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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11397/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11 aprile 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Cosimo Prete e
Giovanni Tarantini,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Teresa Petrucci
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24/10/2022, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07667318 - espone che, a seguito di decreto di omologa n. r.g. 3584/2018, con cui il Tribunale di Lecce accertava il suo diritto alla pensione inabilità civile e all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla revoca (01/2016), con missiva del
21/11/2019 le comunicava di aver provveduto a liquidare la prestazione, CP_1 con calcolo di arretrati per un importo di € 38.307,31, da cui veniva detratta la somma di € 16.935,29 a titolo di “somme non dovute e trattenute da questa
Agenzia di produzione”, rappresenta che avverso il parziale pagamento degli arretrati proponeva, in data 8 gennaio 2020, ricorso amministrativo che veniva riscontrato il 11/3/2020 con il seguente dettaglio delle somme trattenute: euro
16.935,29 a titolo di “Recupero per INV CIV”; euro 2.635,55, euro 1.608,55, euro 1.386,46 ed euro 1.030,86 a titolo di “Recupero indebito”, per un totale di euro
23.596,71 trattenuti sulla pensione.
Parte ricorrente espone altresì che con missiva del 4/11/2021 l' le ha CP_1 comunicato di aver provveduto a rideterminare la prestazione dall'1/1/2019, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019, e che dal ricalcolo era scaturito un indebito di euro 6.886,52 relativo al periodo da Gennaio 2020 a
Novembre 2021, rileva che i redditi percepiti nel 2019 erano inferiori al limite di legge per il diritto alla pensione di inabilità, rappresenta di aver proposto, invano, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito del
4/11/2021 in data 14/9/2022 ed espone che, con missiva del 2/9/2022, l' CP_1 le ha comunicato di aver nuovamente provveduto a rideterminare la prestazione dall'1/1/2016, confermando l'indebito di euro 6.886,52 ma ponendolo in compensazione con gli arretrati riconosciuti (riconosciuti per l'importo complessivo di € 10.092,16, secondo quanto riportato nella missiva del
2/9/2022 allegata al ricorso).
Tanto esposto, parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di indebito del 4/11/2021 e, con salvezza dell'azione di accertamento dell'indebito originario di euro 23.596,71, chiede testualmente:
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“A) per le ragioni di cui in premessa accertare e ritenere illegittimo l'indebito di euro 6886,52, così come dettagliato nel Mod TE08 del 4.11.2021 e confermato CP_ CP_ nella nota dell' con data 2.9.2022, e per l'effetto condannare l' a restituire le somme che sono state già riscosse e/o compensate per il medesimo indebito;
CP_ 2. con condanna dell al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori costituiti anticipatari.”
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rilevando che l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità ed è stato determinato da una non corretta indicazione dei redditi da parte della pensionata.
Si legge, infatti, nella memoria dell' che: Pt_2
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- In data 21/11/2019, preso atto dell'OMOLOGA del 18/7/2019 e del modello
AP70 (v. allegato) trasmesso in data 09/09/2019 dal procuratore avv. Cosimo
Prete, si procedeva a liquidare da 01/2016 una nuova pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, INVCIV n. 7667318, acquisendo i redditi auto dichiarati nel modello AP70 e trattenendo tutte le somme già erogate su precedente INVCIV n. 7654164. - In data 28/10/2021 la prestazione INVCIV n.
2 7667318, mediante ricostituzione bach, veniva ricalcolata sulla base dei redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019 (redditi da immobili e reddito per assegno di mantenimento) che sommati al reddito da lavoro dichiarato con
AP70, facevano venir meno il diritto alla pensione di inabilità, con conseguente indebito per il periodo 01/01/2020 – 30/11/2020 di € 6886,52 n. 16583831
(oggetto del presente giudizio). - In data 29/08/2022 la sig.ra tramite Pt_1 patronato INCA, presentava domanda di ricostituzione reddituale n.
2083937200046 chiedendo l'annullamento dell'indebito 16583831 e dichiarando i redditi dal 2019 al 2022. - In data 02/09/2022, previo accertamento dei redditi, verificata l'assenza di reddito da lavoro, la domanda di ricostituzione veniva accolta con il ripristino della pensione di inabilità da 01/2020 (v. TE08 02
09 22 allegato). - Si procedeva, pertanto, a conguagliare l'indebito n. 16583831 e a pagare con la mensilità di 10/2022 la differenza (v. cedolino 10 2022). - E' di tutta evidenza che quanto asserito da controparte, cioè che l' confermava CP_1
l'indebito di € 6886,52, non risponde a verità in quanto proprio perché l'indebito
è stato compensato è, a tutti gli effetti, estinto. - Non di secondaria importanza è la circostanza che l'indebito è scaturito da una ricostituzione bacth per una non corretta indicazione dei redditi nel mod. AP70 trasmesso il 09/09/2019. A ciò consegue che la ricorrente non possa invocare il legittimo affidamento nel momento in cui è essa stessa a determinare l'indebito.
Si evidenzia, quindi, che alcun errore e/o inerzia da parte dell' sia avvenuta, CP_1 come descritta da parte ricorrente. Dai documenti in allegato risulta che il verbale sia stato regolarmente notificato e che pertanto non possa trovare fondamento l'affidamento invocato, nel momento in cui l'interessato/a non risulta aver dato seguito a quanto richiesto, non avendo indicato correttamente i redditi rilevanti al fine di una corretta erogazione e liquidazione delle prestazioni assistenziali, collegate proprio al reddito oltre che al requisito sanitario.
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Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo, ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la Pt_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia
3 precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che sulla missiva del 4/11/2021, inviata alla ricorrente, si legge:
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“Gentile Signora, la sua pensione n. 044-410107667318 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 (…) Pertanto, da gennaio 2020 a novembre 2021 sulla CP_ prestazione n. 044-410107667318 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
6.886,52”.
Costituendosi in giudizio ha specificato che il primo provvedimento di CP_1 liquidazione del 21/11/2019 si basava sui redditi indicati dalla ricorrente nel modello AP70 (inviato in data 9/9/2019), che il 28/10/2021 la prestazione veniva ricalcolata sulla base dei redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019, i quali, sommati al reddito da lavoro di cui al predetto modello
AP70, avevano determinato l'indebito di € 6.886,52 per il periodo 1/1/2020 –
30/11/2020 (così si legge a foglio 2 della memoria).
Tuttavia, l' nella memoria ha anche rappresentato che, a seguito di Pt_2 domanda di ricostituzione reddituale presentata dalla ricorrente il 29/8/2022, con provvedimento del 2/9/2022, in accoglimento della domanda, è stata accertata l'assenza di reddito da lavoro e la sussistenza del requisito reddituale per la pensione di inabilità da Gennaio 2020 e che, pertanto, la prestazione è stata ripristinata con il suddetto provvedimento del 2/9/2022 e l'indebito è stato scomputato dall'importo degli arretrati (pari ad € 10.092,96) corrisposti con la mensilità di ottobre 2022 (cfr cedolino allegato alla memoria di costituzione).
Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che parte convenuta imputa alla ricorrente la responsabilità dell'indebito affermando che “l'indebito è scaturito da una ricostituzione bacth per una non corretta indicazione dei redditi nel mod.
AP70 trasmesso il 09/09/2019”, ma non spiega in cosa sarebbe consistito l'errore della pensionata, la quale, pertanto, sotto questo profilo, non è stata messa in condizioni di poter verificare la correttezza della pretesa.
4 Deve anche osservarsi che dalle altre allegazioni di parte convenuta emerge, invece, che l'indebito è stato determinato da un errore dell' , che ha CP_1 sostanzialmente riconosciuto di avere erroneamente sommato i redditi di cui al modello AP70 a quelli indicati nella dichiarazione presentata all'Agenzia delle
Entrate (così testualmente a pag. 2 della memoria: “In data 21/11/2019, preso atto dell'OMOLOGA del 18/7/2019 e del modello AP70 (v. allegato) trasmesso in data 09/09/2019 dal procuratore avv. Cosimo Prete, si procedeva a liquidare da
01/2016 una nuova pensione di inabilità e indennità di accompagnamento,
INVCIV n. 7667318, acquisendo i redditi auto dichiarati nel modello AP70 e trattenendo tutte le somme già erogate su precedente INVCIV n. 7654164. In data
28/10/2021 la prestazione INVCIV n. 7667318, mediante ricostituzione bach, veniva ricalcolata sulla base dei redditi dichiarati all'Agenzia delle
Entrate per l'anno 2019 (redditi da immobili e reddito per assegno di mantenimento) che sommati al reddito da lavoro dichiarato con AP70, facevano venir meno il diritto alla pensione di inabilità, con conseguente indebito per il periodo 01/01/2020 – 30/11/2020 di € 6886,52 n. 16583831
(oggetto del presente giudizio). - In data 29/08/2022 la sig.ra tramite Pt_1 patronato INCA, presentava domanda di ricostituzione reddituale n.
2083937200046 chiedendo l'annullamento dell'indebito 16583831 e dichiarando i redditi dal 2019 al 2022. - In data 02/09/2022, previo accertamento dei redditi, verificata l'assenza di reddito da lavoro, la domanda di ricostituzione veniva accolta con il ripristino della pensione di inabilità da 01/2020”).
Ciò premesso, si rileva che parte ricorrente ha allegato al ricorso certificazione reddituale dell'Agenzia delle entrate da cui emerge che i redditi percepiti nel
2019 e nel 2020 sono stati pari, rispettivamente, ad € 16.674,00 per il 2019 e ad € 15.252,00 per il 2020 e quindi inferiori al limite di legge per fruire della pensione di inabilità, limite che per il 2019 era pari ad € 16.814,34 e per gli anni
2020 e 2021 era pari ad € 16.982,49.
Deve quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia offerto prova dei fatti costitutivi del diritto a percepire la somma oggetto della richiesta restitutoria che, pertanto, risulta correttamente corrisposta, con conseguente irripetibilità della stessa e con altrettanto conseguente diritto della ricorrente alla restituzione delle somme trattenute da sulla pensione di invalidità civile. CP_1
Per completezza si rileva, infine, che, sebbene l'importo indicato come trattenuto da sul modello TE08 del 2/9/2022 (allegato da entrambe le parti) e sul CP_1 cedolino di Ottobre 2022 (allegato alla memoria di costituzione) sia pari ad €
6.879,96, mentre il provvedimento del 4/11/2021 indica un indebito di €
6.886,52, risulta pacifico tra le parti che si tratta del medesimo indebito. Deve,
5 quindi, ritenersi che la somma recuperata a tale titolo da sia pari ad € CP_1
6.879,96.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di € 6.886,52 richiesta dall' con CP_1 missiva del 4/11/2021 e deve condannarsi a restituire alla ricorrente la CP_1 somma di € 6.879,96 trattenuta sulla pensione di invalidità civile a titolo di recupero dell'indebito, con accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso dichiara l'irripetibilità della somma di € 6.886,52 chiesta in restituzione dall' con missiva del 4/11/2021 e condanna l' alla CP_1 CP_1 restituzione in favore del ricorrente della somma di € 6.879,96 trattenuta a titolo di recupero delle predette somme, con accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 11 Aprile – 7 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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