determina dirigenziale n. 3541 del 27 giugno 2023, adottata dalla Città di Torino a seguito del decreto cautelare n. 211 del 20 giugno 2023, i ricorrenti venivano ammessi con riserva allo svolgimento della prima prova selettiva.
L’adito TAR del Piemonte, con sentenza in forma semplificata 17 luglio2023, n. 692, dopo avere accolto l’eccezione formulata dal Comune di Torino relativamente all’improcedibilità del ricorso nei confronti dei ricorrenti che non avevano superato le prove scritte, respingeva il ricorso, sul presupposto che fosse comunque necessario il possesso di diploma di laurea per poter partecipare alla procedura de qua .
Avverso tale decisione i ricorrenti interponevano appello, che veniva infine accolto con sentenza 19 agosto 2024, n. 7165 della V Sezione del Consiglio di Stato, sul presupposto che ai fini dell’accesso alla procedura selettiva in esame dovesse comunque trovare applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 65 del 2017 (riferita, in ispecie, ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia e pertanto degli asili nido), disciplina che, in quanto dettata da disposizione avente rango di norma primaria, “ in mancanza peraltro di altra normativa primaria specifica, vigente ratione temporis al tempo dell’indizione del concorso de quo, [neppure] potrebbe essere posta nel nulla dalla sopravvenuta disciplina del C.C.N.L. degli Enti locali ”.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per revocazione il Comune di Torino, affidato – per la fase rescindente – ai seguenti motivi di diritto:
1) Errore di fatto revocatorio derivante da un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti acquisiti nel processo, la quale ha indotto il Collegio a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato e non contestato, rilevante ai fini del decidere (specificamente il profilo di inquadramento riservato ai candidati vincitori del concorso de quo (S.P. 01/23).
- Decisività ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 106 c.p.a. e di cui all’articolo 395, n. 4 c.p.c .
2) Errore di fatto revocatorio derivante da un’errata ed omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti acquisiti nel processo, la quale ha prodotto l’omessa pronuncia da parte del Collegio su domande e/o eccezioni costituendi il thema decidendum;
- Decisività ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 106 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e di cui all’articolo 395, n. 4 c.p.c .
Costituitisi in giudizio, gli odierni resistenti (come in epigrafe individuati) eccepivano l’inammissibilità dell’impugnazione e comunque, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo pertanto che fosse respinta.
Con memoria 10 febbraio 2024, il Comune di Torino rappresentava quindi che alcuni degli originari ricorrenti (precisamente i sigg.ri AG SS, D’AM SA, De AN di T’BE LA US, CE OV, AN IL, AN IN, AN RO RI, IC IA IA e AT AR MI) non avevano nelle more superato la procedura concorsuale cui erano stati ammessi nelle more del giudizio revocatorio, sì che relativamente ad essi avrebbe dovuto “ dichiararsi cessata la materia del contendere per inutilità della pronuncia, in relazione alla sopravvenuta circostanza da considerarsi assor bente”.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Torino deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sul presupposto per cui “ deve riconoscersi ai previgenti titoli di studio […] valore strumentale ai soli fini dell’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo per i posti de quibus ”, laddove “ i posti de quibus ” erano riservati all’inquadramento dell’area dei funzionari ed EQ e nell’immissione in ruolo: tale conclusione, in particolare, sarebbe fondata su un’errata percezione del contenuto materiale degli atti processuali, ictu oculi percepibile dal fatto che il bando per i “ posti de quibus ”, prevedeva espressamente la collocazione dei canditati vincitori nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – funzionario pedagogico (S.P. 01/23).
In breve, il vizio revocatorio consisterebbe nell’avere il Collegio di appello erroneamente ritenuto che il concorso in questione fosse diretto all’immissione in graduatoria di personale docente, quando invece era volto al reclutamento di personale scolastico nell’area professionale dei funzionari ed EQ: la prova di ciò risiederebbe nell’aver assunto – il giudice d’appello – a faro del proprio giudizio la diversa e complessa disciplina relativa alle scuole statali, non applicabile al comparto degli enti locali, confondendo la questione dei titoli abilitativi all’insegnamento con il vero oggetto della procedura concorsuale, rivolta all’assunzione di personale educativo di alta formazione da inquadrare nella categoria dei funzionari ed EQ (tale essendo il “fatto storico” non considerato dal giudicante).
Il motivo è inammissibile.
Deduce il Comune di Torino che erroneamente – nell’ottica seguita dal giudice d’appello – il concetto di valore “strumentale” – transitorio ed eccezionale – avrebbe “ sconfinato dalla materia dei titoli abilitativi all’insegnamento per invadere lo specifico settore delle aree di inquadramento del personale del comparto del personale degli enti locali che segue un altro tipo di disciplina, con ciò finendo per attribuire al titolo in questione un valore abilitante assoluto nei confronti del grado di copertura di quel ruolo e dunque un privilegio non solo nei confronti dei partecipanti alla procedura relativa ai posti de quibus, titolari di diploma di laurea, ma altresì nei confronti del personale docente già incardinato nell’Ente nella categoria C (istruttori) ”.
Da ciò – come anticipato – sarebbe desumibile l’errore revocatorio, “ consistente nell’aver erroneamente percepito che il concorso di cui è causa fosse diretto all’immissione in graduatoria di personale docente, quando invece il concorso era volto al reclutamento di personale scolastico nell’area professionale dei funzionari ed EQ ”.
Giova preliminarmente ricordare, sia pure sommariamente, i presupposti giuridici che connotano la figura del vizio revocatorio.
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale , ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
Inoltre l’errore revocatorio deve emergere con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006). Esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.
Insomma, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
Così, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4 Cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053); ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
In tutti questi casi non è possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento ( ex multis , Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088; V, 11 dicembre 2015, n. 5657; IV, 26 agosto 2015, n. 3993; III, 8 ottobre 2012, n. 5212; IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).
Peraltro, affinché possa ritenersi sussistente l’errore di fatto revocatorio nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che “ nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio – motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto ” (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8); inoltre, ricorre l’errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente “ purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione ” (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055).
Sempre in termini, Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2229, secondo cui “ L’errore revocatorio è […] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099) ”.
Più in generale, “ L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio ” ( ex pluribus , Cons. Stato, III, 18 settembre 2024, n. 7633).
Va aggiunto che non sussiste errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8).
Ancora “ si può affermare che, laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza ” (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2017, n. 4842).
Va poi ribadita la distinzione tra motivo di ricorso ed argomentazione a ciascuno dei motivi sostegno del medesimo, così come delineata – proprio per delimitare l’ambito della revocazione – dalla sentenza dell’Adunanza plenaria 27 luglio 2016, n. 21. Il motivo di ricorso delimita ed identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice e in relazione ad esso si pone l’obbligo della corrispondenza, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; a sostegno del motivo – che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice – la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda.
Rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice, il quale è tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso come sopra identificati (Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3701).
Alla stregua del delineato quadro giurisprudenziale, non si rinvengono nella fattispecie in esame i presupposti del vizio revocatorio.
Individuata come in precedenza la circostanza “di fatto” che sarebbe stata erroneamente percepita dal Collegio d’appello, non può revocarsi in dubbio che la sentenza impugnata abbia in realtà ben tenuto conto del fatto che il giudizio aveva ad oggetto l’esclusione di insegnanti di scuola dell’infanzia da concorso indetto per posti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’EQ, così come del fatto che il futuro inquadramento contrattuale indicato nel bando non era stato fatto oggetto di
impugnazione.
Di ciò danno testualmente atto le motivazioni della decisione in esame, nel precisare (punto 10) che il giudizio aveva ad oggetto una procedura concorsuale “ per la selezione di dieci educatori di infanzia da inquadrare come funzionari pedagogici (S.P. 01/23) ”, per poi delineare in modo articolato l’evoluzione della disciplina giuridica in materia di asili nido e della figura professionale degli educatori d’infanzia, dalle origini sino alla riforma operata con d.lgs. n. 65 del 2017 (punti 15-16).
Quindi, al punto 16.9 della sentenza veniva dato atto che l’oggetto del contendere atteneva ad educatori di asilo nido e non già ad insegnanti, posizioni tra l’altro regolamentate da discipline differenti: “ […] mentre la normativa per l’accesso alla posizione di docente nella scuola dell’infanzia - già da tempo inclusa nel sistema di educazione e di istruzione - è da rinvenirsi nella normativa vigente al tempo di entrata in vigore dell’indicato d.lgs. n. 65/2017 (ivi compresa la normativa transitoria, come ricostruita anche dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e n. 4 del 2019), in forza del rinvio di cui all’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 65/2017, la disciplina per l’accesso ai posti di educatore nei servizi educativi dell’infanzia è da rinvenirsi, oltre che nel cennato art. 4 comma 1 lett. e), nell’art. 14 comma 3 d.lgs. n. 65/2017 secondo cui “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Risulta dunque, per tabulas , che la sentenza oggi impugnata correttamente presupponeva che il contenzioso riguardasse degli insegnanti di scuola dell’infanzia e che il bando ne precludesse
l’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’EQ.
Nelle motivazioni della sentenza si procedeva quindi all’interpretazione della clausola transitoria di cui all’art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 65 del 2017, di salvaguardia dei titoli per l’accesso ai posti di educatori di asili nido, altresì richiamando – a titolo di parallelismo interpretativo delle rispettive discipline transitorie, alle quali era stato attribuito un valore strumentale ai fini dell’accesso al pubblico impiego – anche le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 11 del 2017, nonché 4 e 5 del 2019.
Si legge invero, al punto 18 della sentenza di appello, che “ alla normativa transitoria di cui al cennato art. 14 comma 3, pur nella sua sinteticità, non può essere dato, al fine di non privarla di reale applicazione, se non un significato analogo a quello della normativa transitoria intervenuta a disciplinare l’accesso ai posti di docente della scuola per l’infanzia e della scuola primaria, a partire dal 1997, come ricostruita dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ”.
Deve pertanto concludersi che la censura dedotta dal Comune di Torino altro non investa, in realtà, che il merito dell’interpretazione normativa operata dal giudice d’appello, per di più operando un’impropria sovrapposizione tra il profilo (giuridico) dell’accesso al pubblico impiego e quello dell’inquadramento contrattuale del personale assunto.
La circostanza, del resto, che il reale oggetto di contestazione sia il merito dell’esegesi normativa operata in sentenza e non già l’esistenza o meno di un presupposto fattuale del giudizio emerge palese dal rilievo che parte ricorrente muove alla decisione impugnata, di aver cioè “ assunto a faro del proprio giudizio la diversa e complessa disciplina relativa alle scuole statali, non applicabile al comparto degli enti locali […] ”.
Al riguardo, la sentenza impugnata (punto 17.2) espressamente aveva chiarito che la clausola di salvaguardia – e, più in generale, la disciplina data dal d.lgs. n. 65 del 2017 nel suo complesso – non poteva che trovare applicazione anche ai concorsi banditi dagli enti locali: “ Ed invero, posto che l’art. 2 comma 4 d.lgs. n. 65/2017 prevede che “I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato”, la disciplina di settore dettata dal medesimo d.lgs. non può che valere anche rispetto ai concorsi, come nell’ipotesi di specie, banditi dagli enti locali, dovendo peraltro il termine “accesso ai posti” di cui all’indicato disposto normativo intendersi riferito al pubblico concorso, sia nella prima parte, laddove richiede in via ordinaria la laurea ad indirizzo specifico, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, sia laddove consente, senza limiti di tempo, (come palesato dall’espressione “ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente”, da intendersi riferito ai titoli richiesti a partire dall’anno scolastico 2019/2020) la deroga all’indicata regola, facendo salvi i titoli previsti dalla previgente normativa di ciascuna Regione, conseguiti prima dell’entrata in vigore della novella normativa, individuando pertanto una categoria di soggetti ad esaurimento abilitata a partecipare ai concorsi de quibus ”.
La questione se i titoli previgenti fossero stati fatti salvi anche nei confronti degli enti locali veniva quindi ripresa al punto 23.6, ribadendo il pieno valore strumentale all’accesso, negandosi di nuovo che la clausola di salvaguardia potesse operare solo per l’accesso ai posti statali ma non per quelli negli asili nido degli enti locali.
La questione, peraltro, era stata oggetto di ampio contraddittorio processuale tra le parti, circostanza per sé ostativa al prefigurarsi di un vizio revocatorio, come sopra ricordato.
La sentenza ha quindi espressamente motivato circa l’applicabilità della normativa anche ai concorsi banditi degli enti locali, tenuti a rispettare la clausola di salvaguardia dei titoli previgenti, circostanza che ulteriormente non consente, quindi, di ravvisare il dedotto vizio revocatorio.
Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di revocazione, il Comune di Torino deduce quindi che – in conseguenza del vizio precedentemente censurato – il giudice di appello avrebbe omesso l’esame del thema decidendum che gli era stato devoluto. La decisione sarebbe stata infatti fondata sulla erronea percezione, da parte del Collegio, del quadro venutosi a plasmare in conseguenza delle censure svolte dalla parte ricorrente e delle eccezioni sollevate dal Comune resistente.
Nonostante gli atti processuali avessero delineato con precisione il thema decidendum , quest’ultimo sarebbe in realtà sfuggito al Collegio, “ il quale fonda la propria decisione unicamente sul presupposto che “deve riconoscersi ai previgenti titoli di studio, regolati dalla disciplina regionale e conseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che richiede una formazione universitaria specifica, valore strumentale ai soli fini dell’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo per i posti de quibus”, senza tenere conto del - e dunque omettendo di pronunciarsi sul - “fatto storico” (i posti de quibus erano stati banditi per funzionario ed EQ e non genericamente per immissione in ruolo) e della “realtà processuale” (mancata impugnazione dell’inquadramento) che avrebbero - con assoluta immediatezza - determinato il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado ”.
Anche questo motivo è inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato, per ragioni di completezza, che nelle motivazioni della sentenza d’appello non emerge alcun elemento obiettivo dal quale poter desumere che il giudice di seconde cure avesse presupposto che (anche) l’inquadramento conseguito dagli originari ricorrenti fosse stato fatto oggetto di impugnazione, laddove le argomentazioni ivi contenute davano piuttosto ad intendere che alcuna rilevanza potesse invece avere la mancata contestazione dell’inquadramento.
Ciò premesso, era del tutto evidente al giudice di appello che oggetto di impugnazione da parte degli odierni resistenti fosse la preclusione all’accesso al concorso derivante da una clausola della lex specialis che riconosceva, quale esclusivo titolo di accesso, il solo diploma di laurea (tra l’altro, a prescindere dall’indirizzo, dunque a rigore anche privo di attinenza con le mansioni ed il profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia), vizio che veniva infine annullato (dal medesimo giudice) in ragione della ritenuta applicabilità, al caso di specie, della clausola di salvaguardia di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 (facendo così venir meno la detta preclusione).
Come già evidenziato in ordine al primo motivo di ricorso, la sentenza di appello aveva espressamente motivato circa l’applicabilità della clausola de qua anche ai concorsi banditi degli enti locali, anch’essi tenuti a rispettare la clausola di salvaguardia dei titoli previgenti: in questi termini, la rilevata illegittimità del bando di concorso non atteneva tanto al profilo del (futuro) inquadramento dei vincitori, bensì alla stessa possibilità per i candidati di partecipare alla procedura selettiva, dovendosi per l’effetto respingere l’interpretazione (di fatto abrogatrice) della clausola predetta data dall’amministrazione odierna ricorrente.
Non è dunque dato rilevare, neppure in ordine al secondo motivo di ricorso, una “svista percettiva” circa l’inquadramento previsto nel bando nell’Area dei Funzionari e dell’EQ e la sua mancata impugnazione, riducendosi l’obiezione mossa in questa sede dal Comune di Torino alla inammissibile riproposizione di una censura in diritto, già rigettata in grado di appello con l’accoglimento di una diversa impostazione ermeneutica.
Impostazione che è ben delineata a pag. 26 dell’impugnata sentenza, laddove si conclude che “ in coerenza con le coordinate ermeneutiche tracciate – sia pure con riferimento ai concorsi per l’accesso ai posti di docente di scuola materna ed elementare nella scuola statale, in relazione alla disciplina dettata al riguardo dal legislatore in attuazione della riforma di cui all’art. 3 l. n. 341/1990 – dall’Adunanza Plenaria con le indicate sentenze n. 11 del 2017 e n. 4 del 2019,deve riconoscersi a detti titoli di studio valore strumentale, ovvero ai soli fini dell’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo per i posti de quibus […] ”.
In breve, rilevava il giudice di appello che nell’ottica del Comune il concetto di valore “strumentale” avrebbe esorbitato dalla materia dei titoli abilitativi all’insegnamento, per invadere lo specifico settore delle aree di inquadramento del personale del comparto del personale degli enti locali (che pur segue un altro tipo di disciplina), con ciò finendo per attribuire al titolo in questione un valore abilitante assoluto nei confronti del grado di copertura di quel ruolo e, dunque, un privilegio non solo nei confronti dei partecipanti alla procedura relativa ai posti de quibus , titolari di diploma di laurea, ma altresì nei confronti del personale docente ancora incardinato nell’Ente nella categoria C (istruttori).
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune di Torino al pagamento, in favore delle parti resistenti in epigrafe (in solido tra loro), delle spese di lite del giudizio, che complessivamente liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO